Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 340 del 11 giugno 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 340/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI. CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PER GLI INVESTIMENTI".

PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.

CHABOD - (D.C.): Avevo già illustrato il disegno di legge con l'altro precedentemente votato. Questo provvedimento riguarda interventi nel settore dei trasporti per il fondo investimenti.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Siccome l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti deve presentare un emendamento, penso che forse è meglio che lo presenti subito, così la discussione terrà conto anche di questo emendamento.

CHABOD - (D.C.): L'emendamento è all'art. 14. Il secondo comma è modificato come segue: "Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le norme della legge regionale sulla Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose".

PRESIDENTE: E' aperta la discussione.

E' iscritto a parlare il Consigliere Tonino; ha la parola.

TONINO - (P.C.I.): Io credo che molte cose che si riferiscono anche alla politica degli investimenti siano state dette discutendo della disciplina generale dei servizi di trasporto collettivo.

Ad ogni modo credo sia importante rilevare che, a seguito della legge 151, anche in questo settore si passa da una semplice spartizione dei fondi dello Stato per acquistare genericamente ed esclusivamente degli autobus, ad altri criteri ispirati da una politica di piano di investimenti collegata alle indicazioni che sono contenute nel piano del bacino di traffico e, più in generale, nel piano regionale dei trasporti.

La nostra opinione è che questo cambiamento sia significativo, perché è noto a tutti noi che finora le società che gestiscono i servizi di autolinee hanno spartito questi fondi sulla base di criteri concordati fra di loro, che venivano avallati dalla Regione senza alcuna indicazione, tant'è che non è un mistero che molte di queste società acquistavano i pullmans prima ancora che i fondi arrivassero alla Regione, cioè acquistavano gli autobus nel momento in cui si aveva la sicurezza materiale che lo Stato avrebbe destinato una quota alla nostra Regione.

E' perciò estremamente necessario e positivo il fatto che si passi da questa politica della distribuzione ad un'altra politica che è quella dei piani di investimento, anche perché, di questo si è fatto un accenno anche in Commissione, quando si parla di investimenti nel settore dei trasporti non si può sempre e soltanto pensare ad investimenti in direzione degli autobus. Ci sono altre forme di trasporto che devono essere attivate.

E' compito della Regione, nel quadro del riordino della rete dei trasporti regionali, individuare questi interventi e localizzare, per quello scopo, una parte di queste risorse, tenendo conto anche di un dato che viene, a più riprese, sbandierato da tutti gli esercenti di autolinee, e cioè che noi abbiamo il parco autobus più giovane di tutta Italia. Sarebbe anche opportuno, da qui in avanti, limitarci nell'investimento in autobus e fare altri investimenti.

Riconosciamo che i primi articoli di questo disegno di legge trasferiscono queste indicazioni alla nostra Regione. Invece, abbiamo delle perplessità, diciamo pure che siamo contrari, in relazione all'art. 5, quando, per lo stanziamento relativo al 1981, la Giunta ripropone la spartizione di questi fondi con questi criteri: 60% in proporzione alla percorrenza realizzata e 40% in proporzione al numero dei mezzi di trasporto, per quanto riguarda la somma degli investimenti per gli automezzi e, invece, l'inverso e cioè il 40% in proporzione alla percorrenza realizzata e 60% in proporzione al numero dei mezzi di trasporto per gli investimenti in impianti fissi, tecnologia, ecc..

Si tratta, ancora una volta, del vecchio metodo che non abbiamo mai approvato; è inutile che qui si riprendano vecchie posizioni che abbiamo assunto in quest'Aula; la legge 151 è una legge del 1981 e, quindi, il tempo per pensare a criteri di investimento più legati alla reale situazione del parco autobus delle singole imprese o ad altri investimenti, secondo noi, c'era.

Si trattava di fare questo tipo di lavoro e, sia pure in assenza di un piano completo, si poteva arrivare, per lo meno nella indicazione della legge 151, a proposte che siano il primo avvio, la prima sperimentazione a questa programmazione.

