Oggetto del Consiglio n. 339 del 11 giugno 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 339/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE E DI COSE".
PRESIDENTE: I lavori riprendono con l'esame dell'articolo 6 del disegno di legge n. 358.
Art. 6
(Comitato regionale dei trasporti collettivi)
Presso l'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, tra le cui funzioni e i cui compiti amministrativi rientra la materia dei trasporti pubblici di cui agli artt. 1 e 2 è costituito il Comitato regionale dei Trasporti collettivi.
Detto Comitato, con funzioni consultive, esprime parere sulla formulazione del Piano di Bacino di Traffico, sulle proposte di modifica e sui programmi di attuazione del Piano stesso, nonché ogni qualvolta la Regione, le Comunità Montane e i Comuni intendano interpellarlo per questioni attinenti alla materia dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.
Il Comitato fornisce contributi per il Piano regionale dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione, formula proposte per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i pubblici servizi di trasporto di competenza regionale e i servizi che dipendono dagli Enti locali o da altra amministrazione, in particolare quella ferroviaria, propone alla Giunta regionale iniziative di studi intesi a migliorare la qualità, l'efficienza, l'economicità dei servizi, formula infine proposte e pareri in materia di:
a) tariffe, rilascio, rinnovo, modifiche, revoca di concessioni dei servizi di trasporto;
b) mobilità per iniziative turistiche, sportive, culturali di rilievo, fiere e mercati;
c) programmazione economica e pianificazione territoriale nei riguardi del settore di competenza;
d) pendolarismo scolastico e di lavoro;
e) viabilità;
f) trasporti scolastici e aziendali;
g) eliminazione delle barriere e adattamento dei mezzi di trasporto per persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;
h) circolazione stradale e traffico
i) infrastrutture interessanti i trasporti pubblici ed autostazioni;
l) investimenti e contributi d'esercizio;
m) trasporto merci.
PRESIDENTE: All'art. 6 c'è un emendamento al 3° comma proposto dall'Assessore; l'emendamento prevede la soppressione della parola "tariffe". Al comma a) dove c'è scritto "tariffe, rilascio, rinnovo, modifiche, revoca di concessioni servizi trasporto" va eliminata la parola "tariffe".
Metto in approvazione l'emendamento proposto dall'Assessore al 3° comma dell'art. 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 19
Votanti: 13
Astenuti: 6 (Carlassare, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 13
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione
l'art. 6 emendato.
Art. 6
(Comitato Regionale dei Trasporti collettivi)
Presso l'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, tra le cui funzioni e i cui compiti amministrativi rientra la materia dei trasporti pubblici di cui agli articoli 1 e 2, e costituito il Comitato Regionale dei Trasporti collettivi.
Detto Comitato, con funzioni consultive, esprime parere sulla formulazione del Piano di bacino di traffico, sulle proposte di modifica e sui programmi di attuazione del Piano stesso, nonché ogniqualvolta la Regione, le Comunità Montane e i Comuni intendano interpellarlo per questioni attinenti alla materia dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.
Il Comitato fornisce contributi per il Piano regionale dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, formula proposte per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i pubblici servizi di trasporto di competenza regionale e i servizi che dipendono dagli Enti locali o da altra amministrazione, in particolare quella ferroviaria, propone alla Giunta regionale iniziative di studi intesi a migliorare la qualità, l'efficienza, l'economicità dei servizi, formula infine proposte e pareri in materia di:
a) rilascio, rinnovo, modifiche, revoca di concessioni dei servizi di trasporto;
b) mobilità per iniziative turistiche, sportive, culturali di rilievo, fiere e mercati;
c) programmazione economica e pianificazione territoriale nei riguardi del settore di competenza;
d) pendolarismo scolastico e di lavoro;
e) viabilità;
f) trasporti scolastici aziendali;
g) eliminazione delle barriere e adattamento dei mezzi di trasporto per persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;
h) circolazione stradale e traffico;
i) infrastrutture interessanti i trasporti pubblici ed autostazioni;
l) investimenti e contributi d'esercizio;
m) trasporto merci.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 20
Votanti: 15
Astenuti: 5 (Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 14
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'art. 7.
Art. 7
(Costituzione e funzionamento del Comitato)
Il Comitato regionale dei trasporti collettivi, e nominato dalla Giunta regionale ed e composto:
a) dall'Assessore regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti con funzioni di Vice Presidente;
c) da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
d) da tre rappresentanti di cui uno del Consiglio comunale di Aosta designati d'intesa tra i Comuni della Valle d'Aosta;
e) dal Direttore dell'Ufficio M. C. T. C. di Aosta;
f) da due esperti di cui uno designato dal Consiglio regionale con voto limitato;
g) da due rappresentanti designati dalle locali Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
h) da un rappresentante della locale Associazione degli Industriali;
i) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
l) dal Dirigente dell'A.N.A.S. della Valle d'Aosta;
m) da un rappresentante dell 'A. N. A. C. (Associazione Nazionale Autoservizi in concessione);
n) da un rappresentante designato d'intesa tra la Fenit e l'Associazione Valdostana Impianti a Fune;
o) dal Sovraintendente agli studi;
p) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
q) dal Dirigente dell'Assessorato regionale del turismo, Urbanistica e Beni Culturali;
r) dal Responsabile del Servizio regionale dei Trasporti;
s) e, di volta in volta, secondo gli argomenti trattati, dai Presidenti delle Comunità Montane interessate.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del Servizio Trasporti. Funge da segretario verbalizzante un impiegato del Servizio Trasporti.
Il Comitato potrà, ravvisandone il bisogno, assumere consulenze di esperti nel settore e sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessati.
Il Comitato e convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque membri ed e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ai componenti sono corrisposti compensi e rimborsi spese su determinazione della Giunta regionale la quale fissa anche i compensi dovuti ai consulenti esterni.
Il Comitato viene ricostituito in occasione del rinnovo del Consiglio regionale.
PRESIDENTE: All'art. 7 ci sono due emendamenti del Consigliere Carlassare. Un emendamento sostitutivo al punto d): "da tre rappresentanti delle Comunità Montane e da un rappresentante del Comune di Aosta. Uno di questi rappresentanti deve rappresentare la minoranza del Consiglio regionale"; e un emendamento soppressivo del punto F).
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Per quanto riguarda il punto d) mi pare che ci sia una maggiore rappresentatività, con la formula che propongo con l'emendamento, rispetto a quanto proposto dall'Assessore. Ritengo che sia necessario avere un rappresentante della Città di Aosta, in quanto la città di
Aosta rappresenta, sotto molti aspetti, un problema a sé anche dal punto di vista della viabilità rispetto al contesto della Valle, poiché assume tutta una serie di problematiche derivate dalla funzione di servizio che svolge nei confronti di tutta la Regione.
Ritengo pertanto che sarebbe opportuno avere i rappresentanti delle Comunità Montane per coordinare le risoluzioni dei problemi dei vari Comuni. Ritengo anche importante che almeno uno di questi rappresentanti appartenesse alla minoranza regionale.
Per quanto riguarda il punto f) confesso che non ho ben capito a cosa servono questi due esperti con voto limitato. Ritengo che questi due esperti potrebbero essere tranquillamente eliminati e nell'ambito della rappresentanza dei vari Assessorati o del Consiglio regionale, si possano designare degli esperti senza inserire due esperti con voto limitato; ripeto, non ho ben capito come funzionerebbe il meccanismo.
PRESIDENTE: All'art. 7 vi è anche un emendamento del Partito Comunista che riguarda il punto g): sostituire "da due rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori" con "da quattro rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori".
La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): L'emendamento al punto g) è diverso rispetto all'atteggiamento unanime della Commissione tenuto nell'incontro con le forze sindacali.
PRESIDENTE: E' quello presentato, in sede di discussione generale che la Presidenza ha detto che non avrebbe distribuito, perché si trattava solo di proporre l'aumento da 2 a 4; si è ritenuto di non fotocopiarlo in 40 copie, ma solo di comunicarlo verbalmente.
TONINO - (P.C.I.): Rispetto al punto f) credo che ci sia qualcosa che non funziona, perché il Consiglio regionale dovrebbe designare un componente con voto limitato; è una cosa che non ho capito. Si dice: "Due esperti di cui uno designato dal Consiglio regionale con voto limitato". E' un po' incomprensibile; si tratterebbe di modificarlo precisando: "o a maggioranza, o designato dal Consiglio regionale"; togliamo con "voto limitato": quando c'è da designare almeno due ha senso, ma uno solo, con voto limitato, non ha nessun senso.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Voyat; ne ha facoltà.
VOYAT - (U.V.): L'interpretazione che avevo dato col "voto limitato" è che ogni Consigliere può votare per un solo rappresentante.
Se si parla del punto f) "da due esperti, di cui uno designato dal Consiglio regionale con voto limitato" ogni Consigliere può votare per un nome solo. Ciò darebbe la possibilità all'opposizione ... INTERRUZIONE ...
PRESIDENTE: Mi sembra che la dizione dovrebbe essere "da due rappresentanti", siccome non si capisce chi è l'altro rappresentante designato e da chi.
"Da due rappresentanti designati dal Consiglio con voto limitato": questa è la formula usata dalla legge quando si ritiene che su due si possa avere la possibilità di assicurare un rappresentante alla minoranza. Si tratterebbe di togliere le parole "di cui uno", perché la legge ci direbbe chi è che designa l'altro.
Soprassediamo un attimo sul punto f). Sul punto g) c'è stata l'illustrazione del Consigliere Tonino; mi sembrava che dicesse che le organizzazioni sindacali in Valle d'Aosta sono quattro e che, quindi, per evitare squilibri sarebbe meglio indicare un rappresentante per organizzazione sindacale.
La parola all'Assessore all' Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD (D.C.): Io posso accettare anche 4 rappresentanti. Credo che la Giunta non abbia niente in contrario. Facciamo "due esperti designati dal Consiglio".
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri io mi riferisco agli emendamenti concordati.
Il primo emendamento riguarda il punto d) presentato dal collega Carlassare; è un emendamento sostitutivo cioè "la rappresentanza delle Comunità Montane e un rappresentante del Comune di Aosta".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 22
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 6
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Secondo emendamento. E' quello proposto dal Consigliere Carlassare, parzialmente accettato e modificato e che riguarda il comma f) che risulterebbe così formulato: "Da due esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato". Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 20
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Terzo emendamento presentato dal Consigliere Tonino, accettato dall'Assessore; la parola "due" diventa "quattro"; il comma g) verrebbe così modificato: "Da quattro rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 21
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7 emendato.
Art. 7
(Costituzione e funzionamento del Comitato)
Il Comitato Regione dei Trasporti collettivi e nominato dalla Giunta regionale ed e composto:
a) dall'Assessore regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, con funzioni di Vice Presidente;-
c) da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
d) da tre rappresentanti, di cui uno del Consiglio comunale di Aosta, designati d'intesa tra i Comuni della Valle d'Aosta;
e) dal Direttore dell'Ufficio M. C. T. C. di Aosta;
f) da due esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato;
g) da quattro rappresentanti designati dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
h) da un rappresentante della locale Associazione degli Industriali;
i) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
l) dal Dirigente dell'A.N.A.S. della Valle d'Aosta;
m) da un rappresentante dell'A. N. A. C. (Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione);
n) da un rappresentante designato d'intesa tra la Fenit e l'Associazione Valdostana Impianti a Fune;
o) dal Sovraintendente agli Studi;
p) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
q) dal Dirigente dell'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali;
r) dal Responsabile del Servizio regionale dei Trasporti;
s) e, di volta in volta, secondo gli argomenti trattati, dai Presidenti delle Comunità Montane interessate.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del Servizio Trasporti. Funge da segretario verbalizzante un impiegato del Servizio Trasporti.
Il Comitato potrà, ravvisandone il bisogno, assumere consulenze di esperti nel settore e sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessati.
Il Comitato e convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque membri ed e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ai componenti sono corrisposti compensi e rimborsi spese su determinazione della Giunta regionale la quale fissa anche i compensi dovuti ai consulenti esterni.
Il Comitato viene ricostituito in occasione del rinnovo del Consiglio regionale.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 18
Astenuti: 5 (Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'art. 8.
Art. 8
(Interventi per favorire la circolazione)
Al fine di favorire la circolazione e l'uso di mezzi pubblici di trasporto, la Giunta regionale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico anche nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.
La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare anche la modifica o la sospensione del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto assume intervenuti per adeguare la circolazione alle esigenze prospettate dal Piano di bacino di traffico anche per quanto concerne le aree urbane.
PRESIDENTE: All'art. 8 non ci sono emendamenti. Lo metto in approvazione, nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 18
Astenuti: 5 (Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'art. 9.
Art. 9
(Interventi di emergenza)
In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, prescindendo da ogni formalità procedurale, può, con suo decreto, imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni stabilendo le modalità di esercizio dei servizi e gli eventuali compensi da corrispondere agli stessi.
PRESIDENTE: All'art. 9 non vi sono emendamenti. Lo metto in approvazione nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 17
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'art. 10.
Art. 10
(Conferenze dei servizi di trasporto)
L'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti può periodicamente promuovere nelle Comunità Montane della Regione conferenze dei servizi di trasporto per la proposta e l'esame di provvedimenti relativi all'esercizio delle attività di trasporto collettivo di persone e di cose.
Alla conferenza partecipano i rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati, delle Comunità Montane, dei Comprensori, dei Consorzi, delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle Imprese di trasporto. La conferenza e presieduta dall'Assessore regionale o da un funzionario dallo stesso delegato.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 10 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 17
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'art. 11.
Art. 11
(Classificazione dei servizi)
I modi e le categorie di trasporto, disciplinati dalla presente legge sono i seguenti:
MODI DI TRASPORTO
1) automobilistici:
CATEGORIE DI TRASPORTO
- servizi di linea viaggiatori
- servizi di linea merci
2) ad impianti fissi:
CATEGORIE DI TRASPORTO
- ferrovie
- metropolitane (tradizionali - leggere)
- tramvie
- filovie
- a fune (funicolari aeree, funivie, seggiovie, cabinovie, ascensori, sciovie, slittovie, rotovie e altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie, funicolari terrestri)
- scale o nastri mobili.
I pubblici servizi automobilistici, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere:
1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti;
2) speciali: quando il servizio sia destinato in prevalenza a determinati gruppi di utenza, come lavoratori o studenti (rientrano fra i servizi speciali le linee di collegamento con aeroporti riservate ai soli utenti del trasporto aereo);
3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente turistiche;
4) occasionali: quando abbiano la finalità di sopperire ad esigenze di utenza derivanti da eventi particolari e contingenti di durata comunque non superiore ad un mese;
5) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio e siano effettuati per un periodo non superiore a tre mesi.
Nessuna distinzione viene operata tra linee interurbane o extraurbane, suburbane ed urbane agli effetti della presente legge.
I trasporti di linea di sole merci, inseriti nella classificazione di cui al primo comma, in quanto categoria di trasporto, sono disciplinati dalla presente legge, ancorché non rientranti sotto la denominazione convenzionale di trasporti collettivi.
PRESIDENTE: All'art. 11 ci sono emendamenti del Consigliere Carlassare. E' un emendamento sostitutivo del 2° comma. La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Questo emendamento vorrebbe sostituire il 2° comma in quanto, nel citato comma, si stabiliscono come ordinari e speciali di gran turismo solo i servizi automobilistici.
Io ritengo che si possa, anche se non ci sono, prevedere almeno per il futuro che ci siano servizi di trasporto anche di altro genere e mi riferisco al discorso di un trasporto su rotaia di tipo metropolitana, o cose di questo genere.
Penso che sia opportuno che queste caratteristiche possano riguardare anche quest'altro tipo di trasporto.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento sostitutivo del Consigliere Carlassare.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 6
Contrari: 17
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 11 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 18
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'art. 12. Ne do lettura.
Art. 12
(Relazione sullo stato dei servizi)
Il competente servizio dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasposti, dispone ogni anno una relazione generale sullo stato dei servizi di trasporto di persone e di cose che riguarda:
a) l'offerta dei servizi in rapporto alla domanda di trasporto;
b) il coordinamento dei servizi automobilistici e l'integrazione di questi con quelli ferroviari e funiviari;
c) la situazione economico-finanziaria dei servizi in concessione;
d) l'analisi del parco autoveicoli e la sua evoluzione;
e) l'analisi del funzionamento del sistema tariffario in rapporto alle diverse modalità di utilizzo del trasporto pubblico da parte dell'utenza;
f) l'analisi della spesa pubblica per destinazione della stessa;
g) l'analisi degli impianti e delle attrezzature tecniche;
h) le eventuali segnalazioni sulle condizioni del traffico (anche urbano) che ostacolassero la circolazione in determinate aree;
i) le eventuali proposte emerse dal Comitato di cui all'articolo 6 e dalle conferenze dei servizi di trasporto di cui all'articolo 10;
l) lo stato di attuazione del Piano di bacino di traffico.
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 12 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 18
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'art. 13.
Art. 13
(Programma annuale dei servizi)
L'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentite le Associazioni di categoria degli interessati, dispone, sulla base della relazione di cui all'articolo 12, il programma annuale dei servizi di trasporto in attuazione del Piano di bacino di traffico per definire tra l'altro:
a) la politica tariffaria;
b) gli interventi finanziari;
c) gli interventi per migliorare l'organizzazione tecnica ed economica delle imprese e l'eventuale definizione di specifici programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale;
d) i programmi di investimento per il parco autoveicoli e per gli altri mezzi di trasporto; gli opportuni adattamenti per consentirvi l'accesso di persone impedite nei movimenti;
e) i programmi di investimento per gli impianti e le attrezzature tecniche e gestionali;
f) gli orari e le modalità di svolgimento dei servizi;
g) le eventuali proposte da trasmettere agli enti interessati per migliorare le condizioni del traffico.
Il programma, sentito il parere del Comitato Regionale dei Trasporti collettivi, viene approvato con delibera della Giunta regionale.
PRESIDENTE: C'è un emendamento del Consigliere Carlassare. La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Tra i compiti di un programma annuale dei servizi di un bacino di traffico, ritengo debba esserci quello di favorire il consorzio dei comuni per la formazione di aziende pubbliche di trasporto.
Questo nello spirito della legge nazionale che, per il resto, mi pare abbastanza poco sviluppato nel complesso della legge regionale che stiamo discutendo, mentre sarebbe importante che tra le varie finalità ci fosse proprio un impegno promozionale nei confronti dei comuni affinché si associno per creare aziende pubbliche consorziate.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento aggiuntivo del Consigliere Carlassare.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 6
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 13 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 17
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14.
Art. 14
(Orario generale dei servizi)
I servizi di cui alla presente legge e le modalità di svolgimento degli stessi risultano dall'orario generale redatto e pubblicato dall'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, in adempimento al programma di cui al precedente articolo, lettera f).
L'orario generale (così come le sue variazioni) e approvato, sentite le Imprese concessionarie, con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti, sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, nella forma disposta dall'Assessorato regionale competente per i trasporti. A questo Assessorato compete la definizione dei criteri per la redazione e la pubblicazione dell'orario regionale e della sua articolazione locale, aziendale, scolastica, nonché dei modi di diffusione, così come delle altre forme di pubblicità integrative dell'orario e di ogni elemento utile a favorire l'uso del mezzo pubblico attuando una adeguata informazione.
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 14.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15
Art. 15
(Colorazione veicoli)
Fino all'emanazione di nuove norme, i veicoli destinati al servizio pubblico di linea sono individuati esternamente dalla colorazione prescritta dal Ministero dei Trasporti e dalle disposizioni regionali di cui al successivo articolo 16.
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 15.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16.
Art. 16
(Sistema unificato grafico e informativo)
Onde assicurare e mantenere una immagine unitaria del sistema dei trasporti e del sistema informativo agli stessi connesso, tale da consentire all'utenza di avere una percezione ed una lettura rapida e sintetica del maggiore numero di informazioni e di avere le necessarie istruzioni sul modo di usare il trasporto pubblico, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, la Giunta regionale approva la realizzazione e la gestione di un sistema unificato grafico e informativo.
Le concessioni di servizi di trasporto pubblico saranno rilasciate e rinnovate tenuto conto della normativa definita in detto sistema.
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17.
Art. 17
(Autostazioni e impianti)
L'esercizio di una autostazione o impianto analogo anche per servizi non automobilistici e soggetto a concessione della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale può rendere obbligatorio l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.
I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione o ad un impianto analogo comune concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, in conformità al programma annuale di cui al precedente articolo 13 e sentiti i Comuni interessati, individua le relative aree procedendo agli adempimenti urbanistici conseguenti.
Ove sia riconosciuta opportuna la costruzione di una stazione od impianto ad uso di una o più linee, l'approvazione del relativo progetto e la concessione della Regione equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 17
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18.
Art. 18
(Provvedimenti in favore di persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche)
In applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal Piano di bacino di traffico e dal programma annuale di cui all'articolo 13, adotta gli interventi, anche finanziari, al fine di agevolare, nei trasporti pubblici e nelle infrastrutture relative, le persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 18.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19.
Art. 19
(Modi di gestione e autorizzazione previa)
I servizi di trasporto di cui alla presente legge sono gestiti in uno dei seguenti modi:
a) in economia dall'Ente regione e dagli Enti locali;
b) mediante aziende speciali;
c) in regime di concessione.
L'impianto e l'esercizio di trasporti collettivi di cui agli articoli 1 e 2, per persone e cose, di qualunque natura e durata, anche in relazione ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio - alla idoneità del percorso e alla ubicazione delle fermate devono ottenere preventiva autorizzazione da parte della Regione. Detta autorizzazione e richiesta sia per i servizi in concessione sia per quelli da gestire mediante aziende speciali o in economia, anche se da parte dello stesso Ente regione.
Le autorizzazioni sono rilasciate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, tenuto conto del Piano di bacino di traffico e del programma annuale di cui all'articolo 13, in armonia col Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 19.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20.
