Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 203 del 21 aprile 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 203/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE NELL'INTERESSE DI ENTI LOCALI."

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, passiamo all'esame dell'articolato e degli emendamenti presentati.

Alla chiusura della discussione generale vi sono stati distribuiti gli emendamenti presentati dall'Assessore Borbey, dal gruppo comunista, a firma del Consigliere Tonino, e dal gruppo di Nuova Sinistra, a firma del collega Carlassare.

Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1

(Piano biennale di finanziamento. Modalità dell'intervento)

Per favorire, nell'ambito regionale, una più incisiva azione degli Enti locali, la Regione interviene, per il biennio 1982/1983, con un piano di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali stessi.

I finanziamenti di cui al primo comma sono utilizzati dagli Enti locali per fare fronte alle spese necessarie per la realizzazione totale o parziale delle opere di cui al successivo articolo 2.

Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di Lire 41.500 milioni ripartiti in ragione di Lire 19.500 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e di L. 22.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 27; astenuto:

1 (Carlassare); favorevoli: 27

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

(Opere finanziabili)

Le somme stanziate sono destinate a finanziare la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità comunale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti;

c) fognature e impianti di depurazione delle acque;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché per l'illuminazione pubblica;

e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

f) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;

g) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

h) edifici ed attrezzature fisse di proprietà degli enti di cui al primo comma;

i) cimiteri.

Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l'acquisto degli immobili necessari per la costruzione a L'ampliamento delle opere previste al comma precedente.

Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di opere già parzialmente finanziate.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo Nuova Sinistra.

Em. n. 1 Art. 2

Aggiungere il punto l) Edilizia economica popolare.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin. ): Chiediamo che ci sia la possibilità di utilizzare in casi specifici anche questi fondi.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.

ANDRIONE - (W): Quello che il comune può fare è di mettere delle aree a disposizione perché i finanziamenti provengono dagli IACP e non dal comune.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo Nuova Sinistra per l'articolo 2.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 27; astenuto:

1 (Minuzzo); favorevoli: 9; contrari: 18

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'articolo

2 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 27; astenuto: 1 (Carlassare); favorevoli: 27

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 3

Art. 3

(Criteri di suddivisione del fondo)

La Giunta regionale determina le somme spettanti a ciascun comune, adottando i seguenti criteri:

1) 30% in parti uguali fra tutti i comuni;

2) 40% in proporzione alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di:

25 Kmq. fino a 500 abitanti;

50 Kmq. da 500 a 1000 abitanti;

75 Kmq. oltre i 1000 abitanti;

3) 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali forniti dal servizio vigilanza anagrafica della regione al 31 dicembre dell'anno precedente quello interessato dal piano.

I criteri di ripartizione di cui al comma precedente sono validi per i due esercizi finanziari contemplati nel piano.

Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo Nuova Sinistra.

Em. n. 2 Art. 3

Modificare il punto 1) con: 20% in parti uguali ...

Em. n. 3 Art. 3

Modificare il punto 2) con: 30% in proporzione alla ...

Em. n. 4 Art. 3

Modificare il punto 3) con: 50% in proporzione diretta ...

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo Nuova Sinistra.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 20; astenuti: 8 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino); favorevoli: 1; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 3 presentato dal gruppo Nuova Sinistra.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 20; astenuti: 8 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino); favorevoli: 1; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 4 presentato dal gruppo Nuova Sinistra.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 20; astenuti: 8 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino); favorevoli: 1; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 27; contrari: 1

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 4.

Art. 4

(Approvazione dei progetti)

Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo regionale utilizzato e l'eventuale quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

Qualora per le opere di cui al primo comma sia prevista l'utilizzazione di finanziamenti regionali di importo superiore a lire 100 milioni, l'organo regionale di controllo deve richiedere il parere tecnico della Commissione regionale Esame e Progetti di cui al successivo articolo 5.

Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziarie totalmente parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Per le opere di cui al primo comma del presente articolo il parere della Commissione sostituisce il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale di cui al capoverso b) del penultimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento

presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 1 Art. 4

Il secondo e ultimo comma abrogati.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO - (PCI): Chiedo la parola per dire che manteniamo questi emendamenti.

Il secondo comma non ci ha convinti. Il controllo tecnico già oggi viene esercitato su tutti i progetti; con la introduzione di questo criterio, secondo il quale solo quelli superiori ai 100 milioni verrebbero controllati da questa Commissione, mentre gli altri dovrebbero seguire la solita prassi, si crea una cosa che è incomprensibile.

Il parere del medico regionale è un parere che è stabilito da leggi nazionali per cui è una procedura che già oggi esiste. Non riusciamo a capire perché debba essere inserita e codificata in questo modo.

