Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2968 del 22 novembre 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2968/XVI - Interrogazione: "Politiche adottate dall'Azienda USL in materia di attività intramoenia e di pagamento degli straordinari a medici ed infermieri".

Marguerettaz (Presidente) - Punto n. 35 all'ordine del giorno. Per la risposta, la parola all'assessore Marzi.

Marzi (SA) - In merito ai quesiti puntuali dell'iniziativa consiliare, preme anzitutto sottolineare che l'attività svolta in regime di libera professione intramuraria, LPI, è svolta dal personale dirigenziale al di fuori dell'orario istituzionale, pertanto la stessa non si configura come lavoro straordinario.

Venendo al quesito n. 1: con deliberazione del Direttore generale 191 del 29 marzo 2022, l'Azienda ha approvato il regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria e delle attività aziendali a pagamento presso l'Azienda stessa.

Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, l'iter autorizzativo, le situazioni d'incompatibilità, le tipologie, i volumi, i limiti di attività e le modalità di liquidazione dei compensi.

L'Azienda USL, nei casi di impossibilità a erogare talune prestazioni sanitarie nei termini previsti dal Piano regionale di governo delle liste d'attesa, propone percorsi di tutela alternativi che vengono assolti in regimi di libera professione intramoenia con a carico degli assistiti il solo pagamento del ticket sanitario.

Venendo al quesito n. 2: per quanto riguarda il rapporto medio tra i volumi d'attività in regime di libera professione intramoenia e i volumi d'attività in istituzionale, i dati per l'anno 2022 trasmessi dall'Agenas, e quindi dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, evidenziano un valore medio positivo pari al 14%.

Venendo al quesito n. 3, per quanto attiene alle politiche adottate dall'Azienda USL in materia di svolgimento a pagamento degli straordinari a medici e infermieri, occorre anzitutto premettere che queste due tipologie di professionisti appartengono a due diverse aree di contrattazione: il comparto sanità, personale non dirigente, a cui appartiene il personale sanitario infermieristico, e l'area sanità, a cui appartiene il personale dirigente medico.

Per quanto riguarda il personale sanitario infermieristico, il lavoro straordinario per il personale di comparto è disciplinato dagli articoli 47 e 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto sanità, per il triennio 19-21, sottoscritto in data 2 novembre 2022.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono espressamente autorizzate dal dirigente della struttura di appartenenza del dipendente e le ore di lavoro straordinario di ogni dipendente di comparto accedono all'istituto della banca ore: si tratta di un conto individuale che consente ai lavoratori di ottenere la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, in alternativa di recuperarle attraverso permessi compensativi.

Il conto individuale suddivide le ore svolte in prolungamento di orario da quelle svolte in richiamo di pronta disponibilità.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata secondo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 47 succitato. La banca ore consente i pagamenti in automatico delle maggiorazioni orarie delle ore di straordinario che vi confluiscono che sono pari a: 15% per il lavoro straordinario diurno; 30% per il lavoro prestato nei giorni festivi e in orario notturno; 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

Per quanto riguarda l'importo base di straordinario, si procede al pagamento solo se espressamente richiesto dal dipendente e debitamente autorizzato dal direttore della struttura di appartenenza.

Per ciascun dipendente possono essere autorizzate in pagamento nel corso dell'anno un massimo di 180 ore individuali; tale limite può essere elevato anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di dipendenti e, comunque, per non più del 5% del personale in servizio, fino ad un limite massimo di 250 ore individuali annue.

La spesa per il lavoro straordinario per il personale di comparto ricade nel "Fondo premialità e condizioni di lavoro".

Per quanto riguarda invece il personale dirigente medico, il lavoro straordinario è disciplinato dall'articolo 30 del CCNL del triennio 2016-18, sottoscritto in data 19 dicembre 2019 e siglato dalle categorie il 4 agosto del 2019.

Dal combinato disposto delle disposizioni sopracitate, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere svolte dai dirigenti medici: per i servizi di guardia, per i servizi di pronta disponibilità e per fronteggiare le situazioni di lavoro eccezionale.

Le ore effettuate a tale titolo possono essere compensate a domanda dai dipendenti con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i 9 mesi successivi.

In alternativa al recupero, per le sole ore svolte in richiamo di pronta disponibilità, su richiesta dell'interessato, espressamente autorizzato dal direttore di struttura, è prevista la possibilità del pagamento.

Le tariffe orarie per lavoro straordinario dei dirigenti sono previste dall'articolo 30 di cui sopra e sono: 27,65 euro lordo busta per lo straordinario diurno; 31,12 euro lordo busta per lo straordinario notturno e festivo; 35,75 euro per lo straordinario notturno-festivo.

La spesa per lavoro straordinario per dirigenti medici ricade anch'essa nel Fondo per l'attribuzione delle condizioni lavorative.

Si precisa infine che, per entrambe le categorie dei lavoratori, il pagamento delle prestazioni rese in regime di straordinario ha luogo nel secondo mese successivo a quello in cui viene avanzata la richiesta dell'interessato.

Secondo me può essere utile, a completezza della risposta, parlare anche di LPA, perché nei lavori preparatori della legge che è stata approvata lunedì rispetto alla legge di attrattività 2 - e questa mattina è arrivata agli uffici del Consiglio - si parla espressamente di quanto sta avvenendo a livello nazionale di LPA.

Tenga conto che era un'articolazione prevista all'interno della legge di attrattività 2, ma in tale percorso, di fatto anticipato, il legislatore statale ha ora previsto, nella formulazione di legge di bilancio, misure simili con l'obiettivo di far fronte alla carenza di personale e di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni.

Le misure inserite nella legge di bilancio dello Stato assorbono quindi le norme inizialmente elaborate per il disegno di legge di attrattività 2, quindi di conseguenza sono state scorporate dal disegno, però nella logica tra LP e straordinario, era giusto parlare anche di LPA perché è un tema assolutamente à la page e trattato tutti i giorni. Tra l'altro era previsto nel decreto legge 34 che poi è stato convertito in tempo passato.

Presidente - Per la replica, la parola al collega Aggravi.

Aggravi (RV) - In replica non ho granché da dire, nel senso che l'interrogazione ha avuto risposta, quindi ha raggiunto l'obiettivo. Chiederò soltanto la possibilità di avere copia degli appunti che ha letto in modo tale da poter verificare di non essermi perso nessun pezzo, e la ringrazio anche per l'integrazione finale sulla LPA.