Art. 20
(Domanda di autorizzazione previa)
I legali rappresentanti degli Enti pubblici, delle Aziende Speciali e delle Aziende Pubbliche e Private che intendono istituire servizi di trasporto collettivo devono rivolgere domanda di autorizzazione all'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Tale domanda deve contenere:
a) la documentazione necessaria a comprovare le ragioni che inducono ad istituire il servizio o a variarlo nonché ad accertare l'idoneità tecnica e finanziaria del gestore del servizio stesso;
b) l'indicazione dei servizi che l'istante intende effettuare, con un preventivo di massima dei costi di esercizio;
c) l'indicazione di massima del percorso, dell'ubicazione delle fermate e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) la proposta di organico del personale da adibire con l'indicazione delle prestazioni e dei turni di servizio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 20.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21.
Art. 21
(Autorizzazione di apertura al pubblico esercizio)
Ottenuta l'autorizzazione di cui agli articoli 19 e 20, nessun modo, categoria e tipo di trasporto collettivo di persone e di cose (in economia, mediante Azienda Speciale, in regime di concessione) può iniziare l'attività senza una speciale autorizzazione di apertura al pubblico esercizio. Detta speciale autorizzazione sostituisce, ai fini della sicurezza e della regolarità, quella preventiva di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Nella domanda, da inoltrare all'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti (con altra istanza, allegata, per la Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, indicata nella presente legge con la sigla "M. C. T. C. ") , devono essere indicati:
1) l'autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20;
2) il titolo in base al quale e stata ottenuta la gestione in economia o mediante Azienda Speciale o in regime di concessione, previa approvazione del progetto esecutivo delle opere, degli impianti e delle linee in genere da parte della Regione ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;
3) le indicazioni e proposte precise di cui alle lettere c) e d), secondo comma, articolo precedente.
L'Assessorato predetto provvede a trasmettere l'istanza alla MOTO ai fini degli accertamenti richiesti.
Gli accertamenti sono diretti a riconoscere, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, l'idoneità del percorso, le sue eventuali variazioni, nonché l'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.
All'espletamento degli accertamenti di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. con la partecipazione degli organi regionali agli effetti delle regolarità dell'esercizio.
Il numero degli addetti necessario per il servizio di cui si richiede l'apertura al pubblico esercizio, e determinato dal competente servizio dell'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C..
L'autorizzazione di apertura al pubblico esercizio, previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dai competenti Uffici della M.C.T.C. e rilasciata con le prescrizioni relative, dall'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Sono parimenti soggette agli accertamenti, alle determinazioni e all'autorizzazione di cui ai commi precedenti le riaperture, le modifiche, le variazioni anche di percorso, le varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati dalla Regione a norma del secondo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
La cessazione, anche momentanea o stagionale, del servizio deve essere comunicata all'Assessorato competente della Regione e al Sindaco del Comune interessato.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 21.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti:17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22.
Art. 22
(Forme di attribuzione)
Le modalità dell'eventuale assunzione delle gestioni in economia o mediante aziende speciali, (in riferimento agli artt. 12 e 13 del D.L.L.7 settembre 1945, n. 545) saranno determinate con specifici provvedimenti legislativi della Regione.
Le concessioni sono accordate dalla Regione, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono, alle aziende pubbliche e private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli articoli 19 e 20.
Le aziende private devono comprovare l'idoneità morale, tecnica e finanziaria.
La competenza resta alla Regione quando trattasi di servizi che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situato in altra Regione.
PRESIDENTE: C'è un emendamento dell'Assessore Chabod. E' un emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma:
"Sono delegate al Comune tutte le funzioni amministrative inerenti alla concessione della costruzione, dell'impianto e dell'esercizio in servizio pubblico di qualunque modo e categoria di trasporto di persone e di cose, quando le linee e gli impianti relativi si svolgano integralmente nel territorio del Comune stesso.
Circa la durata e le modalità della concessione, il Comune si attiene alle norme contenute negli articoli che seguono".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 22
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 22 emendato.
Art. 22
(Forme di attribuzione)
Le modalità dell'eventuale assunzione delle gestioni in economia o mediante Aziende Speciali, (in riferimento agli articoli 12 e 13 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 545) saranno determinate con specifici provvedimenti legislativi della Regione.
Le concessioni sono accordate dalla Regione, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono, alle Aziende pubbliche e private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli articoli 19 e 20.
Sono delegate al Comune tutte le funzioni amministrative inerenti alla concessione della costruzione, dell'impianto e dell'esercizio in servizio pubblico di qualunque modo e categoria di trasporto di persone e di cose, quando le linee e gli impianti relativi si svolgano integralmente nel territorio del Comune stesso. Circa la durata e le modalità della concessione, il Comune si attiene alle norme contenute negli articoli che seguono.
Le Aziende private devono comprovare l'idoneità morale, tecnica e finanziaria.
La competenza resta alla Regione quando trattasi di servizi che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situato in altra Regione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23.
Art. 23
(Durata e rilascio delle concessioni)
Le concessioni di servizi pubblici di trasporto di persone e di cose sono provvisorie e definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono rilasciate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, previo parere del Comitato di cui all'art. 6 e sentiti le Comunità Montane e i Comuni interessati. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dalla Giunta regionale può essere concessa una limitata proroga.
Le concessioni definitive hanno la durata mas ima di dieci anni e sono rilasciate dalla Giunta regionale. Preliminarmente deve essere consultato il Comitato di cui all'art. 6, e sentite le Comunità Montane e i Comuni interessati.
Tutte le concessioni sono rinnovabili.
Le modifiche delle concessioni in atto sono sottoposte alla stessa procedura per il rilascio delle concessioni.
Ogni concessione e accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutti gli obblighi e tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo, economico e di vigilanza, che regolano la concessione stessa.
I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali, su richiesta dell'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, secondo quanto disposto dai competenti servizi dello Stato e del Ministero delle Poste in particolare.
per le concessioni di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci e richiesto il deposito di una cauzione i cui importi minimi e massimi, a seconda dell'importanza della concessione, saranno fissati con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
PRESIDENTE: All'art. 23 abbiamo un emendamento aggiuntivo del Consigliere Carlassare: al termine del secondo comma dell'articolo 23, dopo la parola "proroga" togliere il punto ed aggiungere le seguenti parole "di tre mesi".
All'art. 23 emendamento aggiuntivo dell'Assessore Chabod che sono l'aggiunta di un 4°, 5°, 6° e 7° comma:
Quarto comma: "Fanno eccezione le metropolitane, le tramvie, le filovie e le vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose, per le quali le concessioni definitive hanno la durata massima di 40 anni".
Quinto comma: "Nel caso in cui gli impianti e le linee si svolgano integralmente nel territorio di un solo Comune come previsto dal precedente art. 22, terzo comma, sia le concessioni provvisorie sia quelle definitive sono accordate, prima dell'esecuzione delle opere, dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, alle aziende pubbliche e private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli artt. 19 e 20".
Sesto comma: "L'esecuzione delle opere non può essere iniziata senza l'apposita autorizzazione prescritta dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753".
Settimo comma:"I provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti a fune vengono assunti dalla Giunta regionale con atti deliberativi, a seguito dell'esito positivo delle istruttorie dei progetti in esame effettuate dal competente Assessorato regionale dei Trasporti previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti Uffici della M.C.T.C.".
PRESIDENTE: Cominciamo con l'emendamento del Consigliere Carlassare.
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): In pratica io penso che una concessione provvisoria, per rimanere tale, non deve avere meccanismi che le consentano di essere rinnovata, come provvisoria, nel tempo.
Io penso, quindi, che se subentrano delle necessità non prevedibili quando viene concessa questa concessione provvisoria, si debba poterla prorogare per un tempo delimitato ed aver anche in questo caso dei parametri ben precisi. Penso che tre mesi, su una concessione che originariamente avrebbe dovuto essere data per un anno, siano più che sufficienti.
Diversamente si preveda una concessione definitiva, se si ritiene che questo servizio debba essere svolto per un periodo molto più lungo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento del Consigliere Carlassare.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 7
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Vi sono ora gli emendamenti dell'Assessore per i quali viene richiesta dal presentatore una votazione unica. Il Consiglio è d'accordo?
Metto in approvazione, con un'unica votazione, i quattro emendamenti proposti dall'Assessore all'articolo 23.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 25
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 25
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 23 così emendato.
Art. 23
(Durata e rilascio delle concessioni)
Le concessioni di servizi pubblici di trasporto di persone e di cose sono provvisorie e definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono rilasciate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentiti le Comunità Montane e i Comuni interessati. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dalla Giunta regionale può essere concessa una limitata proroga.
Le concessioni definitive hanno la durata massima di dieci anni e sono rilasciate dalla Giunta regionale. Preliminarmente deve essere consultato il Comitato di cui all'articolo 6, e sentite le Comunità Montane e i Comuni interessati.
Fanno eccezione le metropolitane, le tramvie, le filovie e le vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose, per le quali le concessioni definitive hanno la durata massima di 40 anni.
Nel caso in cui gli impianti e le linee si svolgano integralmente nel territorio di un solo Comune come previsto dal precedente art. 22, terzo comma, sia le concessioni provvisorie sia quelle definitive sono accordate, prima dell'esecuzione delle opere, dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, alle aziende pubbliche e private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli artt. 19 e 20.
L'esecuzione delle opere non può essere iniziata senza l'apposita autorizzazione prescritta dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
I provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti a fune vengono assunti dalla Giunta regionale con atti deliberativi, a seguito dell'esito positivo delle istruttorie dei progetti in esame effettuate dal competente Assessorato regionale dei Trasporti previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti Uffici della M. C. T. C. .
Tutte le concessioni sono rinnovabili.
Le modifiche delle concessioni in atto sono sottoposte alla stessa procedura per il rilascio delle concessioni.
Ogni concessione e accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutti gli obblighi e tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo, economico e di vigilanza, che regolano la concessione stessa.
I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali, su richiesta dell'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, secondo quanto disposto dai competenti servizi dello Stato e del Ministero delle Poste in particolare.
Per le concessioni di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci e richiesto il deposito di una cauzione i cui importi minimi e massimi, a seconda dell'importanza della concessione, saranno fissati con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 24.
Art. 24
(Subconcessione)
E' vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25.
Art. 25
(Domande di concessione)
Le domande per ottenere la concessione sono rivolte all'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti e devono contenere, oltre agli estremi dell'autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20, alle generalità del richiedente e alla ragione sociale dell'impresa, quanto segue:
a) l'indicazione dei servizi che si intendono effettuare con il percorso e le zone servite;
b) il tracciato delle linee con l'ubicazione delle fermate;
c) l'elenco dei veicoli da specificarsi analiticamente con le loro caratteristiche e condizioni tecniche e l'indicazione delle modalità di utilizzo;
d) l'organico degli addetti per ogni servizio con l'indicazione delle qualifiche, delle prestazioni e dei turni di servizio;
e) le autorimesse, gli impianti e le attrezzature tecniche necessarie, disponibili o da acquisire;
f) il preventivo dei costi del servizio;
g) indicazioni circa il traffico presunto;
h) indicazioni circa i ricavi presunti;
i) indicazioni circa programmi di investimenti;
l) la documentazione necessaria ad accertare l'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa compresi - per le Società - i dati relativi alla composizione del capitale, le quote di partecipazione e l'eventuale statuto;
m) gli orari e le tabelle di frequenza;
n) indicazioni circa la compatibilità e l'opportunità di integrazioni con gli altri servizi di trasporto;
o) i documenti di viaggio previsti e i relativi importi per le singole relazioni;
PRESIDENTE: All'articolo 25 ci sono due emendamenti dell'Assessore Chabod: al primo comma dopo le parole "le domande per ottenere la concessione" sono soppresse le seguenti parole: "... sono rivolte all'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti e"; dopo il primo comma aggiungere il seguente secondo comma: "La documentazione suddetta dovrà essere integrata da quella tecnica prevista dalle Leggi, Regolamenti, Decreti Ministeriali del Ministero dei Trasporti. In particolare per le sciovie ed impianti analoghi, dovranno essere applicate le nuove norme tecniche di cui al DM 15 marzo 1982, n. 706".
Il Consiglio è d'accordo che gli emendamenti siano votati insieme?
Metto in approvazione i due emendamenti presentati dall'Assessore Chabod all'articolo 25.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 25
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 25
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Chiedo, quindi, al Consiglio di esprimersi sull'art. 25 così emendato.
Art. 25
(Domande di concessione)
Le domande per ottenere la concessione devono contenere, oltre agli estremi dell'autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20, alle generalità del richiedente e alla ragione sociale dell'Impresa, quanto segue:
a) l'indicazione dei servizi che si intendono effettuare con il percorso e le zone servite;
b) il tracciato delle linee con l'ubicazione delle fermate;
c) l'elenco dei veicoli da specificarsi analiticamente con le loro caratteristiche e condizioni tecniche e l'indicazione delle modalità di utilizzo;
d) l'organico degli addetti per ogni servizio con l'indicazione delle qualifiche, delle prestazioni e dei turni di servizio;
e) le autorimesse, gli impianti e le attrezzature tecniche necessarie, disponibili o da acquisire;
f) il preventivo dei costi del servizio;
g) indicazioni circa il traffico presunto;
h) indicazioni circa i ricavi presunti;
i) indicazioni circa programmi di investimenti;
l) la documentazione necessaria ad accertare l'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa compresi - per le Società - i dati relativi alla composizione del capitale, le quote di partecipazione e l'eventuale statuto;
m) gli orari e le tabelle di frequenza;
n) indicazioni circa la compatibilità e l'opportunità di integrazioni con gli altri servizi di trasporto;
o) i documenti di viaggio previsti e i relativi importi per le singole relazioni.
La documentazione suddetta dovrà essere integrata da quella tecnica prevista dalle Leggi, Regolamenti, Decreti Ministeriali del Ministero dei Trasporti. In particolare per le sciovie ed impianti analoghi, dovranno essere applicate le nuove norme tecniche di cui al D.M. 15 marzo 1982, n. 706.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 19
Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26.
Art. 26
(Modifiche e rinnovi)
Per le modifiche di concessioni in atto o per il rinnovo di concessioni alla scadenza, le domande devono contenere i dati richiesti per ottenere le concessioni secondo l'articolo 25.
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27.
Art. 27
(Istruttoria)
Il rilascio di concessioni e le modifiche di concessioni in atto sono subordinati allo svolgimento di apposita istruttoria diretta ad accertare:
a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica della linea;
b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto;
c) l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio fra linee afferenti a diverse concessioni, di adottare tariffe unificate e di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio allo scopo di incrementare le utenze, diversificare i servizi rapportandoli alle reali esigenze dell'utenza e conseguire maggiore economicità nella produzione globale del servizio;
d) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi;
e) le compatibilità col Piano regionale dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, col Piano di bacino di traffico e col programma annuale dei servizi;
f) i diritti di preferenza.
Ai fini dell'istruttoria di cui al comma precedente deve essere indetta apposita riunione con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti locali interessati, dell'Azienda richiedente e della altre Aziende concessionarie di linee di trasporto pubblico che si svolgano nell'ambito regionale e dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 27.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28.
Art. 28
(Diritti preferenziali - Consorzi)
Per la concessione di linee di nuova istituzione hanno diritto di preferenza i concessionari di servizi finitimi.
La finitimità va riferita non alla sola connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico e alla finalità dei servizi.
Per la concessione definitiva delle linee in funzione prima dell'emanazione delle presenti disposizioni e per il rinnovo, hanno diritto di preferenza i precedenti concessionari degli stessi servizi sempre che li abbiano esercitati regolarmente.
I diritti preferenziali sono inefficaci quando il concessionario si sia reso responsabile di gravi inadempienze o di gravi disservizi o abbia causato interruzioni di servizio comunque ascrivibili alla sua responsabilità o non abbia ottemperato alle prescrizioni del competente Servizio Trasporti della Regione o agli obblighi di legge.
Hanno comunque diritto di preferenza i consorzi di Enti locali e quelli coattivi di esercenti. Seguono, per i diritti preferenziali, i consorzi volontari di esercenti.
La Regione, le Comunità Montane, i Comuni possono promuovere la costituzione, anche coattiva, di consorzi di esercenti nel settore degli impianti a fune.
PRESIDENTE: All'art. 28 abbiamo due emendamenti del Consigliere Carlassare.
Il primo comma viene così sostituito: "Per la concessione di linee di nuova istituzione hanno diritto di precedenza i Consorzi dei comuni interessati e in via subordinata i concessionari dei servizi finitimi".
Al termine del terzo comma dopo la parola "regolarmente" togliere il punto e aggiungere: ", se non subentra un servizio gestito dagli Enti locali interessati".
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Con gli emendamenti che propongo non faccio che ribadire quello che, a mio avviso, deve essere un metodo da seguire: favorire il consorzio dei comuni per l'esercizio di un servizio pubblico. In questo articolo si definiscono i diritti preferenziali; alla fine dell'articolo si tirano in ballo anche i consorzi di enti locali e via discorrendo.
Ora, io ritengo che quando subentrino delle nuove linee, invece di dare preferenza per la gestione di questo nuovo servizio ai concessionari di servizi finitimi, si debba dare la preferenza a consorzi di comuni che eventualmente intendano creare dei servizi ex novo. Nel caso non si verifichi questa situazione, io non ho niente in contrario, anche per razionalità, che siano favoriti i gestori concessionari di servizi finitimi.
Anche questa non è solo una questione nominalistica, ma ritengo che sia una questione di fondo in quanto un servizio gestito da consorzi di comuni dovrebbe essere facilitato e essere incoraggiato, proprio come spirito della legge.
Nello stesso senso va il comma successivo, il terzo, dove aggiungo "se non subentra un servizio gestito dagli Enti locali interessati", in quanto, così com'è, mi pare possa precludere la possibilità che ad un servizio gestito da privati possa subentrare un servizio gestito da degli enti locali.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Intendo manifestare tutte le nostre perplessità sull'ultimo comma di questo articolo, laddove si dice che "la Regione, le Comunità Montane, i Comuni possono promuovere la costituzione, anche coattiva, di consorzi di esercenti nel settore degli impianti a fune". Purtroppo, qui ritorna il discorso generale di questa legge: non abbiamo potuto neanche discutere questo comma, che è per lo meno discutibile.
PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Il Consigliere Carlassare e gli altri Consiglieri ritengono che i due emendamenti possano essere posti con una unica votazione all'esame del Consiglio? Faccio questa domanda, una volta per tutte lo chiarisco, perché se si possono abbinare si fa una sola votazione, però se un Consigliere ritiene di dover votare in modo differente su un emendamento piuttosto che su un altro ha, per regolamento, il diritto di chiedere la votazione separata.
Metto in votazione con un'unica votazione gli emendamenti del Consigliere Carlassare all'articolo 28.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 6
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 28 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29.
Art. 29
(Provvedimenti di concessione)
La concessione e accordata dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, previo parere del Comitato regionale dei Trasporti collettivi, sulla base del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale dei Servizi, sentiti le Comunità Montane e i Comuni interessati.
Adeguate forme di informazione e di pubblicità relative all'intenzione di effettuare il rilascio della concessione dovranno essere realizzate, per ogni linea, dall'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
La concessione deve contenere:
a) le generalità del concessionario e il suo domicilio;
b) la durata della concessione;
c) l'elenco dei servizi assegnati al concessionario;
d) i programmi di esercizio;
e) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;
f) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;
g) l'organico del personale;
h) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;
i) le tariffe e gli orari;
l) i percorsi e l'ubicazione delle fermate.
La concessione e rilasciata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo, economico, di sicurezza, che regolano la concessione stessa, nonché gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.
PRESIDENTE: All'articolo 29 ci sono due emendamenti dell'Assessore: il primo prevede la soppressione del 1° comma e il secondo l'aggiunta, al 2° comma, dopo le ultime parole "... Artigianato e Trasporti" di "o dal Comune, nel caso di concessione comunale in collaborazione con detto Assessorato".
La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Anche quest'articolo è discutibile. Innanzitutto è discutibile il fatto che il contenuto della concessione debba essere messo nella legge-quadro. Questo è materiale, secondo la nostra opinione, che dovrebbe essere oggetto di una circolare successiva, come facciamo con molte altre leggi.
Sui contenuti, poi, della concessione ci sono delle cose che lasciano abbastanza perplessi. "La consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche": questo è un elemento che, se si trattasse della consistenza minima, potrei capire, ma la consistenza e le caratteristiche di questo parco rotabile cambiano col tempo. La concessione dura 20 anni. Come è possibile fissarla nella concessione?
La stessa cosa si può dire sul trattamento economico del personale, a meno che non si voglia fare un riferimento generico ai contratti di lavoro. La stessa cosa si può dire per le tariffe. La nostra opinione è che questo sia un articolo che si poteva evitare e che la materia poteva essere trattata diversamente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione, se non vi sono obiezioni, i due emendamenti all'art. 29 proposti dall'Assessore Chabod con un'unica votazione.
ESITO DELLA T A VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Carlassare, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino) Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 29 emendato.
Art. 29
(Provvedimenti di concessione)
Adeguate forme di informazione e di pubblicità relative all'intenzione di effettuare il rilascio della concessione dovranno essere realizzate, per ogni linea, dall'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o dal Comune, nel caso di concessione comunale in collaborazione con detto Assessorato.
La concessione deve contenere:
a) le generalità del concessionario e il suo domicilio;
b) la durata della concessione;
c) l'elenco dei servizi assegnati al concessionario;
d) i programmi di esercizio;
e) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;
f) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;
g) l'organico del personale;
h) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;
i) le tariffe e gli orari;
l) i percorsi e l'ubicazione delle fermate.
La concessione e rilasciata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo, economico, di sicurezza, che regolano la concessione stessa, nonché gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 20
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30.
Art. 30 .
(Obblighi dell'Amministrazione concedente)
Nei confronti delle Aziende concessionarie, l'amministrazione concedente:
a) assicura, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di esercizio commisurati alle risorse aziendali;
b) stabilisce, nell'ambito dei programmi annuali, livelli tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, il regolare svolgimento dei servizi e l'equilibrio economico della gestione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 30.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 20
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 31.