... INTERRUZIONE ... Il medico regionale deve esprimersi comunque, anche se non lo metti. Questo è il punto. Queste sono procedure che già esistono. Dopo di che io condivido quello che diceva il Presidente della Giunta sulle lamentele rispetto alla CO.RE.C0.

Con questo non è che si migliori qualcosa, anzi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dal Gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27; votanti: 26; astenuto: 1 (Minuzzo); favorevoli: 7; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'articolo 4 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 20; astenuti: 8 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino); favorevoli: 19; contrari: 1

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'art. 5.

Art. 5

(Commissione regionale Esame e Progetti)

La Commissione regionale Esame e Progetti è costituita con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:

il dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici o suo sostituto, con funzione di Presidente;

il dirigente dell'Ufficio regionale Urbanistica e Tutela del paesaggio o suo sostituto;

il dirigente dell'Assessore delle Finanze o suo sostituto.

La Commissione è integrata da:

il sovraintendente agli studi della regione o suo delegato, per l'esame di opere di edilizia scolastica;

un funzionario dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, designato dall'Assessore, per l'esame di opere di carattere sanitario.

Un funzionario dell'Assessorato dei Lavori Pubblici funge da Segretario.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento n. 2 presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 2 Art. 5

Abrogato.

Metto in approvazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 8; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'articolo 5 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 27; astenuto: 1 (Minuzzo); favorevoli: 19; contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 6.

Art. 6

(Affidamento dei lavori a terzi)

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può, a specifica richiesta dei comuni interessati, essere curata direttamente dalla regione che provvederà all'appalto e conduzione delle opere.

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può anche essere affidata in concessione ad altri enti che possiedano i requisiti necessari.

In questo caso la regione tratterrà dal contributo annuale assegnato l'importo dell'opera o lo trasferirà all'ente esecutore secondo modalità da definirsi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 7.

Art. 7

(Concessione del contributo. Anticipazioni)

Su richiesta dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'articolo 4, l'Assessore ai Lavori Pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto, ovvero nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

Un ulteriore 40% del contributo regionale è liquidato, parimenti con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici, dopo che l'ente beneficiano avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

Qualora il comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla regione con il fondo di cui all'articolo 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del finanziamento regionale utilizzato è disposta con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici in un'unica soluzione su richiesta del comune interessato, corredata di una copia della deliberazione con cui il comune si impegna al relativo acquisto.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.C.I.

Em. n. 3 Art. 7

Dopo il terzo comma aggiungere:

"In deroga al comma precedente, per le assegnazioni relative all'anno 1982, il termine per l'utilizzazione dei fondi è il 30 aprile 1983."

Em. n. 4 Art. 7

Aggiungere il seguente comma:

"I decreti dell'Assessore ai Lavori Pubblici devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'ente beneficiario."

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO - (PCI): Desidero chiede alla Giunta l'interpretazione autentica di quel "salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi".

Noi abbiamo così: "qualora il comune, entro la fine dell'anno, non riesca ad impegnare i fondi, la Giunta può, per quell'anno, stornare questi fondi ad altri comuni, salvo riassegnarli a quel comune nell'anno successivo."

Faccio una domanda precisa: il comune che non li utilizza, li perde del tutto o gli vengono riassegnati l'anno successivo? Vorrei capire questo.

Mi sembrava che il Presidente della Giunta dicesse che li perde del tutto. Non so se ho capito male.

Spiego l'emendamento proposto. Siccome siamo a fine aprile, la legge verrà approvata a fine maggio. I comuni, considerando anche il periodo delle ferie, hanno pochissimi mesi per impegnare questi fondi. Noi chiediamo che, in via transitoria, per quest'anno la data di scadenza per l'impegno, non sia la fine dell'anno, ma sia il mese di aprile del 1983, ciò per dare tempo ai comuni che non avessero le progettazioni disponibili per le opere che ritengono prioritario a provvedere in merito.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.

ANDRIONE - (UV): Credo che l'interpretazione data da Tonino sia corretta, nel senso che un comune può non essere in grado di utilizzare l'assegnazione nel corso dell'anno e ciò per motivate cause di forza maggiore e non certo per colpa. Qualora vi sia incolpevolezza da parte del Comune vi è una delibera della Giunta che garantisce a quel comune lo stesso finanziamento anche per l'anno successivo.

Lo ripeto, i soldi non utilizzati rimangono come residuo passivo sul bilancio regionale e non su quello comunale per ragioni di procedura.

Immaginiamo che un comune, per negligenza, con tanto di progetti approvati, con tutto in regola, ecc., non esegua certe opere. La nostra interpretazione è che quella fetta di quel comune ritorna, non mutando la somma, al calderone.

