Oggetto del Consiglio n. 2655 del 13 luglio 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 2655/XVI - Interpellanza: "Adozione del disciplinare per il conferimento a tempo determinato degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni".
Marguerettaz (Presidente) - Iniziamo con le interpellanze: punto n. 47 all'ordine del giorno. Per la presentazione, la parola va al collega Aggravi.
Aggravi (LEGA VDA) - L'interpellanza sfrutta l'occasione di un bando, che è stato pubblicato tempo fa per identificare una figura esterna rispetto all'organizzazione, e pone tre domande.
La prima domanda chiede quali siano le motivazioni che hanno portato all'adozione del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 635 del 5 giugno 2023 - soltanto nel giugno 2023 -, rispetto invece alle modifiche apportate alla normativa di riferimento già a partire dal dicembre 2021.
Faccio un piccolo passo indietro: nelle premesse si vanno a richiamare alcune modifiche che sono state fatte alla legge 22, che è la legge madre, ne abbiamo anche parlato ieri, dell'articolazione regionale e, appunto la legge regionale 35/2021.
In particolare, si parlava dell'articolo 9 della legge 35, contenente le disposizioni in materia di comparto pubblico, all'interno del quale si andavano a cambiare le previsioni che riguardavano l'individuazione di qualifiche personali che non erano rinvenibili all'interno dell'Amministrazione.
Con la prima domanda si vuole capire perché una modifica fatta nel 2021 vede poi una declinazione più puntuale, più dettagliata, più definita e con tutti i crismi, arrivare nel giugno 2023; sto in particolare parlando dell'allegato alla deliberazione che ho richiamato: "Disciplina per il conferimento a tempo determinato degli incarichi dirigenziali di secondo livello a soggetti esterni".
La seconda domanda chiede sulla base di quale procedura siano stati assegnati gli incarichi dirigenziali oggi ricompresi tra quelli interessati dal nuovo disciplinare nel periodo intercorso tra le modifiche normative, quindi quelle del dicembre 2021 e l'adozione di quest'ultimo.
In sintesi: abbiamo fatto delle modifiche a dicembre 2021, dal 2021 ad oggi ci troviamo questo disciplinare solo nel giugno 2023. Come abbiamo gestito nell'intermezzo, fino a che non è arrivato il disciplinare, le assegnazioni?
La terza domanda: quali effetti e quale procedura venga posta in essere nel caso in cui i controlli previsti dall'articolo 9 del disciplinare evidenzino irregolarità, ovvero cause di impedimento al conferimento dell'incarico.
All'interno del disciplinare giustamente c'è tutta una serie di previsioni, tra cui anche il presupposto dell'attivazione della disciplina, l'avviso di pubblicità esterna, le modalità e i termini di pubblicazione dell'avviso, ossia tutta una serie di requisiti di giusta trasparenza.
L'articolo 9 dice che nel conferimento degli incarichi, gli incarichi di secondo livello a soggetti esterni, sono conferiti dalla Giunta sulla base della proposta dell'amministratore e del coordinatore di riferimento, previa verifica da parte dei competenti uffici del Dipartimento personale ed organizzazione della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto individuato dall'incarico.
In questo, il comma 2 dice per l'appunto che gli uffici competenti del Dipartimento personale e organizzazione effettuano i controlli, di cui ho appena letto il comma, verificando la sussistenza dei requisiti generali per l'assunzione del pubblico impiego, l'assenza di situazioni in conformità e quant'altro. Però mi chiedo: se questi controlli hanno un esito positivo, cioè che purtroppo non sono a favore del soggetto, che cosa succede? Lo chiedo perché non ho trovato all'interno del disciplinare un'indicazione precisa; questo forse è un mio scrupolo, però volevo portarlo come contributo a quest'iniziativa, nel senso che comunque sia, se c'è un punto di controllo, nel caso in cui ci sia una verifica che dà un esito positivo (cioè che si identifica un'infrazione o un qualcosa che non torna rispetto a quello che è stato dichiarato), che cosa succede?
Presidente - Per la risposta, la parola al presidente Testolin.
