Oggetto del Consiglio n. 204 del 21 aprile 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 204/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESE DI GESTIONE DI SERVIZI DI LORO COM PETENZA."
PRESIDENTE: Passiamo adesso all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 351.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
(Finanziamento servizi)
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1982, la somma indicata nell'allegato A) alla presente legge, a titolo di contributo nelle spese di gestione di servizi nel settore socio assistenziale e scolastico con vincolo di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e all'esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di loro competenza.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.
Em. n. 1 Art. 1
L'articolo 1 è così sostituito:
La regione, in sede di approvazione della legge di bilancio, destina a favore dei comuni e delle comunità montane un fondo pari al 10% delle entrate relative alla ripartizione delle tasse e imposte erariali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690.
Il fondo di cui al precedente comma viene suddiviso con la legge regionale in parti uguali fra i comuni e le comunità montane a titolo di contributo nelle spese di gestione di servizi nei settori sociale, assistenziale e scolastico con vincolo di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e all'esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di loro competenza.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione.
Art. 1
Al quarto rigo, dopo le parole "nelle spese di gestione di servizi", sostituire le parole "nel settore socio assistenziale" con le seguenti: "nei settori sociale, assistenziale".
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (PCI): Come ho detto nell'intervento generale, siamo favorevoli a questi due progetti di legge perché sono un primo passo verso una forma di decentramento. Ho detto che rispetto a questo disegno di legge n. 351 avremmo voluto inserire le comunità montane. Gli emendamenti che discutiamo in questo momento, sono emendamenti che tendono a rendere permanente, finché c'è la volontà del Consiglio, il concetto che una parte delle risorse che abbiamo nel nuovo riparto fiscale siano decentrate agli enti locali, soprattutto inserendo le comunità montane.
Tutti gli emendamenti che sono stati presentati su questo disegno di legge tendono a questo scopo che è la manifestazione di una nostra intenzione di volontà.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27; votanti: 26; astenuto: 1 (Minuzzo); favorevoli: 8; contrari: 18
Il Consiglio non approva.
Metto in approvazione l'emendamento presentato dalla Commissione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato.
Art. 1
(Finanziamento servizi)
La Giunta regionale, entro trenta giovi dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1982, la somma indicata nell'allegato A) alla presente legge, a titolo di contributo nelle spese di gestione di servizi nei settori sociale, assistenziale e scolastico con vincolo di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e all'esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di loro competenza.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
(Obbligo del rendiconto)
I comuni della regione dovranno, entro il 31 marzo 1983, presentare all'Amministrazione regionale - Ufficio Controllo Comuni - un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme loro erogate.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.
Em. n. 2 Art. 2
Alla prima riga del primo comma, dopo la parola "Comuni", aggiungere: "... e le Comunità Montane."
PRESIDENTE: L'emendamento n. 2 presentato dal gruppo P.C.I. è decaduto.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
(Disposizioni transitorie)
A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono abrogate le leggi regionali 18 giugno 1979, n. 40 e 22 giugno 1981, n. 36.
A decorrere dal 1° gennaio 1982, è, altresì, abrogato l'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9.
Le relative autorizzazioni di spesa sono ricondotte agli interventi di cui alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I. che si doveva inserire come 3 bis.
Art. 3 bis
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1982, la somma indicata nell'allegato A) della presente legge.
Il conguaglio dei contributi a favore dei comuni e il riparto a favore delle comunità montane saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio. Per i Comuni saranno utilizzati gli stessi criteri di riparto indicati dalla presente legge mentre per le comunità montane si dovranno seguire i principi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.
PRESIDENTE: L'emendamento n. 3 presentato dal gruppo P.C.I. è decaduto.
Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 4.
Art. 4
(Norme finanziarie)
L'onere complessivo di Lire 5.700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 22700 della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1982 "Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza".
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1982, nel modo seguente:
per L. 700.000.000 mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 19 giugno 1979, n. 40 e 22 giugno 1981, n. 36, già iscritte al capitolo 22840 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1982;
per L. 5.000.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 50000 "Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" - (Allegato n. 8 - Interventi a carattere generale) del bilancio di previsione della regione per l'anno 1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 5.