Altrimenti, a questo punto, ripeto paradossalmente, si potrebbe tenere in caldo un certo numero di milioni che pesano sui residui passivi della regione e non vengono utilizzati.

Questo è proprio uno di quei commi di transizione per permettere ad un comune, nel caso di assoluta impossibilità, di utilizzare i fondi entro l'anno, di riottenere, con delibera della Giunta, gli stessi fondi nell'anno successivo.

A questo punto quel residuo passivo è impegnato per quel comune nell'anno successivo in aggiunta a quello che verrà impegnato nell'anno di competenza.

E' chiaro che questa, fino a quando non vi saranno mutamenti sostanziali nella finanza locale, è una legge destinata a continuare. Ripeto, paradossalmente, un comune che non spende i soldi a cui ha diritto su questo fondo, costringe la regione ad accumulare in dieci anni un residuo passivo di quattro miliardi. La regione cosa fa di questi fondi? Li tiene lì? Non è possibile.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): A me sembra che lo spirito dell'emendamento presentato dal partito comunista vada proprio incontro alle esigenze dei Sindaci. In aggiunta a quanto ha detto il collega Tonino, che questa legge non potrà essere promulgata prima di maggio, che i finanziamenti arriveranno in giugno o luglio e che, subito dopo, vi è la stasi dovuta al periodo delle ferie, occorre ricordare che per certi comuni di alta montagna, dopo agosto è finito

il tempo in cui si possono realizzare delle opere, per cui, giustamente, come ha spiegato il collega Tonino, mi sembra ragionevole, almeno per quest'anno, adottare questa norma e cioè che il finanziamento ai comuni di quest'anno rimanga valido anche per il 1983. Dobbiamo trovare un escamotage, Presidente.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.

ANDRIONE - (UV): Visto il costo delle opere pubbliche, con questa legge diamo un relativo solacium agli enormi bisogni dei comuni. Qualsiasi opera costa un miliardo! Possiamo dare la dimostrazione di tutto questo. Spendere queste somme per i comuni deve essere ed è un fatto di buona volontà, di applicazione e di diligenza. Solo qualora il comune possa dimostrare la sua incolpevolezza, la sua assoluta impossibilità di spendere i soldi entro l'anno previsto, la Giunta può deliberare di mantenere quei soldi.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Io chiedo di avere la dichiarazione che ha fatto il Presidente adesso, nel senso cioè che c'è un impegno formale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY - (DC): Volevo specificare solo una cosa e cioè che non è necessario spenderli, ma impegnarli, e impegnarli vuol dire fare l'appalto.

Quindi, ritengo che dalla fine di maggio, essendoci sette mesi per fare gli appalti, mi pare che il tempo sia sufficiente.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Probabilmente la Giunta non riuscirà ad applicare questo comma e quindi questo ci solleva da preoccupazioni che potremmo avere perché il comma dice: "Qualora il comune non fosse in grado di utilizzare entro l'anno, in quell'anno la Giunta può destinare ad altro comune."

Siccome la fine dell'anno è la stessa per tutti i comuni, è abbastanza improbabile che la Giunta nel mese di novembre sottragga questi fondi per darli ad altri.

Da questo punto di vista non credo che diventerà operativo. Però, il concetto che avevamo capito noi, circa il trasferimento dei fondi al comune, l'anno successivo, lo penalizza già, perché il comune che non impiega nell'anno 1982 i fondi e li ha in valore assoluto è già penalizzato dall'inflazione e dall'aumento dei costi. Ecco perché il discorso del residuo passivo sul bilancio regionale rispetto al fatto di privare un comune (qui non sono detti i casi di colpevolezza del comune) diventa molto difficile.

La nostra impressione è che non si procederà così. Volevamo evitare, con l'emendamento, che si presentassero delle discussioni. Comunque è materia di continui chiarimenti e vorremmo capire fino in fondo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 3 presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 27; favorevoli: 8; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 4 presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'art. 7 emendato.

Art. 7

(Concessione del contributo. Anticipazioni)

Su richiesta dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'articolo 4, l'Assessore ai Lavori Pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto, ovvero nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

Un ulteriore 40% del contributo regionale è liquidato, parimenti con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

Qua lo un comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla regione con il fondo di cui all'articolo 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del finanziamento regionale utilizzato è disposta con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici in un'unica soluzione su richiesta del comune interessato, corredata di una copia della deliberazione con cui il comune si impegna al relativo acquisto.

I decreti dell'Assessore ai Lavori Pubblici devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'ente beneficiario.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 nel testo emendato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 8.

Art. 8

(Appalto dei lavori)

Le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse regionale, devono essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1963, n. 57 o all'albo delle imprese artigiane della Valle d'Aosta.

