Oggetto del Consiglio n. 2225 del 23 marzo 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 2225/XVI - Interrogazione: "Esclusione degli enti di promozione sportiva dall'accesso al sostegno per l'organizzazione di eventi sportivi in ambito regionale".
Marguerettaz (Presidente) - Punto n. 49 all'ordine del giorno. Per la risposta, la parola all'assessore Grosjacques.
Grosjacques (UV) - Con riferimento alla prima domanda, occorre, in via preliminare, precisare che gli enti di promozione sportiva non sono in quanto tali esclusi dall'accesso ai contributi previsti dal capo quinto della legge regionale 3/2004.
Sotto il profilo dei requisiti soggettivi di accesso, infatti, possono accedere alle provvidenze regionali di cui trattasi tutti gli enti costituiti e operanti in Valle d'Aosta non aventi finalità di lucro, così come disposto dall'articolo 25 comma I della legge e dall'articolo 1 comma 1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1329/2021 che ha approvato le relative disposizioni applicative di dettaglio.
La citata esclusione riguarda invece la tipologia degli eventi sportivi ammessi ai contributi, che debbono essere inseriti nei calendari nazionali o internazionali delle Federazioni sportive competenti per le discipline sportive interessate, con esclusione di tutti gli eventi ricadenti in altri programmi o calendari, compresi quelli definiti dagli enti di promozione sportiva.
La motivazione di tale esclusione, risiede nel fatto che l'articolo 25 comma I della citata legge 3/2004, nell'inquadrare le finalità dei contributi regionali, prevede che gli stessi siano destinati a supporto delle manifestazioni non solo con valenza turistico promozionale ma altresì di particolare rilievo sotto il profilo tecnico.
In sede di definizione delle disposizioni applicative della legge, di cui alla citata deliberazione 1329/2021, si è pertanto ritenuto di riconoscere il particolare rilievo sotto il profilo tecnico nelle sole manifestazioni che risultino inserite nei calendari ufficiali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, delle Federazioni paraolimpiche e delle relative Federazioni internazionali; enti tutti che governano lo svolgimento a livello tecnico agonistico regolamentare delle competizioni sportive riferite alle discipline sportive e che ne certificano ufficialmente i relativi risultati tecnici, quindi primati, titoli nazionali, promozioni, retrocessioni a seconda ovviamente delle discipline sportive.
Come è noto, gli enti di promozione sportiva svolgono una meritoria attività di promozione sportiva a livello amatoriale, ambito in cui non rileva il valore tecnico della prestazione sportiva, ma lo stimolo a partecipare all'attività sportiva da parte dei cittadini.
Il Decreto legislativo 36/2021 di riordino e riforma delle disposizioni statali in materia di enti sportivi, conferma all'articolo 2, comma 1 lettera S, la mission istituzionale degli enti di promozione sportiva, definendoli: "Organismi sportivi che operano nel campo della promozione e dell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative".
Il livello tecnico sportivo che si esprime nell'attività di tipo agonistico, non è quindi un elemento considerato dagli enti di promozione sportiva nella predisposizione dei rispettivi calendari o programmi di attività, che considerano esclusivamente l'effetto di promozione dell'attività motoria per finalità appunto non agonistiche ma ricreative e formative delle persone.
Con riferimento poi alla seconda domanda, "Se sia stata valutata una modifica che consenta alle manifestazioni che registrino una partecipazione qualificata, ad esempio 100 iscritti, di poter accedere al summenzionato contributo", la informo che nel prossimo periodo è ipotizzabile una revisione della legge regionale 3/2004, e quindi delle relative disposizioni applicative, anche ai fini di una verifica degli effettivi risultati rispetto ad alcuni interventi previsti da questa norma.
