Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2590 del 8 giugno 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2590/XVI - Interpellanza: "Informativa agli enti gestori delle microcomunità in merito alla figura professionale del referente del servizio anziani e della sua incompatibilità con alcune cariche elettive".

Bertin (Presidente) - Punto n. 60. Per l'illustrazione, la parola al consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Faccio una premessa all'assessore Marzi a cui riconosco la capacità politica ovviamente e anche la capacità di poter uscire dalle risposte schematiche e dalle letture, a differenza di altri suoi colleghi, e lo faccio velatamente anche un po' con un certo stupore, nel senso che è vero che è una questione attinente alla sanità, ma, secondo me, attiene maggiormente alla parte relativa alle deleghe del Presidente, quindi è curioso che l'abbiano assegnato a lei, ma lei mi saprà ovviamente rispondere e credo che sappia anche bene dove voglio andare a parare.

Questa questione parte da un problema su una Unité e su due microcomunità di questa Unité des Communes e nello specifico riguarda la figura del referente del servizio anziani. Cosa stabilisce la DGR 265/2013 sulla figura del referente anziani? È la figura dell'area socio-assistenziale che opera all'interno di servizi per anziani occupandosi del buon funzionamento delle unità di intervento e assicurando la qualità ed efficienza operativa. Il profilo professionale è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 2360/2012 e c'è scritto su questo incarico: "Il referente coordina l'attività del nucleo di operatori di riferimento allo scopo di creare le condizioni ottimali per conseguire gli obiettivi di salute e di benessere degli utenti". Poi le lascio stare il resto della definizione ma "nell'esercizio delle sue funzioni il referente dispone di autonomia e possibilità di iniziativa nell'ambito delle responsabilità di natura operativa assegnate il cui grado può variare in relazione al livello di delega".

Accade però, e qui arriva la prima criticità, che il referente di una di queste due strutture si veda assegnare una delega assessorile all'interno di uno dei Comuni che compongono questa Unité, e qui arrivano i primi problemi, perché la 495, al suo articolo 15, specifica che "non sono eleggibili a Sindaco, Vicesindaco, Consigliere comunale, circoscrizionale, ovviamente anche Assessore, gli Amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, degli enti strumentali del Comune, delle forme associative costituite in ambito territoriale sovracomunale, salvo che le stesse ricomprendano l'intero territorio regionale", e non è ovviamente il caso. Chi ha delle funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale e degli enti strumentali quindi non può ricoprire queste cariche. L'articolo 16, comma 1, lettera h), sempre della 495, dice che non può ricoprire la carica colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 15. Siccome l'incarico di referente di struttura prevede che vi sia un coordinamento delle attività del nucleo di operatori di riferimento per il lavoro e quant'altro e il referente dispone di autonomia operativa e quant'altro, quindi evidentemente quest'Assessore si trova nella condizione di non poter ricoprire questo incarico.

Ricordo che questa persona, Assessore, ha votato parecchie delibere in questo Comune, pur ricoprendo la carica di referente. Cosa succede? Succede che la minoranza di quel Comune solleva la questione in Consiglio comunale. Arriva un parere del Responsabile di questa Unité che dice: "Si specifica che la dipendente, per natura stessa del suo contratto di lavoro, non ha potere di rappresentanza o di coordinamento essendo questa specifica competenza del Dirigente dell'ente". Peccato che per la figura del referente valgono le condizioni che le ho detto prima. A questo punto presentiamo un'interrogazione all'allora presidente Lavevaz che ci risponde banalmente che era semplicemente una questione legata al livello del personale, se era un C2 oppure un D, ma questa interpretazione evidentemente non ha minimamente senso se si legge la norma che parla appunto di funzioni in rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale e degli enti strumentali del Comune e delle forme associative.

Che cosa accade? Accade quindi che abbiamo una prima parte di quest'interpellanza che appunto chiede "se il Presidente della Regione, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché del potere attribuitogli, intenda predisporre una circolare, o un altro atto formale, da veicolare tramite il CPEL agli enti gestori delle strutture per anziani presenti sul territorio che informi dell'impossibilità, pena la decadenza dalla carica per incompatibilità, per il Sindaco e i Consiglieri comunali, di svolgere attività di referente di servizi anziani nelle strutture di cui il proprio Comune, da solo o anche in Unité, sia gestore del servizio", quindi questa è la prima parte.