Queste sono le osservazioni generali che avanziamo a questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Siamo arrivati finalmente alla legge che preme, cioè alla legge di distribuzione dei quattrini. Questo è il vero motivo della fretta per cui bisognava votare così com'era la legge precedente.

Questa legge è la conferma della volontà di mantenere il servizio di trasporti così com'è. Perché? Perché è una legge di spesa e non viene fatta sulla base di un programma che prevede come deve essere delineato nel futuro questo servizio, per cui essa non è altro che uno strumento di finanziamento all'esistente, con tutte le carenze, con tutte le storture che ci sono.

Dopo questa legge noi, probabilmente, avremo dei pullmans più belli, magari dei pullmans più comodi che probabilmente saranno adoperati per fare le gite domenicali, ma, in effetti, non avremo gettato le basi per la creazione di un servizio di trasporto che sia funzionale e che vada effettivamente incontro alle esigenze della popolazione.

Ritengo che l'aspetto più grave di questa legge consista nel fatto che si finirà per finanziare solo ed esclusivamente i trasporti su gomma, per cui tutto il resto viene disatteso: una qualsiasi volontà programmatrice che voglia essere un pochino moderna e razionale, ormai deve invece tener conto che, quando si parla di servizi pubblici per i trasporti di cose e persone, bisogna parlare di servizi integrati, cioè di coordinare i vari tipi di servizio esistenti passando dall'aereo alla nave, se vogliamo (cosa che non ci riguarda certamente, ma dobbiamo pensare di razionalizzare anche questi tipi di trasporti con la nostra realtà) al treno, all'autobus, sino ad arrivare a quelle forme di servizio pubblico che non necessariamente prevedono l'utilizzo degli autobus, ma, al limite prevedono l'utilizzo di macchine pubbliche di trazione o cose di questo genere.

Per questo motivo, più che per una opposizione a questa legge nello specifico, ritengo di votare contro, come logica conseguenza della mia opposizione alla legge precedente.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tamone; ne ha facoltà.

TAMONE - (U.V.): Solo per fare una battuta! Ogni volta che si parla di trasporti sento in quest'aula l'esaltazione della pubblicizzazione. Veramente queste cose non mi fanno neanche ridere (poi di venerdì non bisogna ridere troppo che poi la domenica va male, quindi non rido). Andate a vedere cosa succede laddove i trasporti sono pubblicizzati; partiamo dalla Sardegna, andiamo in Sicilia, veniamo in Piemonte. Le migliaia di miliardi che si sprecano credo che siano la dimostrazione che, se quella è la strada da scegliere, caro collega Carlassare, scendi da quel carretto perché l'hai sbagliato; come carretto, prendine un altro! Io non voglio dire che noi siamo meglio di loro, però mi rifiuto di accettare che quelli siano gli esempi che dobbiamo seguire.

PRESIDENTE: Si passa all'esame degli articoli.

Art. 1

Ai fini del sostegno, ampliamento, ammodernamento e sviluppo dei trasporti pubblici collettivi di persone e di cose, la Regione adotta piani poliennali o programmi annuali di intervento per gli investimenti.

Nell'ambito di tali interventi, in applicazione del Titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, e secondo quanto previsto dalle disposizioni relative agli interventi finanziari della legge regionale sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", la Regione eroga direttamente a enti o imprese di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose:

a) contributi in conto capitale per acquisto di autobus od altri mezzi di trasporto, secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) contributi in conto capitale per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2 e lo metto in approvazione.

Art. 2

Se vengono adottati i piani poliennali di intervento per gli investimenti, essi sono contenuti nel Piano di Bacino di Traffico, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose".

I programmi di intervento per gli investimenti devono essere comunque almeno annuali e sono contenuti nei Programmi annuali dei Servizi di Trasporto, di cui all'art. 13 della legge regionale predetta, in attuazione del Piano di Bacino di Traffico.

Piani poliennali e programmi annuali tengono conto delle previsioni contenute nel Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione.

Nell'adottare i vari piani e programmi si tiene sempre conto delle precedenti assegnazioni; di contributi disposti a favore di enti o di aziende di trasporto, ai sensi del precedente art. 1.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3 e lo metto in approvazione.

