Oggetto del Consiglio n. 338 del 11 giugno 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 338/VII - DISCUSSIONE GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE E DI COSE". Inizio esame dell'articolato.
PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): La Giunta regionale presenta oggi due leggi sui trasporti pubblici, la n. 358, che disciplina il settore dei trasporti pubblici, e la 357, che detta norme sull'erogazione dei contributi per investimenti nei settori dei trasporti pubblici.
All'esame della Commissione competente viene trasmessa in questi giorni una terza legge che fissa i criteri per l'erogazione dei contributi di esercizio e determina il costo economico standardizzato, in base al quale, a partire da quest'anno, verranno concessi i contributi.
Seguiranno entro breve:
- una quarta legge che disciplina in modo organico tutto il settore del trasporto privato (merci, autonoleggi, funicolari private, ecc.) e che fissa i criteri per il Piano Regionale dei Trasporti e dei Sistemi di Circolazione;
- una quinta legge che integra e completa in modo più dettagliato il settore degli impianti a fune;
- il Piano regionale dei Trasporti col Piano di Bacino di Traffico.
Tutto questo insieme di leggi e di programmi darà, entro il mese di novembre, una sistemazione al vasto settore dei trasporti, del traffico, della circolazione stradale, dei sistemi di comunicazione.
Si è incominciato ad esaminare il complesso sistema dei trasporti pubblici, perché è quello più urgente e più difficile da sistemare.
Il disegno di legge n. 358 si occupa infatti dei trasporti collettivi di persone e di cose. I trasporti collettivi di persone e di cose sono - per definizione data dell'articolo 1 della legge quadro dei trasporti n. 151 del 1981 - appunto tutti i trasporti pubblici locali (regionali e comunali).
Si tratta di un disegno di legge molto ponderoso e complesso, ed anche urgente. Purtroppo viene presentato anche in modo molto emendato, poiché - data l'urgenza - non si è potuto provvedere diversamente. E' evidente che, trattandosi di una materia molto importante e delicata, la proposta della Giunta è stata sottoposta alle diverse valutazioni e ai diversi contributi. Le categorie, le Commissioni consiliari, la maggioranza consiliare hanno ritenuto di proporre alcuni emendamenti, che la Giunta e il mio Assessorato hanno subito accettato.
Da dove nasce l'urgenza?
Dal fatto che la Regione non poteva fare leggi in materia di trasporti, se prima non avesse ottenuto il completo trasferimento delle funzioni amministrative in materia. Il completo trasferimento è avvenuto solo col Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile scorso.
Ma poiché, fra poco, c'è la sospensione estiva dei lavori del Consiglio, il margine di tempo entro il quale operare - per la più importante delle leggi in materia di trasporti pubblici - era ed è ridotto a due mesi circa.
Il Consiglio deve dare atto che - in una materia così complessa retta da una legislazione frammentaria che risale all'inizio del secolo e da una serie incredibile di regolamenti, compresi quelli della C.E.E. - non si poteva fare meglio di quanto modestamente si è fatto, con le strutture e con i mezzi di cui disponiamo e di cui il Consiglio è a conoscenza.
L'urgenza è data dal fatto che noi dobbiamo assolutamente sistemare tutte le concessioni entro la fine dell'anno, altrimenti non possiamo dare seguito agli interventi finanziari, che sono dovuti, per legge, in base ai Fondi statali e a meccanismi interregionali che uniformano praticamente tutto il sistema dei trasporti, per precisa disposizione comunitaria C.E.E., la quale ha fissato ai Governi nazionali l'obbligo dell'armonizzazione generale del sistema integrato dei trasporti.
Ma per poter assegnare le concessioni entro la fine dell'anno, occorre che almeno ad ottobre si sia fatta una fotografia completa della situazione esistente nel regime delle concessioni e si sia anche sanato tutto quel settore di esercizi di trasporto che addirittura sono privi di concessioni, di autorizzazioni, di approvazioni.
Perché - sia detto per inciso - esiste anche questa situazione, soprattutto nel settore degli impianti a fune: e non è giusto che il servizio trasporti del mio Assessorato sia obbligato a perseguire queste situazioni, quando esse sono dovute molto spesso ad una mancanza generale di cognizioni in materia.
Ed allora è meglio che sia stabilita una precisa disciplina che tenga conto delle leggi dello Stato, e che il Servizio trasporti, in base ad essa, provveda a collaborare con le aziende per normalizzare la situazione, e dare col 1° gennaio del 1983 un avvio regolare e disciplinato, senza il rischio di bloccare un vasto settore portante della nostra economia turistica.
Questa prima legge, che riguarda il settore dei trasporti pubblici viene presentata in Consiglio dopo appena un mese dalla data in cui è stato possibile disciplinare, con la nostra competenza legislativa primaria, la materia delle funivie e dei servizi automobilistici (lettera H dell'articolo 2 dello Statuto Speciale). Le ultime norme di attuazione ne hanno dato, senza più alcun dubbio, completa possibilità. Quindi è chiaro come questa prima legge cada in una situazione di forzata e completa assenza legislativa regionale in materia.
Ed è chiaro anche che dopo 35 anni di assenza legislativa, il disegno di legge appaia complesso: noi siamo perciò fiduciosi che i Signori Consiglieri vorranno comprendere come lo sforzo che chiediamo loro non è dovuto a superficiale fretta o a mancata preparazione dell'articolato, ma ai tempi molto stretti intercorrenti fra il passaggio delle funzioni amministrative e il periodo di sospensione estiva dei lavori consiliari.
In sede di esame da parte delle Commissioni consiliari, in particolare quella dello Sviluppo Economico, sono state proposte alcune modificazioni al testo originale, anche per accogliere le osservazioni delle categorie interessate. La maggioranza e la Giunta le hanno accolte e vengono perciò sottoposte al Consiglio sotto forma di emendamenti.
Queste modificazioni riguardano essenzialmente tre aspetti della disciplina:
1) la potestà concessionale
2) alcune deroghe per gli impianti a fune, data la particolare natura di questo sistema di trasporti pubblici
3) alcuni rinvii alla normativa statale per particolari situazioni (che riguardano le limitazioni al diritto di proprietà e le servitù).
Potestà concessionale.
Nel 1981, una legge-cornice (cioè la legge n. 151) è venuta a modificare completamente la situazione legislativa relativa ai trasporti pubblici locali. E' vero che - essendo una legge cornice - essa stabilisce i principi fondamentali a cui solo le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle loro potestà legislative. Ma come legge dello Stato essa ha anche fissato norme, criteri, limitazioni, che interessano la generalità dei destinatari e anche le Regioni a Statuto speciale; per esempio ha stabilito all'articolo 4, quarto comma, che la legge n. 1822 del 1939 e successive modificazioni non si applicano più a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali. Tra le modificazioni della legge n. 1822, c'è anche la legge n. 771 del 1955, che ha assegnato al Comune la potestà concessionale quando le autolinee si svolgano nel territorio del Comune stesso.
Altro esempio: l'articolo 3, paragrafo 5, stabilisce che le regioni devono costituire consorzi o forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali. Ora la Regione non potrebbe attribuire l'esercizio delle funzioni amministrative (tra le quali ovviamente esiste anche l'atto di concessione, che è un atto amministrativo) a queste nuove forme associative, se non disponesse di esse. Molto chiaramente infatti l'articolo 1, terzo comma, dice che "le regioni, delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali, (e il primo comma stabilisce la nuova definizione di trasporti pubblici locali, cioè tutti quelli che non sono di competenza dello Stato, e quindi quelli regionali e quelli comunali).
