Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2830 del 11 ottobre 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2830/XVI - Interpellanza: "Estensione delle esenzioni permanenti del bollo auto relative ai disabili".

Bertin (Presidente) - Si è prenotato il consigliere Manfrin, ha facoltà di intervenire.

Manfrin (LEGA VDA) - Con l'iniziativa in questione, si tratta il tema delle esenzioni dal pagamento del bollo auto previste dalla normativa vigente nei confronti delle persone disabili.

Le previsioni normative in materia sono sicuramente complesse, quindi cercherò di esemplificare il più possibile.

Ad oggi, sono esentati dal pagamento del bollo i disabili con limitazione permanente della capacità motoria, i disabili pluriamputati, o con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione, i disabili con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, i sordomuti e i non vedenti.

Per una sola di questa categoria viene previsto, come requisito per ottenere l'esenzione, l'adattamento del veicolo, sia nel caso in cui a guidare ci sia il disabile, che nel caso in cui il disabile sia trasportato. Si tratta di quei disabili con limitazioni permanente della capacità motoria che non risultino però contemporaneamente affetti da una grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati.

È in ordine a questa categoria di persone disabili che ho ricevuto diverse segnalazioni che raccontano le difficoltà di chi si trova a dover sostenere l'onere dell'adattamento del proprio autoveicolo per la propria disabilità non necessario per la guida o per il trasporto, in entrambi i casi per ottenere l'esenzione.

È intuitivo che possano esistere disabili con limitazione permanente della capacità motoria, che possono guidare un'auto senza necessità di adattarla, e soprattutto che esistano disabili con limitazioni permanenti della capacità motoria che non se la sentono di guidare e non necessitano di un adattamento del veicolo per essere trasportati da altri, e questo va da sé.

Credo che far sostenere l'onere di un adattamento del veicolo ad un disabile che non necessiti alfine l'ottenimento dell'esenzione, debba costituire sicuramente un oggetto di riflessione.

Considerato quindi che il decreto legislativo 184/2017, sull'articolo 5 ha trasferito alla nostra Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale e che, come riportato dall'Agenzia delle Entrate nella pagina del sito dedicata all'esenzione del bollo per i disabili, le Regioni possono estendere l'agevolazione anche ad altre categorie di disabili, le chiedo - anche alla luce dell'analisi del numero delle richieste di esenzione eventualmente rifiutate a causa del mancato adattamento del veicolo e di una valutazione sulla platea dei possibili richiedenti - se intenda estendere l'esenzione del bollo senza la previsione di un adattamento del veicolo, a parte quella parte di disabili con limitazioni permanenti della capacità motoria, che non ne necessitano per guidare oppure per essere trasportati.

Presidente - Risponde il Presidente della Regione.

Testolin (UV) - Il collega ha esordito con una dichiarazione che condivido: è talmente articolata la normativa in merito a questo argomento che è difficile entrare subito nella parte.

Innanzitutto va comunque ricordato che la nostra Regione, all'articolo 62 quinquies, comma 1 della legge regionale 9/2008, approvato con la legge regionale 21/2017, ha assunto a partire dal primo gennaio 2018 la gestione delle esenzioni per soggetti con disabilità precedentemente in capo all'Agenzia delle Entrate.

La legge regionale sopracitata ha introdotto nuove fattispecie per l'esenzione in argomento, attenendosi ai criteri della normativa statale per la concessione del beneficio, come del resto ha esplicitato la successiva deliberazione della Giunta regionale del 9 aprile 2018 n. 445, che ha definito gli aspetti procedimentali per la gestione dell'esenzione, specificando nell'allegato 1 che i requisiti sanitari e la certificazione medico legale, necessari per la concessione dell'esenzione, sono quelli previsti dalla normativa statale vigente.

Ai sensi della normativa statale di settore non è richiesto l'adattamento del veicolo per la concessione dell'esenzione nei seguenti casi (quelli che ha già elencato comunque nelle premesse dell'interpellanza): i soggetti pluriamputati o con grave o totale deficit deambulatorio, soggetti con disabilità mentale tale da aver comportato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, soggetti con disabilità sensoriale grave, sordità o residuo visivo non superiore ad un decimo, minori con ridotte o impedite capacità motorie.

Per i soggetti maggiorenni affetti da ridotte o impedite capacità motorie, compresi quelli privi di patente e che hanno necessità di essere accompagnati, l'esenzione è concessa purché i veicoli stessi siano adattati alla guida da parte del disabile o al trasporto dello stesso, in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti rilevate.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida - e dunque obbligatori in quanto prescritti dalla Commissione patenti - sia se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione civile, come indica la circolare del Ministero delle Finanze il 15.07.1998 e come riportato sull'ultima guida (versione di febbraio 2023) alle agevolazioni per persone con disabilità redatta a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Premesso quanto sopra, rispondiamo ora puntualmente ai quesiti.

Riguardo al primo quesito: nella nostra Regione, nel corso del 2022, sono state esaminate 141 istanze di esenzione dal pagamento della tassa auto per disabilità. I dinieghi sono stati 64, di cui 23 riferiti a soggetti affetti da ridotte o impedite capacità motorie. Il mancato riconoscimento dell'esenzione è imputabile a:

per diciassette soggetti, all'assenza di patente speciale con prescrizione di adattamenti del veicolo;

per quattro soggetti, all'assenza di patente e dal veicolo non adatto al trasporto della persona disabile;

per un soggetto, l'esenzione non è stata riconosciuta in quanto il disabile non risultava fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo;

per un soggetto, all'assenza di adattamenti del veicolo prescritti al momento dell'emanazione della patente speciale.