Art. 3

L'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti quantifica, con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del Comitato regionale dei

Trasporti Collettivi, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose", il fabbisogno degli investimenti, accertandone la congruenza con il Piano Regionale integrato dei Trasporti e quello di Bacino di Traffico e del Programma annuale dei Servizi, di cui alla legge regionale predetta.

La Regione sottopone quindi al Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, le corrispondenti richieste di finanziamento.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4 e lo metto in approvazione.

Art. 4

Lo stanziamento relativo all'anno 1981, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 84 ("Fondo per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici. Utilizzazione dell'assegnazione statale per l'anno 1981") viene destinato per il 75% all'acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto per il 25% per i rimanenti investimenti.

Per ciascuno dei successivi anni 1982, 1983 e 1984 la Giunta regionale stabilirà le percentuali di ripartizione degli stanziamenti, nei limiti stabiliti dagli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in base alle effettive esigenze evidenziate nel Programma annuale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, tenuto conto dei Piani Regionali Trasporti e di Bacino di Traffico.

Per quanto concerne l'acquisto degli autobus e le loro caratteristiche e per quanto altro previsto in relazione alla loro disciplina in Valle d'Aosta dalle disposizioni della presente legge e della legge regionale sulla disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose, la classificazione, ammessa, degli stessi e limitata agli autobus urbani, suburbani e extraurbani.

Le caratteristiche funzionali unificate devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi vigenti e dai decreti del Ministero dei Trasporti.

La destinazione di cui al comma primo e secondo del presente articolo e riferita solo agli autobus di cui alla classificazione sopra precisata.

Con riferimento al secondo comma del presente articolo, per ciascuno dei successivi anni 1982, 1983 e 1984 dovranno essere stabilite tre percentuali: una per acquisto mezzi di trasporto; l'altra per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, attrezzature varie; la terza per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di sedi e di officine deposito. A questa terza destinazione, non potrà essere assegnata una quota superiore al 25% della somma disponibile.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5 e lo metto in votazione.

Art. 5

I contributi sono erogati nella misura del 75% della spesa, (IVA compresa) ritenuta ammissibile per le finalità e condizioni della presente legge.

La spesa ammissibile e determinata sulla base dei prezzi di listino A.N. F.I.A. alla data dell'immatricolazione.

Per lo stanziamento del Fondo relativo al 1981, la Giunta regionale ripartisce tra le aziende e gli enti che abbiano presentato domanda, ammessa alla concessione dei contributi:

a) la somma disponibile per il 1981 per acquisto mezzi di trasporto: per il 60% in proporzione della percorrenza realizzata sulle linee e per il 40% in proporzione al numero di mezzi di trasporto necessari per l'espletamento di detti servizi;

b) la somma disponibile per il 1981 per l'acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi: per il 40% in proporzione alla percorrenza realizzata dai servizi di linea e per il 60% in proporzione al numero di mezzi di trasporto necessari per l'espletamento di detti servizi.

Per gli stanziamenti del Fondo relativo agli anni 1982, 1983, 1984, i criteri di cui al precedente comma potranno essere variati in relazione alle diverse esigenze emerse nel Programma annuale dei servizi di cui alla legge regionale che stabilisce norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose".

Gli eventuali residui passivi non utilizzati dalle imprese od enti, nell'anno di competenza, per motivi tecnici ritenuti validi dalla Giunta regionale, potranno essere utilizzati dalle stesse imprese od enti stessi negli esercizi successivi.

La Regione, con legge successiva, può aumentare la quota fissata al primo comma - ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - con la destinazione di altri mezzi finanziari regionali non derivati dal Fondo.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6 e lo metto in votazione.

