Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2399 del 21 aprile 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2399/XVI - Interpellanza: "Monitoraggi e revisione della legge regionale n. 24/2009 sulla riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta".

Marguerettaz (Presidente) - Punto n. 68 all'ordine del giorno. Per la presentazione, ha chiesto la parola la collega Minelli.

Minelli (PCP) - Quest'interpellanza intende affrontare un altro tema che è molto rilevante per la gestione del territorio valdostano, quello della cosiddetta rigenerazione urbana, della necessità cioè di migliorare la qualità di vecchi edifici nei centri urbani sotto l'aspetto strutturale estetico e di efficienza energetica e, soprattutto, di come farlo, evitando il più possibile dei danni ambientali e paesaggistici.

È una necessità che deve fare i conti con la delicatezza degli interventi di ristrutturazione che, soprattutto quando eseguiti nei centri storici, devono essere realizzati con cautela e con una particolare attenzione al contesto edilizio in cui si collocano.

Negli ultimi mesi sono emersi all'attenzione degli addetti ai lavori, ma anche dell'opinione pubblica, e ne abbiamo parlato in Consiglio, due casi di progetti di grandi dimensioni: il noto "The Stone" al Breuil su cui abbiamo presentato una mozione - è stata respinta nell'ultimo Consiglio - e l'altro, che è un intervento di demolizione e ricostruzione in piazza Arco d'Augusto ad Aosta.

Due interventi molto diversi tra di loro, ma che suscitano entrambi degli interrogativi e presentano dei rischi di scarsa armonizzazione con il contesto in cui è prevista la loro realizzazione.

Sta poi succedendo un fatto che è paradossale, ma che è la conseguenza di un preciso apparato normativo. Il fatto paradossale è che le amministrazioni comunali si trovano in difficoltà a posizionarsi di fronte a questi progetti perché la normativa regionale, in particolare quella della cosiddetta Legge Casa, la 24/2009 e le successive variazioni, di fatto esautora in qualche modo i Comuni dalle loro possibilità decisionali; consente infatti di procedere a demolizione e ricostruzione di fabbricati preesistenti in deroga ai piani regolatori comunali, ai regolamenti edilizi, alle norme su distanze, altezze e anche talvolta a quelle relative agli equilibri funzionali.

Succede così che quello che diventa determinante, ai fini delle decisioni, è il parere della Sovrintendenza, il resto deriva di conseguenza.

È quello che sta succedendo al Breuil dove il Comune - e, a nome del Comune, ovviamente, il responsabile del procedimento - deve gestire l'autorizzazione rispetto a un intervento che pure, a nostro avviso, è di forte impatto e fuori scala, e succede ad Aosta con il progetto di demolizione e ricostruzione nei pressi dell'Arco di Augusto dove, in presenza di un parere negativo della Commissione edilizia, il Comune - e, a nome del Comune, ovviamente, il responsabile del procedimento - deve gestire l'autorizzazione in presenza di un parere positivo della Sovrintendenza.

È evidente che una situazione simile, che limita il potere valutativo dell'ente locale, non funziona e noi siamo anche un po' sorpresi che i Comuni e il CPEL, l'associazione che li rappresenta, non abbiano sollevato con forza e con determinazione questo problema, un problema che trova la sua origine proprio nella Legge Casa e nelle sue modalità attuative.

Come sappiamo, la legge 24/2009 è un'applicazione su scala locale del Piano casa varato nel 2009 dal Governo Berlusconi; si tratta di una legge che ha permesso di fare degli interventi importanti, ha incoraggiato degli interventi per riqualificare il tessuto edilizio riducendo il consumo di suolo, ma ha altresì manifestato degli effetti contraddittori in vari casi e, a quattordici anni di distanza dall'approvazione di quella legge, noi crediamo che occorra pensare a un suo adeguamento, a un suo superamento, come è avvenuto peraltro in diverse altre Regioni italiane.

C'è un problema di revisione della legge, ma c'è anche un problema diverso, precedente, che è di gestione e monitoraggio della stessa, in particolare per quanto riguarda gli interventi più impattanti, cioè i progetti di demolizione e ricostruzione di notevoli dimensioni in zone di pregio.

Il 21 marzo scorso, nel corso dei lavori della III Commissione, riunitasi per le valutazioni sul caso dell'edificio del Breuil, è emerso che non c'è stato un esame congiunto di quel grande progetto - grande lo definisco, perché è un progetto importante - tra la Soprintendenza regionale, la struttura pianificazione ma anche l'ufficio competente in materia di contributi con vincolo di destinazione d'uso, e non c'è stato un raccordo, ancorché secondo noi auspicabile, fra uffici regionali e uffici comunali.