Se una legge dello Stato permette la delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici dalla Regione agli enti locali, significa che ad essa appartengono quelle funzioni, altrimenti non le potrebbe delegare. Una legge dello Stato può in qualunque momento attribuire le funzioni amministrative alle Regioni o agli Enti locali e toglierle loro. Ci si meraviglia che la 151 abbia stabilito solo due livelli di competenza: quello statale e quello regionale. Ma quando altre leggi dello Stato tolgono competenze e funzioni alle Regioni che prima esse avevano, non ci si deve ugualmente meravigliare? Le ultime norme di attuazione del nostro Statuto ci hanno tolto funzioni e competenze in materia di trasporti che ci erano state date con le prime norme di attuazione, quelle del 1978. Infatti non abbiamo più le funzioni di partecipazione alla sicurezza dei trasporti, che sono state restituite completamente allo Stato.
Quindi il testo originario di questo disegno di legge prevedeva i due livelli di competenza (regionale e statale), come previsto dalla legge dello Stato.
Se certe funzioni non sono più attribuite ai Comuni dalle leggi dello Stato, il disposto dell'art. 4 dello Statuto Speciale è rispettato, e quindi correttamente la Regione esercita le funzioni che ora le sono state attribuite.
Il professor Carlo Talice, il maggiore esperto italiano in materia di trasporti, autore del Codice dei Trasporti, consulente della FENIT, nella relazione 7 ottobre 1981 sulla legge quadro n. 151, ha detto che la legge 151 presuppone - a modificazione del D.P.R. n. 5 del 1972 e del D.P.R. n. 616 del 1977 - che i livelli di competenza sono appunto due: quello dello Stato e quello delle Regioni. E più oltre, leggo testualmente: "In ogni caso il sistema istituzionale determinato dalla legge 151 prevede: attribuzioni dello Stato per i trasporti di interesse nazionale; attribuzioni delle regioni per tutti gli altri trasporti; attribuzioni, per delega delle Regioni, dei minori enti locali. E, conclusione ancor più generale, sono trasporti locali tutti quelli che non rientrano nella competenza dello Stato, siano attribuiti alle regioni o delegati agli enti locali e ai loro consorzi. A tutti questi trasporti si applica la legge 151".
Ecco perché il nostro testo originario prevedeva solo il livello regionale, salvo l'articolo 91 che istituisce sia pure in fase graduale, per ragioni pratiche, la delega ai Comuni.
In sede di Commissione, si è concordato invece di eliminare la fase graduale, per quanto riguarda gli atti amministrativi di concessione: pertanto questi sono stati - con gli emendamenti proposti - delegati immediatamente ai Comuni. Quindi i Comuni sin dalla entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le funzioni amministrative e nulla verrà modificato rispetto alla situazione preesistente alla legge n. 151 del 1981.
Naturalmente questa semplice modificazione comporta numerosi emendamenti, perché laddove era prevista la Regione, ora occorre inserire: l'Autorità concedente (che può essere la Regione o il Comune).
Altre modificazioni.
Non mi dilungo sugli altri emendamenti accolti ed ora proposti al Consiglio: si tratta di deroghe per gli impianti a fune, per i quali assumiamo l'impegno di presentare una legge integrativa - a completamento della presente, anche perché per le sciovie le ultime disposizioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio ultimo scorso. Tutte queste disposizioni che riguardano la parte amministrativa e quella tecnica avrebbero appesantito questo testo già molto complesso. L'Associazione degli Impianti a fune ci ha richiesto una normativa integrativa appunto per le funivie e le sciovie ed impianti analoghi: e noi, come già detto, la presenteremo.
Poi ci sarebbe anche un emendamento, che faremo distribuire, all'art. 47; dopo l'ultimo comma vengono aggiunti i seguenti nuovi commi: "L'onere derivante dall'applicazione per l'anno 1982, graverà sul capitolo 38000 (spese per la concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.
"Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982".
"Per gli anni futuri gli oneri necessari, corrispondenti alle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, saranno iscritti nel corrispondente capitolo di spesa dei successivi bilanci preventivi con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68".
"Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
£ 3.346.000.000
Variazioni in aumento:
Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori
£ 3.346.000.000
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, ricapitolando, in modo che la discussione possa essere il più possibile organica, abbiamo all'oggetto 338 il disegno di legge 358. A questo disegno di legge sono già stati presentati dall'Assessorato gli emendamenti, che sono quelli che vengono distribuiti, più un altro emendamento che riguarda l'art. 47, ultimo comma. Questi sono gli emendamenti che sono già stati annunciati e illustrati dall'Assessore.
La discussione è aperta.
Ha chiesto la parola il Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Richiedo formalmente il rinvio della discussione di questo disegno di legge, tenuto conto dell'importanza della legge stessa; tenuto conto che la III^ Commissione non ha espresso parere in merito, tenuto conto che ci sono 12 o 13 pagine dattiloscritte di emendamenti a questa legge, che dovrebbero essere inseriti solo dal punto di vista di organicità della legge, senza entrare nel merito delle questioni politiche e delle questioni delle direttive tecniche che devono guidare questa legge; tenuto conto, infine, che se verranno accettati, il sottoscritto si permetterà di aggiungere più o meno 25 emendamenti.
Quindi, io ritengo che, onde evitare brutte figure anche nei confronti della Commissione di Coordinamento, che rischia di bocciare questa legge per imperfezioni proprio del capitolato della legge, io penso che la cosa da fare, e probabilmente è tempo guadagnato e non tempo perso, sia quella di rimandare al prossimo Consiglio la discussione di questa legge in modo che la Commissione possa discutere il provvedimento emendato dall'Assessorato, e si possa discutere a ragion veduta su una legge che è quella definitiva, non invece sulla base di un testo di legge che non corrisponde alla volontà dell'Assessorato e dell'Assessore proponente, che aggiunge diecine di emendamenti alla legge stessa.
Quindi, ribadisco la mia richiesta formale di rinviare la discussione del disegno di legge.
PRESIDENTE: Possono chiedere la parola un Consigliere per esprimersi contro la proposta del rinvio ed un Consigliere per sostenere la proposta di rinvio.
La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Io chiedo al Consiglio che questa legge sia votata, per i motivi che ho detto prima.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Noi ci rendiamo conto delle scadenze e dell'urgenza, e da questo punto di vista, lo dirò dopo, non accettiamo le giustificazioni preventive che ha portato l'Assessore.
Tuttavia, si rischia di fare una legge che è troppo pasticciata. Rispetto ai tempi, se noi rinviassimo di 15 giorni presentando un testo migliore, probabilmente risparmieremmo molto più tempo, perché potremmo evitare il rischio di una bocciatura o di un rinvio da parte della Commissione di coordinamento.
Quindici giorni sono necessari perché b Commissione consiliare finisca bene suo lavoro e arrivi in Consiglio con un testo accettabile, tra l'altro snellendo i lavori di questo Consiglio.
Per questa ragione noi siamo d'accordo sul rinvio dell'esame del disegno di legge.
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, metto in approvazione la proposta avanzata formalmente dal Consigliere Carlassare di rinviare alla Commissione il testo e gli emendamenti già presentati, fermo restando che, ovviamente, ne potranno essere presentati altri.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 6
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Continua la discussione. La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Mi sono permesso di chiedere il rinvio di questa legge facendo delle osservazioni sulle modalità con le quali si è arrivati alla formulazione della legge stessa e facendo delle osservazioni sui motivi per i quali non si sia discusso il testo definitivo, proposto dall'Assessore, perché con tutti questi emendamenti decisamente la legge può essere stravolta rispetto al testo originario. Si tratta perciò di fare una discussione alla cieca, perché questi emendamenti non sono stati inseriti nel testo dato ai Consiglieri.
Ritenendo che questi emendamenti, che sono presentati dalla maggioranza, saranno sicuramente approvati, debbo ritenere che il testo integrale non sia quello che abbiamo avuto modo di leggere, ma sia il testo emendato. Noi, quindi, facciamo una discussione senza sapere quello che è il contenuto della legge stessa. E' una questione di metodo quella che solleviamo e che, secondo me, vale la pena di evidenziare per dimostrare come si conduce la cosa pubblica da parte della maggioranza regionale, in particolare della Giunta e, ancora più in particolare di questo Assessore.