Art. 6

In sede di applicazione del precedente articolo 1, 2° comma, lettera a), la Regione impartisce le opportune disposizioni alle singole aziende, sulla base dei seguenti criteri:

a) precedenza al rinnovo dei mezzi più obsoleti;

b) funzionalità dei mezzi in relazione alle caratteristiche delle linee;

c) numero dei posti offerti dai mezzi, da impiegare sulle linee di maggior traffico, risultante dai certificati di omologazione, al fine di consentire riduzioni dei costi nelle linee di maggior traffico;

d) caratteristiche dei veicoli adeguate alla minore utilizzazione da parte dell'utenza, da impiegare su linee di scarso traffico in modo che rispondano a criteri di massima economicità;

e) incremento, ove necessario, del parco mezzi in funzione delle percorrenze medio annue standards effettuate dai mezzi stessi sulle linee concesse.

Gli autobus, trams, filobus, ammessi a contributo, devono essere di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 337, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La Giunta regionale dovrà tenere inoltre conto:

a) della entità e del tipo di traffico servito;

b) del rispetto della legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27 e della normativa regionale in favore delle persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;

c) della dotazione, a bordo dei mezzi di trasporto, di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7 e lo metto in votazione.

Art. 7

La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata all'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti entro il 23 febbraio dell'anno a cui il contributo si riferisce e deve essere corredata:

a) del prospetto riepilogativo delle percorrenze dei servizi realizzate nell'anno precedente;

b) del prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo e anno di prima immatricolazione, necessari per l'espletamento dei servizi di cui al punto precedente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per gli acquisti di mezzi di trasporto debbono essere allegati inoltre alla domanda:

- l'elenco dei mezzi di trasporto che l'impresa intende acquistare, distinti per tipo;

- l'elenco dei mezzi di trasporto che si intendono sostituire ed, in caso di acquisto di mezzi destinati al potenziamento del parco aziendale, una relazione tecnica sulla effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell'organizzazione dei servizi, dei flussi di traffico e di eventuali nuove linee.

Per l'acquisto, la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi, deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

a) in caso di acquisto di sedi: preliminare di compravendita;

b) in caso di costruzione di immobile: gli elementi atti a stabilire la fattibilità dell'opera, e cioè disponibilità dell'area, stato di progettazione, concessione edilizia, compatibilità con gli strumenti urbanistici;

c) in caso di ammodernamento: elenco degli interventi richiesti con il relativo importo di spesa;

d) in ogni caso: relazione sul programma di investimento e stralcio dei lavori eseguibili entro l'anno e relativa spesa;

e) per l'acquisto di mobili, attrezzature, strumenti vari, tecnologie di controllo: elenco dettagliato con le caratteristiche funzionali.

La verifica della congruità di ogni prezzo viene effettuata dall'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sulla base di apposito capitolato generale.

Gli enti e imprese di trasporto devono attenersi - nell'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 - agli obblighi imposti, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151, dalla Regione per quanto attiene la quota di fornitura da riservare alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8 e lo metto in votazione.

Art. 8

La domanda per ottenere i contributi, di cui all'art. 1 della presente legge, deve contenere altresì:

a) una dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio pubblico di linea e di non alienarli a terzi, prima di sette anni, fatte salve le specifiche autorizzazioni dell'Assessorato regionale competente per i trasporti basate su documentata motivazione;

b) nel caso di cui all'art. 1, lettera b) della presente legge: una relazione tecnico-finanziaria che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento nonché un atto di impegno a non modificare salvo eventuale autorizzazione dell'Assessorato regionale all' Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, la destinazione d'uso del bene:

- per la stessa durata prevista per i mezzi di cui si riferiscono, per quanto attiene alle tecnologie di controllo;

- per dieci anni, per le attrezzature ed impianti di officina, salvo eventuali casi di obsolescenza derivanti da sopravvenute nuove tecnologie, da autorizzarsi;

- per venticinque anni per quanto attiene agli impianti fissi, depositi, sedi e infrastrutture.

Gli atti contrattuali per la fornitura e per le vendite, di cui al primo comma lettere a) e b), stipulati dai destinatari dei contributi, le fatture ed i fogli complementari devono essere trasmessi in copia al competente Assessorato regionale per i trasporti entro i termini da questo stabiliti.