Non c'è stato il coordinamento, lo dico, perché non è previsto dalla normativa, non è previsto che ci sia, ma è un sistema di operare che, a nostro avviso, presenta dei problemi, perché non permette una valutazione coordinata almeno di quei progetti che hanno una grande rilevanza, perché meriterebbero un'attenzione forse appunto delle strutture che si parlano tra di loro.

In attesa di una revisione normativa - che secondo noi ci vuole - un livello di concertazione preventiva dovrebbe essere definito con delle disposizioni operative semplicemente di saggezza direi, una riunione o anche una conferenza informale fra gli uffici regionali e comunali, in presenza di grandi progetti di demolizione e ricostruzione, ancora di più se inseriti in centri storici o in luoghi di pregio, secondo noi è quanto mai opportuna.

Tornando alle norme della Legge Casa, c'è da rilevare un dato importante, che anche altri Consiglieri regionali hanno già evidenziato in Commissione ma che poi non è stato oggetto del necessario approfondimento. La legge 24/2009, nelle sue disposizioni transitorie, all'articolo 19 recita: "Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4" - cioè dei vari interventi di ampliamento del 20%, 35% o anche in alcuni casi del 45% - e inoltre nel secondo comma dell'articolo 19 recita: "L'esito di tale verifica è illustrato al Consiglio regionale, al fine di un'eventuale revisione della presente legge".

Queste due disposizioni della normativa regionale indicano, secondo noi, in modo eloquente le perplessità del Consiglio rispetto alla nuova normativa che in quel momento si stava varando per adeguarsi alla normativa nazionale, perplessità tali da arrivare ad affermare in quella legge di allora che entro trentasei mesi bisognava condurre una verifica degli effetti ed eventualmente rivedere, ricalibrare, correggere la legge stessa.

Queste sono le premesse dell'interpellanza, cui seguono quattro domande che sono le seguenti:

in quali occasioni e con quali conseguenti decisioni il Consiglio regionale ha preso atto dei monitoraggi previsti dall'articolo 19 della legge 24/2009;

quanti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico in ambiti di tutela, richiedenti quindi il parere della Soprintendenza, sono stati realizzati dal 2009 a oggi;

che cosa si intende fare perché le varie strutture della Regione competenti in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio e gestione contributi con vincoli di destinazione d'uso operino congiuntamente e in contatto con gli uffici e le Commissioni edilizie comunali laddove presenti nell'esame dei progetti, in particolare di quelli di demolizione e ricostruzione di edifici di notevoli dimensioni e di rilevante impatto in ambiti tutelati;

se si intende procedere a una revisione della legge regionale 24/2009, perché questo è quello che ci è sembrato di capire durante la discussione della mozione nello scorso Consiglio, almeno da alcuni interventi, però allora di capire anche in che senso s'intende impostare, in termini almeno generali, questa revisione.

Presidente - Per la risposta, la parola all'assessore Sapinet.

Sapinet (UV) - Veniamo alle risposte dei quattro quesiti. Relativamente al primo quesito, l'articolo 19 della legge 24/2009 recita: "Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. L'esito di tale verifica è illustrato al Consiglio regionale al fine di un'eventuale revisione della presente legge".

A settembre del 2012 sono stati raccolti i dati del monitoraggio di Legge Casa e sono stati analizzati in un documento che doveva poi essere approvato dalla Giunta e quindi illustrato in Consiglio regionale.

La deliberazione di approvazione del monitoraggio, disposto ai sensi dell'articolo 19 della legge 24, fu messa in elenco per la seduta del 12 aprile ma poi non fu adottata.

Contestualmente, sempre nel 2012, fu riorganizzata la pagina del sito istituzionale della Regione, anche la pagina dedicata alla Legge Casa. In tale contesto è stato reso pubblico il monitoraggio degli interventi realizzati in applicazione della legge, dati aggiornati in tempo reale e con una consultazione di libero accesso.

Il monitoraggio era stato avviato già nel febbraio 2010, con aggiornamenti periodici che però non erano automatizzati, come poi fatto successivamente.

Durante la scorsa estate, si è reso necessario interrompere la pubblicazione di questo monitoraggio sul sito, poiché il sistema tecnologico con cui erano impostate l'elaborazione e la presentazione dei dati non era più disponibile, si è dunque provveduto, con i tecnici Inva, a riprogettare il monitoraggio e la sua gestione.