Art. 31
(Ulteriori obblighi dei concessionari)
L'azienda che ottiene la concessione di pubblici servizi assume i seguenti obblighi:
a) effettuare e organizzare i servizi di competenza secondo quanto stabilito nel disciplinare, nell'orario regionale e nella presente legge;
b) redigere apposito registro nel quale annotare le variazioni, soppressioni, interruzioni e intensificazioni, anche parziali, dei singoli servizi, come previsto dal successivo art. 53 comma quinto;
c) definire i rapporti con gli altri concessionari per quanto riguarda i servizi su percorsi comuni sui quali non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;
d) fornire la seguente documentazione su modelli approvati con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti:
1) le informazioni aggiornate relative alle lettere c), d), e) del precedente art. 25;
2) gli utenti trasportati e i relativi ricavi, distinti per i vari servizi;
3) la copia del registro di cui alla lettera b) del presente articolo da trasmettere mensilmente non oltre la prima decade del mese successivo;
d) la documentazione richiesta in base alle leggi di erogazione di contributi;
e) redigere lo stato patrimoniale e il contro economico su apposito modello;
f) realizzare i programmi di riorganizzazione tecnico - economica definiti dal programma annuale;
g) utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite al momento della loro erogazione.
PRESIDENTE: All'articolo 31 c'è un emendamento proposto dall'Assessore Chabod. Si tratta dell'aggiunta di un comma alla fine dell'articolato: "I concessionari di servizi, che non ricevono contributi statali e regionali o altre sovvenzioni o provvidenze finanziarie di qualunque genere, sono sollevati dagli obblighi sopra specificati, quando sono posti direttamente in relazione con i contributi stessi (in
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 31 emendato.
Art. 31
(Ulteriori obblighi dei concessionari)
L'Azienda che ottiene la concessione di pubblici servizi assume i seguenti obblighi:
a) effettuare e organizzare i servizi di competenza secondo quanto stabilito nel disciplinare, nell'orario regionale e nella presente legge;
b) redigere apposito registro nel quale annotare le variazioni, soppressioni, interruzioni e intensificazioni, anche parziali, dei singoli servizi, come previsto dal successivo articolo 53, comma quinto;
c) definire i rapporti con gli altri concessionari per quanto riguarda i servizi su percorsi comuni sui quali non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;
d) fornire la seguente documentazione su modelli approvati con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti:
1) le informazioni aggiornate relative alle lettere c), d), e) del precedente articolo 25;
2) gli utenti trasportati e i relativi ricavi, distinti per i vari servizi;
3) la copia del registro di cui alla lettera b) del presente articolo da trasmettere mensilmente non oltre la prima decade del mese successivo;
4) la documentazione richiesta in base alle leggi di erogazione di contributi;
e) redigere lo stato patrimoniale e il conto economico su apposito modello;
f) realizzare i programmi di riorganizzazione tecnico-economica definiti dal programma annuale;
g) utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite al momento della loro erogazione.
I concessionari di servizi, che non ricevono contributi statali e regionali o altre sovvenzioni o provvidenze finanziarie di qualunque genere, sono sollevati dagli obblighi sopra specificati, quando sono posti direttamente in, relazione con i contributi stessi (in particolare: lettere c, d4, e, f, g).
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 32.
Art. 32
(Modifiche)
Nel corso della durata di validità della concessione, in dipendenza del programma annuale, di ari all'art. 13, possono essere apportate modifiche alle concessioni in atto; possono essere adottati provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti; possono essere formulati programmi unitari per più linee.
Nel corso dell'anno, la Giunta regionale ha facoltà di introdurre variazioni ioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse.
Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per i concessionari e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati.
PRESIDENTE: All'art. 32 vi è un emendamento proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod. L'emendamento è soppressivo nel secondo comma delle parole "la Giunta regionale" con le parole "l'Autorità concedente".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 24
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 32 emendato.
Art. 32
(Modifiche)
Nel corso della durata di validità della concessione, in dipendenza del programma annuale, di cui all'articolo 13, possono essere apportate modifiche alle concessioni in atto; possono essere adottati provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti; possono essere formulati programmi unitari per più linee.
Nel corso dell'anno, l'Autorità concedente ha facoltà di introdurre variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse.
Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per i concessionari e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 33.
Art. 33
(Revoca - Risoluzione del rapporto - Rinuncia - Abrogazione)
La Giunta regionale ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione stessa.
La risoluzione del rapporto nascente dalla concessione ha luogo quando la Giunta regionale, d'intesa con il concessionario, riconosce l'opportunità della soppressione della linea.
Essa può essere accordata anche per motivata rinuncia del concessionario previo accertamento dei motivi. Nella deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.
Per regolarizzare la situazione delle concessioni, in fase transitoria viene disposta l'abrogazione alla data di entrata in vigore della presente legge di tutte le concessioni ed autorizzazioni, anche se rilasciate dai Comuni, ma escluse quelle rilasciate dallo Stato.
Secondo la procedura prevista dal successivo art. 98, esse vengono convertite dalla Giunta regionale in provvisorie.
Queste sono estinte di diritto alla data del 31 dicembre 1982, come previsto dal successivo art. 97 della presente legge, per permettere il rinnovo con l'adempimento delle disposizioni della presente legge.
PRESIDENTE: All'art. 33 vi sono quattro emendamenti presentati dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod. Riguardano: al primo comma, sopprimere le parole: "La Giunta regionale" e sostituirle con le parole: "L'Autorità concedente"; al secondo comma, sopprimere le parole: "La Giunta regionale" e sostituirle con le parole: "L'Autorità concedente"; al terzo comma, sopprimere le parole: "della Giunta comunale" e sostituirle con le parole: "dell'Autorità concedente"; al quinto comma, sopprimere le parole "dalla Giunta regionale" e sostituirle con le parole "dall'Autorità concedente".
Nessuno chiede la parola? Posso metterli in votazione con un'unica votazione?
Metto in votazione, con un'unica votazione, i quattro emendamenti presentati dall'Assessore Chabod all'articolo 33.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 24
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 33 emendato.
Art. 33
(Revoca - Risoluzione del rapporto - Rinuncia - Abrogazione)
L'Autorità concedente ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione stessa.
La risoluzione del rapporto nascente dalla concessione ha luogo quando l'Autorità concedente, d'intesa con il concessionario, riconosce l'opportunità della soppressione della linea.
Essa può essere accordata anche per motivata rinuncia del concessionario, previo accertamento dei motivi. Nella deliberazione dell'Autorità concedente vengono stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.
Per regolarizzare la situazione delle concessioni, in fase transitoria viene disposta l'abrogazione alla data di entrata in vigore della presente legge di tutte le concessioni ed autorizzazioni, anche se rilasciate dai Comuni, ma escluse quelle rilasciate dallo Stato.
Secondo la procedura prevista dal successivo articolo 91, esse vengono convertite dall'Autorità concedente in provvisorie.
Queste sono estinte di diritto alla data del 31 dicembre 1982, come previsto dal successivo articolo 90 della presente legge, per permettere il rinnovo con l'adempimento delle disposizioni della presente legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 20
Astenuti: 6 (Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 34.
Art. 34
(Decadenza)
Il concessionario dei servizi incorre nella decadenza della concessione quando:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria;
b) non inizi l'esercizio nel tempo prefisso o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa, o, comunque, lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause a lui imputabili;
c) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Giunta regionale o ne ostacoli i provvedimenti oppure si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;
d) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nella presente legge.
Nel caso di cui alla lettera a), la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed e operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
PRESIDENTE: All'art. 34 c'è un emendamento presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod: al primo comma, lettera c, dopo le parole "dalla Giunta regionale", aggiungere le parole "e dal Comune concedente".
La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Avevamo fatto delle osservazioni sul modo in cui è formulata questa legge, oltre ai contenuti. Per fare degli esempi, vorremmo sapere, al punto a) che cosa si intende per "idoneità morale del concessionario". Al punto c) vorremmo sapere se uno, per perdere la concessione deve compiere "gravi e ripetute irregolarità": non basta che ne faccia una, bisogna che ne faccia più di una?
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento dell'Assessore all' Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 34 emendato.
Art. 34
(Decadenza)
Il concessionario dei servizi incorre nella decadenza della concessione quando:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria;
b) non inizi l'esercizio nel tempo prefisso o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa, o, comunque, lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause a lui imputabili;
c) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Giunta regionale e dal Comune concedente o ne ostacoli i provvedimenti oppure si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;
d) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nella presente legge.
Nel caso di cui alla lettera a), la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed e operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 21
Astenuti: 7 (Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 35.
Art. 35
(Disposizioni in caso di cessazione)
Il mancato rinnovo delle concessioni, la rinuncia o la decadenza delle concessioni non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 36.
Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dall'eventuale concessionario subentrante. Anche l'Amministrazione concedente può rilevare le attrezzature fisse, i mobili e il materiale rotabile, a seguito di stima, con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi in conto capitale per investimenti non ammortizzati.
In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di modificazione dello stato giuridico dell'impresa concessionaria, il personale dipendente conserva i diritti acquisiti presso il concessionario precedente in quanto riconoscibili ai sensi della vigente normativa, in ordine alla retribuzione, all'anzianità di servizio e alle mansioni.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai familiari del concessionario che prestano la loro opera nell'Azienda.
Il concessionario che cessa dall'attività dovrà accreditare a quello subentrante il valore dei fondi di buonuscita accantonati a favore dei dipendenti.
PRESIDENTE: All'art. 35 abbiamo due emendamenti, uno proposto dal Consigliere Carlassare: al termine dell'articolato inserire il seguente capoverso: "Nel caso che il subentrante sia un Ente Pubblico, dalle somme dovute saranno defalcati i relativi importi elargiti dalla Regione a titolo di contributi"; e un emendamento, proposto dal Gruppo Comunista, abrogativo del quarto comma.
La parola all'Assessore all' Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABDO - (D.C.): Al punto 35 la Giunta accetta l'emendamento dei comunisti.
PRESIDENTE: Il Consigliere Carlassare ha chiesto la parola; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Entriamo qui nella parte della legge che tratta il riscatto di questi servizi, di queste strutture. Io auspico che, dove è possibile, subentrino dei consorzi di enti pubblici o si passi ad una pubblica gestione di questi servizi: in questo caso, però, nello stabilire l'entità del riscatto da pagare ai concessionari che gestiscono questi servizi, va in qualche modo defalcata, tenendo conto della svalutazione, dell'indicizzazione e tutto quello che si vuole si deve comunque tener conto che l'ente pubblico ha già sborsato, sotto forma di contributi, una quantità enorme di denaro. Mi sembra poco corretto, quindi, che, l'ente pubblico stesso debba riacquistare questo servizio quando l'ha già praticamente pagato nel corso degli anni che hanno preceduto la traslazione.
Propongo, pertanto, l'aggiunta dell'emendamento che ho presentato, proprio perché nel caso che sia l'ente pubblico a subentrare, siano defalcate in qualche misura le somme che sono già state elargite precedentemente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento proposto dal Consigliere Carlassare all'art. 35.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 1
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto, quindi, in approvazione l'emendamento presentato dal Gruppo Comunista, consistente nell'abrogazione del 4° comma dell'art. 35.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 25
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 35 emendato.
Art. 35
(Disposizioni in caso di cessazione)
Il mancato rinnovo delle concessioni, la rinuncia o la decadenza delle concessioni non attribuiscono il diritto al alcun indennizzo, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 36.
Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dall'eventuale concessionario subentrante. Anche l'Amministrazione concedente può rilevare le attrezzature fisse, i mobili e il materiale rotabile, a seguito di stima, con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi in conto capitale per investimenti non ammortizzati.
In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di modificazione dello stato giuridico dell'Impresa concessionaria, il personale dipendente conserva i diritti acquisiti presso il concessionario precedente in quanto riconoscibili ai sensi della vigente normativa, in ordine alla retribuzione, all'anzianità di servizio e alle mansioni.
Il concessionario che cessa dall'attività dovrà accreditare a quello subentrante il valore dei fondi di buonuscita accantonati a favore dei dipendenti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 25
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'art. 36.
Art. 36
(Riscatto dei servizi)
La Giunta regionale, nell'ambito dei riordini di cui alla lettera c) dell'art. 5, al primo comma, sempre che si ravvisi che tali riordini consentano miglioramenti dell'efficienza e dell'economicità dei servizi, può procedere al riscatto dei servizi o a risoluzione del rapporto.
Al concessionario che cessa l'esercizio in seguito al riscatto o alla risoluzione di cui al comma precedente competono:
a) un importo pari al prezzo di stima del materiale rotabile, degli impianti e degli altri mezzi rilevati, connessi ed indispensabili all'esercizio del trasporto a cui la concessione si riferisce;
b) un indennizzo organizzativo da stabilire in misura pari a una annualità di prodotti del complesso delle linee oggetto del provvedimento.
In caso di disaccordo tra le parti per la valutazione dei prezzi di stima e dell'indennizzo di cui al comma precedente, si ricorrerà ad un arbitrato.
Il collegio arbitrale e composto di tre membri di cui:
- uno nominato da ciascuna delle parti interessate
- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli stessi. In caso di mancato accordo, il Presidente viene nominato dal Presidente del Tribunale.
Il procedimento arbitrale e regolato dagli artt. 810 e seguenti del codice di Procedura Civile.
L'equo indennizzo organizzativo di cui al comma secondo del presente articolo compete al concessionario anche nei casi di risoluzione del rapporto per motivi di pubblico interesse come previsto dall'art. 33, secondo comma.
L'indennizzo organizzativo di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo compete al concessionario, in caso di revoca o di mancato rinnovo non dovuto ad inadempienze degli impegni e degli obblighi da parte del concessionario, in misura pari a mezza annualità di prodotti del complesso delle linee oggetto del provvedimento.
La revoca per la scadenza obbligatoria di cui all'art. 97, la risoluzione anticipata, la decadenza o il mancato rinnovo per motivi dovuti o riconducibili ad inadempienza degli impegni previsti nel disciplinare o ad inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge non attribuiscono diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Per il personale delle aziende dei servizi soggetti a riscatto o a risoluzione anticipata o cessata a seguito di mancato rinnovo valgono le disposizioni di cui all'articolo 35. La conservazione dei diritti acquisiti riguarda soltanto il personale in forza nelle aziende all'atto della cessazione per i motivi di cui al comma precedente.
PRESIDENTE: All'articolo 36 vi sono: emendamento del Consigliere Carlassare: dopo il punto b) dell'articolo aggiungere il seguente comma: "Da suddette competenze spettanti al concessionario vanno defalcate le somme avute dalla Regione a titolo di contributo"; un emendamento dell'Assessore Chabod: al primo comma, sopprimere le parole "La Giunta regionale" e sostituirle con le parole "L'Autorità concedente"; e un emendamento del Partito Comunista: il punto b) del secondo comma è abrogato; nel terzo comma sono abrogate le parole "... e dell'indennizzo di cui al comma precedente ..."; il sesto e il settimo comma sono abrogati.
La parola all'Assessore all' Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Anche in questo caso si accettano i quattro emendamenti del Partito Comunista.
PRESIDENTE: Al punto b) dell'art. 36 vi è un emendamento aggiuntivo. La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Qui valgono le motivazioni che ho detto prima. In pratica si tratta di tener conto, quando chi riscatta è un Ente pubblico di quanto l'Ente pubblico stesso, o un altro Ente pubblico, ha già elargito in precedenza. Diversamente si pagano questi servizi e queste strutture due volte.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento del Consigliere Carlassare.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 20
Astenuti: 6 (Bajocco, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 1
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod, che riguarda il primo comma. E' un emendamento sostitutivo.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 25
Astenuti:2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 25
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: ci sono poi gli emendamenti all'articolo 36 del Gruppo Comunista. Il Consiglio ritiene che possano essere messi in un'unica votazione? Li metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 36 emendato.
Art. 36
(Riscatto dei servizi)
L'Autorità concedente, nell'ambito dei riordini di cui alla lettera c) dell'articolo 5, al primo comma, sempre che si ravvisi che tali riordini consentano miglioramenti dell' efficienza e dell'economicità dei servizi, può procedere al riscatto dei servizi o a risoluzione del rapporto.
Al concessionario che cessa l'esercizio in seguito al riscatto o alla risoluzione di cui al comma precedente compete:
a) un importo pari al prezzo di stima del materiale rotabile, degli impianti e degli altri mezzi rilevati, connessi ed indispensabili all'esercizio del trasporto a cui la concessione si riferisce.
In caso di disaccordo tra le parti per la valutazione dei prezzi di stima si ricorrerà ad un arbitrato.
Il collegio arbitrale e composto di tre membri di cui:
- uno nominato da ciascuna delle parti interessate;
- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli stessi. In caso di mancata accordo, il Presidente viene nominato dal Presidente del Tribunale.
Il procedimento arbitrale e regolato dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
La revoca per la scadenza obbligatoria di cui all'articolo 90, la risoluzione anticipata, la decadenza o il mancato rinnovo per motivi dovuti o riconducibili ad inadempienza degli impegni previsti nel disciplinare o ad inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge non attribuiscono diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Per il personale delle aziende dei servizi soggetti a riscatto o a risoluzione anticipata o cessata a seguito di mancato rinnovo valgono le disposizioni di cui all'articolo 35. La conservazione dei diritti acquisiti riguarda soltanto il personale in forza nelle Aziende all'atto della cessazione per i motivi di cui al comma precedente.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 25
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 37.
Art. 37
(Indennizzo personale)
Ai concessionari titolari di imprese individuali che, a seguito dei provvedimenti di cui al precedente articolo, cessino la propria attività, e dovuto comunque un indennizzo personale pari alla somma che verrebbe riconosciuta a titolo di stipendio, in base agli stipendi minimi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro vigenti per la qualifica di Dirigente di Azienda, per un periodo pari a quello intercorrente fra la decorrenza del provvedimento e la scadenza della concessione, con il limite massimo di diciotto mesi.
PRESIDENTE: All'articolo 37 vi è un emendamento del Gruppo Comunista e un emendamento del Consigliere Carlassare. Sono identici. Propongono entrambi la soppressione.
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Mi pare che si tratti di qualcosa di assolutamente abnorme, fuori da ogni regola.
In effetti noi paghiamo a un signore che è proprietario di una ditta, la ditta stessa, secondo la valutazione di mercato, non tenendo conto di tutti i quattrini che l'ente pubblico ha erogato e che hanno contribuito ad aumentare il valore della sua impresa. Oltretutto, noi stabiliamo di dare a questo signore diciotto mesi di stipendio sulla base di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro per un dirigente di azienda, così, a titolo assolutamente gratuito, come graziosa regalia.
Per me questo non ha nessun senso. Al limite, se costui ha delle competenze tecniche, si preveda che per un anno e mezzo, se vuole, se crede, lavori come dirigente in questo servizio, in seguito si provvederà con una leggina; ma così mi sembra proprio che si voglia regalare un anno e mezzo di stipendio, e di notevole entità, perché non so quale sia il minimo previsto per un dirigente di azienda, ma sicuramente non siamo sulla base delle 500.000 mensili. A questo signore, concediamo questa regalia dopo che gli abbiamo pagato sulla base del valore di mercato la sua azienda e, ribadisco, senza tener conto che c'è stato, nel corso del tempo, un intervento più che lauto da parte dell'Ente pubblico, nei confronti dell'azienda stessa, contributo che, tra l'altro, ripeto, è valso ad aumentare il valore commerciale dell'azienda. Ma quante volte lo paghiamo questo signore?
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Esprimo il nostro disaccordo a questa specie di cassa integrazione speciale su gomma che diamo ai titolari delle imprese individuali. Non siamo riusciti a capirne il senso.
Se l'indennizzo è equo, nel momento in cui c'è la cessazione dell'attività, il rilevamento della società, non si capisce perché dobbiamo pagare al titolare uno stipendio per 18 mesi; tra l'altro è un periodo questo, un anno e mezzo, che è paragonabile alle migliori casse integrazioni nazionali.
PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Io potrei concordare, ma vorrei allora capire perché si pagano diciotto mesi di avviamento per degli affitti che non sono pagati dai titolari; noi abbiamo erogato 30 milioni di lire per ritornare nei nostri diritti su una possessione che è di utilizzo pubblico, non privato ... INTERRUZIONE ...
E' un principio generale di diritto. In linea di puro principio avete ragione! Non si può applicare il sistema in certi casi, perché fanno piacere a voi, e non a certi altri casi perché non vi fanno piacere. E' una questione di logica!... Semplice, caso Gagliardi, Piazza Roncas, 18 mesi di avviamento!
... INTERRUZIONE ...
C'è il principio che l'avviamento di un'azienda è pagato per 18 mesi; ripeto, può darsi benissimo che nel caso concreto si arrivi a commettere delle vere e proprie ingiustizie, rovesciando quelli che sono i normali rapporti del diritto: potrebbe avvenire questo.
Però, da un altro lato, e qui è un discorso lungo, io non vorrei che certe aziende fossero sottostimate per poi diventare facilmente aziende regionalizzate a costi crescenti, senza nessun limite. Ci sono i pro e i contro in certe questioni.
Io non ho studiato questa legge, non la conosco sufficientemente. Non è che prenda posizione, posso benissimo accettare anche la soppressione, però mi sembra che ci dovrebbe essere una logica unica nelle cose.
... INTERRUZIONE ...
Le buone uscite dei lavoratori non sono mica una invenzione di questa Giunta!
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Mi pare che tutto quello che concerne il valore dell'azienda sia contemplato nella valutazione dell'azienda stessa. Questo è un premio ad personam, non sul valore dell'azienda. Non capisco proprio come si possa pensare di pagare proprio lui, semplicemente perché titolare, sulla base di uno stipendio. Questo non è un dirigente. Questo è il titolare dell'azienda, il proprietario del pacchetto azionario, o della forma che avrà questa società.
PRESIDENTE: Metto in approvazione, con unica votazione, i due emendamenti presentati dal Gruppo Comunista e dal Consigliere Carlassare che sono identici e che propongono l'abrogazione dell'articolo 37.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24; votanti: 24; voti favorevoli: 7; voti contrari: 17.
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 37 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24; votanti: 24; voti favorevoli: 17; contrari: 7.
