Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 226 del 30 aprile 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 226/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "REVISIONE DI TASSE DI CONCESSIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1973, N. 30".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Si tratta di un adattamento delle quote che si pagano per la licenza di pesca; d'altra parte, come detto nella relazione, le somme così introitate vengono spese a favore dei pescatori, in quanto sono rivolte al ripopolamento, quindi penso che la legge possa essere approvata.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. l.

Art. 1

L'articolo uno della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 è abrogato e sostituito nel modo seguente:

A decorrere dal corrente anno 1982 ed in relazione all'articolo I lettera a) della legge 26 novembre 1981, n. 690, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della Pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta ai sensi delle norme approvate con legge regionale 11 agosto 1976, n. 34, sono così determinate:

- Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi)

Tassa £. 10.000

- Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non sueriore a metri 1,50)

Tassa £. 8.00C

- Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri)

Tassa £. 8.00C

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare cime legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato a votare per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 20

Contrari: 5

Il Consiglio approva