Ritengo che sia da sottolineare come questa sia una legge estremamente importante e che rischia di segnare nel tempo lo sviluppo economico del territorio valdostano, con i conseguenti effetti e modificazioni sociali sulle popolazioni. Ritengo che una corretta prassi avrebbe dovuto far sì che si dibattesse a lungo, non solo in Commissione; ma ci fosse un coinvolgimento, cosa che non è stata, delle forze sociali interessate, che ci fosse una richiesta di suggerimenti, di confronto coi Comuni, con le popolazioni, che poi sono quelle che devono usufruire di questo servizio.
Tutto questo non è stato. Si è approntato frettolosamente un ciclopico disegno di legge, si sono accettati emendamenti, così, senza discussione. Ieri c'era una situazione quasi ridicola: a 10 minuti dalla discussione in aula della legge stessa, c'erano tre o quattro Consiglieri, compreso l'Assessore, che stavano discutendo con alcuni funzionari regionali su come inserire questi emendamenti.
Mi pare che questo non sia il metodo per affrontare la discussione per arrivare a delle scelte fondamentali per il corretto sviluppo della Regione; leggi di simile importanza meriterebbero un'attenzione e un impegno decisamente superiori.
Per quanto concerne il giudizio politico sul disegno di legge, che ho avuto modo di leggere, ma che non so più se corrisponde alla volontà dell'Assessore e della Giunta, rilevo che si è saltato praticamente il passo principale, che dovrebbe guidare la formulazione di detto provvedimento: le linee di indirizzo dell'esecutivo riguardanti il piano regionale dei trasporti. Da questo disegno di legge non si sa quale sia l'indirizzo che si vuol dare a questo servizio da parte della Giunta.
Ritengo che vi sia la volontà di considerare i trasporti solo ed esclusivamente in base all'esistente, senza proporsi di fare delle innovazioni che modifichino questa realtà. Si è fatta una scelta, e nella relazione l'Assessore sicuramente non ci ha detto perché è stata fatta, fondamentalmente sul piano della realizzazione di questo servizio, ed è quella dell'unico bacino di traffico.
Io mi permetterei di chiedere all'Assessore se mi può spiegare perché si vuole un solo bacino di traffico; non si capisce né dalla relazione che lui ha letto, né dalla relazione che si è scritto, perché si prevede un solo bacino di traffico; perché non tre, perché non quindici, perché non sette?
Il fatto che il territorio regionale sia piccolo non mi pare elemento sufficiente per dire che necessita un solo bacino di traffico. Personalmente io credo che, analizzando la realtà dell'urbanizzazione nella Valle, si possano delineare almeno tre bacini di traffico e se si esprimesse una volontà di questo genere, come proporrò poi con gli emendamenti che presenterò alla fine del mio intervento, probabilmente si realizzerebbe anche un decentramento di servizi, un decentramento di funzioni reali, non solo sulla carta.
Ritengo che questo elemento fondamentale che caratterizza il disegno di legge, la volontà della maggioranza e della Giunta, sia derivato però non dal caso, da una scelta politica precisa, anche se non espressa, che è quella di non voler prendere in considerazione il trasporto su rotaie, e quindi agire di conseguenza ed esercitare tutte le pressioni possibili perché questa volontà si attui.
Con un unico bacino di traffico di fatto si vuole incentrare tutto in Aosta; più bacini di traffico, invece, potevano significare che si considerava come asse portante del trasporto delle persone e delle merci, nel nostro territorio regionale, la ferrovia, dalla quale far partire dei servizi automobilistici che decentrassero il flusso del traffico nel resto del territorio, nelle Valli laterali, in quota.
Questa è una volontà non espressa, perché formalmente questo disegno di legge dovrebbe considerare anche i trasporti su rotaia, anche se mi pare che la volontà sia quella proprio di non prenderli in considerazione.
Tutto ciò, poi, va ad aggiungersi all'altro progetto che prevede la realizzazione di un ulteriore collegamento autostradale tra Aosta e Monte Bianco, per cui il discorso dei trasporti su rotaia viene abbandonato e non si vede delineata nessuna volontà di andare a una contrattazione reale nei confronti delle Ferrovie dello Stato perché razionalizzino e rendano: efficiente questo servizio.
D'altra parte, mi pare che in questo modo non si voglia neanche affrontare il nodo politico di un confronto, e anche di uno scontro, con l'autorità dello Stato, per quanto riguarda la gestione della linea, gestione militarizzata che si traduce, oltre a tutto il resto, in un danno dal punto di vista occupazionale, in quanto i servizi sono gestiti in gran parte dai militari a tutto scapito di eventuali occupati valdostani.
Nello scorrere l'articolato si possono enucleare moltissimi elementi di critica. Ne voglio ancora sottolineare due, ritenendo che poi si debba riprendere il discorso articolo per articolo, che mi paiono molto importanti e che servono a chiarire fino in fondo quella che è la volontà non espressa, né dalla relazione scritta, né dalla relazione a voce dell'Assessore.
Punto primo: come ho detto si intende realizzare una legge solo in funzione dell'esistente, senza tener conto, invece, di quella che è una volontà che emerge dalla legge nazionale che prevede e intende favorire lo sviluppo del servizio pubblico e il conseguente realizzo di consorzi di comuni e di enti pubblici. Mi pare, anche se viene messa in conto tutta una serie di commi in vari articoli che prevedono anche questa possibilità, che non emerga la volontà di favorire la realizzazione di questi Consorzi, per cui questa legge è fatta ad esclusiva funzione per i servizi attualmente esistenti nel territorio, tutti o quasi gestiti dalle società private.
Ricordo l'art. 37, il quale è semplicemente obbrobrioso, poiché prevede che, in caso di riscatto di un servizio, oltre a pagare le infrastrutture, i mezzi ed il servizio stesso sulla base di una valutazione a prezzi di mercato, l'Ente Pubblico conceda al titolare 18 mesi di uno "stipendio" calcolato sulla base di quanto previsto dai contratti nazionali per un dirigente di azienda.
Si tenga conto che queste infrastrutture, questi servizi, hanno ricevuto - o avranno ricevuto, quando si dovesse realizzare una condizione di questo genere - una quantità enorme di sovvenzioni da parte dell'ente pubblico e che queste non saranno conteggiate in sede di calcolo del valore delle opere che si intendono riscattare.
Quindi, questa mi sembra una dimostrazione di smaccata volontà di premiare sempre e comunque la proprietà privata, senza cercare, invece, di favorire lo sviluppo di un servizio pubblico che non si ponga l'obiettivo di lucrare nell'esercizio del servizio stesso, ma si ponga l'obiettivo primario e fondamentale di sviluppare un servizio per la popolazione.
Anche in altri articoli si fa emergere la volontà di realizzare un servizio che sia redditizio, che sia sempre equilibrato come costi, mentre si sottace, spesso e volentieri, il discorso di avviare un servizio che sia effettivamente tale e che vada incontro alle reali esigenze dei valdostani.
Mi pare di aver espresso chiaramente un giudizio negativo generale sulla legge. Ritengo di dover intervenire successivamente, articolo per articolo, per sottolineare ulteriormente tutte le altre storture ivi contenute. Cercherò di dare dei suggerimenti, con degli emendamenti, perché questa legge venga migliorata e si renda un servizio efficace alla popolazione valdostana.
PRESIDENTE: E' iscritto a parlare il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
MAQUIGNAZ - (D.P.): Mi rendo conto, in effetti, che l'iter di questo disegno di legge è stato molto complesso, elaborato, e come ha giustamente detto il Consigliere Carlassare, affrettato.