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 38.
Art. 38
(Autorizzazioni particolari)
Singoli servizi di trasporto, con caratteristiche di cui al precedente articolo 11, punti 4) e 5) e quelli finalizzati all'accertamento del traffico in vista dell'istituzione di nuovi percorsi o linee, possono essere soggetti ad autorizzazione da rilasciarsi con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
L'autorizzazione stabilisce le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico ritenute necessarie.
In deroga a quanto stabilito nel successivo articolo 40, le tariffe di trasporto vengono determinate con decreto dell'Assessore regionale competente per i trasporti.
Quando trattasi di servizi finalizzati all'accertamento del traffico, la Giunta regionale può disporre gli interventi finanziari previsti per i servizi di linea ordinariamente concessi.
PRESIDENTE: All'articolo 38 non vi sono emendamenti. Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 39.
Art. 39
(Garanzie assicurative)
Il concessionario deve essere coperto da garanzia assicurativa contro incendio e furto dei beni aziendali, autostazioni e impianti, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dai suoi dipendenti alle persone e alle merci trasportate, nonché alle cose delle persone trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati a persone, animali e cose non trasportate. La copertura assicurativa deve interessare anche agli effetti postali trasportati.
Il concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni per il personale dipendente.
L'inosservanza delle suddette prescritte coperture assicurative comporta la sospensione immediata dell'esercizio, salvo che il concessionario non vi provveda entro gli otto giorni successivi alla diffida.
I limiti delle garanzie assicurative sono fissati con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti. Metto in approvazione l'articolo 39.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 40.
Art. 40
(Determinazione delle tariffe)
In attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di Bacino di Traffico e nel Programma annuale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentito il parere del Comitato regionale dei Trasporti Collettivi e di tutti gli Enti locali interessati, stabilisce le tariffe dei servizi e le modifica, ove occorra, nel corso dell'anno.
Le tariffe sono determinate tenendo conto:
a) del costo effettivo del servizio e della relativa misura minima che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) delle variazioni del costo medio di produzione del servizio;
c) delle esigenze di armonizzare il livello tariffario in vigore sui servizi di linea con quello del sistema ferroviario.
Le tariffe debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi-costi" da definirsi con un provvedimento che tenga conto anche dei contributi erogati per l'attuazione dei prorammi aziendali.
Le tariffe dei servizi di gran turismo devono essere determinate in modo da risultare remunerative del costo di effettivo servizio.
PRESIDENTE: All'articolo 40 abbiamo due emendamenti del Consigliere Carlassare e un emendamento dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod.
Gli emendamenti del Consigliere Carlassare sono tutti e due soppressivi e riguardano il punto b) del secondo comma e il terzo comma.
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Io eliminerei il punto b) e il 3° comma: "le variazioni medie di costo di produzione del servizio", e "le tariffe debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto 'ricavi-costi'". Non viene tenuta in nessuna considerazione la redditività dal punto di vista sociale che potrebbe anche non corrispondere ad un discorso di produzione del servizio e di costi-ricavi.
Io ritengo che le valutazioni per la determinazione delle tariffe debbano tener conto, anche se non totalmente, di quella che è la necessita sociale di questo servizio .
PRESIDENTE: L'emendamento dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod è aggiuntivo. Quindi lo voteremo dopo.
Intanto io chiedo al Consiglio se è d'accordo che i due emendamenti proposti dal Consigliere Carlassare siano votati con una sola votazione. Non ci sono obiezioni? Li metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 1
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto ora in approvazione l'emendamento proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod. E' aggiuntivo dopo il 4° comma: "In deroga a quanto stabilito dal presente e dai successivi articoli 41 e 42, per le funivie, sciovie ed impianti analoghi, non ammessi a contributi o provvidenze finanziarie, le tariffe sono determinate e proposte dalle singole aziende, ma devono essere approvate dalla Giunta regionale".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti:1 (Carlassare)
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 40 emendato.
Art. 40
(Determinazione delle tariffe)
In attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di bacino di traffico e nel programma annuale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentito il parere del Comitato Regionale dei Trasporti collettivi e di tutti gli Enti locali interessati, stabilisce le tariffe dei servizi e le modifica, ove occorra, nel corso dell'anno.
Le tariffe sono determinate tenendo conto:
a) del costo effettivo del servizio e della relativa misura minima che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) delle variazioni del costo medio di produzione del servizio;
c) delle esigenze di armonizzare il livello tariffario in vigore sui servizi di linea con quello del sistema ferroviario.
Le tariffe debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi-costi" da definirsi con un provvedimento che tenga conto anche dei contributi erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.
Le tariffe dei servizi di gran turismo devono essere determinate in modo da risultare remunerative del costo di effettivo servizio.
In deroga a quanto stabilito dal presente e dai successivi articoli 41 e 42, per le funivie, sciovie ed impianti analoghi, non ammessi a contributi o provvidenze finanziarie, le tariffe sono determinate e proposte dalle singole aziende, ma devono essere approvate dalla Giunta regionale.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 41.
Art. 41
(Calcolo delle tariffe)
I prezzi delle singole relazioni di trasporto sono calcolati in base alla distanza tra le località servite, determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti di concessione, con esclusione delle eventuali diramazioni;
b) arrotondamento al chilometro intero più vicino, salvo i tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito su richiesta dell'esercente, di operare un tipo di arrotondamento che risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee anche se gestite da aziende diverse.
L'Assessorato regionale all' Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti approva le tabelle polimetriche, contenenti l'elenco delle fermate con frazionamento di tariffe indicando a fianco di ciascuna di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle singole relazioni di trasporto.
Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse all'Assessorato competente ai trasporti entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria per ottenere il relativo riscontro di conformità.
Per il calcolo del prezzo del biglietto di corsa semplice, la base tariffaria a viaggi/Km viene moltiplicata per il numero di chilometri arrotondati al chilometro superiore.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno sono calcolati moltiplicando per due il prezzo del biglietto di corsa semplice ridotto del 20%.
La base tariffaria da adottare non potrà risultare inferiore a quella praticata dall'Azienda Autonoma FF.SS. per i biglietti di seconda classe se la linea e interferente.
PRESIDENTE: Non vi sono emendamenti. Metto in approvazione l'art. 41.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 42.
Art. 42
(Classificazione tariffaria)
Le tariffe si distinguono in:
a) tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titolo di viaggio al portatore;
b) tariffe preferenziali: si applicano a particolari categorie di utenti, residenti o che svolgono attività lavorativa o il servizio militare di leva nella Regione o frequentano istituti scolastici, i quali utenti acquistano titoli di viaggio nominativi su percorsi determinati;
c) tariffe speciali: si applicano a determinate categorie di utenti, stabilite in leggi regionali e/o determinate con deliberazione della Giunta regionale, ferme restando la nominatività dei titoli di viaggio e la determinazione del percorso.
Tariffe agevolate possono essere previste per persone anziane o aventi difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.
Per quanto concerne le tariffe preferenziali, sono previsti abbonamenti alle seguenti categorie: lavoratori (operai ed impiegati), studenti e insegnanti. La riduzione e fissata con decreto dell'Assessore regionale competente per i Trasporti.
PRESIDENTE: All'articolo 42 vi sono due emendamenti del Consigliere Carlassare: il secondo comma dell'articolo viene così sostituito: "Tariffe agevolate sono previste per persone anziane o aventi difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali"; il terzo comma dell'articolo viene così sostituito: "Per quanto concerne le tariffe preferenziali, sono previsti abbonamenti per tutte le categorie disagiate. La riduzione è fissata con decreto dell'Assessore regionale competente per i trasporti".
Vi è anche un emendamento del Gruppo comunista, al secondo comma la parola "...possono..." è sostituita con "...devono...".
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): In pratica chiedo di modificare parzialmente questi due commi 2 e 3°.
Per quanto riguarda il 2° comma io ritengo che sia doveroso il fatto di applicare delle tariffe agevolate per delle persone anziane o aventi difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, mentre, così come è formulato attualmente, è soltanto discrezionale.
Io ritengo che sostituendo "possono essere" con "sono", si dia maggiore incisività ad una volontà che mi pare anche espressa da questo comma.
Per quanto riguarda il 3° comma, credo che si debba dare una definizione più generica, dando così la possibilità di comprendere nelle categorie che possono usufruire di tariffe preferenziali, anche tutti quei settori sociali e quei gruppi di persone che non sono facilmente catalogabili e identificabili con le categorie che sono precisate nell'articolato di questo disegno di legge. Faccio un esempio: i contadini, che devono recarsi al mercato, magari una volta alla settimana, possano anche usufruire di tariffe preferenziali; oppure, le massaie, che si trovano ad abitare in zone lontane da certi servizi tipo i mercati o i negozi.
La definizione contenuta in questo articolo mi pare sia troppo precisa, per cui si rischia di escludere tutta una serie di persone che, invece, hanno, secondo me, il diritto di poter avere questo trattamento preferenziale.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Il nostro emendamento va nella direzione di tariffe preferenziali nei confronti delle persone anziane o delle persone "aventi difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali".
Questo è una legge quadro di indirizzo, il "possono" ci sembra troppo generico, a noi sembra giusto dire che, invece, si va in quella direzione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione, se il Consiglio non ha obiezioni, gli emendamenti del Consigliere Carlassare con una unica votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 7
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto, quindi, in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Tonino. Sostituire la parola "devono" al posto della parola "possono".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 7
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 42 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 18
Contrari: 7
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: A questo punto vi è un emendamento del Partito comunista che propone l'abrogazione degli articoli 43, 44, 45 e 46. Se il Consiglio è d'accordo, e se i proponenti sono d'accordo, propongo un'unica votazione.
La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Si tratta, ancora una volta, di norme che hanno naturalmente un loro significato, e che tuttavia non ci sembra opportuno inserire in una legge di questo tipo. Possono essere altri provvedimenti, più semplici, in grado di prevedere meglio tutta questa normativa senza appesantire troppo la legge-quadro.
Per questa ragione avremmo preferito discutere meglio queste questioni in Commissione; tuttavia, riteniamo che questi argomenti possano essere trattati in un altro provvedimento, soprattutto laddove gli articoli si riferiscono ad una normativa statale che potrebbe essere fatta applicare con una circolare.
PRESIDENTE: I presentatori dell'emendamento sono dell'avviso che si proceda con un'unica votazione per la soppressione degli artt. 43, 44, 45 e 46?
Li metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 7
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 43.
Art. 43
(Documenti di viaggio)
I documenti o titoli di viaggio validi sui servizi pubblici sono i seguenti:
- biglietto di corsa semplice;
- biglietto di andata e ritorno;
- abbonamento settimanale;
- abbonamento mensile;
- biglietti per bagagli e merci accompagnati e non;
- biglietti e altri titoli per trasporto merci.
Il biglietto di corsa semplice dà diritto alla effettuazione del solo viaggio per il quale e stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa.
Il biglietto di andata e ritorno, rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, fermi restando i limiti del biglietto di corsa semplice, e valido quattro giorni, compreso quello del rilascio.
Il biglietto o tessera di abbonamento settimanale e rilasciato dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo di dieci corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, ed e valido di norma dal lunedì al sabato.
Il biglietto o tessera di abbonamento mensile e rilasciato dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo di cinquanta corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, ed e valido di norma per un mese intero escluse le domeniche.
Titoli particolari di viaggio sono stabiliti dall'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti in dipendenza delle tariffe speciali e per i servizi speciali di esclusivo interesse turistico.
L'Assessorato regionale competente ai Trasporti promuove inoltre appositi accordi tra gli esercenti di linee per la emissione di titoli di viaggio cumulativi e per la ripartizione dei proventi.
In mancanza di detti accordi si provvede d'Ufficio, sentite le Imprese interessate.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 43.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 18
Contrari: 7
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 44.
Art. 44
(Tipologia e gestione del sistema tariffario)
Le imprese concessionarie devono uniformare la tipologia dei documenti di viaggio (biglietti, tessere, abbonamenti, bolle per le merci, ecc.) ai modelli approvati dall'Assessorato regionale competente ai Trasporti.
I biglietti debbono contenere il nominativo dell'azienda, la linea e il percorso, il prezzo, la data del rilascio ed eventualmente la validità del biglietto medesimo.
Su richiesta delle Aziende esercenti, potrà essere autorizzato l'impiego di macchine emettitrici di biglietti e di macchine obliteratrici, con l'osservanza delle disposizioni che di volta in volta saranno stabilite dall'Assessorato regionale competente ai Trasporti.
L'Assessorato regionale competente ai Trasporti e autorizzato ad effettuare spese per la gestione del sistema tariffario e dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi ivi compreso l'acquisto di apparecchiature contabili e di controllo e di materiali pertinenti.
PRESIDENTE: Non vi sono emendamenti, metto in approvazione l'art. 44.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 17
Contrari: 7
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 45.
Art. 45
(Bagagli e colli)
Il viaggiatore, sui servizi di linea, può portare con se gratuitamente un collo di peso non superiore a Kg. 10 e di dimensione non superiore a cm. 50x30x25.
I bagagli che superino le suddette misure dovranno essere regolarizzati con tassa di importo pari al costo del biglietto di corsa semplice sulla relazione di viaggio. Per i bagagli di peso superiore ai 10 Kg., la tassazione deve essere fatta di 10 Kg. in 10 Kg. con biglietti di importo pari a quelli di corsa semplice sulla relazione di viaggio, al netto dei primi 10 Kg. che sono trasportati in franchigia.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): visto che abbiamo previsto nella legge quadro che i bagagli non possono avere dimensioni superiori a certe misure e vogliamo anche stabilire quanto bisogna pagare per bagaglio, faccio osservare che far pagare un biglietto di corsa semplice per ogni 10 Kg di bagaglio mi sembra eccessivo, visto che tutto ciò l'abbiamo voluto mettere nella legge quadro.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 45.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 16
Contrari: 7
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolo 46.
Art. 46
(Tessere e libera concessione)
Ai concessionari e fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semi-gratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.
I biglietti e le tessere già rilasciati al di fuori dei casi di cui al successivo comma cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di linea:
a) i funzionari del Servizio Trasporti del competente Assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari della M. C. T. C. per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;
b) gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e agenti di P.S.) in divisa e nello svolgimento del servizio di Pubblica Sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;
c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo Costruzioni telegrafiche e telefoniche muniti del libretto mod. 16.
Viaggiano gratuitamente i grandi invalidi di guerra e del lavoro, regolarmente iscritti alle rispettive associazioni; i non vedenti (di guerra e civili); i loro accompagnatori.
La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe agevolate per altre categorie di invalidi ed inabili e per persone anziane.
I bambini di altezza fino a un metro accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti può autorizzare limitate deroghe al divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti di cui al primo comma, valutando singolarmente i casi.
Analogamente può avvenire per la libera circolazione di cui al terzo comma, col rilascio diretto di apposite tessere, sempre per casi che saranno valutati singolarmente sulla base di effettive necessità.
PRESIDENTE: C'è un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod: "Le disposizioni di cui ai commi quattro, cinque e sei non si applicano alle funivie, sciovie ed impianti analoghi, salvo che non siano espressamente recepite dalle singole aziende nei propri tariffari"; e un emendamento del Consigliere Carlassare al termine del 4° comma; dopo la parola accompagnatori si propone di togliere il punto e di aggiungere: " gli anziani di età superiore ai 65 anni".
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Mi sembra chiaro il significato di questo emendamento. Io ritengo che le persone anziane debbano avere la massima facilità a muoversi, indipendente dai loro livelli di reddito e, dato che diventa difficile, per un viaggio in pullman stabilire il livello di reddito di queste persone, io riterrei di generalizzare, cosa che avviene per altro in altre città, per quanto riguarda il servizio pubblico, la facilitazione massima prevista per tutta una serie di altre categorie di invalidi.
Gli anziani con più di 65 anni non sono invalidi, ma hanno tutta una serie di altri svantaggi per cui dare a loro la possibilità di muoversi nell'ambito regionale con estrema facilità, secondo me, consentirebbe loro di vivere meglio gli ultimi anni della vita.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Su questo art. 46, sempre per sottolineare come i dettagli forse sono eccessivi, al punto b) c'è scritto che "hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli gli appartenenti alle forze di polizia in divisa, carabinieri, agenti di PS fino a un massimo di due per vettura". Se salgono in tre sull'autobus chi è quello che paga?
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento del Consigliere Carlassare.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 7
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento dell'Assessore Chabod.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 22
Astenuti:1 (Carlassare)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 46 emendato.
Art. 46
(Tessere e libera circolazione)
Ai concessionari e fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semi-gratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.
I biglietti e le tessere già rilasciati al di fuori dei casi di cui al successivo comma cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di linea:
a) i funzionari del Servizio Trasporti del competente assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari della M.C.T.C. per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;
b) gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e Agenti di P.S.) in divisa e nello svolgimento del Servizio di Pubblica Sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;
c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, muniti del libretto mod. 16.
Viaggiano gratuitamente i grandi invalidi di guerra e del lavoro, regolarmente iscritti alle rispettive associazioni; i non vedenti (di guerra e civili); i loro accompagnatori.
La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe agevolate per altre categorie di invalidi ed inabili e per persone anziane.
I bambini di altezza fino a un metro accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
L'Assessorato regionale -competente per i Trasporti può autorizzare limitate deroghe al divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti di cui al primo comma, valutando singolarmente i casi.
Analogamente può avvenire per la libera circolazione di cui al terzo comma, col rilascio diretto di apposite tessere, sempre per casi che saranno valutati singolarmente sulla base di effettive necessità.
Le disposizioni di cui ai commi quattro, cinque e sei non si applicano alle funivie, sciovie ed impianti analoghi, salvo che non siano espressamente recepite dalle singole aziende nei propri tariffari.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 17
Contrari: 7
Il Consiglio approva
PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FAVAL
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 47.
Art. 47
(Interventi finanziari)
La Regione dispone, annualmente o con programmi poliennali, interventi finanziari a favore delle aziende o enti di trasporti pubblici locali, di cui agli articoli 1 e 11 della presente legge, sia per l'esercizio sia per gli investimenti.
I principi, l'entità, i criteri e le modalità di determinazione e di erogazione degli interventi vengono stabiliti con apposite leggi regionali.
In via generale, se viene prevista l'erogazione di contributi per l'esercizio e per gli investimenti, sia per gli esercizi automobilistici sia per quelli ad impianti fissi, la normativa regionale e le procedure dovranno tendere allo scopo di far conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. La determinazione dei contributi d'esercizio dovrà basarsi su tipi di calcoli e su criteri procedurali uguali od analoghi a quelli indicati negli articoli 6 e 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151. L'erogazione dei contributi d'investimento dovrà essere disposta sulla base del Piano Regionale integrato del Trasporti e di Bacino di Traffico.
Fino all'entrata in vigore di nuove leggi, la Regione eroga, limitatamente alle aziende concessionarie di autolinee, i contributi previsti dalle L.R. 6 agosto 1974 n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46, anche sotto forma di anticipazioni al fine di garantire la continuità degli autoservizi pubblici.
In via specifica, per quanto concerne l'erogazione dei contributi relativi al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e del Fondo per gli investimenti, istituiti con la legge 10 aprile 1981, n. 151, che costituiscono uno dei modi di intervento regionale previsti dal primo comma della presente legge, valgono le disposizioni che seguono e quelle contenute nelle apposite leggi regionali relative ai predetti Fondi.
Le aziende, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi stabiliti dalle leggi regionali di cui al precedente quarto comma, possono ottenere, a seguito di domanda documentata, l'erogazione straordinaria di anticipazioni sui contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, con deliberazione della Giunta regionale.
I contributi definitivi, di cui alla predetta legge n. 151, sono concessi nel 1982 solo alle aziende ed enti che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli 98 e 99 della presente legge.
La concessione dei contributi definitivi e l'eventuale conguaglio con le anticipazioni, di cui ai precedenti quarto e sesto comma, avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le condizioni degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'art. 27 bis della legge 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).
Gli acconti relativi all'esercizio possono esser erogati, in assenza delle modalità, prescrizioni e condizioni di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 9, della legge 10 aprile 1981, n. 151, solo entro i limiti indicati dall'art. 27 ter della predetta legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Gli acconti e i contributi erogati nel 1982 in base alla legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché gli interessi relativi, sono restituiti dalle aziende interessate se ottenuti senza l'adempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle transitorie dei successivi articoli 98 e 99.
PRESIDENTE: Vi è un emendamento del Consigliere Carlassare: al termine del terzo comma dopo le parole "Bacino di traffico" aggiungere la seguente frase: "Detti contributi verranno concessi preferenzialmente alle società di trasporto a gestione pubblica".
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): L'emendamento che propongo si inserisce nella linea che ho sostenuto fino ad ora e che è quella di facilitare la formazione di un servizio a gestione pubblica; in questo preciso caso vorrei che la preferenza nell'elargizione dei contributi fosse per i servizi a gestione pubblica piuttosto che per i servizi a gestione privata.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Carlassare.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 6
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Abbiamo altri tre emendamenti proposti dall'Assessore all'Industri, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod: al 5° comma, terz'ultima riga, sopprimere le parole: "della presente legge" e sostituirle con le parole: "del presente articolo"; al settimo comma sopprimere i numeri "98 e 99" e sostituirli con i numeri "90 e 91"; all'ultimo comma sopprimere i numeri "98 e 99" e sostituirli con i numeri "90 e 91".
Dopo l'ultimo comma, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:
"L'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, previsto in L. 3.346.000.000 per l'anno 1982, graverà sul capitolo 38000 (spese per la concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti -) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.
Per gli anni futuri gli oneri necessari, corrispondenti alle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, saranno iscritti, nel corrispondente capitolo di spesa dei successivi bilanci preventivi, con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
£ 3.346.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori
£ 3.346.000.000"
PRESIDENTE: Per quanto riguarda questi emendamenti si procede a una sola votazione, così come era stato proposto in precedenza.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuti: 1 (Carlassare)
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 47 emendato.