Il nuovo servizio sarà quindi on-line al termine dell'attività progettuale e si precisa che nel frattempo i dati comunque sono raccolti e resi disponibili all'utenza, se ne faccia richiesta. Come detto, però, a breve e appena possibile, saranno di nuovo disponibili on-line.

Il secondo quesito relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione: il monitoraggio degli interventi della Legge Casa avviene attraverso la raccolta, tramite un sistema informatico, delle schede compilate dal professionista, al momento della presentazione in Comune dell'istanza del titolo abitativo.

Non è detto che tutti gli interventi per cui viene presentata una scheda di monitoraggio siano poi effettivamente realizzati; ciò premesso si tenga conto che l'estrazione dei dati del monitoraggio è ammissibile nel limite delle voci indicate nella scheda di monitoraggio, fra queste vi è, ad esempio, la zona del Piano regolatore in cui ricade l'edificio oggetto dell'intervento e la sua eventuale classificazione, se incluso in un centro storico, ma non sono richiesti i dati relativi alle aree di tutela su cui insisterebbero gli edifici.

Rispetto alla zona di Piano regolatore di appartenenza, è disponibile il numero d'interventi per i quali è stato chiesto un titolo abilitativo riguardante l'applicazione dell'articolo 3 della Legge Casa, quindi totale demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 35%.

In centro storico, dal 2010 a oggi, su tutto il territorio regionale si registrano 128 schede di monitoraggio compilate.

Se invece si considerano le zone EE (quindi le sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) e le zone EF (sottozone di specifico interesse naturalistico) dal monitoraggio non risulta essere stato proposto nessun intervento edilizio ai sensi dell'articolo 3.

Sul terzo quesito, su cosa si intende fare perché fra le varie strutture della Regione competenti in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio e gestione contributi con vincoli di destinazione d'uso operino congiuntamente e in contatto con gli uffici e le commissioni edilizie laddove presenti nell'esame dei progetti, in particolare quelli di demolizione e ricostruzioni, come già rilevato nel corso della precedente seduta del Consiglio - lo citava anche lei - e in occasione dell'audizione in III Commissione in relazione alla vicenda dell'ufficio "The Stone" a Cervinia, la normativa vigente non prevede che la struttura pianificazione territoriale valuti ed esprima conseguentemente un parere sugli interventi edilizi in applicazione della legge stessa.

L'applicazione della legge 24/2009 avviene attraverso il rilascio di un titolo abilitativo, quindi SCIA per la destinazione di uso di abitazione permanente, permesso di costruire negli altri casi.

Quindi nell'ambito dell'attività amministrativa degli uffici tecnici comunali, eventualmente per il tramite dello sportello unico "Enti locali" nei soli casi previsti dalla legge.

La procedura di rilascio del titolo abilitativo - e l'avevamo detto - è sempre in capo al Comune, come previsto sia a livello statale sia nella nostra normativa regionale: "Non compete alla struttura pianificazione territoriale valutare i progetti, verificare la correttezza dei calcoli dei volumi né pronunciarsi sul corretto inserimento dell'intervento progettato nel contesto architettonico e paesaggistico".

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è definito dall'articolo 60bis della legge regionale 11/98, esso prevede che sia il Comune, e non i proponenti, a richiedere i pareri richiesti dalla legge, convocando una conferenza dei servizi semplificata, che consiste nella richiesta di pareri ai sensi di legge a enti esterni all'Amministrazione comunale.

La stessa norma poi permette al responsabile del procedimento comunale di convocare una conferenza dei servizi sincrona nel caso in cui, nell'ambito della conferenza semplificata, abbia ricevuto dei pareri discordanti.

Si ricorda - e direi che questo è un passaggio importante - che la struttura pianificazione territoriale, pur non essendo coinvolta direttamente e formalmente nell'espressione dei pareri sui singoli progetti, è da sempre - e io... anche a livello di Comune, ne abbiamo approfittato - è sempre disponibile a effettuare consulenze rivolte ai professionisti e ai tecnici comunali, ai colleghi delle strutture regionali chiamati a esprimersi su progetti d'intervento di riqualificazione edilizia in applicazione della Legge Casa per assicurare questa corretta e uniforme applicazione della norma stessa; in tale ambito poi è prassi coinvolgere tutte le parti interessate dal progetto, quindi dal professionista al tecnico comunale di eventuali strutture regionali chiamate ad esprimersi, assicurando così il confronto e il coordinamento tra le parti.