Testolin (UV) - Per quanto riguarda la prima domanda, dovendo procedere con l'affidamento di incarichi a soggetti esterni a seguito della recente revisione della micro organizzazione e dovendo dare applicazione alla previsione introdotta dal comma 5bis dell'articolo 20 della l.r. 22/2010, inserito dalla legge di stabilità per l'anno 2022, entrata in vigore il primo gennaio 2022, è emersa la necessità di regolare preliminarmente, con apposita disciplina, la procedura ad evidenza pubblica introdotta dal citato comma 5bis.
Dalla data di entrata in vigore della novella legislativa, non era più stato avviato alcun procedimento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni e quindi è questa la prima volta in cui si dà attuazione alla suddetta previsione normativa.
Gli incarichi ai soggetti esterni attualmente in essere, infatti, sono stati tutti conferiti nell'anno 2021 prima dell'entrata in vigore del comma 5bis ed anche l'ultimo, conferito formalmente dalla Giunta regionale nel febbraio 2022, concludeva un iter avviato già a partire dal giugno del 2021.
Veniamo alla seconda domanda, cioè sulla base di quale procedura siano stati assegnati gli incarichi dirigenziali oggi ricompresi tra quelli interessati dal nuovo disciplinare del periodo intercorso tra le modifiche normative apportate dal dicembre 2021 e l'adozione di quest'ultimo. Fino al 2021 gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni venivano affidati, su proposta dell'Assessore o del coordinatore di riferimento, previa verifica, da parte dei competenti uffici del Dipartimento personale e organizzazione, del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 comma 5 dell'articolo 21 comma 2, dell'articolo 22 comma 4, della l.r. 22/2010, relativamente ai limiti quantitativi di detti incarichi, ai titoli di studio e all'esperienza professionale.
Per quanto riguarda invece il quesito numero 3, qualora dai controlli dovessero emergere cause di impedimento al conferimento dell'incarico, le stesse saranno segnalate all'Assessore e coordinatore proponenti, che provvederanno ad indicare un altro nominativo tra quelli della rosa di soggetti ritenuti idonei fornita dalla Commissione.
In caso di dichiarazione mendace, valgono invece gli effetti e le procedure previste dalle norme di legge vigenti.
Presidente - Per replica, la parola al collega Aggravi.
Aggravi (LEGA VDA) - Vado subito sulla terza risposta: io farei una valutazione ulteriore rispetto al fatto che, per l'appunto, quello che lei mi ha detto io non l'ho trovato specificatamente indicato all'interno del disciplinare. Magari è un mio scrupolo, però se io fossi in chi ha preparato il disciplinare, magari una verifica solo puntuale la farei. Perché tutto quello che scritto è certo, quello che appunto non lo è sappiamo come funziona. Quindi, forse, su quest'aspetto io andrei a fare una verifica in più.
Ovviamente, l'obiettivo non era tanto capire cosa succede a chi rende dichiarazioni mendaci (quella poi è una questione tra lui ed altre autorità), ma l'obiettivo è poter avere un processo di controllo e di selezione che ha anche una via d'uscita nel momento in cui ci sia una falla in quello che qualcuno ha dichiarato, oppure in caso di una dichiarazione mendace.
Sul resto, sulla prima domanda, della serie: "Abbiamo fatto la modifica, fino ad oggi non ce n'era e quindi lo abbiamo adottato oggi", forse penso anche che una serie di ragionamenti siano stati fatti anche sulla base dell'attività e del lavoro che si è condotto o si sta ancora conducendo (questo non l'ho capito) con SDA Bocconi sull'organizzazione complessiva, magari qualcosina è arrivata anche in aiuto e ben venga.
Sulla seconda domanda, se fosse possibile avere la risposta scritta per poterla rivedere, soltanto per comprendere un po' meglio appunto qual è stata la ratio; questo perché -ripeto - forse tra dicembre 2021 e giugno 2023 è successo anche un po' di tutto. Al di là che un po' tutti siamo stati occupati in varie occupazioni non soltanto legate all'attività di Consiglio ma anche di altra natura, forse ci si era persi l'adozione di questo strumento che permette di mettere a terra una previsione normativa.
Questo lo dico perché purtroppo è già capitato in altre situazioni che si fa una legge e poi l'applicazione la si perde un po' per strada, passatemi il termine.