Art. 47
(Interventi finanziari)
La Regione dispone, annualmente o con programmi poliennali, interventi finanziari a favore delle Aziende o enti di trasporti pubblici locali, di cui agli articoli 1 e 11 della presente legge, sia per l'esercizio sia per gli investimenti.
I principi, l'entità, i criteri e le modalità di determinazione e di erogazione degli interventi vengono stabiliti con apposite leggi regionali.
In via generale, se viene prevista l'erogazione di contributi per l'esercizio e per gli investimenti, sia per gli esercizi automobilistici sia per quelli ad impianti fissi, la normativa regionale e le procedure dovranno tendere allo scopo di far conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. La determinazione dei contributi d'esercizio dovrà basarsi su tipi di calcoli e su criteri procedurali uguali od analoghi a quelli indicati negli articoli 6 e 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151. L'erogazione dei contributi d'investimento dovrà essere disposta sulla base del Piano regionale integrato dei Trasporti e di bacino di traffico.
Fino all'entrata in vigore di nuove leggi, la Regione eroga, limitatamente alle Aziende concessionarie di autolinee, i contributi previsti dalle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46, anche sotto forma di anticipazioni al fine di garantire la continuità degli autoservizi pubblici.
In via specifica, per quanto concerne l'erogazione dei contributi relativi al Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e del Fondo per gli investimenti istituiti con la legge 10 aprile 1981, n. 151, che costituiscono uno dei modi di intervento regionale previsti dal primo comma del presente articolo, valgono le disposizioni che seguono e quelle contenute nelle apposite leggi regionali relative ai predetti fondi.
Le Aziende, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi stabiliti dalle leggi regionali di cui al precedente quarto comma, possono ottenere, a seguito di domanda documentata, l'erogazione straordinaria di anticipazioni sui contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, con deliberazione della Giunta regionale.
I contributi definitivi, di cui alla predetta legge n. 151, sono concessi nel 1982 solo alle Aziende ed enti che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli 91 e 92 della presente legge.
La concessione dei contributi definitivi e l'eventuale conguaglio con le anticipazioni, di cui ai precedenti quarto e sesto comma, avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le condizioni degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'articolo 27 bis della legge 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).
Gli acconti relativi all'esercizio possono essere erogati, in assenza delle modalità, prescrizioni e condizioni di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, solo entro i limiti indicati dall'articolo 27 ter della predetta legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Gli acconti e i contributi erogati nel 1982 in base alla legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché gli interessi relativi, sono restituiti dalle Aziende interessate se ottenuti senza l'adempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle transitorie dei successivi articoli 91 e 92.
L'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, previsto in lire 3.346.000.000, per l'anno 1982, graverà sul capitolo 38000 (spese per la concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.
Per gli anni futuri gli oneri necessari, corrispondenti alle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, saranno iscritti nel corrispondente capitolo di spesa dei successivi bilanci preventivi con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
£ 3.346.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori
£ 3.346.000.000
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 17
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 48.
Art. 48
(Vigilanza e controllo)
La Giunta regionale, mediante l'Assessorato competente per i Trasporti, impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto collettivo.
La vigilanza sulla gestione dei servizi, il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge e in quelle che disciplinano il settore o nei provvedimenti della Giunta regionale, e l'accertamento delle infrazioni relative sono affidati all'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, il quale e tenuto, a mezzo del Servizio Trasporti, ad effettuare direttamente periodiche visite e periodici controlli nel corso dell'anno.
I funzionari del Servizio Regionale Trasporti addetti alla vigilanza hanno libero accesso sui veicoli di linea, nelle stazioni ed impianti, rimesse e officine, previa esibizione dell'apposita tessera di servizio.
Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'Autorità di Vigilanza tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare i funzionari nell'espletamento del loro mandato.
I funzionari predetti hanno inoltre la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'Azienda relativi alla gestione del servizio.
PRESIDENTE: All'articolo 48 non ci sono emendamenti.
La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Noi abbiamo proposto l'abrogazione di questo articolo insieme a tutto il Titolo 4, per le ragioni che ho già ampiamente specificato nell'intervento di carattere generale. Si tratta prevalentemente di norme riprese dalla normativa statale che si poteva a nostro avviso, richiamare con una circolare, con un altro provvedimento, senza, ripeto, appesantire la legge-quadro.
PRESIDENTE: Trattandosi di emendamento soppressivo lo mettiamo in votazione subito; riguarda tutto il Titolo. Di conseguenza la votazione dovrebbe essere valida per tutti gli articoli riguardanti il Titolo.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 6
Contrari: 17
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Si passa alla votazione dell'articolo stesso, l'art. 48.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 17
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 49.
Art. 49
(Parco veicoli)
La Giunta regionale, in base al Piano di bacino di traffico, al programma annuale o alle esigenze di traffico in qualunque momento accertate, stabilisce la consistenza e la qualità del parco veicoli di servizio pubblico di linea per ciascuna Azienda o per ciascun esercizio.
In relazione al disposto del comma precedente, la Giunta regionale delega l'Assessorato competente per i Trasporti a:
a) autorizzare la immissione e l'eliminazione dei veicoli da adibire al servizio pubblico di linea;
b) rilasciare il nulla osta a distogliere dal servizio di linea gli autoveicoli da impiegare occasionalmente per corse fuori linea.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 49.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 17
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 50.
Art. 50
(Direttore di esercizio)
Ogni azienda o esercizio di trasporti collettivi deve avere un direttore o un responsabile dell'esercizio.
Quando i concessionari o gli amministratori dell'azienda o dell'esercizio non vi provvedono, dopo aver ricevuto la diffida relativa per la seconda volta, incorrono nella revoca dell'autorizzazione e nella decadenza della concessione.
L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio e subordinato all'assenso dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, previo nulla osta, ai fini della sicurezza della M. C. T. C..
La proposta circa il nominativo del direttore o del responsabile dell'esercizio deve essere inoltrata all'Assessorato regionale competente per i Trasporti, ai fini dell'assenso di cui al precedente comma, completa della documentazione comprovante l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio.
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti può in qualunque momento revocare l'assenso di cui al terzo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale ovvero quando accertati motivi fanno ritenere che l'incarico non possa più dallo stesso essere convenientemente assolto.
Per la revoca in caso di infrazioni, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 84.
Fino a che il Ministro dei Trasporti non abbia fissato con suo decreto le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta la funzione di direttore o quella di responsabile dell'esercizio, ogni azienda deve avere almeno un responsabile per ogni esercizio.
Quando le disposizioni del Ministero dei Trasporti consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende e degli enti esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico in possesso del titolo di studio fissato con decreto del Ministro dei Trasporti, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate per ciascun tipo di servizi di trasporto, con le norme di cui agli articoli 100 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e al successivo art. 51 della presente legge.
Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda o dell'ente esercente, valgono le disposizioni di cui al precedente secondo comma.
PRESIDENTE: All'art. 50 ci sono 2 emendamenti proposti dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod. Al sesto comma sopprimere il numero "84" e sostituirlo col numero "77"; dopo il settimo comma aggiungere il seguente ottavo comma: "Per le sciovie ed impianti analoghi, che devono essere governati da un responsabile di esercizio, valgono le disposizioni stabilite con D.M. 15 marzo 1982, n. 706".
Metto in approvazione entrambi gli emendamenti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 17
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica sull'art. 50; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Io non so se è previsto questo tipo di impostazione nella legge nazionale.
Insisto nel richiedere nuovamente quale può essere l'idoneità fisica del direttore di esercizio. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'idoneità morale, che viene ripresa nuovamente. Non so se sia previsto nelle leggi dello Stato che sia l'Assessore Chabod a dare l'assenso per nominare il direttore di esercizio.
C'è scritto al 3° comma: "l' incarico di direttore di un'azienda è subordinato all'assenso dell'Assessorato regionale competente"; quindi se si vuole nominare un direttore che non piace all'Assessore, non è possibile.
Questa è una legge quadro-regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 50 emendato.
Art. 50
(Direttore di esercizio)
Ogni Azienda o esercizio di trasporti collettivo deve avere un direttore o un responsabile dell'esercizio.
Quando i concessionari o gli amministratori dell'Azienda o dell'esercizio non vi provvedono, dopo aver ricevuto la diffida relativa per la seconda volta, incorrono nella revoca dell'autorizzazione e nella decadenza della concessione.
L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio e subordinato all'assenso dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, previo nulla osta, ai fini della sicurezza della M.C.T.C..
La proposta circa il nominativo del direttore o del responsabile dell'esercizio deve essere inoltrata all'Assessorato regionale competente per i Trasporti, ai fini dell'assenso di cui al precedente comma, completa della documentazione comprovante l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio.
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti può in qualunque momento revocare l'assenso di cui al terzo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale ovvero quando accertati motivi fanno ritenere che l'incarico non possa più dallo stesso essere convenientemente assolto.
Per la revoca in caso di infrazioni, valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 77.
Fino a che il Ministro dei Trasporti non abbia fissato con suo decreto le categorie di Aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta la funzione di direttore o quella di responsabile dell'esercizio, ogni azienda deve avere almeno un responsabile per ogni esercizio.
Per le sciovie ed impianti analoghi, che devono essere governati da un responsabile di esercizio, valgono le disposizioni stabilite con D.M. 15 marzo 1982, n. 706.
Quando le disposizioni del Ministero dei Trasporti consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle Aziende e degli enti esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico in possesso del titolo di studio fissato con decreto del Ministro dei Trasporti, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate per ciascun tipo di servizi di trasporto, con le norme di cui agli articoli 100 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e al successivo articolo 51 della presente legge.
Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'Azienda o dell'ente esercente, valgono le disposizioni di cui al precedente secondo comma.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 17
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 51.
Art. 51
(Obblighi del direttore di esercizio)
Il direttore o responsabile dell'esercizio rappresenta l'Azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato e della Regione e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità.
Il direttore o responsabile dell'esercizio:
a) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni della Giunta regionale, dell'Assessorato competente per i Trasporti e di quelle contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni concernenti la sicurezza impartite dalla M. C. T. C. e di quelle concernenti la regolarità dell'esercizio impartite dal competente Assessorato regionale;
b) dà il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
c) deve risiedere in prossimità della stazione principale del servizio di trasporto al quale e preposto, salvo motivata deroga dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti;
d) deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso, salvo che sia stato nominato un sostituto di sua fiducia nel caso di sua temporanea assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti.
Il direttore o responsabile dell'esercizio deve emanare nei limiti e nel rispetto degli atti di autorizzazione e di concessione e delle leggi:
1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari adottate dal Ministro dei Trasporti, in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
2) le disposizioni interne riguardanti, tra le altre, in particolare:
a) la manutenzione della sede, degli impianti, delle apparecchiature e il relativo impiego di queste;
b) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
c) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, degli impianti per le ore notturne;
d) le velocità ammesse e gli orari;
e) le capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
f) la disciplina dell'accesso ai veicoli e alle stazioni delle fermate;
g) il numero e l'ubicazione dei mezzi di emergenza e di soccorso, non che le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;
h) i servizi delle stazioni, fermate e della linea e i servizi ai veicoli;
i) la riserva dei posti a favore del le categorie protette;
l) le modalità di presentazione dei reclami;
l) il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.
Tutte le disposizioni interne devono essere preventivamente approvate dal competente Assessorato regionale ai Trasporti, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della M.C.T.C.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 51.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 52.
Art. 52
(Ulteriori obblighi in caso di incidenti)
Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente Ufficio della M.C.T.C. e all'Assessorato regionale competente per i Trasporti di tutti gli incidenti interessanti sia la sicurezza sia la regolarità dell'esercizio.
Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli organi indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta invitando ad intervenirvi il competente Ufficio della M.C.T.C. e della Regione.
Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate alla M.C.T.C. e all'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Durante la fase di costruzione degli impianti e nei periodi di chiusura dell'esercizio, per riparazioni, manutenzione, demolizioni, ecc. competente per i controlli e per gli interventi e l'Ispettorato del Lavoro, in luogo dell'Ufficio della M.C.T.C., e anche allo stesso Ispettorato devono essere inviate le comunicazioni e i rapporti di cui ai commi precedenti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 52.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 53.
Art. 53
(Registri e regolamento d'esercizio)
Presso le stazioni principali e le biglietterie deve essere a disposizione del pubblico un registro per i reclami, che periodicamente dovrà essere vidimato dai funzionari del Servizio regionale dei Trasporti.
Analogo registro e tenuto presso il competente Assessorato regionale ai Trasporti.
Presso la sede dell'esercizio deve essere a disposizione dei funzionari di cui al primo comma, un apposito registro di sorveglianza in cui sono verbalizzati i risultati delle ispezioni e delle verifiche.
Analogo registro e tenuto presso il Servizio regionale dei Trasporti.
Presso la sede dell'esercizio deve essere tenuto il libro-giornale nel quale sono registrate dal direttore o responsabile dell'esercizio tutte le annotazioni relative ai servizi. Copia di esso deve essere trasmesso mensilmente (non oltre la prima decade del mese successivo) al competente Assessorato regionale.
I predetti registri ed altri che verranno disposti devono essere conformi a modelli approvati con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Un Regolamento d'esercizio, da approvarsi dal competente Assessorato regionale, su proposta del direttore o responsabile dell'esercizio, deve essere predisposto per ogni linea.
Il regolamento d'esercizio deve con tenere prescrizioni riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi, comportamento in servizio), il trasporto e le fermate, (modalità di effettuazione dell'esercizio, modalità relative alle fermate, modalità di manutenzione), i viaggiatori e le cose (obblighi, divieti, sanzioni) e deve essere portato a conoscenza del personale e dei viaggiatori.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 53.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 54.
Art. 54
(Merci e animali)
La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.
Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie, deterioramenti o perdite.
Il carico e lo scarico delle merci, dei colli e dei bagagli e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.
Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.
Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, nelle linee in cui e ammesso dalla Regione, e regolato da apposite disposizioni emanate dall'Azienda esercente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 54.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 55.
Art. 55
(Verifiche e prove - Collaudo)
Alle verifiche e alle prove previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, alle quali provvedono, ai fini della sicurezza, i competenti uffici della M.C.T.C., partecipa anche, agli effetti della regolarità dell'esercizio, il competente Servizio Trasporti dell'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Le verifiche e le prove funzionali effettuate dalla M.C.T.C., comprese quelle destinate al riconoscimento della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare, non sono acquisite dalla Regione ai fini previsti dalla presente legge se non risulta dai verbali la partecipazione, agli effetti della regolarità dell'esercizio, del Servizio di cui al precedente comma.
Le verifiche, le prove, le visite, previste per ottenere le autorizzazioni ai fini dell'apertura al pubblico esercizio e al normale funzionamento dei servizi di trasporto vengono disposte dai competenti Uffici della M.C. T.C. su richiesta del competente Assessorato regionale ai Trasporti. L'Assessorato provvede a disporre la richiesta su domanda dell'Azienda interessata, la quale, nel caso di apertura al pubblico esercizio, dovrà unire alla propria istanza una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere e di tutti gli impianti, nei modi previsti dall'articolo 5, terzo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
I competenti Uffici della M.C.T.C. provvedono a comunicare alla Regione, con debito preavviso, il calendario delle prove e degli accertamenti.
Trascorso un anno dall'apertura all'esercizio, deve essere effettuato secondo le modalità dei precedenti commi il generale e finitivo collaudo di opere, impianti, veicoli, materiali e di quanto altro costituisce la linea di trasporto. Se il collaudo non viene richiesto, la Giunta regionale dispone per la immediata sospensione dell'esercizio e, trascorsa inutilmente l'intimazione, per la revoca della concessione.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltre che in sede di prima realizzazione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche dei progetti approvati e in base ai quali sono state rilasciate le autorizzazioni e le concessioni; nonché in caso di immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato, e in caso di riapertura dell'esercizio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 55.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 56.
Art. 56
(Determinazione dell'organico)
La Giunta regionale, al fine di assicurare la regolarità e l'efficienza dei servizi di trasporto collettivo, determina la dotazione organica delle Aziende o esercizi di trasporto, sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, alla entità e tipologia del parco rotabile, nonché alle caratteristiche morfologiche e orografiche dell'area servita.
La dotazione organica e articolata per settori di organizzazione funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici amministrativi e direzione) e per qualifiche o gruppi di qualifiche.
La Giunta regionale può autorizzare l'impiego dell'agente unico e deve, in ogni caso, sentire i titolari della concessione prima dell'inizio del servizio o quando lo stesso subisca sostanziali modifiche.
In ogni caso l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico viene accordata previo nulla osta del competente Ufficio della M. C. T. C. al fine di garantire la sicurezza del servizio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 56.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 57.
Art. 57
(Trattamento giuridico ed economico del personale)
Al personale dipendente dalle aziende che esercitano pubblici servizi di ' trasporto collettivo e riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1 gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabili.
A tutti i dipendenti della medesima azienda si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri nella parte che si riferisce alle aziende del settore, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.
PRESIDENTE: All'art. 57 abbiamo un emendamento proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod. Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente terzo comma: "Al personale degli impianti a fune, si applica il trattamento normativo ed economico previsto dalle leggi e dai contratti che si riferiscono alle aziende del settore". Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 57 emendato.
Art. 57
(Trattamento giuridico ed economico del personale)
Al personale dipendente dalle Aziende che esercitano pubblici servizi di trasporto collettivo e riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1° gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabili.
A tutti i dipendenti della medesima Azienda si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri nella parte che si riferisce alle Aziende del settore, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispettive Aziende.
Al personale degli impianti a fune si applica il trattamento normativo ed economico previsto dalle leggi e dai contratti che si riferiscono alle aziende del settore.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 18
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 58.
Art. 58
(Funzioni amministrative relative al personale)
La Giunta regionale vigila sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle Aziende di trasporto collettivo e adotta i seguenti provvedimenti:
a) decisione in via definitiva sui ricorsi degli Agenti contro i cambiamenti di qualifica;
b) determinazione delle misure delle trattenute sugli stipendi e paghe per risarcimento di danni arrecati all'Azienda o all'esercizio di trasporto;
c) nomina del Presidente del Consiglio di Disciplina.
Nella vigilanza di cui al precedente comma rientrano in particolare:
1) l'autorizzazione di assunzioni in deroga ai limiti di età;
2) la denuncia dell'orario straordinario di lavoro del personale addetto alle linee di trasporto collettivo;
3) le controversie relative all'orario di lavoro del personale addetto alle linee;
4) la vigilanza sull'orario di lavoro del personale addetto alle linee;
5) il controllo degli organici delle Aziende così come determinati dalla Giunta regionale;
6) il riconoscimento della estensione delle norme dell'equo trattamento;
7) l'esame degli esposti individuali sulla in applicazione delle norme di legge e contrattuali;
8) l'autorizzazione all'esonero del personale delle Aziende (ex articolo 26 dell'All. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148).
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Anche per questo articolo abbiamo chiesto l'abrogazione; non sappiamo il base a quale norma questa Giunta, che deve già fare tante cose, abbia anche il compito di esercitare un controllo sull'applicazione dei contratti e di esprimersi sull'orario, sui cambiamenti di qualifica del personale delle società esercenti i servizi di trasporti: è una serie di adempimenti che oggettivamente la Giunta non può svolgere. Per queste ragioni chiediamo di sopprimerlo.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo Comunista.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 5
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 58 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 59.
Art. 59
(Abilitazioni professionali)
Tutto il personale delle Aziende od esercizi di trasporto collettivo deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti per le mansioni che deve svolgere.
L'accertamento delle idoneità e il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei Trasporti e da appositi provvedimenti della Giunta regionale.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale dei servizi di trasporto collettivo, riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse.
Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale e rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 59.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 60.
Art. 60
(Giurati)
Le Aziende e gli esercizi di trasporto collettivo devono disporre di un sufficiente numero di dipendenti per ogni esercizio ai fini della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni e della stesura dei relativi verbali.
La determinazione del numero di essi spetta alla Giunta regionale.
Il personale di cui ai commi precedenti deve essere giurato nelle forme di legge.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Nell'art. 60 vorrei capire il significato dell'espressione "il personale deve essere giurato". Il verbo giurare ha diversi significati, ma non viene mai retto dall'ausiliare essere. Quindi non capisco cosa significa questa espressione. Deve appartenere al corpo delle guardie giurate, molto probabilmente. Da un punto di vista sintattico non è un granché.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 60.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 19
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 61.
Art. 61
(Divise e distintivi)
Il personale delle Aziende e degli esercizi di trasporto collettivo di persone e di cose, se entra in relazione con il pubblico o e comunque addetto alla custodia e alla sorveglianza, deve svolgere il servizio vestito in uniforme.
Tutto il personale dipendente da Aziende o esercizi di trasporto collettivo deve portare un distintivo, stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente per i Trasporti.
Le specifiche disposizioni in materia sono emanate dalle stesse Aziende e dagli stessi esercenti, previo nulla osta dell'Assessore regionale competente per i Trasporti.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Vorremmo sapere dall'Assessore se ha preparato il distintivo che tutto il personale, dipendente di aziende o esercizi di trasporto collettivo, deve portare, stabilito con Decreto dall'Assessore regionale per i Trasporti.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 61.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 19
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 62.
Art. 62
(Acquisto e uso dei titoli di viaggio)
I viaggiatori devono prendere posto nei veicoli già muniti di regolare biglietto o altro titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente.
Le aziende e gli altri esercizi di trasporto collettivo possono, previa approvazione dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, emanare norme per la vendita del biglietto sul veicolo o per la regolarizzazione in corso di viaggio nel caso di viaggiatori saliti sul veicolo senza essere muniti di regolare biglietto.
I viaggiatori che, ove stabilito o ammesso, non acquistino il biglietto o non provvedano a regolarizzare la loro posizione, vengono fatti scendere dai veicoli alla prima fermata ed assoggettati al pagamento del biglietto per l'intero percorso, più una sovrattassa pari a due volte l'importo del biglietto evaso con un minimo di lire 5.000.
Agli stessi viene rivolto formale invito di pagamento, fissando il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.
Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di fargli proseguire il viaggio. Anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per costo del biglietto e sopratassa entro il termine di cui al comma precedente.
