Oggetto del Consiglio n. 2669 del 25 luglio 2023 - Verbale

Oggetto n. 2669/XVI del 25/07/2023

REIEZIONE DI MOZIONE: "ESPRESSIONE DELLA CONDANNA DELLA PRATICA DELLA MATERNITÀ SURROGATA".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri MANFRIN, LAVY, PERRON, GANIS, FOUDRAZ e SAMMARITANI e iscritta al punto 11 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere MANFRIN.

Intervengono i Consiglieri DISTORT e PERRON.

Replica l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, MARZI.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri PADOVANI (astensione), MANFRIN (favorevole), MINELLI (astensione), DISTORT (favorevole) e PERRON (favorevole).

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli quattordici (presenti: trentaquattro; votanti: quattordici; astenuti: venti, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CARREL, CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Erika, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, MINELLI, PADOVANI, ROLLANDIN, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PREMESSO che la surrogazione di maternità, anche nota come maternità surrogata o gestazione per altri (spesso abbreviata in GPA) è una forma di procreazione assistita in cui una donna, definita madre surrogata o gestante per altri, provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che acquisiranno la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro;

SOTTOLINEATO che la surrogazione di maternità può assumere due forme distinte: nella prima si tratta specificamente di una surrogazione di concepimento e di gestazione, ossia la situazione in cui l'aspirante madre demanda a un'altra donna sia la produzione di ovociti, sia la gestazione, non fornendo alcun apporto biologico; nella seconda si dà corso, invece, a una surrogazione di gestazione, comunemente detta "affitto di utero" o "surrogazione di utero", nella quale l'aspirante madre produce l'ovocita il quale, una volta fecondato dallo spermatozoo dell'aspirante padre, viene impiantato nell'utero di un'altra donna che fungerà esclusivamente da gestante;

EVIDENZIATO che le pratiche della surrogazione di maternità costituiscono un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche, che sono trattati alla stregua di merci;

PRESO ATTO che, nonostante questo, il ricorso a queste pratiche è in vertiginoso aumento e la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business che, tanto per fare un esempio, in India vale oltre 2 miliardi di dollari l'anno. In questo Paese le "volontarie", reclutate nelle zone più povere, "producono" più di millecinquecento bambini all'anno per assecondare la domanda che viene dall'estero, attirata dai prezzi bassi, "appena" 25.000/30.000 dollari rispetto ai 50.000 che si spendono negli Stati Uniti d'America;

RILEVATO inoltre che nella surrogazione di maternità le donne che "prestano" il proprio corpo non hanno alcun diritto sui bambini che pure portano in grembo e non sono neanche considerati i diritti dei bambini, costretti a separarsi dalla madre biologica subito dopo il parto (un evento assolutamente traumatico e che influisce sul futuro sviluppo cognitivo del minore) e che si chiederanno per tutta la vita chi sia la loro madre biologica;

RICHIAMATA la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" che, all'articolo 12, comma 6, prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

RICORDATO che il 18 marzo 2016, il Comitato nazionale per la bioetica, organo di consulenza al Governo, al Parlamento e alle altre istituzioni, ha approvato una mozione con la quale definisce la maternità surrogata come «un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione», ritenendo che «l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i princìpi bioetici fondamentali»;

RICORDATO inoltre che, in ambito europeo il 17 dicembre 2015, nel corso dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, è stata approvata la Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014, sulla politica dell'Unione Europea in materia, di cui alla risoluzione 2015/2229 (INI). La Relazione contiene un emendamento di un eurodeputato della Slovacchia che stabilisce che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani» a disposizione dell'Unione europea nel dialogo con i Paesi terzi;

PRESO ATTO che, un giudice di Milano, dovendo intervenire sulla falsa dichiarazione che si effettua nei casi di surrogazione di maternità, nella sentenza ha svolto alcune considerazioni in merito al desiderio di genitorialità, riconoscendone l'importanza ma ribadendo che questo non sia meritevole di tutela «allorché tale desiderio sia soddisfatto od ogni costo, anche a probabile discapito del nascituro». La legislazione nazionale sul tema della filiazione, dalla Costituzione in poi, e quella sulle adozioni dedicano grandissima attenzione al fatto che il desiderio di genitorialità non violi i diritti del minore e non travalichi il dato materiale, cioè, per citare il giudice di Milano, «le condizioni per mezzo delle quali due soggetti possono naturalmente generare»;

RIBADITO che il codice penale, all'articolo 7, stabilisce espressamente la punibilità per taluni reati anche se commessi all'estero;

PRESO ATTO che, attualmente, è all'esame del Parlamento la proposta di legge n. 306 del 23 marzo 2018 recante "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano";

RILEVATO che la proposta di legge summenzionata ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e che approderà a breve nell'Aula della Camera;

IMPEGNA

il Governo regionale:

1) a condannare la maternità surrogata in quanto atto esecrabile poiché porta alla mercificazione del corpo della donna ed è inoltre lesivo dei diritti del minore che viene procreato;

2) ad esprimere ai Parlamentari valdostani, il sostegno del Consiglio regionale alla proposta di legge n. 306 del 23 marzo 2018 che dichiara la procreazione per altri reato universale.

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