D'altra parte l'Assessore Chabod ha spiegato molto bene i motivi dell'urgenza e, quindi, credo che bene abbia fatto l'Assessorato, bene abbia fatto la Giunta a portare avanti questo disegno di legge.
Intendo anche ricordare che, se il disegno è stato portato avanti con una certa urgenza, d'altra parte la Commissione sviluppo economico ha fatto di tutto per fare un lavoro di confronto con le organizzazioni interessate dei trasporti, con l'organizzazione degli impianti a fune, e addirittura, con le organizzazioni sindacali.
Credo di poter dire che nella serie di incontri avvenuti i trasportatori si sono dichiarati innanzitutto favorevoli; anche l'Associazione degli Impianti a fune ha espresso in linea di massima un parere favorevole, anche se ha fatto una serie di osservazioni che poi, nella sostanza, sono state recepite negli emendamenti che andremo a discutere.
Direi che anche le organizzazioni sindacali, pur avendo fatto una leggera critica all'Amministrazione regionale per una certa carenza di una politica sui trasporti, nella sostanza non si sono dichiarate contrarie all'approvazione del disegno di legge.
Io non ho molto da aggiungere a quello che è emerso nell'ampia e direi illuminata relazione dell'Assessore Chabod: vorrei soltanto fare una considerazione di carattere generale sul disegno di legge n. 358 che stiamo per esaminare.
Questo disegno di legge disciplina tutti i trasporti pubblici locali sui quali la Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria in base all'art. 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, lettera h).
Mi sembra, però, di poter capire che questa competenza primaria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta viene completamente svuotata di contenuto in questo caso, non certamente per cattiva volontà della Giunta, o per colpa dell'Assessore, ma perché siamo stati obbligati ad elaborare questo disegno di legge facendo riferimento ad una serie di leggi nazionali, quindi dovendo recepire tutta la normativa nazionale.
Infatti abbiamo dovuto far riferimento, nell'elaborare questo disegno di legge, alla legge 10.4.81, n. 151, che era un po' la legge quadro sui trasporti, e abbiamo dovuto recepire quella che è la definizione dei trasporti recepita in questa legge. Abbiamo dovuto fare riferimento al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, che riguarda le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei trasporti. Abbiamo dovuto fare riferimento anche alla legge del 24.11.1981, n. 689. E' chiaro, quindi, che se è vero che noi abbiamo competenza primaria in questa materia, è anche vero che questa competenza viene svuotata di contenuto.
Voglio cogliere l'occasione per invitare la Giunta ad elaborare, come si è discusso più volte in Commissione, un progetto di legge integrativo per quanto riguarda gli impianti di risalita. Se ne è discusso a lungo. Negli emendamenti abbiamo già recepito alcune osservazioni fatte dall'Organizzazione degli Impianti di risalita, però riteniamo che sia fondamentale disciplinare in modo particolare, tenendo conto delle realtà specifiche della Valle d'Aosta, tutta la materia che riguarda gli impianti di risalita.
Quindi, io chiederei, in conclusione, un impegno da parte della Giunta regionale a fare uno sforzo particolare per addivenire alla elaborazione di questo disegno di legge integrativo.
Prima di concludere desidero rispondere al Consigliere Carlassare, il quale, mi pare, abbia dichiarato che la Commissione Sviluppo Economico non aveva espresso un parere sul provvedimento. Posso dar ragione al Consigliere Carlassare nel senso che, purtroppo, come già ho detto prima, questa legge è stata discussa a lungo in modo veloce, in modo affrettato; d'altra parte, per i motivi che l'Assessore ha elencato, abbiamo dovuto portarla avanti; però nella penultima seduta, la Commissione ha espresso un parere.
Lo leggo brevemente:
"I Consiglieri Maquignaz e Voyat esprimono parere sui due disegni di legge in linea di massima favorevole, in considerazione dell'urgenza di approvare il provvedimento e si riservano di rivedere gli emendamenti presentati. Il Consigliere Minuzzo si astiene dall'esprimere un parere ritenendo indispensabile approfondire ulteriormente l'esame di disegni di legge di tale entità. Il Consigliere Carlassare abbandona l'aula senza esprimere parere".
PRESIDENTE: Ricordo ai colleghi Consiglieri che il disegno di legge è stato iscritto una prima volta, per decorrenza di termini, all'esame del Consiglio e che il Consiglio aveva poi deciso di rinviarlo all'esame della Commissione.
Quindi, dal punto di vista formale, indipendentemente dal parere o meno, il Consiglio era stato investito del provvedimento per decorrenza di termini.
E' iscritto a parlare il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Diciamo che la prima impressione che avevo ricavato, quando ho ricevuto il disegno di legge n. 358 composto di ben 102 articoli, è stata che l'Assessore Chabod si volesse un po' vendicare di alcuni giudizi di superficialità che in questo Consiglio gli abbiamo affibbiato; questo modo di vendicarsi di Chabod si sta ormai consolidando.
Ricordo gli enormi volumi per la definizione delle linee programmatiche nel campo delle licenze commerciali. Questa mattina ho incontrato una persona interessata al problema delle licenze per le edicole dei giornalai e mi ha detto "L'Assessorato ha affidato lo studio per gli indirizzi regionali; speriamo che non sia di 10 volumi!" "Capiti male - ho risposto - perché questo è un periodo della nostra storia in cui Chabod si diverte a presentare degli elaborati voluminosi".
Questo è un progetto di legge evidentemente complesso che dà subito l'impressione che si stendano le leggi, oggi, senza avere ben chiaro cosa fare; cioè siamo alla solita situazione di una produzione legislativa che non si basa su proposte e su linee politiche chiare della Giunta; ancora una volta, quindi, si va avanti con una certa improvvisazione.
Il dato importante è che finalmente abbiamo un quadro legislativo che permette una produzione regionale nel campo dei trasporti. Dico finalmente, anche se non condivido la formula assolutiva che ha usato prima Maquignaz.
Nel passato noi non abbiamo mai avuto la volontà di intervenire in questo settore, e non abbiamo mai fatto neanche la benché minima pressione, perché non abbiamo mai dato peso e importanza a un settore che invece è importante.
Ancora una volta aspettiamo una legge dello Stato e aspettiamo il trasferimento di competenze amministrative che ci arrivano dallo Stato, cioè la legge 151, alla quale si è fatto riferimento.
E' una legge che eroga dei fondi, ma è importante perché è una legge di riforma che, come abbiamo detto in Commissione, oggi è boicottata dai ritardi dello Stato nei pagamenti, ma che è, allo stesso tempo, boicottata dai ritardi che si verificano nelle Regioni. Se si è detto, infatti, in Commissione, che una quota parte del fondo per gli investimenti viene spostata dall'81 all'82, ciò dipende dal fatto che le Regioni non si sono presentate a riscuotere: dovevano legiferare e non lo hanno fatto.
La legge 151 è anche una legge di programmazione, che come tale prende di contropiede una Giunta ed una maggioranza che non sanno programmare.
Siamo nella stessa situazione della legge sulla casa. Era una legge criticabile per i fondi settoriali, però le procedure di programmazione erano interessanti; non abbiamo realizzato questa programmazione regionale e siamo in difficoltà anche in questo caso.
Queste considerazioni si legano naturalmente a quello che è stato definito l'iter pasticciato, convulso, del lavoro di Commissione. Non c'è stata una discussione approfondita, checché se ne dica, poi lo vedremo quando esamineremo articolo per articolo: noi non abbiamo avuto il tempo materiale di discutere degli articoli, di capire alcuni articoli. Il confronto è stato utilissimo e, ancora una volta, il confronto lo fa la Commissione, non lo fa la Giunta regionale. Credo sia già stato riconosciuto prima che alcuni emendamenti, scaturiti dai lavori della Commissione, sono utili e giusti.
