Oggetto del Consiglio n. 2125 del 11 gennaio 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 2125/XVI - Illustrazione del D.L. n. 88: "Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11, e 13 luglio 2020, n. 8".
Bertin (Presidente) - Il punto n. 7.01 all'ordine del giorno è un atto di legge e ovviamente non credo che riusciremo a trattarlo tutto in questa serata, essendo già meno venti. Facciamo la relazione adesso e la discussione domani? Tenendo conto che il punto verrà aperto, ma sarà chiuso soltanto nella giornata di domani. Se siete d'accordo procediamo in questo modo. Con l'accordo di tutti, iniziamo con la relazione. Il relatore è il consigliere Padovani a cui passo la parola per la relazione.
Padovani (FP-PD) - Il presente disegno di legge detta, in armonia con lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e le relative norme di attuazione, e in coerenza con il principio di autofinanziamento del servizio sanitario regionale, disposizioni organizzative e urgenti temporanee in materia di reclutamento di personale sanitario e di operatori sociosanitari da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta, finalizzato ad assicurare, attraverso il reperimento di professionalità adeguate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le prestazioni sanitarie e le attività previste dai LEA, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario.
La necessità e l'urgenza di prevedere, in modo temporaneo e sperimentale, una nuova disciplina in materia di reclutamento di personale sanitario e di operatori sociosanitari da parte dell'azienda USL, derivano dalla particolare pressione cui il sistema sanitario regionale è stato sottoposto negli ultimi anni, aumentata a seguito dell'emergenza da Covid-19.
Il sistema di reclutamento previsto dalla normativa vigente non ha infatti consentito di rispondere adeguatamente alla forte domanda di nuove professionalità. In particolare, le modalità di accertamento linguistico, per quanto riguarda il reclutamento a tempo indeterminato, si sono rivelate in diversi casi non funzionali. Questo disegno di legge propone quindi di intervenire modificando queste modalità, in modo che il principio del bilinguismo, riconosciuto e tutelato dallo Statuto speciale, possa andare di pari passo con il principio costituzionale della tutela della salute, che dev'essere garantito dalla Regione nell'ambito delle sue competenze legislative e amministrative.
Per questo motivo si prevede che in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, il personale sanitario e gli operatori sociosanitari che non superano la preliminare prova di accertamento linguistico, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000 n. 5, siano comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, vengano inclusi in apposite graduatorie separate che, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordinarie o di mancanza di approvazione delle medesime per assenza di candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti, possano essere utilizzati dall'azienda USL esclusivamente per assunzione a tempo determinato, senza corresponsione dell'indennità di bilinguismo, per una durata di 36 mesi. Il personale che entro 36 mesi supera la prova di accertamento linguistico, matura il diritto di assunzione a tempo indeterminato.
Il presente disegno di legge reca, inoltre, altre disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario, riguardanti in particolare l'ipotesi di commissariamento dell'azienda USL, che dev'essere ridisciplinata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2000, la definizione del numero di strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali nell'ambito dell'atto costitutivo aziendale, le strutture residenziali e semiresidenziali, socioassistenziali e sociosanitarie pubbliche e private, nonché i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie istituiti in Valle d'Aosta sulla base di specifici protocolli d'intesa con le università.
Il presente disegno di legge si compone di undici articoli. L'articolo 1 illustra l'oggetto e le finalità della legge prevedendo, in armonia con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con il principio di autofinanziamento del servizio sanitario regionale, disposizioni organizzative e urgenti temporanee in materia di reclutamento di personale sanitario e di operatori sociosanitari da parte dell'azienda USL, finalizzate ad assicurare, mediante il reperimento di professionalità adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le prestazioni sanitarie e le attività previste dai LEA, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario.
L'articolo 2 introduce una disciplina temporanea sperimentale, limitatamente al triennio 2023-2025, in materia di accertamento linguistico nell'ambito di procedure concorsuali pubbliche intraprese dall'azienda USL, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di personale della dirigenza e del comparto (personale sanitario e operatori sociosanitari).
L'articolo 3 introduce il comma 1bis all'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2000, precisando che gli obiettivi operativi gestionali, con i corrispondenti indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione conseguiti, sono assegnati annualmente al direttore generale dell'azienda USL, anche ai fini della corresponsione della quota integrativa aggiuntiva del trattamento economico annuo previsto dalle disposizioni statali vigenti, con la deliberazione della Giunta regionale che assegna i finanziamenti annuali all'azienda USL. Tali obiettivi rappresentano la declinazione su base annuale degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale all'atto della nomina.
L'articolo 4 fa seguito agli esiti della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2022, depositata in data 25 luglio 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 9 novembre 2021 n. 31 che, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2000, ha, secondo quanto stabilito dalla Corte, scollegato il commissariamento da esigenze di carattere straordinario o dall'impossibilità di sopperire alla vacanza dell'ufficio secondo il procedimento ordinario, violando il principio fondamentale di cui è espressione l'articolo 3bis comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502. L'articolo 4 inserisce il comma 2bis dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2000 prevedendo, in linea con la decisione della Corte costituzionale, che il ricorso al commissariamento dell'azienda sanitaria è una procedura eccezionale, alla quale si fa ricorso per comprovati e giustificati motivi che non consentono di procedere secondo le ordinarie modalità di sostituzione del direttore generale.
L'articolo 5 introduce il comma 5bis dopo il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale n. 5 del 2000, prevedendo la possibilità di un adattamento delle disposizioni nazionali alla dimensione organizzativa del sistema sanitario regionale, in quanto espressione delle competenze statutarie della Regione in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale" e "igiene e sanità", ai sensi dell'articolo 2 comma primo lettera a) dello Statuto speciale, nonché dalla norma di salvaguardia prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, secondo cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e province autonome, che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con i fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa.
L'articolo 6, anche alla luce dell'esperienza vissuta nel corso della pandemia da Covid-19, reca norme a supporto delle strutture residenziali e semiresidenziali, socioassistenziali e sociosanitarie pubbliche e private in materia di sanità pubblica. Più precisamente, il medesimo inserisce il comma 3bis all'articolo 36 della legge regionale n. 5 del 2000, prevedendo che, nell'ambito dell'integrazione fra servizi sanitari e servizi socioassistenziali di cui ai commi precedenti del medesimo articolo 36, l'azienda USL individua figure mediche o di altri operatori sanitari dell'area territoriale e dell'area della prevenzione, con il compito di garantire alle strutture medesime un supporto tecnico in materia di sanità pubblica, anche ai fini di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità dei livelli di servizio.
L'articolo 7 reca la disposizione transitoria, precisando che le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano alle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 8 abroga la lettera E del comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2017 n. 11, i quali prevedono rispettivamente l'obbligo di insegnamento di una materia in lingua francese nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie istituiti in Valle d'Aosta sulla base di specifici protocolli di intesa con le università, nonché il preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese per l'accesso ai suddetti corsi di laurea.
L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie.
L'articolo 10 introduce una clausola valutativa prevedendo che, entro il 31 ottobre di ciascun anno del triennio 2023-2025, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'azienda USL, riferisce alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, al fine di consentire ogni valutazione utile sull'efficacia della sperimentazione e sulla necessità di introdurre eventuali ulteriori modificazioni alla disciplina regionale in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta.
L'articolo 11 reca la dichiarazione d'urgenza.
Il presente atto ha ricevuto parere favorevole all'unanimità sia dalla II sia dalla V Commissione.
Presidente - Ricordo che è stato depositato un emendamento dal gruppo PCP.
Come d'accordo, rinviamo la discussione su questa legge a domani. Buona serata.
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La seduta termina alle ore 19:49.