Oggetto del Consiglio n. 2496 del 25 maggio 2023 - Verbale
Oggetto n. 2496/XVI del 25/05/2023
APPROVAZIONE DI RISOLUZIONE: "INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI SOGGETTI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SANITARIA FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE E ALLE LORO FAMIGLIE".
Il Presidente BERTIN propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri MANFRIN, PLANAZ, LAVY, GANIS, LUCIANAZ, PERRON, FOUDRAZ, SAMMARITANI, BRUNOD, BACCEGA, MARQUIS, RESTANO, AGGRAVI e DISTORT ed iscritta in via d'urgenza al punto 71.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 2488/XVI).
Illustra il Consigliere MANFRIN.
Intervengono l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, MARZI, e i Consiglieri CHATRIAN e ROLLANDIN.
IL CONSIGLIO
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);
APPROVA
la sottoriportata
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PREMESSO:
- che il sistema sanitario regionale è quotidianamente impegnato per garantire un servizio che sia efficace e possa rispondere alle esigenze che vengono a crearsi ma che questa risposta non è sempre possibile ed accade che il paziente debba ricercare gli adeguati servizi in Regioni differenti;
- che tanto le associazioni che si occupano di disabilità e sostegno alle famiglie che devono affrontare le cure fuori regione, quanto le strutture sanitarie regionali, evidenziano come sia sovente necessario fare ricorso a centri specializzati e cliniche fuori Valle per le prestazioni di cui trattasi e che questo comporti numerosi spostamenti da parte degli assistiti;
- che le motivazioni di tali spostamenti possono essere
molteplici: dall'esigenza di una prestazione specialistica non
presente nella nostra Regione o non erogabile nei tempi dovuti,
alla ricerca di un centro specializzato in una
determinata patologia, o ancora dall'esigenza di analisi
specialistiche che richiedono strumenti non presenti in Valle
d'Aosta;
- che questi trasferimenti richiedono tempo, denaro e organizzazione, fra pernottamenti, spostamenti, pasti e tempo lavorativo perso;
- che numerose Regioni si sono già dotate di una propria legislazione a sostegno dei soggetti che devono utilizzare servizi sanitari in regioni differenti da quella di residenza;
- che in data 9 dicembre 2022 veniva depositata una proposta di legge concernente "Interventi per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie" dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, sottoscritta anche dal gruppo Forza Italia;
RICORDATO che la proposta di legge regionale prevede, fra le sue disposizioni:
- La definizione delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché gli esami strumentali, fruiti presso strutture sanitarie situate fuori dal territorio regionale per uno o più dei seguenti motivi, accertati dal punto di vista clinico e sulla base di una valutazione medica oggettiva:
a) non adeguatezza dell'intervento eseguibile nelle strutture sanitarie presenti sul territorio regionale;
b) esigenza di tecniche non praticate nelle strutture di cui alla lettera a);
c) tempi d'attesa incompatibili con lo stato di salute dell'assistito o tali da precluderne la possibilità di intervento o di cura (art. 1).
- La definizione degli interventi oggetto della legge che consistono in:
a) erogazione di contributi per le spese di
viaggio;
b) erogazione di contributi per le spese di
soggiorno;
c) misure per il sostegno logistico, psicologico e burocratico, anche dei familiari.
Chiarendo che sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i residenti in Valle d'Aosta assistiti dal Servizio sanitario regionale e che le prestazioni sanitarie sono soltanto quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) (art. 2).
- L'erogazione, per le spese di viaggio, di un contributo forfetario a seconda della distanza tra il domicilio dell'assistito e la struttura sanitaria in cui viene effettuata la prestazione sanitaria o l'esame di cui all'articolo 1, così calcolata:
a) distanza tra 80 e 150 chilometri: 60 euro;
b) distanza tra 151 e 250 chilometri: 100 euro;
c) distanza tra 251 e 500 chilometri: 200 euro;
d) distanza oltre i 500 chilometri: 350 euro.