Questo sta a dimostrare che non è possibile oggi approvare una buona legge. In queste condizioni è praticamente impossibile: 100 articoli, 100 emendamenti, su questi emendamenti poi, lo sappiamo tutti, ci sono dubbi, riserve, perplessità un po' da tutte le parti; noi rischiamo oggi di fare un lavoro quasi inutile nel senso che rischiamo di fare una legge imperfetta che ci verrà rinviata.
Entrando, invece, nel merito e in quelli che dovrebbero essere i contenuti dell'azione della Regione, io credo che una prima considerazione di fondo debba essere fatta, considerando che non è molto marcata nel disegno di legge, né lo è stata nella relazione che ha fatto l'Assessore. In sostanza non si tratta di considerare il sistema dei trasporti come un sistema settoriale e cioè come un insieme di interventi sul materiale rotabile, sulla viabilità, sui trasporti, sulle comunicazioni; è, questo settore, invece strettamente legato a problemi fondamentali che sono di carattere socioeconomico: lo spopolamento della montagna, il riequilibrio territoriale, la politica della casa.
Come arriverà questa Giunta a formulare il piano regionale dei trasporti? Come saranno fatti i piani dei bacini di traffico?
Noi crediamo che ci siano proprio dei limiti già in partenza, proprio perché nulla si è detto rispetto a questi rapporti intersettoriali e poi nulla si fa, concretamente, per la programmazione.
La necessità primaria che noi abbiamo oggi, e lo abbiamo detto in altre occasioni, è quella di conoscere bene la realtà e di avere strumenti di analisi della realtà. Da questo punto di vista si è fatto un piccolo passo con la creazione dell'Ufficio regionale dei trasporti, inadeguato, carente come struttura, e che si deve occupare di un settore che è, come abbiamo visto anche nella discussione in Commissione, molto complesso e molto vasto.
Sono poi necessarie le leggi che noi oggi approviamo. Sulla necessità di avere una legge organica sui trasporti e di avere, in seguito, il piano regionale dei trasporti concordano tutte le forze politiche, tutte le forze sociali. In particolare c'è la necessità di definire bene, finalmente, in un settore che era "anarchico" i comportamenti di tutti i soggetti. Con quali obiettivi?
Io direi che il primo obiettivo è sicuramente quello di superare le diseconomie e gli sprechi che ci sono. Questo significa ridisegnare la rete: ci sono, da questo punto di vista, esperienze significative che vengono avanti anche da altre parti.
Questa richiesta di superare le diseconomie e di evitare gli sprechi rientra proprio nello spirito della legge 151; soprattutto nel trasporto regionale, in particolare nel trasporto su autolinea, il concetto fondamentale è quello di passare dal cosiddetto ripiano a piè di lista ad una programmazione regionale ed a una ridistribuzione della rete tenendo conto del coordinamento fra i vari mezzi di trasporto.
Questo punto del coordinamento fra i vari mezzi di trasporto è un punto impegnativo, fondamentale. Noi dobbiamo entrare nel merito, come Regione, delle scelte che compie l'azienda nazionale delle Ferrovie dello Stato. Invece, non riusciamo a controllare neanche la gestione del piano pluriennale. Gli strumenti che ci diamo oggi sono strumenti che ci permettono di dire la nostra su questo argomento che è importante. Inoltre, e questo è un aspetto rispetto al quale bisogna essere molto chiari, l'obiettivo è anche quello - siccome ci sono ventate cosiddette neo-liberiste - di salvaguardare il trasporto come un servizio sociale indispensabile.
Il trasporto come servizio sociale vuole dire che, fermi restando la ricerca e lo sforzo per la massima economicità di gestione, devono essere attuati interventi pubblici adeguati affinché i mezzi pubblici siano privilegiati dai cittadini e affinché l'accesso ai mezzi pubblici sia facilitato per la componente più debole della nostra popolazione. Questo è un altro di quei punti fermi che noi crediamo sia necessario ribadire.
Sul disegno di legge n. 358 noi abbiamo consegnato alla Presidenza del Consiglio degli emendamenti. Lo spirito degli emendamenti qual è? E' quello di fare in modo che questa diventi una legge-quadro. Perché dovrebbe essere una legge-quadro? La presente proposta in alcune sue parti entra nell'articolato in tanti minuti e piccoli particolari che ci sembrano incomprensibili. Questa legge dovrebbe stabilire dei principi generali e, invece, si addentra in scelte, alcune delle quali discutibili, e lo vedremo discutendo degli articoli.
Tuttavia, l'esempio più importante è sicuramente quello dell'art. 3. Sulla base di quali elementi oggi si opera la scelta di un solo bacino di traffico? Non ci sono gli elementi o, se ci sono, sono degli elementi insufficienti. Sugli altri titoli della legge ci sono articoli che a noi sembra abbiano il contenuto, al massimo, di una circolare ministeriale, e ci sono invece degli articoli che sono di dubbia necessità. Articoli, ad esempio, che riguardano l'eventuale riscatto dei servizi e che introducono dei principi, secondo noi, inaccettabili e che chiederemo di modificare e di cambiare.
Nel titolo 3° della legge, ad esempio, a parte le norme che riguardano la determinazione delle tariffe, il resto francamente potrebbe costituire il contenuto di un regolamento; la stessa osservazione può essere fatta per il titolo 4°.
Queste sono, in linea generale, le osservazioni che esprimiamo sul disegno di legge; ripeto che successivamente entreremo nel merito del disegno di legge articolo per articolo.
In questa prima fase che giudizio si può dare del disegno di legge? Il giudizio di fondo è che siamo in presenza di una legge-quadro alquanto pasticciata, di una legge-quadro che ha i contenuti più disparati e che, malgrado alcune modificazioni migliorative introdotte dagli emendamenti presentati in Commissione, rimane una legge ancora molto pasticciata.
PRESIDENTE: Altri che intendono intervenire in sede di discussione generale? Sono in corso di distribuzione gli emendamenti annunciati adesso dal Consigliere Tonino.
Chiusa la discussione generale, si passa all'esame dell'articolato.
Per far in modo che i Consiglieri possano seguire, vi ricordo che esistono emendamenti presentati dall'Assessore, e sono -quelli fascicolati, ai quali va aggiunto l'emendamento all'art. 47, che è stato distribuito stamani mattina, che ha anche il parere dell'Assessorato alle Finanze e che riguarda la somma di £ 3.346.000.000 da iscriversi all'art. 47.
Poi esistono gli emendamenti presentati dal Partito comunista a firma del Consigliere Tonino, e gli emendamenti del Consigliere Carlassare per la Nuova Sinistra.
Infine, all'art. 7 è stato presentato un emendamento, che penso di non distribuire e che porta da 2 a 4 i rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori, proposto da Tonino; l'emendamento si riferisce al punto g) dell'art. 7.
Do lettura dell'art. l.
Art. 1
(Ambito di applicazione della legge)
La presente legge disciplina tutti i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, effettuati in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, che siano di interesse regionale, classificati al successivo articolo 11.
Sono soggetti comunque alla disciplina della presente legge i servizi di trasporto pubblico locale ammessi alla concessione di contributi statali o regionali per l'impianto, per l'esercizio e per gli investimenti.
La presente legge stabilisce i principi e i metodi per l'esercizio della potestà di programmazione che compete alla Regione in materia di trasporti pubblici locali.