L'attività di consulenza comporta, per avere dei numeri, a oggi circa una dozzina di interventi a settimana, con riunioni e confronti, sia in presenza che in via telematica.

Per quello che riguarda l'ultimo quesito, è evidente, come già accaduto in altre Regioni italiane, che il destino della Legge Casa sia quello di confluire nella disciplina della rigenerazione urbana, che sarà certamente uno dei contenuti più incisivi della nuova legge urbanistica regionale di cui in questi mesi si stanno appunto tracciando le strategie e i contenuti, in ottemperanza della delibera di Giunta regionale 1067/2022 di cui abbiamo parlato in occasione di altre iniziative.

Presidente - Per la replica, ha chiesto la parola la collega Minelli.

Minelli (PCP) - La legge è del 2009, il primo atto sarebbe stato del settembre 2012 con una raccolta dei dati per il monitoraggio e la delibera che doveva essere approvata nella seduta del 12 aprile non è mai stata adottata, quindi dal punto di vista dell'applicazione della legge qui c'è stato un problema: non è stata applicata. Poi lei ci ha detto che è stata aggiornata la pagina del sito dal 2012 fino all'estate 2022 - se ho capito bene - in cui poi è stato sospeso; il monitoraggio è stato fatto ma si parla di un monitoraggio messo sul sito, ma se io non ho letto male l'articolo di legge, c'è scritto all'articolo 19, facendo riferimento alla verifica effettuata dalla Giunta: "L'esito di tale verifica è illustrato al Consiglio, al fine di un'eventuale revisione della presente legge".

Se capisco bene, questo non è mai stato fatto dal 2009 a oggi e sono passati qualcosa come quattordici anni, e la legge - l'ho detto quando ho fatto l'illustrazione - nella formulazione di quell'articolo 19 ma anche della parte precedente che adesso non ho letto, cioè quella che chiedeva "Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta fa questa verifica", credo che indicasse in maniera molto chiara che c'era una volontà di attenzione e forse anche, secondo me, una preoccupazione.

Adesso non c'è neanche la pubblicazione sul sito, ci ha detto che sarà disponibile on-line, e che chi - l'utenza - ne farà richiesta potrà anche adesso saperlo, ma noi qui stiamo parlando non di utenza ma di un ruolo del Consiglio regionale che non è stato in qualche modo esercitato.

Per quanto riguarda invece il secondo quesito, quindi gli interventi di demolizione e ricostruzione, io le chiedo, Assessore, se posso avere copia dei dati perché non sono riuscita a prendere nota velocemente, mi sembra di aver capito che sono 128 le schede di monitoraggio dal 2010 a oggi, devo capire meglio la questione delle zone E, perché non sono riuscita a comprendere tutto quanto lei ha detto.

Mi sembra però che non ci siamo capiti bene sulla terza questione, io sapevo benissimo che la normativa - e l'ho detto - non prevede che ci sia un'interlocuzione precisa e codificata tra le varie strutture al fine di considerare i progetti, quello che dicevo era un'altra cosa. In presenza di particolari progetti, come i due che abbiamo citato, a noi sembra che sia opportuno, per gli impatti che ci sono, che ci sia anche a livello informale, propedeutico all'iter di tutto il procedimento, un confronto fra le strutture.

Quando abbiamo fatto l'incontro qui in Commissione a proposito del palazzone del Breuil, è emerso, ma l'hanno detto le strutture, che ognuno aveva fatto il suo pezzo regolarmente come era previsto, ma che non c'era stato un confronto su un intervento - chiamiamolo così - che è particolarmente rilevante e importante.

Poi lei ci ha detto che è possibile chiedere la conferenza di servizi sincrona quando si è in presenza di pareri discordanti.

Io vorrò poi verificare se - per quello che riguarda i casi in particolare all'attenzione adesso - questo sia stato richiesto.

A oggi lei ci dice che tutte le settimane ci sono una dozzina circa di confronti tra gli uffici insieme ai Comuni, però io intendevo un lavoro più mirato sulla necessità, in presenza di situazioni complicate come queste, di avere risposte che siano anche più utili e confortanti per i Comuni, che ci sia un confronto proprio su questi temi.

Sull'ultimo punto, se s'intende procedere a una legge, lei ci ha detto che si dovrà dare attuazione alla delibera 1065/2022, però, in buona sostanza, quali sono gli indirizzi che si vorranno applicare per una revisione della Legge Casa io non l'ho capito.