Disponendo che:
- per le spese di soggiorno, è erogato un contributo forfettario pari a 30 euro al giorno e che nel caso di prestazioni ambulatoriali o ricoveri in regimi che non prevedano il pernottamento è erogato il solo contributo di viaggio;
- nel caso di prestazioni ambulatoriali o ricoveri che, pur non prevedendo il pernottamento presso la struttura, sono ripetuti e per i quali è sconsigliato dal punto di vista clinico il ritorno del malato presso la propria residenza, è erogato un solo contributo di viaggio e il contributo per il soggiorno è erogato per la durata complessiva del soggiorno fuori regione;
- nel caso di pazienti minori o non autosufficienti, il contributo per le spese di soggiorno è aumentato del cinquanta per cento;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad adeguare triennalmente gli importi al tasso di inflazione;
- per particolari patologie, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, è previsto, in luogo del rimborso forfetario, il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno effettivamente sostenuti dall'assistito (art. 3).
- Le modalità di erogazione dei contributi:
- al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge, l'interessato presenta domanda all'Azienda USL, allegando la documentazione giustificativa delle spese sostenute e le certificazioni mediche attestanti le prestazioni ricevute. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni trattamento sanitario;
- la domanda contiene la proposta sanitaria, predisposta da un medico dell'azienda USL, che attesta la necessità di prestazioni sanitarie o di esami strumentali presso strutture sanitarie situate fuori Regione e indica il presidio prescelto per l'erogazione;
- l'azienda USL verifica se la domanda rivesta i requisiti previsti dalla presente legge e, nel caso, dispone l'erogazione del contributo entro trenta giorni dalla presentazione della stessa;
- la Giunta regionale, su presentazione da parte dell'Azienda USL di dettagliata rendicontazione dei contributi erogati, provvede all'erogazione all'Azienda stessa dei fondi corrispondenti (art. 4).
- La disciplina degli anticipi, disponendo che nel caso di soggiorni la cui durata prevista sia superiore a quindici giorni, l'assistito può richiedere un anticipo pari al settanta per cento del contributo per il soggiorno presunto (art. 5).
- I servizi per il sostegno logistico, psicologico e burocratico disponendo la promozione, anche mediante convenzioni con organismi del terzo settore, dell'erogazione di servizi per il sostegno logistico, psicologico e burocratico degli assistiti che ricorrano a cure fuori dal territorio regionale, nonché dei loro familiari (art. 7).
- Le modalità di attuazione disponendo la possibilità, fra le
altre, di:
- prevedere l'erogazione del contributo per le spese di viaggio per prestazioni di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale solo a determinate categorie di soggetti individuati in base a particolari situazioni economico-patrimoniali associate all'età o alla condizione sociale, alla presenza di determinate patologie croniche, rare o temporaneamente invalidanti e al riconoscimento dello stato di invalidità e/o di handicap;
- stabilire un termine, comunque non inferiore a centottanta giorni, oltre il quale cessa l'erogazione del contributo per il soggiorno (art. 8).
RITENUTO che i citati articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 rappresentano il cuore del provvedimento legislativo in discussione e che è necessario tutelare i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e le loro famiglie;
CONSIDERATO che una legge regionale potrebbe dare una maggiore stabilità e concretezza alle disposizioni oggetto di proposta, così come già realizzato in altre realtà regionali, ma che la necessità di intervenire tempestivamente impone di utilizzare ogni strumento utile affinché le disposizioni contenute nella legge possano essere applicate con celerità;
IMPEGNA
la Giunta regionale ad adottare, per il tramite di una delibera
di Giunta regionale, disposizioni finalizzate a tutelare i soggetti
che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio
regionale e le loro famiglie, con interventi concernenti contributi
sia per le spese di viaggio sia per le spese di soggiorno e a dare
attuazione quanto più possibile ai citati articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6
della proposta di legge regionale 89 concernente "Interventi per il
sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e
alle loro famiglie" depositata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste.
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