I biglietti e gli altri documenti di viaggio non possono essere alterati o contraffatti, ne usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
Il pagamento della somma prevista per il prezzo del biglietto e per la sovrattassa e sempre dovuto in tutti i casi di pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio di cui al successivo articolo 87 e nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazione di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri puniti dalle leggi penali, nonché nei casi di infrazione ai regolamenti in vigore.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Anche questi articoli francamente ci sembrano avere un contenuto da regolamento più che da articolo di legge-quadro. Ci sono delle punizioni di dettaglio: le caratteristiche di chi deve prendere i biglietti, come deve sedersi sull'autobus. Nell'articolo successivo si dice che è vietata l'occupazione di posti a sedere da parte di persone che non debbano viaggiare. Io credo che questi articoli possano essere meglio precisati con un regolamento.
PRESIDENTE: Proporrei che, per quanto riguarda gli emendamenti proposti agli articoli 62, 63, 64 e 65, da parte del PCI, trattandosi praticamente dello stesso argomento, potremo metterli in votazione una volta sola.
Metto in votazione gli emendamenti soppressivi presentati dal PCI riguardanti gli articoli 62, 63, 64 e 65.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 5
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Si passa alla votazione del l'art. 62.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 63.
Art. 63
(Particolari divieti circa i titoli di trasporto)
Per quanto riguarda l'acquisto e l'uso dei titoli di trasporto sono vietate:
1) la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno;
2) la vendita di biglietti e degli altri documenti di trasporto per persone e per merci, quando non sia autorizzata dall'esercente;
3) l'occupazione di posti a sedere da parte di persone che non debbano viaggiare; la simulazione in qualsiasi modo dei posti occupati in corso di viaggio da parte dei viaggiatori; l'occupazione, senza averne titolo, di posti prenotati o riservati; l'eliminazione o l'alterazione dei contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni.
PRESIDENTE: Si passa alla votazione dell'art. 63.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 64.
Art. 64
(Comportamento degli utenti - Obblighi e divieti)
Chiunque si serva dei mezzi di trasporto collettivo deve osservare tutte le prescrizione relative all'uso dei medesimi ed e tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, delle aziende e degli esercenti e del relativo personale, per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell' 'esercizio.
Gli utenti devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.
Ai viaggiatori non e consentito salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.
E' fatto divieto di aprire le porte dei veicoli e di salire e discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi.
Salvo il caso di grave e incombente pericolo, e fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i segnali d'allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli.
Le aziende e gli enti esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e secondo comma.
PRESIDENTE: All'articolo 64 ci sono due emendamenti presentati dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod. Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti commi: settimo comma: "Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi e ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni".
Ottavo comma: "Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle aziende esercenti previa approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente per i trasporti, secondo quanto prescritto dall'art. 18 secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753".
Li metto in votazione contemporaneamente.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 19
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 64 emendato.
Art. 64
(Comportamento degli utenti - Obblighi e divieti)
Chiunque si serva dei mezzi di trasporto collettivo deve osservare tutte le prescrizioni relative all' 'uso dei medesimi ed e tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, delle aziende e degli esercenti e del relativo personale, per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
Gli utenti devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.
Ai viaggiatori non e consentito salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.
E' fatto divieto di aprire le porte dei veicoli e di salire e discendere dagli stessi quando non sono completamenti fermi.
Salvo il caso di grave e incombente pericolo, e fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i segnali d'allarme, i comandi per la apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli.
Le aziende e gli enti esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e secondo comma.
Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi e ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.
Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle aziende esercenti previa approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, secondo quanto prescritto dall'art. 18, secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 65.
Art. 65
(Ulteriori divieti)
E' fatto inoltre divieto agli utenti di:
1) aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati;
2) gettare dai veicoli fermi o in movimento qualsiasi oggetto;
3) fumare nei veicoli, nelle vetture, nonché nei locali di attesa delle stazioni e delle fermate;
4) deteriorare o insudiciare i veicoli, i locali, gli ambienti, gli arredi, gli accessori, i sedili;
5) svolgere sui veicoli, nonché nelle stazioni e nelle aree di fermata, l'attività di venditore di beni o di servizi, l'attività di cantante, suonatore o simili, fare raccolta di fondi a qualunque titolo; distribuire opuscoli, giornali, stampati e manoscritti di qualunque genere e svolgere qualsivoglia attività di propaganda;
6) accendere sui veicoli, nonché nelle stazioni o nelle aree di fermata, televisori, radio od altri apparecchi sonori;
7) dare - con qualunque mezzo e strumento, con parole, gesti e comportamenti in genere - scandalo, fastidio, disturbo, agli altri viaggiatori;
8) portare con se - se non si e agenti della forza pubblica o addetti autorizzati alla sorveglianza - sui veicoli armi da fuoco cariche e non smontate;
9) portare con se, o affidare al trasporto, merci pericolose e nocive senza l'osservanza ed entro i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci;
10) effettuare la consegna, la spedizione o il ritiro di merci senza l'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per dette merci;
11) parlare al conducente del veicolo quando questo e in movimento o comunque distoglierne l'attenzione dalla guida.
Le aziende e gli esercizi di trasporto non rispondono delle conseguenze derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle norme e delle modalità di cui ai commi precedenti.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Io sono preoccupato perché ogni tanto mi capita di distribuire dei volantini.
Al punto 5 riguardante, i divieti, dell'art. 65, c'è scritto che è fatto divieto di "svolgere sui veicoli, nonché nelle stazioni e nelle aree di fermata, l'attività di venditore di beni (;..) l'attività di cantante" (non so come facciamo a vietare a uno di cantare) "suonatore o simili, fare raccolta di fondi a qualunque titolo, distribuire opuscoli, giornali", (non si possono vendere i giornali) "stampati e manoscritti di qualunque genere o svolgere qualsivoglia attività di propaganda".
Non so come farà l'Assessore Chabod a farsi la propaganda in prossimità delle aree di fermata o delle stazioni. Se l'articolo è ripreso dalla legge nazionale, sarà la legge nazionale che è assurda, ma inserirlo nella nostra legge mi sembra una cosa quanto meno poco accettabile.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'art. 65.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 66.
Art. 66
(Disciplina e divieti di accesso)
Le aziende e gli altri esercizi di trasporto collettivo determinano le aree, gli impianti, le corsie e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e la sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende e dei predetti esercizi. Le disposizioni devono essere approvate dall'Assessorato competente per i Trasporti della Regione.
Alle persone estranee al servizio e proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali e aziendali - introdursi nelle aree, recinti, officine, impianti e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dal comma precedente.
Sono vietati l'accesso e la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti, locali ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti, su indicazione delle aziende esercenti. L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti indicati all'articolo 75 della presente legge.
I divieti di cui all'art. 65, sub numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 della presente legge sono estesi anche ai terzi non viaggiatori o non utenti.
PRESIDENTE: L'articolo 66 ha un emendamento dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod: al quarto comma, il riferimento all'art. 75 è modificato in art. 69.
Lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti: 1 (Carlassare)
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 66 emendato.
Art. 66
(Disciplina e divieti di accesso)
Le Aziende e gli altri esercizi di trasporto collettivo determinano le aree, gli impianti, le corsie e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e la sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende e dei predetti esercizi. Le disposizioni devono essere approvate dall'Assessorato competente per i Trasporti della Regione.
Alle persone estranee al servizio e proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali e aziendali - introdursi nelle aree, recinti, officine, impianti e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dal comma precedente.
Sono vietati l'accesso e la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti, locali ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti, su indicazione delle aziende esercenti. L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti indicati all'articolo 69 della presente legge.
I divieti di cui all'articolo 65, sub numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 della presente legge sono estesi anche ai terzi non viaggiatori o non utenti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 20
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 67.
Art. 67
(Affissioni e pubblicità)
Ogni forma di pubblicità o di affissione anche gratuita e vietata all'interno e all'esterno dei veicoli, nelle stazioni, nelle aree e piazzuole di sosta e di fermata dei veicoli di linea.
Tale divieto interessa anche i cartelli indicatori di fermate, orari e percorsi, nonché i pali, paline e sostegni dei cartelli indicatori stessi, sia lungo le linee extraurbane che urbane.
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti, in deroga a quanto sopra, autorizza eventualmente e disciplina di volta in volta, a richiesta delle aziende concessionarie o di altri enti, la collocazione di cartelli mobili, nonché di altri segni, bandiere, arredi, materiale propagandistico, informativo, educativo, purché rispondenti a speciali esigenze o ricorrenze.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 67.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 20
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 68.
Art. 68
(Opere, depositi e cumuli)
E' proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree destinate alle stazioni, impianti, fermate e soste dei servizi di pubblico trasporto, senza espressa autorizzazione delle aziende e degli enti esercenti il trasporto collettivo.
Gli esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli.
Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie secondarie o di concessione, tranviarie, metropolitane e funicolari terrestri su rotaia, qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio.
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi, in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
La distanza di cui al comma precedente e aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolino sospesi a funi, travate od altre strutture, le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
In vicinanza delle linee, e vietato depositare materie pericolose e insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio della M.C.T.C. , su segnalazione delle aziende esercenti e dell'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, possano arrecare pregiudizio all'esercizio.
PRESIDENTE: All'art. 68 è stato presentato un emendamento sostitutivo: Art. 68 Rinvio alla normativa statale. "Per le limitazioni al diritto di proprietà le servitù e l'attività dei terzi in prossimità degli impianti, ai fini della sicurezza dell'esercizio, si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello stato in materia".
Lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti: 1 (Carlassare)
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 68 emendato.
Art. 68
(Rinvio alla normativa statale)
Per le limitazioni al diritto di proprietà, le servitù e l'attività dei terzi in prossimità degli impianti, ai fini della sicurezza dell'esercizio, si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato in materia.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 20
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura degli articoli 69, 70, 71, 72, 73 e 74, poiché sono stati presentati emendamenti soppressivi concernenti tutti questi articoli.
Art. 69
(Separazione delle proprietà laterali)
Le tramvie, le metropolitane, le funicolari terrestri su rotaia, le ferrovie in concessione e secondarie, in sede propria, sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende od enti esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza.
I competenti uffici della M. C. T. C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.
Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a fune, travate od altre strutture, le recinzioni o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.
Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse dei vari servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte degli esercenti.
Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle lignee di cui al primo comma e fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla preventiva idonea recinzione dei terreni contigui stessi.
In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma precedente, le aziende esercenti possono provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei proprietari obbligati ed eventualmente recuperata mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Lungo i tracciati dei servizi di cui al primo comma e vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Detta distanza e modificabile in relazione ai casi previsti dall'art. 52 del D. P. R. 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 70
(Rispetto delle distanze)
Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie secondarie, metropolitane e funicolari terrestri su rotaia e vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le predette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Detta distanza - su proposta delle aziende esercenti e a richiesta del competente Ufficio della M.C.T.C. - deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme di cui ai predetti commi si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo i tracciati di cui al primo comma debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.
I fabbricati e le opere che, a giudizio del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti o del competente Assessorato regionale, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.
Decorsi inutilmente detti termini, la demolizione viene disposta con ordinanza del Presidente della Giunta regionale. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Art. 71
(Escavazioni e perforazioni)
L'esecuzione, lungo i tracciati di cui al primo comma dell'articolo precedente, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta del competente Ufficio
della M.C.T.C. sentito le aziende esercenti e dell'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta del competente Ufficio della M.C.T.C., sentito le Aziende esercenti ed il competente Assessorato regionale.
Nei terreni adiacenti alle linee di cui sopra, qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizi alla sede o alle opere del tracciata
La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la linea e in trincea, oppure dal piede della scarpata se la linea e in rilevato.
Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
Art. 72
(Strade e altre opere di pubblica utilità)
E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'azienda o dell'ente esercente quando si debba costruire una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, metanodotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari e tranviari e quelli relativi a funicolari terrestri su rotaia e metropolitane, compresi gli elettrodotti, quando la stessa opera debba svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio delle linee e degli impianti predetti.
L'Azienda o l'ente esercente potrà condizionare l'autorizzazione alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio.
L'autorizzazione predetta e subordinata al nulla osta della Giunta regionale, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C..
Art. 73
(Rinvio alla normativa ferroviaria)
Valgono per le tramvie, metropolitane, ferrovie secondarie e in concessione, funicolari terrestri su rotaia le disposizioni per le ferrovie dello Stato previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne:
1) le sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti di cui all'art. 39 della predetta legge, che possono generare confusione nell'esercizio delle linee;
2) il pascolo e l'allevamento del bestiame, le riserve di caccia, l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria, di cui agli articoli 41, 42, 43 della predetta legge;
3) lo scolo, il deflusso, lo scarico delle acque e l'irrigazione dei terreni laterali di cui agli articoli 44 e 45 della predetta legge;
4) lo scoscendimento del terreno, il taglio delle piante e dei boschi, l'accensione di fuochi, di cui agli articoli 46 e 48 della predetta legge;
5) le distanze per la costruzione di fornaci, fucine e fonderie, di cui all'articolo 54 della predetta legge;
6) le zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti, di cui all'art. 47, ultimo comma, della predetta legge;
7) il sistema di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti, di cui agli articoli 64, 65, 66 della predetta legge;
8) l'utilizzazione del personale e lo svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra, di cui all'articolo 67 della predetta legge;
9) gli interventi per la rimozione dei cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale in caso di incidente, di cui agli articoli 68, 69, 70 della predetta legge;
10)le distanze dei terreni adiacenti destinati a bosco di cui all'articolo 55 della predetta legge;
Art. 74
(Riduzioni di distanze ed esclusioni)
I competenti uffici della M.C.T.C. possono autorizzare, secondo la procedura prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riduzioni alle distanze prescritte dai seguenti articoli della presente legge: art. 68 terzo, quarto, quinto e sesto comma; art.69 ultimo comma; art. 70; art. 71 terzo, quarto e quinto comma; art. 73 sub n. 5 e n. 10.
Le disposizioni di cui agli articoli della presente legge indicati nel comma precedente non sono applicabili alle aziende esercenti, le quali potranno realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti Uffici della M.C.T.C..
Metto in approvazione contemporaneamente gli emendamenti soppressivi riguardanti gli articoli 69, 70, 71, 72, 73 e 74.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Diamo per scontato che ora proseguiremo con la numerazione che abbiamo sul disegno di legge, dopo di che il testo sarà corretto in funzione del fatto che il Consiglio ha abrogato i precedenti articoli.
Do lettura dell'art. 75.
Art. 75
(Prevenzione, accertamento, verbalizzazione)
La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle norme della presente legge regionale, di quelle in vigore previste dalle leggi e regolamenti del settore e di quelle in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonché la stesura dei relativi verbali spettano:
a) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'articolo 221 del codice di procedura penale; ai funzionari della M. C. T. C. ;
b) ai funzionari del competente Servizio Trasporti regionale;
c) in assenza dei soggetti indicati alle lettere a) e b) - per la constatazione dei fatti e per le relative verbalizzazioni - al personale, dipendente dalle aziende ed enti esercenti, addetto al controllo, all'ispezione, all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione, che sia giurato nelle forme di legge.
Il responsabile e gli addetti del Servizio regionale dei Trasporti del competente Assessorato, in quanto incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 75.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 19
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 76.
Art. 76
(Sanzioni penali)
Ferme restando le altre sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono stabilite in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 le seguenti sanzioni penali:
1) chiunque effettua l'esercizio di un modo, categoria e tipo di trasporto collettivo senza l'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e all'art. 21 della presente legge e punito con l'ammenda da £ 500.000 a £ 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi;
2) l'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, zone, locali, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti, come previsto dall'art. 66 della presente legge, dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti, su indicazione delle aziende esercenti, sono puniti con l'ammenda da £ 100.000 a £ 500.000 o con l'arresto fino a due mesi;
3) i trasgressori alla disposizione dell'art. 64, comma quinto, della presente legge sono puniti con l'ammenda da £ 50.000 a £ 500.000 o con l'arresto fino a due mesi;
4) chiunque getti dai veicoli in movimento qualsiasi oggetto e punito con l'ammenda da £ 50.000 a £ 500.000 o con l'arresto fino a due mesi;
5) nel caso in cui l'attività di vendita di beni o di servizi prevista dall'art. 65 sub n. 5, avvenga con il concorso di più persone, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da £ 50.000 a £ 500.000 o con l'arresto fino a due mesi;
6) l'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, sono punite con l'ammenda da £ 100.000 a £ 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e sempre che il fatto non costituisca reato più grave;
7) chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio dei trasporti collettivi tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, chiunque ponga cose sulle rotaie, strade, piste, corsie e vie di corsa o vicino ad esse, chiunque lanci oggetti contro i veicoli, cabine e treni o imiti i segnali, e punito con l'ammenda da £ 50.000 a £ 500.000 o l'arresto fino a due mesi.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Questo è un altro di quegli articoli che avremmo voluto discutere meglio in commissione per capire se gli importi pecuniari delle sanzioni penali sono stati stabiliti dalla Regione, o se sono presi tout court dalle leggi dello Stato. Alcuni sono salatissimi. Io porto l'esempio dell'accesso o della sosta non autorizzate nelle aree, individuate prima dell'art. 66: è prevista l'ammenda da 100.000 a 500.000 l'arresto fino a due mesi.
Ripeto, vorrei sapere se si tratta di una normativa ripresa dalla legislazione statale, oppure no. In ogni caso sono normative pesanti.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 76.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 18
Astenuti: 6 (Bajocco, Carlassare, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 77.
Art. 77
(Ulteriori sanzioni penali)
Fatte salve le altre sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono stabilite in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio le seguenti sanzioni penali dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, richiamate tutte dall'art. 73 della presente legge:
1) i trasgressori alla disposizione, richiamata dall'art. 73 sub n. 4 della presente legge, ove prevede divieti allo sradicamento e al taglio dei boschi laterali alle linee, sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi;
2) chiunque, non addetto al servizio dei passaggi a livello, apre, chiude e comunque manovra le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi, secondo le norme richiamate dall'art. 73 sub n. 7 della presente legge, e punito con l'ammenda da £ 100.000 a £ 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
PRESIDENTE: C'è un emendamento soppressivo presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti. Lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: L'articolo 77 è abrogato.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 78.
Art. 78
(Procedura per l'applicazione)
Nelle violazioni per le quali e stabilita la sola pena della multa o dell' 'ammenda in forza delle leggi vigenti oppure, in particolare, per la sola pena dell'ammenda, ai sensi delle leggi 20 giungo 1935, n. 1349; 28 settembre 1939, n. 1822; 29 ottobre 1949, n. 826; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, si applica anche prima dell'entrata in vigore del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilita ai sensi dell'art. 43 della stessa legge nel cent ottantesimo giorno a partire dal 30 novembre 1981, - la procedura prevista al successivo Capo III della presente legge per le sanzioni amministrative.
Negli altri casi, il verbale o il rapporto vengono sempre trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale.
Quando uno stesso fatto e punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto e punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
PRESIDENTE: All'articolo 78 abbiamo un emendamento presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: al primo comma dopo le parole "si applica", sopprimere l'inciso "-anche prima dell'entrata in vigore del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilita ai sensi dell'art. 43 della stessa legge nel centottantesimo giorno a partire dal 30 novembre 1981-".
Lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 18
Astenuti: 6 (Bajocco, Carlassare, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 78 emendato:
Art. 78
(Procedura per l'applicazione)
Nelle violazioni per le quali e stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in forza delle leggi vigenti oppure, in particolare, per la sola pena dell'ammenda, ai sensi delle leggi 20 giugno 1935, n. 1349; 28 settembre 1939, n. 1822; 29 ottobre 1949, n. 826; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, si applica la procedura prevista al successivo Capo III della presente legge per le sanzioni amministrative.
Negli altri casi, il verbale o il rapporto vengono sempre trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale.
Quando uno stesso fatto e punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto e punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 19
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 79.
Art. 79
(Sanzioni amministrative)
Le violazioni alla presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo i principi generali da questa stabiliti, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.
All'infuori dei casi espressamente stabiliti nei successivi articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86, le infrazioni alle disposizioni della presente legge e a quelle disposizioni delle leggi che regolano il settore dei trasporti pubblici, ancora in vigore, sono punite con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000, senza pregiudizio di altre sanzioni e penalità previste dalle leggi per ogni singola fattispecie.
PRESIDENTE: All'art. 79 abbiamo un emendamento presentato dall'Assessore: il riferimento agli articoli dall'80 all'86 è modificato in articoli: "73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79". Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 22
Astenuti: 1 (Carlassare)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 79 emendato.
Art. 79
(Sanzioni amministrative)
Le violazioni alla presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo i principi generali da questa stabiliti, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.
All'infuori dei casi espressamente stabiliti nei successivi articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, le infrazioni alle disposizioni della presente legge e a quelle disposizioni delle leggi che regolano il settore dei trasporti pubblici, ancora in vigore, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, senza pregiudizio di altre sanzioni e penalità previste dalle leggi per ogni singola fattispecie.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 22
Astenuti: 1 (Carlassare)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 80.
Art. 80
(Infrazioni alle norme del titolo I)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo I della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) chiunque ostacola, ritarda o non dà attuazione agli interventi per favorire la circolazione previsti dall'art. 8, ultimo comma, della presente legge e soggetto alla sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 1.500.000;
2) chiunque ostacola, ritarda o non dà attuazione agli interventi di emergenza previsti dall'art. 9 della presente legge e soggetto alla sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 5.000.000;
3) chiunque, tenuto ad esporre nelle stazioni e negli spazi previsti, gli orari dei servizi di trasporto come prescritto dall'art. 14, terzo comma della presente legge, non vi provvede è soggetto alla sanzione amministrata: da £ 25.000 a £ 75. 000;
4) chiunque rimuove, altera, danneggia gli orari e le altre tabelle contenenti le indicazioni dei servizi, esposti nelle stazioni locali, aree di sosta e di fermata, nonché i pali ed i supporti, e soggetto alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000;
5) gli esercenti che non adeguano, nei termini prefissati, i mezzi di trasporto e i modi informativi ad essi connessi, come previsto dall'art. 16 della presente legge, al sistema unificato grafico e informativo della Regione sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 40.000 a £ 200.000;
6) chiunque dia inizio all'esercizio di una autostazione o impianto analogo anche per servizi non automobilistici senza la preventiva concessione della Regione come previsto dall'art. 17 della presente legge e soggetto alla sanzione amministrativa da £ 300.000 a £ 3.000.000.