Poi c'è una seconda parte, perché proprio a seguito di questo problema, che viene sollevato dalla minoranza consiliare e a seguito anche dell'iniziativa che presentiamo in Consiglio, nonostante si dica e nonostante che il Segretario di quell'Ente dica che questa persona poteva tranquillamente ricoprire questo incarico, questa persona viene presa e spostata. È incredibile, ricopriva quell'incarico, lo poteva fare, ma viene presa e spostata. In questa struttura, rimasta orfana del referente, viene presa e spostata un'altra referente che era in un'altra struttura, in un'altra micro, sempre nello stesso Comune, anzi, prima a questa persona le dicono: "Fai la referente in tutte e due le strutture". Questa persona si rifiuta, allora viene presa e spostata d'ufficio e nella struttura rimasta orfana del referente, dove c'era quella precedente, viene collocata una sindacalista che ha appena terminato il distacco sindacale, che viene nominata referente della struttura. Qui sorge un altro problema, infatti la persona incaricata non ha le caratteristiche per ricoprire quel ruolo, non può fare il referente della struttura, ce se ne accorge dopo. Per poterlo fare, bisogna aver frequentato un corso di formazione, come stabilito dalla delibera 4387/2019, quindi non soltanto lei non ha le caratteristiche, ma addirittura al primo giorno di lavoro riunisce il personale e ammette candidamente che non ha la minima idea del lavoro che viene fatto all'interno di quella struttura e quindi che lei/lui imparerà cammin facendo. Qui il segretario ha un colpo di genio e con la determinazione 145/2023 decide, mescolando due o tre carte, di dire: "l'unica referente titolata viene trasferita e dalla struttura dove stava viene messa referente di quella in cui l'Assessore non poteva fare e non poteva avere quel ruolo e si sposta". La sindacalista appena rientrata, in servizio alla struttura per anziani lasciata libera dal referente spostata, viene messa come referente ma con una limitazione, cioè avrà propria autonomia operativa su istruzioni di massima impartite dal segretario dell'ente e dovrà gestire e coordinare il lavoro del personale appartenenti alla categoria B e A della microcomunità e su proprie responsabilità dei risultati in base a istruzioni, norme e procedure svolgere l'attività necessaria a garantire il buon andamento e il funzionamento delle strutture e benessere degli ospiti presso le microcomunità. Tu cioè non puoi fare il referente di questa struttura, facciamo così, facciamo che tu o fai comunque, però diciamo che sono io che ti dico cosa fare tutte le mattine, poi non è vero e sa perché non è vero, Assessore? Perché noi abbiamo le chat interne della struttura dove la persona che si identifica con nome e cognome impartisce le istruzioni al personale quotidianamente, fa il piano delle ferie, dà istruzioni sul lavoro, dice chi deve fare che cosa, dice quali persone sono ammesse nella struttura o quali non lo sono, quindi evidentemente svolge quella funzione. Infine l'Assessore caduto in disgrazia viene collocato all'Ufficio gestione risorse umane.

Allora, Assessore, lei comprenderà che, di fronte a una cosa di questo tipo, sinceramente cadono le braccia, perché tutto questo bailamme non sembra affatto per andare a favore delle persone che sono ospiti delle strutture, questo sembra un gioco delle tre carte fatto, da una parte, per andare a sistemare una o uno che doveva fare l'Assessore, non lo poteva fare, bisogna metterlo lì, poi bisogna toglierlo, vediamo cosa fargli fare per non lasciarlo a piedi; dall'altra parte si prende una o uno che faceva già il responsabile di una struttura e la si mette dall'altra (non ho capito perché) e dall'altra ancora bisogna collocare un sindacalista che ha appena effettuato il distacco e lo si deve collocare comunque e si trova una modalità per farlo. Tutto questo però va a detrimento del servizio, tant'è vero che le posso anche dire che la settimana scorsa è successo che due anziani siano stati lasciati da soli nell'ascensore e si sono picchiati all'interno della struttura perché è su disposizione proprio di una delle referenti che ha detto: "Va bene così". Lei quindi capisce che tutto questo gioco delle tre carte sinceramente non va bene.

Io quindi avrei avuto piacere che rispondesse il Presidente, se lei darà evidentemente delle risposte soddisfacenti, ne prenderemo atto, me lo auguro, altrimenti a questo punto dovremo fare i passi necessari per fare in modo che vengano rispettate le norme e questo sinceramente va ad assoluto non beneficio degli ospiti di quelle strutture.

Presidente - Risponde l'assessore Marzi.

Marzi (SA) - Il tema evidenziato attiene in buona parte alle norme che regolano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori comunali e le relative modalità di accertamento delle stesse; la verifica rispetto alla permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-assistenziali autorizzati spetta all'organismo tecnico accreditato istituito con legge regionale 12/2018 presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. A tale organismo, ai sensi della DGR 167/2019, spetta, tra l'altro, la vigilanza, con cadenza almeno quinquennale, sui seguenti aspetti: condizioni strutturali, titoli del personale, presenza del personale con evidenza del rispetto del minutaggio previsto dagli standard minimi, monitoraggio della soddisfazione degli utenti.

Le funzioni del referente dei servizi per anziani sono disciplinate:

1) dalla DGR 2360/2012 richiamata nell'interpellanza;

2) dalla DGR 265/2013 modificata dalla DGR 492/2014 relativa ai requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali, residenziali e semi-residenziali per anziani;

3) dal provvedimento dirigenziale 4387/2019 di approvazione della revisione dei profili professionali di assistente personale, tata familiare, mediatore interculturale, referente dei servizi per anziani.

