Oggetto del Consiglio n. 2654 del 13 luglio 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 2654/XVI - Interrogazione: "Atti di attuazione degli indirizzi sulla rete distributiva previsti dalla l.r. 12/1999 in materia di esercizio dell'attività commerciale sul territorio regionale".
Marguerettaz (Presidente) - Passiamo all'ultima interrogazione: punto n. 46 all'ordine del giorno. Prego l'assessore Grosjacques di prenotarsi. Ha la parola.
Grosjacques (UV) - In relazione alla domanda presentata dai colleghi della Lega, c'è da premettere che, di fatto, l'articolo 1bis della l.r. 7 giugno 1999 n. 12, inserito con l'articolo 2 della l.r. 25 febbraio 2013 n. 5, non è mai entrato in vigore, in quanto, a seguito di ricorso promosso in via principale, la Corte costituzionale, con sentenza n. 104/2014, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della citata l.r. 5/2013, accogliendo la prevalenza delle censure formulate dal Governo statale.
In linea con precedenti sentenze della Corte costituzionale relative ai rapporti tra disciplina legislativa regionale in materia di commercio e disciplina statale in materia di tutela della concorrenza, la citata sentenza ha ribadito, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera E della Costituzione, il principio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
La Corte ha infatti riaffermato che la materia tutela della concorrenza, dato il suo carattere finalistico, è configurabile come materia trasversale.
Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, la Corte ha tratto la conclusione che il titolo "Competenziale delle Regioni a Statuto speciale in materia di commercio" non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza.
Non si è potuto pertanto adottare alcuna iniziativa o atto conseguente all'articolo 1bis della legge regionale 12/1999, come inserito con l'articolo 2 della legge regionale 5/2013.
La normativa applicabile quindi è quella della legge regionale 12/1999 che residua, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 31 comma 2 del Decreto legge 201/2011, sostanzialmente recepito nell'articolo 1 comma 1bis della l.r. 12/1999 medesima, il quale ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina di ampia liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale.
A tutela della concorrenza e della libertà di accesso al mercato, è fatto divieto di porre contingenti, limiti territoriali e di qualsivoglia altra natura, fatta eccezione per quelli connessi con la tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano.
Alle Regioni è consentita l'introduzione di restrizioni relativamente alle aree di insediamento di attività produttive commerciali, purché rispettose dei principi di non discriminazione, proporzionalità e stretta necessità.
All'esito della suddetta sentenza della Corte costituzionale, sin dall'anno 2014 si è comunque cercato di perseguire l'obiettivo di una rete distributiva equilibrata che, con l'articolo 1bis della l.r. 12/1999, il Consiglio regionale si era evidentemente prefissato mediante l'unica leva a disposizione rimasta, ovvero quella urbanistica.
Ferma restando la volontà dei Comuni stessi di procedere in tal senso, in alcuni casi si è proceduto quindi, in sede di valutazione delle varianti sostanziali generali ai piani regolatori generali, a supportare gli Enti locali nell'inserimento di adeguate prescrizioni di natura urbanistica rispettose dei citati principi di non discriminazione, proporzionalità e stretta necessità, volte alla limitazione dell'insediamento indiscriminato di medie e grandi strutture di vendita, al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano ed uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico nel rispetto della tutela del territorio e dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano.
L'esito di un recente contenzioso amministrativo, approdato fino al Consiglio di Stato, riguardante una richiesta di insediamento di una media struttura di vendita nel territorio del Comune di Nus, è dipeso anche dalle politiche urbanistiche di limitazione sopra delineate.
Presidente - Per replica, la parola al collega Aggravi.
Aggravi (LEGA VDA) - Vede Assessore, con quest'iniziativa in realtà abbiamo trovato un pezzo di lavoro per lei ed un pezzo di lavoro per il Comitato presieduto dal collega Sammaritani, perché avevamo un dubbio con i colleghi, e penso che la sua risposta abbia confermato questo dubbio, che però permane per una parte che cercherò nel tempo di esplicitare.
Se io vado ad interrogare, appunto, il nostro sistema delle norme, potremmo dire quasi un moderno Coutumier, ci troviamo appunto nella legge 12/1999 ancora come valido l'articolo 1bis e, a fronte di questo, uno leggendo l'articolo 1bis - che poi tra l'altro fa riferimento a sua volta all'articolo 1, in particolare al comma 1bis dell'articolo 1, sembra un gioco di parole ma è così - trova che all'interno c'è una serie di contenuti molto particolari e molto interessanti, che sinceramente io non so se poi alla fine, perché non sta neanche a noi, lo dirà poi soltanto il tempo, effettivamente quella che poi oggi sul territorio si è sviluppata è una rete distributiva equilibrata. Questo perché i principi che ci sono nell'1bis, giustamente come lei richiamava, precisano che "La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Associazioni delle imprese esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, definisce gli indirizzi di organizzazione nel settore commerciale sulla base dei criteri e dei parametri oggettivi nell'osservanza dei vincoli di cui al medesimo articolo, degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie" e bla bla bla. Ebbene, l'artico 1bis fa anche un richiamo, come lei faceva notare, soprattutto sull'importanza fondamentale, quella poi del governo del territorio comunale, perché è lì che si costruisce lo sviluppo di quella che è l'area non soltanto in tema commerciale ma in senso generale. All'interno dell'ancor più interessante comma 1bis dell'articolo 1, si parla di tutta una serie di cose, tra cui anche l'importanza di quanto stabilito all'interno del PTP (Piano territoriale Paesistico) che, tra l'altro, se non erro, è anche oggetto di una serie di valutazioni che sta facendo l'Assessorato competente per una mise à jour o comunque un'evoluzione: vado a memoria ma dovrebbe essere così.
Questa interrogazione voleva anche cercare di aprire un ragionamento complessivo che, in realtà, noi abbiamo già cercato di avviare con una legge - che può piacere o meno, noi due ci siamo già confrontati anche in Aula sul punto - che riguarda il tema generale del commercio, nel senso che non è una cosa che diciamo noi o che dice lei, ma è un dato di fatto: le leggi del commercio sono leggi molto datate.
Nel frattempo, il commercio ha fatto, come tutti i settori, delle evoluzioni notevoli che spesso non può gestire non solo la Regione, ma nemmeno una grande impresa, perché andiamo addirittura a livelli superiori. Tuttavia, forse, è il caso, come le Associazioni chiedono da tempo e come direi può venire richiesto da più parti, di mettere mano alle leggi sul commercio. Tutto questo anche e soprattutto per togliere, quella che è stata - purtroppo o per fortuna - una serie di cesure costituzionali o comunque dei provvedimenti che magari nascevano un po' sul momento. Io, leggendo questa norma, mi sono ricordato di cose passate, ma è passato un po' di tempo e non so se di quello si parlava: non eravamo nella zona di Nus, eravamo nella zona più verso la parte ovest della città e mi era tornata alla mente un po' la porta di Aosta venendo dall'Alta Valle: se, quindi, quest'articolo sostanzialmente non funziona più, perché non solo è passato il tempo ma ce l'ha detto anche la Corte costituzionale, siccome la legge ha i suoi anni, forse è il momento di metterci mano.
Sicuramente è un grande tema, quasi forse il più complicato del piano di marketing di cui parlavamo ieri, però io penso che su questo punto si debba prima o poi mettere mano e lavorare anche e soprattutto per non generare banalmente delle strane prospettive o impressioni su un articolo che, in realtà, non è applicabile.