Oggetto del Consiglio n. 2494 del 25 maggio 2023 - Verbale

Oggetto n. 2494/XVI del 25/05/2023

REIEZIONE DI MOZIONE: "ATTIVAZIONE DI TICKETS SANITARI PER IL TRASPORTO SU AMBULANZE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA REGIONALE PER I SOGGETTI IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri MANFRIN, SAMMARITANI e FOUDRAZ e iscritta al punto 15 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere MANFRIN.

Interviene la Consigliera MINELLI.

Replicano l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, MARZI, e il Consigliere MANFRIN.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri GANIS (favorevole) e MINELLI (astensione).

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli tredici (presenti: trentatré; votanti: tredici; astenuti: venti, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CARREL, CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Erika, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, MINELLI, PADOVANI, ROLLANDIN, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale di Trento n. 665 del 5 aprile 2012;

CONSIDERATO che nelle premesse e nella parte impegnativa della citata delibera viene sancito:

- la L.P. 19/2010 "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche" prevede, all'art. 5 "Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria", che la Giunta provinciale definisce con deliberazione i casi e i criteri di partecipazione alla spesa sanitaria per interventi effettuati a favore di persone in evidente stato di ebbrezza.

- Ritenuto pertanto opportuno, in applicazione di tale disposizione e tenuto conto dell'art. 7, comma 1 lettera b), della L.P. 16/2010, istituire la misura di compartecipazione alla spesa sanitaria di euro 200,00 per il trasporto in ambulanza effettuato a favore di persone con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 grammi per litro e il cui accesso al Pronto Soccorso è legato allo stato di ebbrezza.

- Che si delibera di istituire con decorrenza 1° maggio 2012, in applicazione dell'art. 5 della L.P. 19/2010 ed ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b), della L.P. 16/2010, la compartecipazione alla spesa sanitaria di euro 200,00 per il trasporto in ambulanza effettuato a favore di persone con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 grammi per litro e il cui accesso al Pronto Soccorso è legato allo stato di ebbrezza;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale di Trento n. 1095 del 24 giugno 2016;

CONSIDERATO che nelle premesse e nella parte impegnativa della citata delibera viene sancito:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 665 del 5 aprile 2012 è stata data attuazione all'art. 5 della L.P. n. 19/2010 con la previsione della misura di compartecipazione alla spesa pari ad euro 200,00 per il trasporto in ambulanza effettuato a favore di persone con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 grammi per litro e il cui accesso al Pronto soccorso è legato allo stato di ebbrezza.

- di prevedere, a modifica di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 665 del 5 aprile 2012, l'esenzione dalla compartecipazione per il trasporto in ambulanza effettuato a favore di persone con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 grammi per litro e il cui accesso al Pronto soccorso è legato allo stato di ebbrezza, nel caso di soggetti con particolare e comprovata fragilità presi in carico dai Centri di salute mentale o dalle UU.OO. di Psichiatria o Neuropsichiatria infantile;

PRESO ATTO che, a distanza di circa quattro anni dall'introduzione del suddetto ticket la Giunta Provinciale ha preso atto sia di un calo degli accessi citati, sia di un introito per i servizi di riferimento;

IMPEGNA

il Governo regionale a valutare la possibilità di attivare dei tickets per chi viene trasportato dalle ambulanze del servizio emergenza urgenza regionale in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti eventualmente escludendo dalla compartecipazione alla spesa per il trasporto se soggetti con particolare e comprovata fragilità, presi in carico dal servizio sanitario regionale.

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