Si è dunque in presenza di un solo soggetto che non abbia proceduto all'adattamento alla guida del veicolo secondo quanto prescritto dalla Commissione.

In merito al secondo quesito, si ritiene che possano rientrare in questa casistica i quattro soggetti per i quali il diniego è ascrivibile all'assenza di patente e al veicolo non adattato al trasporto della persona disabile.

Per il terzo quesito, in sintesi, per quanto sopra descritto, è chiaro che la ratio della norma statale, alla quale l'Amministrazione regionale si è attenuta, sia quella che vuole per i soggetti per i quali si è in presenza di una limitazione motoria, ma non di una impossibilità di deambulare, la concessione del beneficio economico dell'esenzione quale ristoro dell'aggravio economico che il soggetto ha dovuto sostenere per acquistare un veicolo adattato o adattare un veicolo già esistente al fine di conservare il diritto alla mobilità.

Bisogna altresì evidenziare che la categoria dei soggetti per i quali le Commissioni mediche hanno rilevato una limitazione motoria non solo è assai ampia - ad oggi infatti sul territorio regionale i soggetti in argomento sopra i 18 anni (i soggetti minori già godono dell'esenzione indipendentemente dagli adattamenti come avevamo detto prima) risultano essere 1.555 -, ma è anche eterogenea e raggruppa soggetti con modestissime limitazioni con altri per i quali la limitazione motoria rappresenta un rilevante svantaggio personale, lavorativo e sociale; quindi, non solo per quanto sopra esposto, ma anche dal punto di vista dell'equità del trattamento, non appare ragionevole mettere tutti i soggetti sullo stesso piano e procedere ad una modifica della normativa che porti a prescindere dall'adattamento del veicolo al fine della concessione delle esenzioni in argomento.

A corollario di quanto sopra, si segnala inoltre che l'esenzione può essere riconosciuta quando il veicolo è utilizzato in modo esclusivo o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità, come ricorda la guida delle agevolazioni per i disabili già citata.

Eliminare tale requisito dell'adattamento del veicolo potrebbe anche, in qualche caso, modificare il comportamento dei contribuenti, inducendoli ad intestare veicoli non adattati e destinati all'uso personale a parenti ed affini affetti da disabilità al fine di beneficiare dell'esenzione.

Al netto di questa disamina, che è molto puntuale - per certi versi mi sento anche un po' chiamato in causa su certe dinamiche - la ratio della legge, effettivamente, parte da un presupposto che è un po' diverso da quello che indicava lei: uno non è che deve mettersi a posto il veicolo per beneficiare di un'esenzione, ma è più la legge che va a sopperire al disagio di dover adattare il veicolo con un'esenzione che è un ristoro, seppur parziale molte volte - perché poi devi avere un'esenzione che dura vent'anni per avere questo tipo di ristoro complessivo -, per poter gestire una situazione di criticità.

Detto questo, penso che la norma, come è strutturata, sia equa e faccia attenzione a quelle che sono le potenzialità e le criticità che da questa disamina sono state evidenziate.

Presidente - Consigliere Manfrin, ha facoltà di replica.

Manfrin (LEGA VDA) - Grazie Presidente, grazie presidente Testolin. Io parto dai dati che mi ha fornito e credo che siano esemplificativi: 141 istanze di esenzione e 64 dinieghi; siamo quasi al 50%, quindi una percentuale molto alta.

Questo significa che se quasi il 50% delle persone che hanno chiesto un'esenzione, non lo hanno fatto certo perché avevano voglia di truffare la pubblica Amministrazione, ma perché ritengono di avere una criticità, e quindi necessiterebbero di un supporto, è evidente che qualcosa non ha funzionato.

Rispetto alla ripartizione che lei ha fornito nella sua risposta, ovviamente verrà presa e approfondita, io parto da un presupposto diverso: in realtà, Presidente, non penso che l'esenzione del bollo serva per ristorare l'adattamento del mezzo in favore della persona disabile, penso che l'esenzione dal bollo serva, e sia un aiuto molto piccolo ma sicuramente importante quando si è in una condizione di disabilità, per poter avere delle disponibilità economiche in più, per poter avere dei servizi in più, anche perché giustamente, come ha detto lei, per ristorare una spesa che adatta un'automobile, per poter rientrare dell'investimento, è necessario non pagare il bollo per diverse decine di anni, quindi non penso proprio che sia questa la direzione.

In ogni caso, Presidente, a prescindere da quanto giustamente ha sostenuto, noi faremo i dovuti approfondimenti rispetto alle istanze, magari vedremo anche le varie tipologie di persone con disabilità su cui si è richiesto, e poi faremo eventualmente le nostre valutazioni e le nostre proposte. La ringrazio.

Presidente - Consigliere Rollandin, ha chiesto la parola per mozione d'ordine? Altrimenti non è previsto l'intervento fra chi non è fra gli interpellanti. Non essendo un interpellante, non è previsto, da regolamento, un intervento da parte sua.