PRESIDENTE: All'art. 80 non ci sono emendamenti; lo possiamo mettere in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 81.
Art. 81
(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo II)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo II della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) ogni violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge, relative all'autorizzazione previa, e punita con la sanzione amministrativa da £ 2.000.000 a £ 6.000.000;
2) ogni violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge (autorizzazione di apertura al pubblico esercizio) e punita con la sanzione amministrativa da £ 5.000.000 a £ 15.000.000;
3) ogni violazione alle disposizioni di cui all'art. 21, ultimo comma, e punita con la sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 90.000;
4) l'esercizio di servizi pubblici senza la concessione di cui all'art. 23 della presente legge e la subconcessione sono puniti con la sanzione amministrativa da £ 3.000.000 a £ 9.000.000;
5) ogni violazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 300.000;
6) ogni violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 750.000.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti, metto in approvazione l'art. 81.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 19
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 82.
Art. 82
(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo III)
I trasgressori delle disposizioni del Titolo III della presente legge, sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) gli esercenti che non osservino le disposizioni dell'art. 44, primo, secondo, terzo comma della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 25.000 a
£ 75.000;
2) ogni violazione delle disposizioni di cui all'art. 46 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 60.000.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti; metto in approvazione l'articolo 82.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 21
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 83.
Art. 83
(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo IV)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo IV della presente legge, sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) la immissione di veicoli da adibire al servizio pubblico di linea e la loro eliminazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 49 della presente legge, sono punite con la sanzione amministrativa da £ 330.000 a £ 1.000.000;
2) con la sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 500.000 e punito chi distoglie dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea, senza il nulla osta prescritto dall'art. 49 della presente legge;
3) gli amministratori delle aziende o enti esercenti di trasporti collettivi che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dall'Assessore regionale competente per i Trasporti, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 in rapporto all'art. 50 della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da £ 330.000 a £ 1.000.000;
4) gli amministratori delle aziende o enti esercenti di trasporti collettivi che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti, secondo quanto previsto dall'art. 50, commi otto e nove, della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 750.000;
5) ogni violazione delle disposizioni dell'art. 54 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 250.000;
6) ogni violazione delle disposizioni dell'art. 55 della presente legge per quanto riguarda tempi e modi di richiesta delle verifiche e prove nonché del collaudo e punita con la sanzione amministrativa da £ 330.000 a £ 1.000.000.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti, lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 84.
Art. 84
(Sanzioni per le infrazioni della direzione dell'esercizio)
Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute nella presente legge (in modo particolare al Titolo IV, articoli 51, 52, 53), nonché alle disposizioni contenute negli atti di autorizzazione, attribuzione e di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali e regionali sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio: da lire 250.000 a lire 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni, interessanti la sicurezza, personale non all'uopo abilitato;
2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio: da lire 100.000 a lire 300.000;
3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da lire 100.000 a lire 300.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da lire 330.000 a lire 1.000.000;
4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da lire 30.000 a lire 90.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione: da lire 100.000 a lire 300.000;
c) per la trasgressione ad una terza intimazione: da lire 300.000 a lire 500.000.
Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, anche per quanto riguarda la sicurezza così come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, l'Assessore regionale competente per i Trasporti revoca, con provvedimento motivato, l'assenso di cui al precedente art. 50 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.
Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.
Gli accertamenti delle infrazioni, le cui sanzioni sono stabilite nel presente articolo e nel precedente art. 83, sub n. 2 e sub n.3, vengono effettuati mediante processo verbale dai funzionari del competente Servizio Trasporti della Regione nonché dai funzionari, addetti alla vigilanza, della M.C.T.C..
Le aziende e gli enti esercenti sono obbligati in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio per le sanzioni amministrative di cui al precedente comma.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: al quarto comma il riferimento all'art. 84 è modificato in "art. 76".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 25
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 84 emendato.
Art. 84
(Sanzioni per le infrazioni della direzione dell'esercizio)
Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute nella presente legge (in modo particolare al Titolo IV, articoli 51, 52, 53), nonché alle disposizioni contenute negli atti di autorizzazione, attribuzione e di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali e regionali sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio: da £ 250.000 a £ 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni, interessanti la sicurezza, personale non all'uopo abilitato;
2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio: da £ 100.000 a £ 300.000;
3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio;
a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da £ 100.000 a £ 300.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione: da £ 330.000 a £ 1.000.000;
4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da £ 30.000 a £ 90.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione: da £ 100.000 a £ 300.000;
c) per la trasgressione ad una terza intimazione: da £ 300.000 a £ 500.000.
Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, anche per quanto riguarda la sicurezza così come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, l'Assessore regionale competente per i Trasporti revoca, con provvedimento motivato, l'assenso di cui al precedente art. 50 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.
Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.
Gli accertamenti delle infrazioni, le cui sanzioni sono stabilite nel presente articolo e nel precedente art. 76, sub n. 2 e sub n. 3, vengono effettuati mediante processo verbale dai funzionari del competente Servizio Trasporti della Regione, nonché dai funzionari, addetti alla vigilanza, dalla M. C. T. C..
Le aziende e gli enti esercenti sono obbligati in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio per le sanzioni amministrative di cui al precedente comma.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 85.
Art. 85 (Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo V)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo V della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) Gli esercenti che non impiegano nell'esercizio di trasporto l'effettivo numero di addetti così come determinato ai sensi dell'art. 56 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000;
2) Chiunque impiega l'agente unico senza l'autorizzazione o il nulla osta previsti dall'art. 56, 3° e 4° comma della presente legge, e punito con la sanzione amministrativa da £ 80.000 a £ 800.000;
3) Ogni violazione della disposizione dell'art. 59 primo comma della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 75.000;
4) Ogni violazione delle disposizioni dell'art. 61, primo e secondo comma della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 45.000;
5) Quando non sia ammessa la regolarizzazione del biglietto di cui al secondo comma dell'art. 62 della presente legge, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 7.000 a £ 21.000;
6) In difetto del pagamento nel termine fissato dall'art. 62, quarto e quinto comma, la mancata regolarizzazione del biglietto in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore e soggetto alla sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000 in aggiunta al prezzo del biglietto evaso e alla sovrattassa;
7) I trasgressori alle disposizioni dell'art. 63 sub n. 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 7.000 a £ 21.000;
8) I trasgressori alle disposizioni dell'art. 63 sub n. 2 incorrono nella sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 90.000;
9) I trasgressori alle disposizioni dell'art. 63 sub n. 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 7.000 a £ 21.000 da applicarsi per ogni posto indebitamente occupato e per ogni contrassegno manomesso;
10) Salvo quanto diversamente previsto nelle altre norme della presente legge, i trasgressori alle disposizioni dell'art. 64 primo, secondo, terzo e quarto comma della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000;
11) Ogni violazione delle disposizioni dell'art. 65 sub n. 1, n. 2 e n. 3 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 30.000, salvo il caso previsto dall'art. 76 sub n. 4 della presente legge;
12) Ogni violazione dell'art. 65 sub n. 4 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000. La sanzione non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi e colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio e subordinata al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della constatazione dell'infrazione.
Le aziende e gli enti esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Dette tariffe devono essere preventivamente approvate dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti;
13)1 trasgressori delle disposizioni dell'art. 65 sub n. 5 della presente legge sono allontanati dai veicoli, vetture ed impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 90.000. Nei confronti dei trasgressori, le aziende o gli enti esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.
14)Ogni violazione alle disposizioni dell'art. 65 sub nn. 6, 7, 11 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 60.000.
Possono essere escluse dalle vetture e dai veicoli ed allontanate da stazioni, locali e fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o rechino fastidio o disturbo o incomodo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio.
Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare;
15)Ogni violazione della disposizione di cui all'art. 65 sub n. 8 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 750.000;
16)Ogni violazione delle disposizioni di cui all'art. 65 sub nn. 9 e 10, che non ricada sotto la sanzione penale di cui all'art. 76 sub n. 6 della presente legge, e punita con la sanzione amministrativa da £ 300.000 a £ 1.500.000.
PRESIDENTE: All'art. 85 ci sono due emendamenti presentati dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti. Al paragrafo 14), dopo la parola "disposizioni", aggiungere le parole: "dell'art. 64, settimo comma, e"; al paragrafo 16), il riferimento all'art. 76 è modificato in: "Art. 70".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 85 emendato.
Art. 85
(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo V)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo V della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) gli esercenti che non impiegano nell'esercizio di trasporto l'effettivo numero di addetti così come determinato ai sensi dell'art. 56 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 600.000;
2) chiunque impiega l'agente unico senza l'autorizzazione o il nulla osta previsti dall'art. 56, terzo e quarto comma della presente legge, e punito con la sanzione amministrativa da £ 80.000 a £ 800.000;
3) ogni violazione della disposizione dell'art. 59, primo comma della presente legge, e punita con la sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 75.000;
4) ogni violazione delle disposizioni dell'art. 61, primo e secondo comma della presente legge, e punita con la sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000;
5) quando non sia ammessa la regolarizzazione del biglietto di cui al secondo comma dell'art. 62 della presente legge, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 7.000 a £ 21.000;
6) in difetto del pagamento nel termine fissato dall'art. 62, quarto e quinto comma, la mancata regolarizzazione del biglietto in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore e soggetto alla sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000 in aggiunta al prezzo del biglietto evaso e alla sovrattassa;
7) i trasgressori alle disposizioni dell'art. 63 sub n. 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 7.000 a £ 21.000;
8) i trasgressori alle disposizioni dell'art. 63 sub n. 2 incorrono nella sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 90.000;
9) i trasgressori alle disposizioni dell'art. 63 sub n. 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 7.000 a £ 21.000 da applicarsi per ogni posto indebitamente occupato e per ogni contrassegno manomesso;
10)salvo quanto diversamente previsto nelle altre norme della presente legge, i trasgressori alle disposizioni dell'art. 64, primo, secondo, terzo e quarto comma della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000;
11)ogni violazione delle disposizioni dell'art. 65 sub n. 1, n. 2 e n. 3 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 30.000, salvo il caso previsto dall'art. 70 sub n. 4 della presente legge;
12)ogni violazione dell'art. 65 sub n. 4 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 45.000. La sanzione non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi e colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio e subordinata al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della constatazione dell'infrazione.
Le aziende e gli enti esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Dette tariffe devono essere preventivamente approvate dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti;
13)i trasgressori delle disposizioni dell'art. 65 sub n. 5 della presente legge sono allontanati dai veicoli, vetture ed impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 90.000.
Nei confronti dei trasgressori, le aziende o gli enti esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.
14)ogni violazione alle disposizioni dell'art. 64, settimo comma, e dell'art. 65 sub nn. 6, 7, 11 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 60.000. Possono essere escluse dalle vetture e dai veicoli ed allontanate da stazioni locali e fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o rechino fastidio o disturbo o incomodo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio.
Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare;
15)ogni violazione della disposizione di cui all'art. 65 sub n. 8 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 750.000;
16)ogni violazione delle disposizioni di cui all'art. 65 sub nn. 9 e 10, che non ricada sotto la sanzione penale di cui all'art. 70 sub n. 6 della presente legge, e punita con la sanzione amministrativa da £ 300.000 a £ 1.500.000.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 85 emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 86.
Art. 86
(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo VI)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo VI della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) I trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 66 primo comma della presente legge incorrono nella sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 30.000;
2) I trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 66 secondo comma e art. 71, 3', 4° e 5° comma della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 33.000 a £ 100.000;
3) Ogni violazione delle disposizioni dell'art 67 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 600.000.
4) In caso di recidiva e, in ogni caso, trascorso inutilmente il termine prescritto per la rimozione e l'eliminazione di ogni forma di pubblicità o di affissione, la sanzione amministrativa comminata e da £ 450.000 a £ 1.000.000;
5) Ogni violazione delle disposizioni dell'art. 68 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 70.000 a £ 210.000;
6) I trasgressori alle norme di cui all'art. 69, quinto comma, sono soggetti alla sanzione -amministrativa da £ 300.000 a £ 900.000;
7) Ogni violazione alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 150.000;
7) I trasgressori alle disposizioni dell'art. 70 commi 1, 2, 3 e 4 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 2.000.000;
8) Ogni violazione alle disposizioni dell'art. 70 commi 5 e 6 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 300.000 a £ 900.000;
9) Sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 33.000 a £ 100.000 coloro che esercitano le attività di cui all'art. 71, primo e secondo comma, e art. 72 della presente legge senza le autorizzazioni o i nulla osta prescritti.
10) Ogni violazione delle disposizioni dell'art. 73 sub n. 1, sub n. 3, sub n. 5, sub n. 10 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 90.000
11) Sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 60.000 i trasgressori delle norme di cui all'art. 73 sub n. 2 della presente legge, salvo che non sia applicabile l'art. 42 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Nei casi di mancata recinzione o di mancata cessazione dell'utilizzazione dei fondi adiacenti di cui all'art. 42 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da £ 300.000 a £ 900.000;
12) Ogni violazione della disposizione di cui all'art. 73 sub n. 4 della presente legge (scoscendimento del terreno) in relazione all'art. 46 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e punita con la sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 450.000
13) I trasgressori alla norma di cui all 'art. 73 sub n. 4 della presente legge (accensione di fuochi) in relazione all'art. 48 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 90.000;
14) Nei passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti, qualora questi non accertino preventivamente il possibile passaggio di mezzi su rotaia, non transitino rapidamente e tengano aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio - secondo le norme richiamate dall'art. 73 sub n. 7 della presente legge - sono puniti con l'ammenda da £ 150..000 a £ 450.000.
PRESIDENTE: All'articolo 86 c'è un emendamento soppressivo presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: i paragrafi dal n. 4 al n. 14 sono soppressi. Lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 86 emendato.
Art. 86
(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo VI)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo VI della presente legge sono puniti con le sanzioni seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) i trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 66 primo comma della presente legge incorrono nella sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 30.000;
2) i trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 66, secondo comma, della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 33.000 a £ 100.000;
3) ogni violazione delle disposizioni dell'art. 67 della presente legge e punita con la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 600.000.
In caso di recidiva e, in ogni caso, trascorso inutilmente il termine prescritto per la rimozione e l'eliminazione di ogni forma di pubblicità o di affissione, la sanzione amministrativa comminata e da £ 450.000 a £ 1.000.000.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 87.
Art. 87
(Applicazione)
Per quanto attiene all'accertamento, alla contestazione, alla notificazione, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'ordinanza - ingiunzione, al sequestro, alle sanzioni amministrative accessorie, all'opposizione e al giudizio relativo, alla connessione obiettiva con un reato, all'impugnabilità del provvedimento del giudice penale, al pagamento della sanzione, all'esecuzione forzata, alla prescrizione e alle altre disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelle - non abrogate e compatibili con la predetta legge - contenute nel Capo III del Titolo VII del D. P. R. 11 luglio 1980, n. 753.
Gli organi e soggetti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni e all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa sono quelli indicati nell'art. 75 della presente legge e per le infrazioni dei direttori o responsabili di esercizio, come determinate nell'art. 84 della presente legge, sono quelli indicati nell'art. 84, quarto comma, della presente legge.
I proventi delle sanzioni spettano alla Regione, salvo quelli per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, che sono devoluti allo Stato e salvo i proventi delle sanzioni devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
I proventi dei soli pagamenti in misura ridotta, riscossi dai soggetti di cui all'art. 75 della presente legge, sono devoluti allo Stato, alla Regione, alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti locali, agli enti esercenti o aziende a cui appartengono i soggetti stessi.
PRESIDENTE: All'art. 87 abbiamo due emendamenti dell'Assessore all' Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: al secondo comma, il riferimento all'art. 75 è modificato in art. 69 e i riferimenti all'art. 84 sono modificati in art. 77; al quarto comma, il riferimento all'art. 75 è modificato in art. 69.
Li metto in approvazione, contemporaneamente.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti:2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 87 emendato.
Art. 87
(Applicazione)
Per quanto attiene all'accertamento, alla contestazione, alla notificazione, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'ordinanza - ingiunzione al sequestro, alle sanzioni amministrative accessorie, all'opposizione e al giudizio relativo, alla connessione obiettiva con un reato, all'impugnabilità del provvedimento del giudice penale, al pagamento della sanzione, all'esecuzione forzata, alla prescrizione e alle altre disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle - non abrogate e compatibili con la predetta legge - contenute nel Capo III del Titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Gli organi e soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni e all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa sono quelli indicati nell'art. 69 della presente legge e per le infrazioni dei direttori o responsabili di esercizio, come determinate nell'art. 77 della presente legge, sono quelli indicati nell'art. 77, quarto comma, della presente legge.
I proventi delle sanzioni spettano alla Regione, salvo quelli per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, che sono devoluti allo Stato e salvo i proventi delle sanzioni devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
I proventi dei soli pagamenti in misura ridotta, riscossi dai soggetti di cui all'art. 69 della presente legge, sono devoluti allo Stato, alla Regione, alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti locali, agli enti esercenti o aziende a cui appartengono i soggetti stessi.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 88.
Art. 88
(Tassa di concessione)
I servizi di cui all'art. 11 della presente legge, sono soggetti a tassa di concessione regionale nella misura seguente:
1) Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici per viaggiatori (persone e cose):
a) ordinari
tassa di rilascio £ 80.000
tassa annuale £ 60.000
b) speciali (esclusivamente per lavoratori e per studenti)
t.r. £ 3.000
t.a. £ 2.000
c) speciali (altri)
t.r. £ 30.000
t.a. £ 20.000
d) occasionali:
- per il primo giorno di validità
t.r. £ 3.000
t.a.
- per ogni giorno di ulteriore validità
t.r. £ 2.000
t.a.
e) gran turismo:
- frequenza giornaliera
t.r. £ 60.000
t.a. £ 50.000
- frequenza non superiore a quattro giorni per settimana
t.r. £ 40.000
t.a. £ 30.000
- frequenza non superiore a due giorni per settimana
t.r. £ 15.000
t.a. £ 10.000
2) concessione, tanto provvisoria che definitiva , di servizi pubblici di autotrasporto merci:
- per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, a cui si riferisce la concessione:
a) portata sino a 35 q.li
t.r. £ 30.000
t.a. £ 20.000
b) portata oltre i 35 q.li
t.r. £ 40.000
t.a. £ 30.000
3) concessione di filovie, tramvie, metropolitane
t.r. £ 75.000
t.a. £ 45.000
4) Concessione della costruzione e dell'esercizio di funicolari aree, funi vie, seggiovie, cabinovie, ascensori in servizio pubblico:
a) se adibite al trasporto di cose
t.r. £ 15.000
t.a. £ 10.000
b) se adibite al trasporto di persone:
- con cabine di portata fino a 30 persone
t.r. £ 70.000
t.a. £ 40.000
- con cabine di portata oltre 30 persone
t.r. £ 90.000
t.a. £ 60.000
5) Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di sciovie, slittovie, slittinovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie
t.r. £ 50.000
t.a. £ 30.000
6) Concessione della costruzione e dell'esercizio di funicolari terrestri
t.r. £ 75.000
t.a. £ 45.000
7) Concessione per l'impianto e l'esercizio di scale o nastri mobili
t.r. £ 40.000
t.a. £ 35.000
La tassa annuale deve essere corrisposta alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti. Lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 89.
Art. 89
(Contributo di sorveglianza)
Il contributo nelle spese di sorveglianza, al cui pagamento sono tenuti gli esercenti dei servizi pubblici, di cui all'art. 11 della presente legge, e fissato nella misura seguente:
1) Autoservizi di linea (viaggiatori e cose):
- per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva desunta da gli atti di concessione
£ 1
2) Autoservizi di linea (solo merci):
- per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva desunta da gli atti di concessione
£ 0,80
3) Filovie, tramvie, ferrovie e metropolitane:
- per la costruzione, per Km.
£ 10.500
- per l'esercizio, per Km.
£ 5.250
4) Funicolari aeree:
a) funivie , seggiovie e simili:
- funivie bifuni (fino a m. 750):
a) per la costruzione
£ 315.000
b) per l'esercizio
£ 157.500
- funivie bifuni (oltre m. 750):
a) per la costruzione, per Km.
£ 420.000
b) per l'esercizio, per Km.
£ 210.000
- funivie monofuni, escluse le seggiovie (fino a m. 750):
a) per la costruzione
£ 315.000
b) per l'esercizio
£ 157.500
- funivie monofuni, escluse le seggiovie (oltre m. 750):
a) per la costruzione, per Km.
£ 420.000
b) per l'esercizio, per Km.
£ 210.000
- seggiovie:
a) per la costruzione; per ciascun impianto
£ 105.000
b) per l'esercizio; per ciascun impianto
£ 52.500
5) Ascensori in servizio pubblico:
a) per la costruzione; per ciascun impianto
£ 84.000
b) per l'esercizio per ciascun impianto
£ 42.000
6) Sciovie, slittovie, slittinovie, rotovie e altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie:
a) per la costruzione; per ciascun impianto
£ 105.000
b) per l'esercizio; per ciascun impianto
£ 52.500
7) Funicolari terrestri:
a) per la costruzione, per Km.
£ 10.500
b) per l'esercizio, per Km.
£ 5.250
8) Scale o nastri mobili in servizio pubblico:
a) per la costruzione; per ciascun impianto
£ 42.000
b) per l'esercizio; per ciascun impianto
£ 21.000
Il contributo di sorveglianza deve essere corrisposto, contestualmente con la tassa di concessione regionale, entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce.
Esso viene devoluto per metà allo Stato e per metà alla Regione.
Il contributo e introitato per intero dalla Regione e quindi devoluto per una metà allo Stato.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti. Metto in approvazione l'articolo 89.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 90.
Art. 90
(Sanzioni pecuniarie)
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando non siano state pagate.