Considerata l'autonomia organizzativa degli Enti locali, si presume che delle differenze in termini di funzioni svolte dalle varie figure professionali ci possano essere, ma nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi stabiliti dalla Regione ai sensi della legge regionale 93/1982. Alla figura del Segretario dell'ente gestore che è inquadrato nell'ambito della qualifica unica dirigenziale regionale spetta, tra l'altro, la gestione delle risorse umane e la responsabilità del corretto funzionamento dei servizi a esso assegnati, con pieno potere pertanto di impartire direttive al personale proposto.

La DGR 2360/2012, a seguito dell'approvazione con il provvedimento dirigenziale 4387/2019, del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, di revisione di alcuni profili professionali, tra i quali anche quello del referente del servizio anziani, è in fase di modifica da parte degli uffici del Dipartimento politiche sociali, del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ai fini dell'avvio dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della relativa qualifica.

Come riferito dalla Presidenza, la stessa non ritiene opportuno, né nei fatti praticabile, effettuare comunicazioni specifiche a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in ogni possibile condizione ostativa alla carica per tutte le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori comunali previsti per legge. Viceversa, in occasione di tutte le elezioni comunali, è consuetudine della struttura ente locale della Presidenza, nello svolgimento dell'attività consulenziale di competenza, predisporre e inviare a tutti i Comuni interessati, e per conoscenza al Presidente del CPEL, una nota riepilogativa dei primi adempimenti degli organi neoeletti. In tale nota, tra l'altro, si richiama in generale l'attenzione dell'Amministrazione su tutte le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori comunali previsti per legge. Questo ai fini della necessaria verifica della condizione degli eletti da effettuare non solo in sede di convalida ma anche successivamente in corso di mandato ove necessaria.

A tal proposito si sottolinea che la valutazione circa la sussistenza di un'eventuale causa di incompatibilità è per legge di competenza del Consiglio comunale; è infatti principio di carattere generale dell'ordinamento che gli organi collegiali elettivi devono esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti in sede di esame della condizione degli eletti, articolo 19quater della legge regionale 54/1998 e successivamente all'elezione qualora si verifichi taluna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4/1995. La contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista appunto dall'articolo 19 della 4/95, che garantisce il corretto contraddittorio tra l'organo e il proprio componente assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata, fermo restando la possibilità di contestare per le vie giudiziali le decisioni che saranno assunte in proposito.

Presidente - Replica il consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Assessore, lei comprenderà se dico che sono profondamente deluso della sua risposta, io ero convinto di trovarmi di fronte a un politico di razza e mi sono trovato di fronte alla risposta di un bolso funzionario. Lei non si assume quelle responsabilità, lei legge un banale documento che fa da scaricabarile, però quel documento sostanzialmente dice: "La competenza del dichiarare l'incompatibilità di quella persona è primaria rispetto al Consiglio comunale". Io l'avviso che nel Consiglio comunale la questione è stata trattata, però credo che non le sfuggirà dal punto di vista politico che se a un membro della maggioranza noi sollevassimo un'eccezione e il Consiglio regionale dovesse votare la sua compatibilità o meno, io temo che, essendo lui maggioranza, potrebbe anche spuntarla, mentre viceversa molto probabilmente all'opposizione non accadrebbe, purtroppo funziona così, da quando la politica ha perso un po' il suo ruolo terzo e ha deciso di fare le barricate, se sei in maggioranza va bene, se sei all'opposizione va (incomprensibile) va le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, però quello che lei ha ignorato nella sua risposta è che... quello che abbiamo voluto riportare è che la decadenza dalla carica di Sindaco, Vicesindaco, Consigliere comunale e circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro abbia interesse davanti al Tribunale. Il Presidente della Regione quindi ha una competenza e noi riteniamo di aver illustrato a dovere le cause ostative e che hanno evidentemente riguardato quel ruolo.

Rispetto invece al benessere e al rispetto dei requisiti, sinceramente, Assessore, lei ha completamente sorvolato la questione, si è concentrato su questioni effettivamente burocratiche, su questioni di inquadramento che nulla hanno a che fare però con quello che sta accadendo all'interno delle strutture e quello che succederà sarà questo, Assessore, se vi sarà un problema, la responsabilità non si potrà scaricare, perché noi l'abbiamo avvisata di quello che stava succedendo, lei adesso ne è al corrente, quindi non può dire che non sapeva e non può dire che non sapeva che non venivano rispettati certi standard e certi inquadramenti. Se c'è una struttura che non ha un referente, ha un facente funzioni, che è referente ma non è referente, perché ha il ruolo però non ha il ruolo e che però dà delle valutazioni, questa è una cosa che lei sa.

Peraltro, in chiusura le segnalo un'altra cosa: qui ho la scheda di valutazione del personale della persona l'unica referente titolata; in questa valutazione dell'unica dipendente titolata che può fare il referente della struttura c'è nella valutazione scritto che questa persona non è adatta a fare il referente della struttura, quindi penso che questa probabilmente le interesserà, se vorrà, se non le interesserà di più guardare (incomprensibile).