Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 318 del 10 giugno 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 318/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INQUADRAMENTO IN UN RUOLO REGIONALE IN SOPRANNUMERO DEL PERSONALE ISCRITTO NELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI ISTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1981, N. 7".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Si tratta dell'unico modo razionale di sistemare le conseguenze di quell'orrenda legge sull'occupazione giovanile che ha procurato tanti dispiaceri anche ad altre Regioni. In base alla legge, un po' più di trenta persone sono diventate di diritto dipendenti regionali, per così dire senza colpo ferire, come si vede dall'elenco allegato. Per essere definitivamente inquadrate, queste persone dovevano dare un concorso aperto però anche agli altri dipendenti regionali, con delle graduatorie che rimangono aperte all'infinito e con la riserva del 50% dei posti vacanti. Allora la Giunta, per evitare gli inconvenienti derivanti da questa riserva, specialmente se si fa un concorso per un posto solo e non c'è questa possibilità, preferisce proporre un inquadramento immediato in un ruolo soprannumerario ad esaurimento, il che permette poi di svolgere i vari concorsi secondo le necessità e secondo la specialità del concorso, e di collocare subito tutto questo personale al punto finale della carriera, ma nel ruolo soprannumerario.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Colleghi Consiglieri, come avete visto dagli allegati, per questo disegno di legge esiste il parere favorevole della Commissione e quello dell'Assessorato alle Finanze.

Se nessuno prende la parola in sede di discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. l.

Art. 1

Con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali istituite ai sensi della legge regionale 30.1.1981, n. 7.

Detto personale è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento con la qualifica corrispondente alla graduatoria in cui è iscritto e con anzianità avente decorrenza dal 1° marzo 1982.

Il ruolo speciale ad esaurimento comprende i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

Al personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, ed inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente articolo 1, è attribuito il trattamento economico previsto per il caso di avanzamento ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Ai giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, ed inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente art. 1, sono attribuiti gli stipendi previsti, per le rispettive qualifiche di inquadramento dalla tabella allegato A) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

E' riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità maturata per tutto il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione regionale della valle d'Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 3 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento può essere trasferito, sentiti l'interessato e le organizzazioni sindacali all'interno dell'Amministrazione regionale, in posti vacanti dei ruoli ordinari del personale regionale relativi alla qualifica di appartenenza o relativi ad altra qualifica, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificato con legge regionale 3 aprile 1979, n. 15.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 4 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 5 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue £ 284.000.000 graverà sul capitolo 20900 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

- per l'esercizio 1982 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 50000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali" (spese correnti) allegato n. 8 - spese per il funzionamento istituzionale: ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell'Amministrazione regionale) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1982.

Per gli esercizi 1983/84 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 1.2 Personale regionale del bilancio pluriennale 1982/ 84.

A decorrere dal 1983 gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 6 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni (spese correnti)"

£ 284.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi vari a carico dell'ente"

£ 284.000.000

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 7 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 8 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 20

Votanti: 20 Maggioranza:18 Favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in votazione l'allegato al disegno di legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato per votazione segreta ad esprimersi sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 20

Votanti: 20

Favorevoli: 19

Contrari: 1

Il Consiglio approva