Art. 5
(Variazioni al bilancio)
Al bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) variazioni in diminuzione:
Capitolo 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali
L. 5.000.000.000
Capitolo 22840 - Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi scolastici di loro competenza
L. R. 18 giugno 1979, n. 40
L. R. 22 giugno 1981, n. 36
L. 700. 000. 000
b) variazione in aumento:
Capitolo 22700 - Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza
L. 5.700. 000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 6.
Art. 6
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti e votanti: 28; maggioranza: 18; favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'allegato A.
ALLEGATO A
ALLEIN L. 60.168. 000
ANTEY-SAINT-ANDRE' L. 57.488.000
AOSTA L. 644. 527. 000
ARNAD L. 78.181. 000
ARVIER L. 68. 923. 000
AVISE L. 54. 836. 000
AYAS L. 53. 990. 000
AYMAVILLES L. 90. 946. 000
BARD L. 36.129. 000
BIONAZ L. 57.957.000
BRISSOGNE L. 64.030.000
BRUSSON L. 90.096. 000
CHALLAND-SAINT-ANSELME L. 68.331.000
CHALLAND-SAINT-VICTOR L. 64.991.000
CHAMBAVE L. 73. 875. 000
CHAMOIS L. 40.071.000
CHAMPDEPRAZ L. 61. 317. 000
CHAMPORCHER L. 77.507.000
CHARVENSOD L. 77. 302. 000
CHATILLON L. 144. 518. 000
COGNE L. 93.312.000
COURMAYEUR L. 74.459.000
DONNAS L. 98.323.000
DOUES L. 49.487.000
EMARESE L. 45.822.000
ETROUBLES L. 63.167.000
FENIS L. 90. 591.000
FONTAINEMORE L. 56.022.000
GABY L. 60. 384. 000
GIGNOD L. 70.081.000
GRESSAN L. 100.669.000
GRESSONEY-LA-TRINITE' L. 41.981.000
GRESSONEY-SAINT-JEAN L. 43.260.000
HONE L. 69. 080. 000
INTROD L. 48.571.000
ISSIME L. 60.408.000
ISSOGNE L. 68.921.000
JOVENCAN L. 53.208.000
LA MAGDELEINE L. 42.208.000
LA SALLE L. 114.692.000
LA THUILE L. 69.214.000
LILLIANES L. 66.141.000
MONTJOVET L. 83.3 72.000
MORGEX L. 95.327.000
NUS L. 130. 431. 000
0LLOMONT L. 49.962.000
OYACE L. 58.715. 000
PERLOZ L. 65.968.000
POLLEIN L. 51.009. 000
PONTBOSET L. 46.276.000
PONTEY L. 49.923.000
PONT-SAINT-MARTIN L. 106. 720. 000
PRE'-SAINT-DIDIER L. 43.598. 000
QUART L. 136.360. 000
RHEMES-NOTRE-DAME L. 48.454.000
RHEMES-SAINT-GEORGES L. 57.038.000
ROISAN L. 60.031.000
SAINT-CHRISTOPHE L. 86.842.000
SAINT-DENIS L. 83.703.000
SAINT-MARCEL L. 79.592.000
SAINT-NICOLAS L. 59.500.000
SAINT-OYEN L. 52.178. 000
SAINT-PIERRE L. 97.129.000
SAINT-RHEMY L. 65.751. 000
SAINT-VINCENT SARRE L. 115.069.000
TORGNON L. 76.449.000
VALGRISENCHE L. 56.427.000
VALPELLINE L. 51.124.000
VALSAVARENCHE L. 56.733.000
VALTOURNENCHE L. 52. 771. 000
VERRAYES L. 91.196.000
VERRES L. 77.371. 000
VILLENEUVE L. 69.98 7.000
L. 5.700.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato A testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge n. 351 con votazione segreta.
VOTAZIONE SEGRETA
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
