Oggetto del Consiglio n. 2290 del 6 aprile 2023 - Verbale

Oggetto n. 2290/XVI del 06/04/2023

APPROVAZIONE DI MOZIONE: "PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER L'ISTITUZIONE DI ZONE FRANCHE URBANE E DI MONTAGNA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri AGGRAVI, MANFRIN, LAVY, BRUNOD, FOUDRAZ, PLANAZ, GANIS, SAMMARITANI, PERRON, DISTORT e LUCIANAZ e iscritta al punto 64 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere AGGRAVI che propone un nuovo testo.

Intervengono il Presidente della Regione TESTOLIN, che concorda con il nuovo testo, i Consiglieri ROLLANDIN, CHATRIAN, LUCIANAZ e il Presidente BERTIN.

IL CONSIGLIO

- nel nuovo testo presentato dal Consigliere AGGRAVI;

- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentacinque);

APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RAPPELANT l'article 14 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste: "Le territoire de la Vallée d'Aoste est placé en dehors de la frontière douanière et constitue une zone franche. / Les modalités de réalisation de la zone franche seront établies en accord avec la Région et fixées par une loi de l'État";

RICHIAMATI i contenuti della discussione tenutasi l'11 marzo 1948 in Consiglio regionale (oggetto del Consiglio regionale n. 31/48 e rubricato "Attuazione della Zona Franca in Valle d'Aosta");

RICHIAMATI i contenuti del disegno di legge presentato nell'ambito della III legislatura del Senato della Repubblica dal Sen. Chabod il 28 gennaio 1959 e rubricato "Modalità di attuazione della zona franca della Valle d'Aosta";

RICHIAMATI i contenuti della discussione tenutasi il 28 luglio 1961 in Consiglio regionale (oggetto del Consiglio regionale n. 95/61 e rubricato "Proposta di disegno di legge dello Stato per l'attuazione della Zona Franca in Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta");

RICHIAMATI i contenuti del disegno di legge presentato nell'ambito della IV legislatura del Senato della Repubblica dal Sen. Chabod il 19 giugno 1963 e rubricato "Modalità di attuazione della zona franca della Valle d'Aosta";

RICHIAMATI i contenuti del disegno di legge presentato nell'ambito della VI legislatura del Senato della Repubblica dal Sen. Fillietroz il 12 dicembre 1975 e rubricato "Attuazione della zona franca della Valle d'Aosta";

VISTIi principi contenuti nel D.Lgs 20 novembre 2017, n. 184 inerente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale";

VISTI gli atti, i contenuti e le relative successive pubblicazioni del convegno "Flessibilità fiscale e zone franche: profili giuridici e finanziari" promosso dal Consiglio Valle e tenutosi ad Aosta il 17 settembre 2021;

RICHIAMATO il contenuto dell'ordine del giorno n. 19 al Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2022-2024, al d.d.l.r. n. 46/XVI, al d.d.l.r. n. 47/XVI e d.d.l.r. n. 48/XVI e rubricato "Costituzione di una Commissione speciale per l'analisi dell'applicazione delle previsioni dell'art. 14 dello Statuto speciale di Autonomia nell'ambito dell'attuale quadro normativo comunitario di riferimento";

OSSERVATA l'esperienza delle Zone Economiche Speciali già esistenti all'interno dell'Unione Europea nella forma, a titolo esemplificativo, di parchi industriali o tecnologici, eco-industrial park, distretti per l'innovazione e/o zone franche urbane;

RILEVATO come le zone franche urbane (c.d. "di seconda generazione") siano ambiti territoriali, di dimensioni prestabilite e legate a situazioni temporanee che giustificano una deroga rispetto alle regole di concorrenza necessaria al funzionamento del mercato interno dettate dall'Unione Europea, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese ed atteso come le stesse siano state istituite dalla L. 27/12/2006, n. 296 e in seguito disciplinate dalla L. 24/12/2007, n. 244;

ATTESO che al momento la Regione, nonostante la previsione dell'art. 14 dello Statuto, non pare essere competente ad istituire una zona franca urbana con legge ordinaria, stante il limite costituito dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, anche con riflessi in materia di aiuti di Stato, oltre che dalla competenza in materia di armonizzazione del sistema tributario e contabile dello Stato;

RIBADITO, d'altro canto, il principio di intesa con lo Stato centrale statuito dall'articolo 14 dello Statuto speciale, con il quale si stabilisce che "le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato";

RILEVATA la volontà già espressa dal Governo regionale di affrontare la tematica in questione stante la previsione statutaria che deve essere inquadrata nell'ambito nelle mutate condizioni istituzionali, sociali ed economiche, oltre che di appartenenza all'Unione europea;

CONSIDERATO il percorso già avviato al fine della verifica della facoltà di attuazione di zone franche per la ricerca e lo sviluppo, finalizzata a riservare agli operatori economici ivi insediati specifiche misure incentivanti o agevolativi, connotate da elementi di differenza rispetto alle zone franche urbane;

ATTESA l'assoluta necessità di approfondire il quadro normativo vigente in materia anche al fine di tracciare un percorso che possa tener conto delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale;

IMPEGNA

il Governo regionale, entro sei mesi, ad approfondire il quadro normativo in essere, anche al fine di verificare la fattibilità della previsione di una norma di attuazione che tenga conto delle esigenze territoriali, delle opportunità di sviluppo e delle esperienze europee, ed all'esito a relazionare presso la competente Commissione consiliare.

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