Chi esercita un servizio di trasporto pubblico per il quale e necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, come previsto nei precedenti articoli, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad una massimo pari ad sestuplo della tassa.
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e soggetto alla pena pecuniaria da £ 10.000 a £ 50.000 oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti. Metto in approvazione l'art. 90.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 91.
Art. 91
(Delega delle funzioni amministrative)
Nella prima fase di applicazione della presente legge corrispondente al periodo di attuazione del primo Piano di Bacino di Traffico, la Regione, in accordo con i Comuni e le Comunità Montane, verificherà con quali modalità, con quali strumenti e con quale gradualità delegare agli Enti locali e a loro consorzi l'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi di cui all'articolo 11 della presente legge.
Con apposita legge regionale, sentiti gli Enti locali e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione provvederà quindi a fissare anche le direttive per l'esercizio di quelle funzioni che saranno delegate.
PRESIDENTE: C'è un emendamento soppressivo. La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Abbiamo già detto in Commissione che siamo contrari alla soppressione dell'art. 91 perché ci sembra sbagliato eliminare questa possibilità di fissare, come Regione, le direttive per l'esercizio della delega e di individuare ambiti ottimali per l'esercizio della delega.
Per questa ragione non ci sembra opportuno eliminare l'art. 91.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Voyat; ne ha facoltà.
VOYAT - (U.V.): Sugli ultimi emendamenti che sono stati distribuiti, infatti, non c'è più l'emendamento dell'art. 91. In effetti bisogna dire che in commissione era stato proposto un emendamento all'art. 91 in cui si chiedeva che la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per impianti a fune fosse lasciato ai Comuni, fatta salva la possibilità all'Amministrazione regionale di delegare eventuali funzioni amministrative agli enti comunali. Quindi, penso che da parte del funzionario che ha compilato questi emendamenti ci sia stata una svista, perché, come era stato detto in Commissione, si lasciava sempre aperta la possibilità all'Amministrazione regionale di delegare eventuali funzioni.
Pertanto io chiedo all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti di ritirare l'emendamento soppressivo.
PRESIDENTE: Cosa pensa l'Assessore? Allora è ritirato l'emendamento soppressivo proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti all'art. 91.
Metto in votazione l'art. 91 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 21
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 92.
Art. 92
(Consorzi di bacino)
Il competente Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti provvederà, nella fase indicata nel precedente articolo, con ricerche, mezzi e interventi più opportuni, a studiare, promuovere e sostenere v ai sensi dell'art. 3, primo comma, sub n. 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - la costituzione di Consorzi o altre forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali e/o per l'eventuale gestione.
PRESIDENTE: All'art. 92 abbiamo un emendamento proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: nella seconda riga dopo la parola "provvederà" sostituire l'inciso: "nella fase indicata nel precedente articolo" con le parole: "nella prima fase di applicazione della presente legge corrispondente al periodo di attuazione del primo piano di Bacino di Traffico". Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 21
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione
l'art. 92 emendato.
Art. 92
(Consorzi di bacino)
Il competente Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti provvederà, nella prima fase di applicazione della presente legge corrispondente al periodo di attuazione del primo Piano di Bacino di Traffico, con ricerche, mezzi e interventi più opportuni, a studiare, promuovere e sostenere - ai sensi dell'art. 3, primo comma, sub n. 5, della legge 10 aprile 1981, n. 151 - la costituzione di Consorzi o altre forme associative tra Enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali e/o per l'eventuale gestione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 93.
Art. 93
(Informazione e partecipazione)
Ai fini di favorire una corretta applicazione della presente legge e il raggiungimento degli scopi che si prefigge e onde promuovere l'uso dei trasporti collettivi secondo la nuova normativa e secondo l'obiettivo del conseguimento dell'equilibrio economico dei servizi di trasporto, l'Assessorato regionale competente per i Trasporti promuove e assicura una adeguata informazione.
Nella prima fase di applicazione della presente legge, viene promossa una speciale campagna di informazione diretta verso la popolazione, gli Enti locali, le categorie professionali, i sindacati, le scuole, l'utenza turistica ed altri destinatari interessati all'uso, all'organizzazione, alla funzionalità e all'efficienza dei trasporti stessi.
Viene contestualmente assicurata, anche secondo quanto e previsto dall'art. 3, primo comma, sub n. 6, la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati non solo alla elaborazione ed attuazione del Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione, del Piano di Bacino di Traffico e loro eventuali modifiche, ma anche all'applicazione della presente legge e al raggiungimento degli scopi che si prefigge.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti. Metto in approvazione l'art. 93.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 94.
Art. 94
(Programmazione)
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti provvede, in relazione ai servizi di trasporto collettivo indicati nell'art. 11 della presente legge, a redigere v secondo i criteri programmatico-direttivi e secondo i contenuti del Piano di Bacino di Traffico - i contributi necessari alla elaborazione delle articolazioni settoriali del Piano Generale Nazionale dei Trasporti.
Nel definire la politica regionale dei trasporti, oltre che dei principi e criteri di autorizzazione indicati dalla normativa statale, esso tiene conto delle disposizioni comunitarie e delle risoluzioni della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, nonché può tener conto di ogni altro atto, in materia, del Consiglio d'Europa e della Commissione Economica per l'Europa.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 94.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 95.
Art. 95
(Trasporti semi-collettivi)
Nella prima fase di applicazione della presente legge dovranno essere particolarmente studiate e sperimentate le possibilità offerte dai trasporti semi-collettivi, soprattutto lungo quelle linee dove il mezzo pubblico collettivo e scarsamente utilizzato, ai fini di un loro inserimento nella rete regionale dei servizi di trasporto pubblico secondo conformi previsioni del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 96.
Art. 96
(Trasporti scolastici)
La Regione, nella prima fase di applicazione della presente legge, a titolo sperimentale, può promuovere ed organizzare, nell'ambito dei servizi di linea, particolari servizi di trasporto di alunni e studenti, alle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 97.
Art. 97
(Scadenza generale)
Tutte le autorizzazioni e concessioni per opere, impianti, linee, esercizi, relative alle categorie, modi e tipi di trasporto pubblico indicati nell'art. 11 della presente legge cessano di avere validità ed efficacia il 31 dicembre 1982, secondo quanto disposto dall'art. 33 della presente legge.
La Giunta regionale dispone per la loro estinzione.
I Comuni collaborano e provvedono in merito.
PRESIDENTE: Abbiamo due emendamenti proposti dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: al secondo comma, sostituire le parole: "La Giunta regionale", con le parole: "L'Autorità concedente" e il terzo comma viene soppresso.
Li metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 97 emendato.
Art. 97
(Scadenza generale)
Tutte le autorizzazioni e concessioni per opere, impianti, linee, esercizi, relative alle categorie, modi e tipi di trasporto pubblico indicati nell'art. 11 della presente legge cessano di avere validità ed efficacia il 31 dicembre 1982, secondo quanto disposto dall'art. 33 della presente legge.
L'Autorità concedente dispone per la loro estinzione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 98.
Art. 98
(Esercizio provvisorio dei servizi)
Le autorizzazioni e le concessioni per la istituzione e l'esercizio dei servizi di linea per le categorie e i modi di trasporto indicati nell'art. 11 della presente legge, accordate fino all'entrata in vigore della presente legge da qualunque autorità concedente (esclusa quella statale), e ancorché gli atti relativi non siano stati perfezionati, sono convertite in speciali autorizzazioni e concessioni provvisorie aventi scadenza improrogabile il 31 dicembre 1982. I Comuni, quali enti concedenti, provvedono di conseguenza per l'abrogazione delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo.
L'esercizio non viene interrotto tra l'entrata in vigore della presente legge e la deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente comma.
Per ottenere la conversione prevista dal primo comma gli interessati dovranno presentare domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando copia autenticata delle autorizzazioni e concessioni che dovranno essere convertite negli atti di cui al primo comma.
Le imprese, aziende ed enti esercenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, dovranno comunque uniformarsi alla normativa della presente legge anche nel periodo antecedente il 31 dicembre 1982.
PRESIDENTE: All'art. 98 abbiamo tre emendamenti presentati dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: al primo comma, nella penultima riga, dopo le parole "per l'abrogazione delle concessioni e delle autorizzazioni", aggiungere le parole: "e per le relative conversioni"; al secondo comma sostituire le parole "la deliberazione della Giunta regionale" con le parole "la conversione"; dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente quinto comma "Quando l'Autorità concedente è il Comune, copia della domanda di cui al terzo comma, col visto del Comune attestante il rispetto del termine, dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale competente per i Trasporti".
Li metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 98 emendato.
Art. 98
(Esercizio provvisorio dei servizi)
Le autorizzazioni e le concessioni per la istituzione e l'esercizio dei servizi di linea per le categorie e i modi di trasporto indicati nell'art. 11 della presente legge, accordate fino all'entrata in vigore della presente legge da qualunque autorità concedente (esclusa quella statale), e ancorché gli atti relativi non siano stati perfezionati, sono convertite in speciali autorizzazioni e concessioni provvisorie aventi scadenza improrogabile il 31 dicembre 1982. I Comuni, quali enti concedenti, provvedono di conseguenza per l'abrogazione delle concessioni e delle autorizzazioni e per le relative conversioni alle condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo.
L'esercizio non viene interrotto tra l'entrata in vigore della presente legge e la conversione di cui al precedente comma.
Per ottenere la conversione prevista dal primo comma gli interessati dovranno presentare domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando copia autenticata delle autorizzazioni e concessioni che dovranno essere convertite negli atti di cui al primo comma.
Le imprese, aziende ed enti esercenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, dovranno comunque uniformarsi alla normativa della presente legge anche nel periodo antecedente il 31 dicembre 1982.
Quando l'Autorità concedente e il Comune, copia della domanda di cui al terzo comma, col visto del Comune attestante il rispetto del termine, dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale competente per i Trasporti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 99.
Art. 99
(Procedure per i primi atti)
Venendo a scadere ed essendo estinte alla data del 31 dicembre 1982 tutte le autorizzazioni e concessioni, i primi atti di concessione avranno decorrenza col 1° gennaio 1983.
Entro il 30 settembre 1982 dovranno pervenire all'Assessorato regionale competente per i Trasporti le domande di autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge ed entro il 31 ottobre 1982 quelle per ottenere le concessioni ai sensi degli artt. 22 e 23 della presente legge.
Le domande devono essere corredate della documentazione richiesta.
Seguirà l'iter previsto dalla presente legge, mentre alla data del 1° gennaio 1983, nessuna categoria, modo, tipo di trasporto di cui all'art. 11 della presente legge potrà essere aperto al pubblico esercizio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 21 della presente legge e senza aver ottenuto gli atti di autorizzazione e concessione per l'esercizio da parte della Regione.
PRESIDENTE: All'art. 99 ci sono due emendamenti presentati dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: al secondo comma dopo la data "31 ottobre 1982", aggiungere le parole "all'Autorità concedente"; all'ultimo comma dopo le parole "della Regione" aggiungere le parole "e del Comune secondo le rispettive attribuzioni ai sensi della presente legge".
Metto in votazione i due emendamenti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 99 emendato.
Art. 99
(Procedure per i primi atti)
Venendo a scadere ed essendo estinte alla data del 31 dicembre 1982 tutte le autorizzazioni e concessioni, i primi atti di concessione avranno decorrenza col 1° gennaio 1983.
Entro il 30 settembre 1982 dovranno pervenire all'Assessorato regionale competente per i Trasporti le domande di autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge ed entro il 31 ottobre 1982 all'Autorità concedente quelle per ottenere le concessioni ai sensi degli artt. 22 e 23 della presente legge.
Le domande devono essere corredate della documentazione richiesta.
Seguirà l'iter previsto dalla presente legge, mentre alla data del 1° gennaio 1983, nessuna categoria, modo, tipo di trasporto di cui all'art. 11 della presente legge potrà essere aperto al pubblico esercizio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 21 della presente legge e senza aver ottenuto gli atti di autorizzazione e concessione per l'esercizio da parte della Regione e del Comune secondo le rispettive attribuzioni ai sensi della presente legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 100.
Art. 100
(Disposizioni finanziaria)
Le autorizzazioni di spesa necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono disposte annualmente con legge di bilancio.
Apposite norme legislative regionali provvederanno agli oneri finanziari derivanti dagli impegni stabiliti dalla presente legge e olla determinazione delle dotazioni organiche necessarie all'esercizio delle attribuzioni e delle funzioni previste dalla presente legge.
PRESIDENTE: Non ci sono emendamenti; metto in votazione l'art. 100.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 101.
Art. 101
(Disposizioni finali)
Sono abrogate le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.
Fino all'emanazione di nuove norme, restano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4, terzo comma; 12, 13, 14, 15, 16;, 17, 18, 19, 25 e 34, primo comma, lettera c), della legge 28 settembre 199, n. 1822 e successive modificazioni.
A completamento delle norme della presente legge di carattere generale, che disciplinano ogni esercizio, modo, categoria, tipo di trasporto pubblico di cui all'art. 11, la Regione può, con apposite leggi, emanare ulteriori disposizioni per ogni specifica articolazione settoriale (tramvie, funivie, sciovie, ecc.).
PRESIDENTE: All'art. 101 abbiamo un emendamento presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti: al terzo comma sopprimere le parole: ''la Regione può, con apposite leggi, emanare" e sostituire con "la Regione, con apposite legai, emana".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 101 emendato.
Art. 101
(Disposizioni finali)
Sono abrogate le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.
Fino all'emanazione di nuove norme, restano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4, terzo comma; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 34, primo comma, lettera c), della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni.
A completamento delle norme della presente legge di carattere generale, che disciplinano ogni esercizio, modo, categoria, tipo di trasporto pubblico di cui all'art. 11, la Regione, con apposite leggi, emana ulteriori disposizioni per ogni specifica articolazione settoriale (tramvie, funivie, sciovie, ecc.) .
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 102.
Art. 102
La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 22
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Maggioranza:18
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Prima della votazione finale, chiederei al Presidente del Consiglio visto che il disegno di legge è stato modificato in molti punti, di dare disposizioni per il coordinamento del testo.
PRESIDENTE: Direi che questo è abbastanza consueto quando abbiamo delle leggi così elaborate.
La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Noi crediamo che l'andamento stesso della discussione - chiamarlo dibattito sarebbe una parola troppo grossa - abbia dimostrato come in sostanza il Consiglio sia arrivato a questa scadenza in modo confuso. Il disegno di legge che abbiamo esaminato, come ho già avuto modo di sostenere, secondo noi non ha le caratteristiche di una legge quadro che sia chiara e facilmente comprensibile, perché troppo spesso entra, per noi incomprensibilmente, in tanti aspetti minuti e particolari che non abbiamo francamente capito.
Si tratta perciò di un provvedimento abbastanza farraginoso, di un provvedimento sicuramente imperfetto e che rischia, proprio per queste sue caratteristiche, di rimandare ancora nel tempo la realizzazione di un quadro normativo regionale chiaro, semplice ed efficace. Tutto ciò è pericoloso, non soltanto per i gestori delle società esercenti il servizio di trasporto, ma è pericoloso per la Regione nel suo complesso, in quanto è nostra convinzione che si debba passare rapidamente dalle leggi di principio alla concretizzazione delle scelte, che oggi sicuramente non sono state espresse da questa Giunta, in merito al piano dei trasporti, alle indicazioni relative al riordino e al ripensamento della rete, con quegli obiettivi di economicità e di efficienza che sono indispensabili anche per il trasporto nella nostra Regione.
Io approfitto di questa occasione per invitare la Giunta ad approntare questi elementi più concreti, qualunque sia il destino di questa legge, perché ne abbiamo assolutamente bisogno.
Il provvedimento, così come esce dalla discussione, non ci soddisfa; è un provvedimento che ha sicuramente delle grosse imperfezioni.
La responsabilità di queste lacune non è certo una responsabilità nostra, poiché abbiamo cercato di fare di tutto per apportare dei miglioramenti e avremmo voluto anche discutere meglio e di più gli articolati in modo da arrivare a soluzioni adeguate, perché, al contrario di qualcun altro in quest'aula, noi crediamo fermamente nell'efficacia del confronto, del dibattito e della discussione che, troppo spesso, viene snobbata: a patirne non sono certamente i Gruppi, ma è il risultato legislativo che esce da questo Consiglio regionale.
Per queste ragioni noi siamo contrari al provvedimento, anche se, e lo voglio ribadire in chiusura della dichiarazione di voto, la necessità di avere un quadro normativo chiaro, la necessità di avere norme che regolino tutto l'ordinamento dei servizi per l'attuazione di tutte le funzioni amministrative che ci sono state delegate dallo Stato, sono evidentemente necessità impellenti.
Per queste ragioni voteremo contro.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.
MINUZZO - (P.S.D.I.): Dichiaro l'astensione su questo disegno di legge, che a seguito della discussione in aula consiliare, è stato quanto mai rabberciato. In Commissione abbiamo già visto quali difficoltà c'erano per l'approvazione di questo disegno di legge. Abbiamo sentito anche gli operatori delle categorie interessate e abbiamo sentito le organizzazioni sindacali, che hanno espresso forti dubbi sull'efficacia di questa legge: forse, l'unico obiettivo che può raggiungere questa legge sarà quello di non far perdere i finanziamenti statali in materia di autotrasporto.
Ci rendiamo conto che gli operatori del settore hanno assoluta necessità di liquidità, liquidità che può essere loro erogata per mezzo di questo disegno di legge, ma è chiaro che non si è voluto dare nessun indirizzo politico in materia di trasporti in Valle d'Aosta.
Per questi motivi il Partito Socialdemocratico, come si è astenuto dalla votazione palese, si asterrà anche dalla votazione segreta di questo disegno di legge.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pedrini, per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.
PEDRINI - (Ind. - P.L.I.): Dichiaro a nome del Partito Liberale che voterò a favore, pur affermando che questa legge lascia molte perplessità e che, pertanto, va riveduta e corretta.
Evidentemente tutto questo può essere fatto con tranquillità; l'interessante era di arrivare in tempo per poter accedere ai fondi dello Stato, e per questo noi diamo il nostro voto a favore.
E' impensabile che una legge di 102 articoli, elaborata in quella maniera, con moltissime osservazioni fatte dai comunisti, che praticamente approviamo, possa essere considerata come definitiva.
Comunque diamo, per i motivi sopraccennati, il nostro voto favorevole.
PRESIDENTE: Sempre per dichiarazione di voto la parola al Consigliere Voyat; ne ha facoltà.
VOYAT - (U.V.): Già in Commissione avevamo espresso la necessità di portare avanti questa legge per le motivazioni testè dette.
La discussione è stata estremamente elaborata, sia in sede di Commissione, sia in sede di confronto con le categorie interessate e le forze sindacali. Purtroppo, pur avendo avuto questo disegno di legge due mesi fa, nessuno di noi ha saputo sfruttare il tempo a disposizione per arrivare più preparato e con le idee un po' più chiare.
Visto che a completamento di questa materia dovranno essere elaborate altre leggi, per esempio per regolare le concessioni per gli impianti a fune, e la legge sul bacino di traffico, penso che, se ci saranno delle discrepanze o delle migliorie, si apporteranno in futuro.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Per me questa legge non ha discrepanze e non è neanche contraddittoria.
Questa è una legge che esprime la volontà della Giunta e dell'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti per premiare il servizio così com'è, senza proporsi di sviluppare un servizio pubblico di trasporti delle persone e cose di tipo diverso. Questa legge si tradurrà in un premio denaro ai concessionari e tale obiettivo, secondo me sarà raggiunto in pieno.
Il mio voto contrario, quindi, è conseguente, non a un difetto tecnico della legge, che sarebbe sempre correggibile, ne deriva dalle incongruenze in essa contenute perché è una legge complessa e piena di articoli emendati, (perché anche questo potrebbe essere un vizio di forma che viene corretto con l'esperienza), ma è conseguenza del fatto che, se verranno apportate delle modifiche a questa legge, sarà semplicemente accentuata ulteriormente quella caratteristica di fondo che consiste nel fatto che non si vuole un piano regionale dei trasporti.
In sostanza la legge non prevede l'utilizzo di uno strumento per il trasporto delle persone e delle cose che è più democratico, in quanto più accessibile a tutti, come la ferrovia, e in funzione della quale si può impostare un reticolo di comunicazioni su gomma.
La legge non intende favorire la formazione di consorzi e di servizi pubblici, gestiti da enti pubblici per quanto riguarda i trasporti; in ultima analisi la premura del varo della legge deriva semplicemente dal fatto che si devono ripartire i quasi 5 miliardi previsti dalla legge nazionale, perché servono subito ai titolari delle varie aziende che hanno deciso (non sulla base di un'analisi precisa di quelle che sono le necessità) di spendere subito i 5 miliardi: sono già partiti per andare a comperarsi i pullman ad Avellino, come fuori dai denti è stato detto dall'Assessore e dai membri della maggioranza che hanno affermato: "I titolari delle linee di trasporto sono già andati a comprare i pullmans e quindi bisogna approvare le leggi, perché altrimenti questi storcono il naso e magari, visto che il prossimo anno ci sono le elezioni, avremo dei voti in meno".
PRESIDENTE: La parola per dichiarazione 'di voto al Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
MAQUIGNAZ - (D.P.): Probabilmente noi voteremo a favore del disegno di legge, tenuto conto anche dei motivi d'urgenza ampiamente illustrati stamattina dall'Assessore Chabod.
Ci rendiamo conto che si tratta di un disegno di legge molto complesso, perché lungamente elaborato, e che certamente ha creato delle difficoltà nell'ambito di questo Consiglio.
Colgo anche l'occasione per ricordare alla Giunta e all'Assessore Chabod, l'impegno assunto dall'Assessore stesso in sede di Commissione consiliare, di elaborare al più presto un disegno di legge integrativo per regolamentare in modo specifico tutta la materia nel settore dei trasporti con impianti a fune.
PRESIDENTE: Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, si passa alla votazione dell'intero complesso della legge per votazione segreta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 20
Contrari: 7
Il Consiglio approva
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOLCHI
