Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2446 del 11 maggio 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2446/XVI - Interrogazione: "Notizie in merito all'indizione di una Conferenza dei servizi rispetto al progetto del palazzo di piazza Arco d'Augusto".

Bertin (Presidente) - Punto n. 27. Risponde l'assessore Sapinet.

Sapinet (UV) - Ricordo che, come già dichiarato per la vicenda del condominio del Breuil, "The Stone", nelle risposte ai quesiti posti in Consiglio regionale, in occasione dell'audizione dedicata in III Commissione consiliare, l'applicazione della legge regionale 24/2009 avviene attraverso il rilascio di un titolo abilitativo, SCIA, per la destinazione d'uso di abitazione permanente, permesso di costruire negli altri casi.

Pertanto vorrei sottolineare ancora una volta che la procedura del rilascio del titolo abilitativo è sempre in capo al Comune, come è previsto sia a livello statale sia nella nostra normativa regionale, la quale agisce nell'ambito dell'attività amministrativa degli uffici tecnici comunali, ed eventualmente per tramite dello sportello unico degli Enti locali nei soli casi previsti dalla legge.

In particolare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è definito in Valle d'Aosta dall'articolo 60bis della legge regionale 11/1998.

Per tale ragione, considerati i diversi livelli di competenza, non si ritiene possibile dare risposte in materia di urbanistica e di edilizia a quesiti specifici che riguardano la valutazione nel dettaglio di un intervento di riqualificazione edilizia di un fabbricato di proprietà privata, attualmente in fase di valutazione da parte degli uffici comunali, al fine appunto del rilascio del titolo abilitativo.

Pertanto si risponderà ai quesiti di quest'interrogazione limitatamente alle parti generali riguardanti l'applicazione della legge regionale 24/2009 sulla base dei contenuti della legge stessa e della sua disciplina attuativa.

Primo quesito: "Se rispetto al progetto del Palazzo di Piazza dell'Arco d'Augusto è stata indetta una conferenza dei servizi, in che data e con quali esiti".

Conseguentemente a quanto detto in premessa, il ricorso alla conferenza dei servizi è parte del procedimento di rilascio del permesso di costruire e, in quanto tale, è in capo al responsabile del procedimento, individuato a livelli comunali, ai sensi dell'articolo 60bis della legge regionale 11/98 o delle norme che regolano il funzionamento dello sportello unico, qualora la pratica sia tra quelle che devono essere espletate appunto dallo sportello unico.

I quesiti che riguardano il procedimento di rilascio del titolo abilitativo dovrebbero trovare risposta presso il Comune o lo sportello unico.

Gli uffici della struttura regionale competente in materia di urbanistica non hanno titolo per partecipare alle conferenze dei servizi relativi al rilascio del permesso di costruire di cui al citato articolo 66bis.

Riguardo al secondo quesito: "Quali sono i presupposti urbanistici che possono giustificare - nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ubicati all'interno dei centri storici consolidati delle sottozone di tipo A - la possibilità da parte del Comune di optare per una deroga rispetto al progetto di edifici che presentano una tipologia architettonica che contrasta con le finalità delle disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra, anche in riferimento a possibili pareri negativi espressi su tali progetti da parte della Commissione edilizia, ove nominata", in termini generali la legge regionale 24/2009, e in particolare l'articolo 3, precisa che gli interventi di totale demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico fino al 35 percento, sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi.

Tale argomento è ulteriormente precisato nella disciplina attuativa della legge 24/2009 con la delibera di Giunta 514/2012 e le sue successive modificazioni o integrazioni.

La Legge Casa non deroga alle norme di legge, anche nel caso in cui queste siano riportate nelle norme dei piani regolatori o nei regolamenti edilizi.

Nel caso d'obbligo di manto di coperture in lose di pietra, la materia è disciplinata dalla legge regionale 13/2007, nel caso la stessa norma fosse riportata anche nei regolamenti edilizi comunali.

Ciò si configurerebbe solamente come il richiamo di una norma di legge, dunque non derogabile dalla legge regionale 24/2009.

La legge regionale che dispone l'obbligo di manto di copertura in lose di pietra contiene al suo interno alcune possibilità di deroga che non derivano dall'applicazione della Legge Casa.

A tal proposito, il proponente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 (le deroghe della legge 13/2007), può presentare al Comune soluzioni diversi dall'uso delle lose che saranno valutate nell'ambito del procedimento del rilascio del titolo abilitativo.

Il terzo quesito: "Se anche nel caso di progetti correlati dall'applicazione della 24/2009 nell'ambito dell'iter del rilascio del permesso di costruire il responsabile del procedimento deve sempre richiedere il parere della Commissione edilizia ove costituita", sempre richiamando le premesse, si ribadisce che il permesso di costruire richiesto per gli interventi edilizi, in applicazione della legge regionale 24/2009, non prevede - nella procedura - alcuna differenza rispetto agli iter ordinari, cioè quelli che ammettono interventi in coerenza con gli strumenti urbanistici comunali, dunque, come indicato dall'articolo 60bis della legge 11/98 al comma 9, è prevista l'acquisizione del parere della Commissione edilizia ove costituita.

L'attività e la composizione della Commissione edilizia sono d'altronde definite dall'articolo 55 della legge regionale dell'urbanistica che, in particolare al primo comma, ne definisce i compiti. Ogni Comune può istituire in forma singola o associata, attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte quarta Titolo I capo IV della legge regionale 54/1998, una Commissione edilizia per l'espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti, sulle proposte di Pud d'iniziativa privata, di programma d'intese, di concertazione attuative del piano regolatore e delle relative varianti, nonché sulle istanze per il rilascio del permesso di costruire e delle relative varianti.

Tali argomenti sono riportati e ulteriormente sviluppati nel regolamento edilizio dei Comuni che si sono dotati appunto di una Commissione edilizia.

In conclusione, nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire che riguardino interventi edilizi in applicazione della legge 24/2009, è richiesto un parere obbligatorio ma non vincolante alla Commissione edilizia, qualora istituita.

Il responsabile del procedimento, nella valutazione conclusiva dell'intervento, potrà recepire il contributo della Commissione edilizia oppure discostarsene con adeguate motivazioni.

Il quarto quesito: "Se su immobili o porzioni di immobili con destinazione d'uso di esercizio di somministrazione di alimenti, bevande o turistico ricettive alberghiere, verificata al momento della presentazione di un intervento di ristrutturazione edilizia possono essere applicati i benefici volumetrici della 24/2009 nell'ambito dello stesso intervento qualora l'attività sia cessata", la legge 24/2009 all'articolo 1 elenca le destinazioni d'uso su cui sono ammessi gli interventi di ampliamento volumetrico, richiamando le categorie di destinazione d'uso come elencate e individuate all'articolo 73 della legge 11/98.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le strutture ricettive alberghiere, la norma esclude i casi in cui sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 90bis della legge regionale 11/98, non considerando ammissibile sommare i due diversi bonus volumetrici.

A tal proposito la disciplina attuativa della legge casa, in coda al capitolo 5, precisa ulteriormente i numerosi casi di esclusione dell'applicazione della legge 24/2009 per gli usi in esame, a cui si rimanda in quanto la specifica elencazione richiederebbe un tempo eccessivo.

Presidente - Consigliera Erika Guichardaz per la replica.

Guichardaz E. (PCP) - Mi confortano le notizie che mi ha dato oggi, che erano un po' quelle che davano anche i tecnici a cui avevo fatto riferimento.

Mi dispiace che non ci ha detto se sono state convocate le strutture rispetto a questo progetto, perché nell'adunanza dello scorso Consiglio invece aveva proprio chiaramente esplicitato il fatto che le strutture spesso vengano chiamate in conferenza dei servizi, questo lo sappiamo anche da amministratori, e quindi dirci almeno se erano state convocate e dirci in che data, poteva essere utile, ma, come evidenziato dal consigliere Malacrinò, abbiamo anche dei Consiglieri in Comune ad Aosta, porremo le stesse domande all'interno di quell'assise.

Bene anche la sua risposta rispetto alle deroghe della copertura dei tetti in lose, perché questo condominio vista mare copertura in tetti in lose non ne ha, mentre sappiamo bene che anche l'Arco d'Augusto ne ha, e in questi giorni, mentre passeggiavo nel centro, spesso mi è stato chiesto: "Ma se lì si può non fare il tetto in lose, anche a casa mia faccio un ampliamento e ci metto un bel solarium son piscina".

Dalla sua esposizione ci viene detto chiaramente che le deroghe alle altre leggi, e quindi alla legge 13/2007, non possono avvenire, salvo i casi di deroga previsti nell'articolo 5.

A questo punto io mi chiedo, leggendo tutte le lettere dell'articolo 5, se in questo caso la deroga sia arrivata per altri casi specifici, cioè su proposta del Comune, sentita la struttura regionale competente.

Questo sarà poi oggetto di un'altra indagine da parte del nostro gruppo.

Anche rispetto alla questione della Commissione edilizia, ha confermato il fatto che il responsabile del procedimento debba tenere assolutamente conto di quanto dice la Commissione edilizia e motivare, nel caso in cui manderà avanti il progetto, il perché non segua quanto detto dalla Commissione edilizia.

Rispetto all'applicazione della legge Casa, anche qui ci ha dato soddisfazione la sua risposta, ed era anche un po' evidenziato nella nota al quesito datoci rispetto al "The Stone", dove le sue strutture dicevano, proprio rispetto all'applicazione della legge Casa, il cambio di destinazione d'uso, che, nel caso di demolizione e costruzione, si può prevedere contestualmente il mutamento della destinazione d'uso da ricettivo a residenziale, da assentire con procedimento autorizzativo ordinario con l'applicazione della Legge Casa, ma si precisava che il mutamento della destinazione d'uso non beneficia delle deroghe agli strumenti urbanistici comunali previsti invece per la legge Casa.

Ecco quindi che, rispetto a questo, credo che la scheda e le norme tecniche di attuazione contenute nel Piano regolatore del Comune di Aosta siano fatte molto bene, quindi sotto questo punto di vista, giustamente passiamo la palla al Comune di Aosta, c'è un'altra interrogazione scritta che va a puntualizzare altri aspetti rispetto all'applicazione di questa normativa su quel condominio, quindi grazie della sua risposta.