PRESIDENTE: All'art. 1 non vi sono emendamenti. La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Su questo articolo in effetti c'è poco da dire. Questo è l'articolo che delimita l'ambito di applicazione della legge e che di per sè non dice assolutamente niente. Il giudizio che io ho espresso nella discussione generale è negativo su tutta la legge; di conseguenza, al di là di un voto favorevole che potrò esprimere nel caso vengano accettati gli emendamenti che ho presentato nei vari articoli, il giudizio su tutta le legge rimane negativo e, di conseguenza, voterò contro anche quegli articoli in relazione ai quali non ho presentato emendamenti; essi rientrano, infatti, nel giudizio negativo che esprimo nel complesso di tutta la legge. Ho tenuto a fare questa dichiarazione tanto per chiarire un comportamento che potrebbe anche apparire contraddittorio, ma in effetti, se anche su questo articolo non ho niente da dire, il giudizio negativo che esprimo è quello che deriva da un giudizio negativo generale.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Per dichiarazione di voto. Io ho detto prima che gli articoli di questo disegno di legge, che si riferiscono alla necessità di una legge quadro a disposizione generale del settore, sono necessari e validi. Tuttavia, per il modo con cui si è arrivati a discutere questa legge, per le riserve generali che abbiamo su come è impostato il provvedimento, per la necessità che è indubbia e innegabile di un maggior approfondimento, noi ci asteniamo sugli articoli che riteniamo di una certa validità e valuteremo, invece, meglio gli emendamenti della Commissione.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1 nel suo testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
(Funzioni amministrative)
La Regione Valle d'Aosta esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai servizi automobilistici, tramviari, funicolari, filoviari e funiviari di ogni tipo, sia di persone che di merci, compresi quelli delle metropolitane, ferrovie secondarie, compresi i servizi sostitutivi di quelli ferroviari dello Stato e compresi i servizi automobilistici di gran turismo che si svolgono nell'ambito regionale.
Le funzioni amministrative di cui al primo comma, sono riferite anche ai servizi pubblici di trasporto di persone e di merci oppure di sole merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee che si svolgono in modo non prevalente nel territorio di altra Regione o che servono prevalentemente l'interesse della Regione Valle d'Aosta.
Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto che si svolgono parzialmente nella Regione Piemonte, sono stabilite d'intesa fra le due Regioni.
L'eventuale riconoscimento dell'interesse regionale per le linee che, al di fuori dei casi di svolgimento del percorso in modo non prevalente, si svolgono anche nell'ambito territoriale di altra Regione, servendo comunque prevalentemente l'interesse della Regione Valle d'Aosta, è rilasciato, su richiesta della Regione Valle d'Aosta, dal Ministero dei Trasporti.
La Regione può delegare agli enti locali e a loro consorzi previsti dall'art. 1 ultimo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui ai commi precedenti.
PRESIDENTE: All'art. 2 ci sono degli emendamenti; il primo emendamento è presentato dall'Assessore e concerne il primo comma. Dopo le ultime parole "ambito regionale", aggiungere: "salvo quanto previsto, circa la potestà concessionale, dai successivi artt. 22 e 23".
Poi c'è il Consigliere Carlassare che presenta un emendamento e riguarda l'ultimo comma, che è sostitutivo: "La Regione, attraverso opportune deleghe dell'esercizio delle funzioni amministrative, favorisce la cooperazione tra enti locali e la gestione decentrata pubblica dei trasporti: tali consorzi si costituiranno nelle forme previste dall'art. 1 ultimo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151".
La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Io non penso di illustrare tutti questi emendamenti altrimenti finiremmo tra una settimana, cioè sabato sera.
Penso che, siccome tutti hanno ricevuto gli emendamenti, sia inutile illustrarli.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Io chiedo, invece, che l'Assessore ci spieghi un po' le cose che ha scritto, cioè vorrei che mi spiegasse il significato che sta dietro queste cose; perché si sostituisce un comma con un altro?
PRESIDENTE: Consigliere Carlassare, intende illustrare il suo emendamento?
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): L'emendamento che ho presentato riguarda l'ultimo comma dell'art. 2 e suona così: "La Regione, attraverso opportune deleghe dell'esercizio delle funzioni amministrative favorisce la cooperazione tra Enti locali e la gestione decentrata pubblica dei trasporti".
Il disegno di legge suona così nella sua stesura originale: "La Regione può delegare". Tra il "può delegare" e il "favorisce la cooperazione tra Enti locali" passa, secondo me, un significato politico profondo, perché nella versione presentata dall'Assessore, sta a significare che in via subordinata si può arrivare a delegare anche agli enti locali ed ai consorzi determinate funzioni, mentre ritengo che, nello spirito della legge 10 aprile 1981, n. 151, il creare consorzi di comuni e demandare funzioni amministrative agli enti locali sia una precisa volontà che dovrebbe trovare espressione in questo disegno di legge.
Quindi non è solo una modifica formale quella che chiedo, ma una modifica sostanziale che intende dare un indirizzo diverso a tutta le legge. Quindi, non è solo un problema di virgola, o di una parola al posto dell'altra, anche se non esiste una contraddizione totale tra il comma dell'articolato di legge e l'emendamento che ho presentato.
Mi pare che esista una volontà politica ben differente da parte di chi ha proposto il disegno di legge e da parte mia che ne propongo un'altra.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Voyat; ne ha facoltà.
VOYAT - (U.V.): Si sono svolte tre riunioni della III- Commissione dedicate quasi esclusivamente alla legge 358, soprattutto all'emendamento chiesto dalla Commissione, in cui è previsto che la competenza per il rilascio delle concessioni venisse lasciata ai Comuni, come era prima della legge n. 151. Il collega Carlassare esprime una critica alla Giunta che presenta l'emendamento all'ultimo momento. Io dico solo questo: se l'emendamento di Carlassare fosse stato presentato in Commissione, poteva darsi che venisse preso in considerazione ma queste accuse, che vengono rivolte alla Giunta perché all'ultimo momento presenta gli emendamenti, quando per quindici giorni si discute in Commissione e gli emendamenti della Nuova Sinistra e del Partito Comunista vengono presentati solo al momento della discussione in aula, dico che non sono corrette.
Quindi, a questo punto, sarebbe meglio che le accuse di questo genere alla Giunta e alla maggioranza non venissero più rivolte, perché il vostro comportamento è peggiore di quello della Giunta. Per quindici giorni ci siamo riuniti, abbiamo discusso, ma non avete mai presentato gli emendamenti. Pertanto, io ritengo che la maggioranza li debba rifiutare in blocco.
Aggiungo che, se la legge verrà respinta dalla Commissione di Coordinamento, avremo ancora la possibilità, data l'urgenza, di ripresentare il provvedimento al Consiglio, prima delle ferie estive; se invece questa legge verrà rinviata ripasserà a settembre, con il rischio di perdere tutti i finanziamenti statali.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Per una dichiarazione di voto sugli emendamenti, e poi per precisare al Consigliere Voyat, il quale in Commissione è sempre molto distratto, che noi gli emendamenti li abbiamo presentati in quella sede, tant'è che l'Assessore ha avuto il tempo di esaminarli. Se il collega Voyat si assenta dalla Commissione quando presentiamo gli emendamenti, non è colpa nostra.
C'è anche da dire che gli emendamenti ad un testo così complesso scaturiscono dopo un minimo di discussione generale: tale discussione preliminare si è appena conclusa, perché la discussione articolo per articolo non c'è stata; io avrei voluto chiedere alcune cose su alcuni articoli, ma non c'è stato il tempo materiale. Ora questa non è una responsabilità nostra e poi, comunque, gli emendamenti li abbiamo presentati in Commissione.
Sull'emendamento predisposto dalla Commissione noi siamo d'accordo, perché si va a ristabilire un concetto che era importante, soprattutto per alcune linee. Detto questo e ribadita la necessità che la concessione resti comunale, la necessità successiva di avere forme di gestione amministrativa a carattere comprensoriale non può essere assolutamente scartata. A dire il vero non lo è neanche dalla legge, perché se leggiamo attentamente il successivo art. 92, questa possibilità è aperta.
Rispetto all'ultimo comma dell'art. 2, credo, invece, che la formulazione proposta dal Consigliere Carlassare sia più corretta e sia migliore, perché dà chiaramente un indirizzo della Regione in quella direzione; mentre ci sembra che, pur essendoci questa possibilità, nel disegno di legge tale previsione sia poco chiara.
PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Per non stare tutte le volte a prendere la parola, io ritengo che gli emendamenti presentati dal Consigliere Carlassare, che ho visto solo adesso, li respingeremo tutti. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai comunisti, quelli relativi agli articoli 35, 36 e 37 si possono concordare; gli altri la Giunta propone di respingerli.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Voyat; ne ha facoltà.
VOYAT - (U.V.): Desidero precisare che io posso essere anche disattento in Commissione, come tanti altri Consiglieri, però voi avete presentato gli emendamenti dieci minuti prima che finisse la seduta di ieri, alle 16 meno 10; tutto questo è avvenuto dopo tre sedute. Noi, in quanto Gruppo, abbiamo presentato gli emendamenti alla prima riunione.
Dico questo per far notare la differenza di comportamento.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto ora in approvazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Carlassare all'ultimo comma dell'art. 2.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 7
Contrari: 17
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 emendato.
Art. 2
(Funzioni amministrative)
La Regione Valle d'Aosta esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai servizi automobilistici, tramviari, funicolari, filoviari e funiviari di ogni tipo, sia di persone che di merci, compresi quelli delle metropolitane, ferrovie secondarie, compresi i servizi sostitutivi di quelli ferroviari dello Stato e compresi i servizi automobilistici di gran turismo che si svolgono nell'ambito regionale, salvo quanto previsto, circa la potestà concessionale, dai successivi artt. 22 e 23.
Le funzioni amministrative di cui al primo comma, sono riferite anche ai servizi pubblici di trasporto di persone e di merci oppure di sole merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee che si svolgono in modo non prevalente nel territorio di altra Regione o che servono prevalentemente l'interesse della Regione Valle d'Aosta.
Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto che si svolgono parzialmente nella Regione Piemonte, sono stabilite d'intesa fra le due Regioni.
L'eventuale riconoscimento dell'interesse regionale per le linee che, al di fuori dei casi di svolgimento del percorso in modo non prevalente, si svolgono anche nell'ambito territoriale di altra Regione, servendo comunque prevalentemente l'interesse della Regione Valle d'Aosta, è rilasciato, su richiesta della Regione Valle d'Aosta, dal Ministero dei Trasporti.
La Regione può delegare agli enti locali e a loro consorzi previsti dall'articolo 1 ultimo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui ai commi precedenti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
(Bacino di traffico)
Il Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, approvato dal Consiglio regionale, individua i limiti territoriali dei bacini o del bacino di traffico.
Per "bacino di traffico" si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
In considerazione delle speciali caratteristiche della Valle d'Aosta e delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, l'intero ambito territoriale della Regione Valle d'Aosta è, allo stato, costituito in un solo "bacino di traffico".
PRESIDENTE: All'articolo 3 ci sono due emendamenti che riguardano l'ultimo comma.
Un emendamento, che verrà messo in approvazione prima, è abrogativo ed è presentato dal Partito Comunista; l'emendamento sostitutivo è presentato invece dal Consigliere Carlassare: "Il territorio regionale è diviso in tre bacini di traffico, il primo con centro ad Aosta, il secondo a Châtillon il terzo a Donnas".
La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod: ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Propongo di respingerli tutti e due.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Voglio brevemente illustrare la ragione per cui abbiamo chiesto l'abolizione del 3° comma. La prima è che non si capisce quali siano gli elementi che portano già oggi alla costituzione di un solo bacino di traffico. Anche la legge 51 parla di definire "i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità".
Noi vorremmo che questi criteri di organizzazione del territorio e della mobilità fossero chiariti e contestiamo anche la necessità di fare la scelta oggi. Questa è la nostra opinione di fondo.
D'altronde, se rileggiamo attentamente l'art. 3, si dice al ° comma che "Il Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, approvato dal Consiglio regionale, individua i limiti territoriali dei bacini o del bacino di traffico. Per "bacino di traffico" si intende l'unità territoriale (ecc.)". Questi sono gli indirizzi.
La nostra opinione è che la scelta dovrebbe essere fatta al momento in cui discuteremo del piano regionale del bacino di traffico. Non siamo in grado oggi di affermare che è necessario 1 oppure due, tre, quattro, cinque, sette... INTERRUZIONE... può darsi 14.
Questa volta non siete stati così solerti come le altre volte nel rispettare la legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento abrogativo del 3° comma presentato dal Partito comunista.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 22
Astenuti: 2 (Carlassare, Minuzzo)
Favorevoli: 6
Contrari: 16
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto ora in approvazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Consigliere Carlassare, sempre riferito all'ultimo comma dell'art. 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 1
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 17
Contrari: 7
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
(Piano di bacino di traffico)
La Giunta regionale formula e sottopone al Consiglio regionale il Piano di bacino di traffico, attraverso la cui attuazione si realizza il Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione per quanto attiene in modo particolare ai servizi pubblici automobilistici di persone e di cose.
Il Piano di bacino di traffico, che non può avere validità superiore ai tre anni, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Esso viene attuato mediante programmi annuali.
Per l'elaborazione ed attuazione del Piano - che deve comunque garantire la concezione unitaria del servizio di trasporto pubblico, compreso quello urbano, nell'intero ambito territoriale del bacino di traffico - è richiesta la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati (Comuni, Comunità Montane, Circoscrizioni, Compresori, Consorzi, ecc.).
All'art. 4 esiste un emendamento sostitutivo del Consigliere Carlassare: "l'articolo 4 è così sostituito: "La Giunta sottopone al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano dei Trasporti Regionali, con validità quinquennale, contenente piani settoriali specifici per Bacino di traffico nonché la determinazione delle priorità attuative al fine di ottenere una reale integrazione dei trasporti".
"L'attuazione del Piano dei Trasporti Regionali viene applicato con piani annuali per deliberazione del Consiglio regionale".
"Gli enti locali, i loro consorzi, le Comunità Montane e la popolazione devono essere consultati nella fase di elaborazione del Piano dei Trasporti Regionali e nella fase attuativa, al fine di raccogliere le indicazioni degli utenti e di svolgere presso di essi una azione sensibilizzante all'uso del trasporto collettivo".
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): In pratica, con questo articolo sostitutivo, intendo sottolineare una carenza che ho già fatto rilevare in sede di discussione generale.
In effetti, qui mi pare si facciano coincidere il piano regionale dei trasporti col piano del bacino di traffico. Indipendentemente che siano tre, uno o venticinque, io ritengo che siano due cose profondamente diverse e che sia necessario chiarire bene le funzioni del piano del bacino di traffico e del piano regionale dei trasporti.
Col piano regionale dei trasporti, secondo me, si delineano le linee politiche di intervento della Regione nel settore dei trasporti; col piano di bacino di traffico si precisano quelle disposizioni che servono a realizzare all'interno di un territorio ben delineato la volontà politica espressa col piano regionale dei trasporti. Questi sono i termini della critica generale.
Secondo me è anche necessario modificare quella che è l'impostazione che deve guidare la Giunta nella formulazione del piano regionale dei trasporti; ritengo che, per arrivare alla formulazione di detto piano, sia necessario, come preciso nell'ultimo comma dell'art. 4, cioè dell'articolo sostitutivo, che "gli enti locali, loro consorzi, le Comunità Montane e la popolazione devono essere consultati nella fase di elaborazione del piano di trasporti regionali, nella fase attuativa al fine di raccogliere le indicazioni degli utenti e di svolgere presso di essi una azione sensibilizzante all'uso del trasporto collettivo".