Decorsi i termini, i beneficiari decadono dai contributi che vengono concessi, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

Le imprese che non osserveranno le norme della presente legge e presenteranno fatture o documentazioni non conformi alla realtà saranno escluse dalla concessione dei contributi, salva in ogni caso la revoca dei contributi già concessi e la loro restituzione, senza pregiudizio di sanzioni e pene.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9 e lo metto in votazione.

Art. 9

La Regione può provvedere direttamente all'acquisto o alla locazione di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ed enti e imprese di trasporto pubblico collettivo.

L'uso delle suddette tecnologie e disciplinato dalla Giunta regionale.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10 E lo metto in votazione.

Art. 10

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, stabilisce le modalità di erogazione dei contributi e gli importi relativi, in relazione all'avvenuta assunzione degli obblighi contrattuali o di quelli maturati o di quelli di consegna dei mezzi di trasporto o della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture ovvero alla presentazione del titolo idoneo al trasferimento di proprietà, se trattasi di bene immobile.

Un'anticipazione e comunque sempre erogata previa verifica della congruità degli atti e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.

L'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti provvede all'accertamento degli obblighi contrattuali, delle misure delle obbligazioni maturate, degli stati di avanzamento dei lavori o delle forniture ed in genere, dei tempi, modi, misure delle acquisizioni in corsa o avvenute.

La Giunta regionale provvede all'emanazione degli atti dopo gli specifici accertamenti disposti dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo o degli impianti immobili rispetto ai periodi per i quali e fatto divieto di alienazione ai sensi del precedente art. 8.

Salvo il caso di eventuali provvidenze concesse ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, i contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia. La cumulabilità e ammessa con i contributi regionali per l'esercizio.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11 e lo metto in votazione.

Art. 11

Ai mezzi di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative alla unificazione.

Devono inoltre essere osservate le specifiche prescrizioni previste per la colorazione dei veicoli o quelle relative al sistema unificato grafico e informativo, di cui alla legge regionale che detta norme sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose".

La manutenzione dei mezzi di trasporto degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie, deve essere programmata ed effettuata secondo le istruzioni delle ditte costruttrici e le relative verifiche devono risultare da un'apposita scheda.

Gli autobus, acquisiti con i contributi di cui alla presente legge, debbono, oltre che rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali unificate, di cui ai relativi Decreti del Ministero dei Trasporti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12 e lo metto in votazione.

Art. 12

Le domande di contributo relative al Fondo 1981 dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le procedure e condizioni di assegnazione valgono le apposite disposizioni della legge regionale che detta norme sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose".

In particolare, in fase transitoria, si applica il sesto comma dell'art. 47 della predetta legge regionale fatto salvo, in ogni caso, l'ultimo comma dell'articolo stesso.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13 e lo metto in votazione.

Art. 13

Appositi contrassegni saranno disposti dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti per i mezzi di trasporto, le attrezzature, le tecnologie, gli strumenti, ecc. acquisiti con i contributi di cui alla presente legge.

Oltre alle schede, di cui all'art. 11 della presente legge, le aziende e gli enti dovranno tenere a disposizione dei funzionari del competente Assessorato un registro-inventario con l'elenco di tutti i beni acquisiti con i contributi e un registro delle manutenzioni e dello stato di conservazione. Detti documenti dovranno essere periodicamente vistati in occasione delle visite di controllo dei predetti funzionari.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14.

Art. 14

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni, così come per la vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le apposite norme della legge regionale sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento che vi è stato distribuito e che vi è stato illustrato in sede di discussione generale dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 24

Astenuti: 2 (Carlassare e Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 6

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Metto quindi in approvazione l'art. 14 emendato.

Art. 14

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 1.500.000 fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le norme della legge regionale sulla Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15 e lo metto in approvazione.

Art. 15

L'importo dei contributi di cui alla presente legge che la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione stessa dalla ripartizione dei Fondi di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La Regione comunica semestralmente al Ministero dei Trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16 e lo metto in approvazione.

Art. 16

Le disposizioni della presente legge completano quelle della legge regionale che stabilisce norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose,".

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17 e lo metto in approvazione.

Art. 17

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Maggioranza: 18

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 18

Contrari: 8

Il Consiglio approva