Qualora si siano sperimentate infruttuosamente le licitazioni private, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private, i lavori che non hanno potuto essere appaltati possono essere eseguiti in economia.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 9.

Art. 9

(Obbligo del rendiconto)

Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, immediatamente dopo la emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici si provvederà di conseguenza alla liquidazione del residuo 10% a saldo del contributo regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 10.

Art. 10

(Accesso al credito)

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38: Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 11.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

La legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è abrogata.

Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai comuni, nell'anno finanziario 1982, in applicazione della legge regionale richiamata al comma precedente, saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi comuni ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento n. 5 presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 5 Art. 11

Aggiungere il seguente comma:

"Al fine di garantire la continuità nell'azione degli enti locali, entro il mese di ottobre 1983, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza degli enti locali relativo agli anni successivi."

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 5 presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 11 nel testo emendato.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

La legge regionale del 22 giugno 1964, n. 8 è abrogata.

Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai comuni, nell'anno finanziario 1982, in applicazione della legge regionale richiamata al comma precedente, saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi comuni ai sensi della presente legge.

Al fine di garantire la continuità nell'azione degli enti locali, entro il mese di ottobre 1983, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza degli enti locali relativo agli anni successivi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 nel testo emendato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 12.

Art. 12

(Interventi diretti della regione)

In fase di prima attuazione della regione sulla base di un suo programma annuale di lavori può intervenire direttamente per l'esecuzione di opere di interesse di enti pubblici locali che rivestano notevole importanza o che siano a completamento di opere già iniziate dall'Amministrazione regionale.

I finanziamenti delle opere di cui sopra sono approvati con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale a seconda delle rispettive competenze.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, con la legge finanziaria annuale saranno autorizzate le spese di cui ai precedenti commi.

Per l'anno 1982 sono confermati i finanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale recante finanziamenti di opere nei settori regionali di intervento approvata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 168, in data 31 marzo 1982.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dall'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey.

Em. n. 1 Art. 12

Al primo comma è soppresso l'aggettivo "annuale".

Em. n. 2 Art. 12

Dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

"La regione può, altresì, intervenire con la concessione di contributi, in misura non superiore al 70% delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione di opere di pubblico interesse da parte di privati o persone giuridiche di diritto privato; analoghi contributi, in misura non superiore al 50% possono essere concessi per opere di pubblico interesse eseguite da consorzi o consorterie qualora il comune o il consorzio di comuni interessato partecipi al finanziamento dell'opera con almeno il 20%.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 1 presentato dall'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Metto in approvazione l'emendamento n. 2 presentato dall'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 12 nel testo emendato.

Art. 12

(Interventi diretti della regione)

La regione, sulla base di un suo programma di lavori, approvato dal Consiglio regionale, può intervenire direttamente per l'esecuzione di opere di interesse regionale e di enti pubblici locali che rivestano notevole importanza o che siano a completamento di opere già iniziate dall'Amministrazione regionale.

La regione può, altresì, intervenire con la concessione di contributi, in misura non superiore al 70% delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione di opere di pubblico interesse da parte di privati o persone giuridiche di diritto privato; analoghi contributi, in misura non superiore al 50%, possono essere concessi per opere di pubblico interesse eseguite da consorzi o da consorterie qualora il comune o il consorzio di comuni interessato partecipi al finanziamento dell'opera con almeno il 20%.

I finanziamenti delle opere di cui sopra sono approvati con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale a seconda delle rispettive competenze.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, con la legge finanziaria annuale saranno autorizzate le spese di cui ai precedenti commi.

Per l'anno 1982 sono confermati i finanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale recante finanziamenti di opere nei settori regionali di intervento approvata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 168, in data 31 marzo 1982.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'articolo 12 nel testo emendato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13.

Art. 13

(Norme finanziarie)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 22701 (contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse) del bilancio preventivo della regione per l'anno 1982 e sul corrispondente capitolo di spesa per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede:

per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di L. 19.500. 000. 000 dal capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese di investimento" (Allegato n. 8 - Interventi di carattere generale) della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1982;

per l'anno 1983 mediante utilizzo per L. 22.000.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.1. 1. Finanza locale, del bilancio pluriennale 1982/1984.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la paro

la, metto in approvazione l'art. 13.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14.

Art. 14

(Variazioni al bilancio)

Al bilancio di previsione della regione per l'anno 1982 sono apportate Le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Capitolo 22701 "Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore del le opere pubbliche diverse."

L. 19.500.000.000

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento."

L. 19.500.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15.

Art. 15

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; maggioranza: 18; favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi, con votazione segreta, sul complesso della legge.

VOTAZIONE SEGRETA

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 27; favorevoli: 23; contrari: 4

Il Consiglio approva.