Nel caso in cui si dovesse decidere di non considerare più l'esclusività, e quindi la tassatività del particolare rilievo sotto il profilo tecnico alle sole competizioni così come classificate dall'articolo 3 della disciplina applicativa della deliberazione della Giunta regionale 1329/2021, si potrà in quel caso prevedere di valutare l'inserimento delle manifestazioni organizzate dagli enti di promozione sportive, non affiliate a federazioni nazionali, particolarmente rilevanti sotto il profilo della loro importanza turistico promozionale.
Presidente - Per la replica, la parola al collega Manfrin.
Manfrin (LEGA VDA) - Sì, mi è parso di cogliere nel finale uno spiraglio, cioè la possibilità che si potesse riaprire, e credo che, al netto delle spiegazioni tecniche di cui la ringrazio perché entrano nel merito, sia giusto anche spiegare all'esterno che cosa sta accadendo in questo momento.
Fino a questo momento le manifestazioni sportive in generale erano sostenute appunto da questa possibilità, cioè quella di essere sostenute con dei fondi regionali.
Questa introduzione dei criteri ha escluso questa possibilità per gli enti di promozione sportiva, perché? Prendiamo ad esempio una gara che potrebbe essere l'Edileco Run, quindi una gara che coinvolge centinaia e centinaia di persone, che fanno una corsa che non è ovviamente affiliata a una Federazione di riferimento. Questa manifestazione che coinvolge centinaia di persone e che è un richiamo e richiama persone anche al di fuori della Valle d'Aosta, siccome non è affiliata a un'associazione sportiva nazionale e siccome la gara non è inserita nel calendario non può essere sostenuta, quindi si priva la possibilità magari di organizzare un evento di questo tipo.
Stesso discorso trattasi, ad esempio, per il torneo che si svolgeva in Piazza Chanoux, quello di calcetto; ovviamente si rivolge a una parte di amatori, anche se anche lì c'era una parte dedicata ai dilettanti e una parte dedicata ai professionisti, ma essendo organizzata da un'associazione di promozione sportiva e non essendo stata inserita in un calendario dalla Federazione, perché ovviamente è una manifestazione non professionistica, a quel punto non poteva essere sostenuta.
La mancata possibilità di sostenere questo tipo di manifestazioni priva la nostra Regione di eventi sportivi che magari possono essere invece di interesse che vanno esattamente nella direzione in cui ha detto lei, cioè, se effettivamente questi eventi sono di interesse, è chiaro che vanno sostenuti, e se ci sarà questa modifica evidentemente andrà nella direzione con la quale abbiamo suggerito quest'interrogazione.
Quindi io prendo per buone le sue parole, Assessore, perché temo e ritengo che il perseguire, continuare con questi criteri escluderà molte manifestazioni. Abbiamo voluto indicare un criterio numerico indicativo semplicemente per dire: "Abbiamo un riferimento", per dire: "Questa manifestazione può essere interessante". Siccome questi contributi vengono dati ex post, dopo le manifestazioni, io avrò agevolmente la possibilità di dire: "Bene, questa associazione mi ha chiesto un contributo per quella manifestazione, se raggiungerai X partecipanti, a quel punto significherà che tu hai organizzato la manifestazione di successo, di rilievo, con molti atleti e a questo punto avrai meritato il sostegno economico da parte della Regione" e questo è facilmente verificabile successivamente e l'organizzazione sarà particolarmente interessata a sostenere e a promuovere quest'evento e a beneficiarne sarà chiaramente tutta la nostra regione.
Quindi da questo punto di vista è evidente che la nostra attenzione c'è, ci auguriamo di poter avere notizie quanto prima, anche perché gli eventi sono incipienti, abbiamo una serie di eventi che cominceranno sicuramente a breve, abbiamo la primavera, abbiamo l'estate che si affacciano, quindi una modifica in tempi brevi, in senso stretto è assolutamente necessaria, e ovviamente verificheremo che questa avvenga.
Presidente - L'assessore Marzi mi ha comunicato di aver consegnato il documento al consigliere Restano.