Questo cosa significa? Significa che le esigenze della popolazione, le esigenze delle comunità locali e degli enti locali, debbono essere tenute nel massimo conto, non solo teoricamente, cercando di interpretarle, ma attraverso una precisa consultazione, un preciso confronto per andare incontro, nei limiti del possibile, a queste esigenze che debbono essere considerate prioritarie rispetto a qualsiasi altra cosa; tutto ciò, naturalmente, sempre nei limiti delle disponibilità legislative e delle disponibilità finanziarie della Regione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento soppressivo proposto dal Consigliere Carlassare.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 7
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 17
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
(Criteri programmatici e direttivi del piano)
Il Piano di bacino di traffico, coerente con il Piano regionale dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, è preordinato ai seguenti obiettivi:
a) attuare una politica del trasporto pubblico che persegua l'ordinato sviluppo economico, culturale e sociale della Regione;
b) favorire l'equilibrato assetto del territorio;
c) migliorare la produttività del servizio complessivo attraverso il riordino dei servizi nell'ambito regionale;
d) perseguire l'economicità gestionale dei servizi;
e) assicurare il controllo pubblico sulla programmazione e sulla gestione dei servizi.
Il Piano di bacino di traffico deve contenere:
a) la rete delle linee di bacino, distinte per direttrici;
b) le linee di comunicazione esterna per i necessari collegamenti;
c) l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari, onde evitare tra l'altro aspetti concorrenziali con gli stessi, nonché le linee di collegamento agli scali ferroviari;
d) l'indicazione delle modalità e dei soggetti produttori dei servizi sulla base di criteri di economicità di produzione e di efficienza funzionale;
e) il programma economico e finanziario e l'indicazione delle risorse necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi;
f) le indicazioni di politica tariffaria;
g) le indicazioni per favorire, anche nei centri urbani, la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto;
h) i programmi di investimento per la realizzazione di infrastrutture e di impianti e per il rinnovo del parco rotabile;
i) i programmi indicanti il complesso delle attività delle imprese ed enti interessati in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria.
Il Piano di bacino di traffico, pur considerando un centro gravitazionale, non deve escludere altri centri con differente dotazione e consistenza di elementi attrattivi; non deve determinare entità chiuse, ma interconnessioni qualificate e funzionali, anche transfrontaliere.
Nell'ambito territoriale, preso in considerazione dal Piano, i centri abitati devono essere tutti mutuamente accessibili, attraverso un efficiente sistema integrato di trasporto.
Il Piano risponde infine alle esigenze del trasporto merci e segue, con continuità di approfondite indagini conoscitive, il pendolarismo sia quantitativamente che nella sua distribuzione oraria, settimanale, stagionale e sulle sue motivazioni (studio, lavoro, svago, altre), sull'origine-destinazione, sul modo e il tempo impiegati, sul costo aziendale e sociale.
All'art. 5 c'è una serie di emendamenti presentati dal Consigliere Carlassare:
- il punto a) del 1° comma dell'articolo 5 viene così sostituito: "attuare una politica del trasporto pubblico che persegua l'eliminazione delle disparità di accesso al trasporto causate dal censo, dall'età dalle condizioni economiche e sociali, dal sesso e dalla località di residenza. Tale obiettivo prioritario sarà perseguito nel rispetto del territorio e dell'ambiente di vita e favorirà in pari tempo l'ordinato sviluppo economico della Regione";
- il punto b) del 1° comma dell'articolo 5 viene così sostituito: "favorire l'equilibrato riassetto del territorio, attraverso una maggiore disponibilità di investimenti a favore delle zone carenti";
- Il punto c) del 1° comma dell'articolo 5 viene soppresso.
- Il punto d) del 1° comma dell'articolo 5 viene così sostituito: "favorire la gestione pubblica dei servizi, particolarmente attraverso l'esercizio diretto degli enti locali e delle loro associazioni";
- Il punto d) del 2° comma dell'articolo 5 viene così sostituito: "l'indicazione delle modalità e dei soggetti produttori dei servizi, sulla base dei criteri precedentemente enunciati e sulla base di un graduale, regolarmente indennizzato, passaggio dalla gestione privata a quella pubblica".
La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): In pratica con questo articolo intendo, nelle variazioni che propongo all'Assemblea, dare una definizione di quelle linee programmatiche che dovrebbero guidare l'operato dell'amministrazione regionale, illustrate nel precedente articolo. In pratica, quali sono le priorità che devono guidare l'attuazione del piano regionale dei trasporti all'interno del piano di bacino di traffico? Sono, per quanto riguarda il punto a), una "politica del trasporto pubblico che persegua l'eliminazione delle disparità di accesso al trasporto causato dal censo, dall'età, dalle condizioni economiche e sociali, dal sesso e dalla località di residenza. Tale obiettivo prioritario sarà perseguito nel rispetto del territorio dell'ambiente di vita e favorirà in pari tempo l'ordinato sviluppo economico della Regione".
Cosa significa tutto questo? Cosa vuol dire questa modifica rispetto al punto a) dell'articolato della legge presentata dall'Assessore? "Attuare una politica del trasporto pubblico che persegua l'ordinato sviluppo economico, culturale e sociale della Regione".
Questo significa fare una affermazione assolutamente generica senza tener conto, invece, di alcune realtà che discriminano di fatto quella parte della popolazione più debole. Ho presente gli anziani, i ragazzi, i pendolari che non sono sempre serviti adeguatamente dal servizio pubblico; quindi, bisogna trovare delle formule perché questa loro condizione di disagio venga attenuata attraverso la realizzazione di un corretto servizio pubblico.
Voglio precisare e fare un esempio che, secondo me, vale per tutti. Noi siamo la Regione (Bordon dice che sono emigrato in Valle d'Aosta solo per percepire i buoni di benzina ma forse non è proprio così) dove, attraverso l'assegnazione di benzina si favorisce, e questo statisticamente si può provare, la popolazione adulta, soprattutto maschile. In effetti da questo beneficio sono esclusi, perché non possono usufruirne le persone anziane che non guidano, i ragazzi ed in generale i giovani che non possono ancora acquistare l'automobile. Secondo me, dare la possibilità a questi settori della popolazione valdostana di poter viaggiare con la stessa facilità con cui può viaggiare un individuo che possiede l'auto è uno degli elementi di maggiore impegno che dovrebbe essere perseguito da parte dell'Amministrazione regionale.
Si tenga presente, e questo è un dato che si può rilevare statisticamente, che facilitare il servizio individuale significa svuotare le frazioni, significa svuotare i paesi decentrati; allacciare correttamente con un servizio pubblico le comunità decentrate significa, invece, facilitare la permanenza delle popolazioni nelle frazioni lontane dai grossi flussi del traffico.
PRESIDENTE: Chiedo al Consigliere Carlassare: autorizza la Presidenza a mettere gli emendamenti in votazione con una unica votazione invece che, separatamente? Gli emendamenti, che sono esattamente 5, vengono messi in votazione con una unica votazione.
La parola ai Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Il nostro Gruppo dà giudizi diversi sugli emendamenti quindi chiediamo la votazione separata.
PRESIDENTE: La votazione separata ha predominanza sulle altre; pertanto il Consiglio è chiamata a votare gli emendamenti proposti dal Consigliere Carlassare.
Primo emendamento: punto a) del 10 comma, emendamento sostitutivo. Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 7
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione il secondo emendamento: punto b) del ° comma; anche questo è un emendamento sostitutivo.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 7
Contrari: 16
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in votazione il terzo emendamento: punto c) del 1° comma viene soppresso, cioè è un emendamento soppressivo del punto c) del 1° comma.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 1
Contrari: 22
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione il 4° emendamento che riguarda il punto d) del 1° comma ed è sostitutivo.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 18
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 1
Contrari: 17
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'ultimo emendamento, presentato dal Consigliere Carlassare, all'art. 5 che riguarda il punto d) del 2° comma ed è un emendamento sostitutivo.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 1
Contrari: 23
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 18
Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, ritengo che sia venuta l'ora in cui possiamo sospendere i lavori. I lavori riprendono alle 16, puntualmente.
La seduta è sospesa.
La seduta termina alle ore 12,44
