Oggetto del Consiglio n. 227 del 30 aprile 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 227/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "REVISIONE PER L'ANNO 1981 DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 2 LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27 RECANTE CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di illustrare la relazione l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod, ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Ritengo che la relazione sia abbastanza chiara; è la solita revisione che facciamo tutti gli anni per le concessioni alle aziende di autoservizi di linea per viaggiatori.
PRESIDENTE: Come i Consiglieri possono vedere, c'è il parere dell'Assessorato alle Finanze, che rimanda all'avvenuta approvazione del bilancio, e ci sono i pareri della Commissione per gli Affari Generali ed il parere della Commissione Permanente per lo Sviluppo Economico. E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Abbiamo già espresso nella Commissione per lo Sviluppo Economico il parere contrario a questo disegno di legge che prevede, per l'ultima volta credo, il cosiddette rimborso a piè di lista per i deficit delle imprese di autotrasporti.
Durante la discussione avvenuta in Commissione, tutti i Commissai hanno potuto verificare, fatti alla mano, che la Regione non esercita alcun controllo sulle dichiarazioni che vengono rese dalla società di autotrasporti. Non solo, l'anno scorso in quest'aula l'Assessore parlò di controlli sui bilanci; il Funzionario dirigente del settore ci ha detto che la Regione non controlla mai i bilanci, basandosi invece su dei rendiconti che vengono presentati dalle aziende, sulla base dei quali sana il deficit, dividendo il deficit totale per le percorrenze di ciascuna società.
Un elemento che forse non tutti conoscono ma che ha un grosso rilievo, è che il deficit è il risultato di tutte le voci che compaiono nel bilancio delle società di autotrasporti. In questo bilancio, sulla base dei rendiconti che abbiamo anche esaminato, soltanto una voce è positiva, ed è quella che si riferisce al noleggio dei mezzi. Il conto economico della S.A.D.E.M prevedeva 200 milioni di utile per il noleggio, la S.A.V.D.A. ricava dal noleggio solo 24 milioni. E' evidente che un controllo sulla reale portata degli autobus noleggiati ha un'incidenza sul deficit dell'azienda.
Francamente ci sembra avventato che una Regione si limiti a rimborsare sulla base delle dichiarazioni fatte dalle aziende, senza operare alcun controllo soprattutto su una voce così importante qual è quella dei noleggi; ed il controllo non è solo di carattere fiscale o contabile, si tratta di predisporre - ed in questo settore avevamo anche competenza legislativa - tutti gli strumenti affinché si possa avere alla fine dell'anno finanziario la situazione reale, effettiva. Corrono voci che non tutte le aziende - soprattutto quelle che hanno le sedi non solo in Valle d'Aosta, ma anche in Piemonte - denuncino l'effettivo ammontare dei noleggi, ed è questo un fatto allarmante, per cui, a meno che oggi non ci venga dall'Assessore qualche affermazione diversa, in Commissione abbiamo avuto conferma di una certa impotenza - che io chiamerei inettitudine - della Regione su questo problema.
E' stato detto in Commissione che questo è l'ultimo anno perché dal prossimo dovremmo ragionare sulla base di costi standard; quella è una discussione tutt'altro che semplice, è opportuno farla subito, anche perché non siamo fra le Regioni che presentano per prime la legge in attuazione della legge statale n. 151. Si tratterà in quell'occasione - ma ne discuteremo in quel momento - di rivedere un sistema che, non da oggi, ci trova decisamente contrari. Queste sono motivazioni che già altre volte abbiamo espresso in quest'aula e che - ripeto - in quella riunione di Commissione hanno trovato puntualmente conferma, pertanto non ci resta che essere coerenti e votare contro.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
Le aliquote di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1981, sono stabilite fino ad un massimo di:
- L. 1.120 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgente-si in territorio regionale i cui capilinea siano a uota inferiore a mt. 800;
- L. 1.527 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 18
Contrari: 8
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
La Giunta adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 6 e 10 della Legge Regionale 6 agosto 1974, n. 27.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 8
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
L'onere di L. 689.000.000, derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 38000 della parte spesa del Bilancio di revisione della Regione per l'anno finanziario 1982.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 38020 della parte spesa del bilancio stesso per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 8
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione, per l'anno finanziario 1982, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 38020 - Spese per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore
(L.R. 21 gennaio 1976, n. 13; L.R. 5 novembre 1976, n. 46; L.R. 28 dicembre 1979, n. 87; L.R. 29 gennaio 1980, n. 5; L.R. 10 dicembre 1980, n. 53)
L. 689.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionaie di autoservizi di linea per viaggiatori
(L.R. 6 agosto 1974, n. 27; L.R. 23
iugno 1975, n. 25; L.R. 5 novembre 1976, n. 45; L.R. 31 maggio 1977, n. 38; L.R. 15 giugno 1978, n. 20; L.R. 26 aprile 1979, n. 28; L.R. 24 aprile 1980, n. 15; L.R. 9 giugno 1981, n. 31)
L. 689.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 8
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 18
Favorevoli: 21
Contrari: 8
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato per votazione segreta ad esprimersi sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 9
Il Consiglio approva