Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 201 del 21 aprile 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 201/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: I lavori riprendono con l'esame dell'articolato del disegno di legge n. 356.

La parola al Consigliere Pedrini per una questione personale; ne ha facoltà.

PEDRINI - (Ind. - PLI): Durante la mia assenza, alle ore 12,10, mi risulta che il Consigliere repubblicano abbia fatto alcune affermazioni che respingo perché non rispondenti al vero e precisamente:

1) avrebbe detto che il sottoscritto era assente dalla Commissione. Io lo rimando a quanto scritto sul verbale della riunione, dal quale risulta che il 30 settembre, in occasione di questa riunione, erano presenti il Presidente Lanièce ed i Consiglieri Bajocco, Faval, Nebbia, Rolando, Tonino, nonché il presentatore, Consigliere Pedrini.

2) Per quanto riguarda le Commissioni penso di avere già espresso una volta il mio parere, quindi, qui non è questione né di fare il primo della classe, né di egemonia; è la seconda o la terza volta che il Consigliere repubblicano si permette, durante la mia assenza, di fare delle considerazioni sul la mia persona. Abbia almeno il buon gusto di farlo quando io sono presente.

PRESIDENTE: Dopo questa precisazione del Consigliere Pedrini, a cui, forse, non sono state riferite con esattezza le considerazioni di carattere politico del Consigliere De Grandis, passiamo alla trattazione dell'articolo 1 per il quale esistono due emendamenti: uno presentato dalla Commissione e uno presentato dal Consigliere Minuzzo.

Do lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione.

Art. 1

In fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti nuove parole: ". .. nonché i consorzi di imprese legalmente costituiti."

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alla Finanze Ramera; ne ha facoltà.

RAMERA - (DC): Per le ragioni già esposte stamani da vari Consiglieri e, in chiusura di discussione generale, dal Presidente della Giunta, la Giunta accoglie gli emendamenti della Commissione; non vengono presi in considerazione altri emendamenti in quanto vorrebbe dire stravolgere la legge ... INTERRUZIONE ... Salvo uno che, però, praticamente, ripete quelli già presentati dalla Commissione, il cui esame equivarrebbe a rimettere in discussione il testo che è già stato concordato ad altri livelli per l'omologazione; non è quindi per dispetto personale o di partito di maggioranza o di minoranza: noi accogliamo semplicemente gli emendamenti presentati dalla Commissione e non gli altri.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.

ANDRIONE - (UV): Nell'ambito dei vari confronti che abbiamo avuto, quello con le forze sociali ha richiesto, qualora fosse possibile, di tenere conto di un progetto di legge, chiamato "Progetto Marcora", che è uno schema di progetto di legge concernente misure a salvaguardia dei livelli di occupazione - per ora è uno schema di legge - dove si vogliono ammettere a finanziamenti particolari, cooperative di produzione nel settore industriale, in particolare quando sono autogestite.

Visto allora che la legge parla genericamente di imprese, essa è rispondente alle richieste dei sindacati, mi chiedo come il Presidente intenda fare votare lo statuto che è allegato.

PRESIDENTE: Con una sola votazione, leggendo gli articoli.

ANDRIONE - (UV): All'articolo 4 dello statuto, il punto b) deve essere inteso meno genericamente. Questo sempre in relazione a quanto spiegato testé dall'Assessore Ramera e cioè: "Prestare assistenza finanziaria mediante finanziamento, ivi compresa la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e, o prestazioni di garanzie anche fideiussorie a favore di società per azioni, a responsabilità limitata e di società cooperative."

Capisco anche io che si possa dire che è pleonastico poiché si parla di imprese nella legge, sarebbe sufficiente ... INTERRUZIONE ...

Società cooperativa, va bene, ma semplicemente per specificare; e, in questo, accogliamo una delle proposte fatte dal sindacato ed eventualmente anche l'altra proposta (l'emendamento è già presente in quello che dice la Commissione) di sopprimere la rappresentanza del designato nella relazione dei sindacati.

Per quanto riguarda la proposta del Consigliere Lustrissy di portare il numero dei membri dal 9 a 7, vorrei dire, visto che me ne sono dimenticato stamattina, che concordo con la richiesta della Giunta di lasciare che i membri rimangano 9 e ciò per un migliore equilibrio con i rappresentanti delle minoranze azionarie, specie bancarie, all'interno del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Per facilitare i lavori del Consiglio, ritiro il primo emendamento da me proposto, concernente l'articolo 1 poiché esso rientra nella proposta, sebbene articolata in modo diverso, formulata dalla Commissione Affari Generali.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dalla Commissione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Non si passa alla votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Minuzzo perché è stato ritirato.

Se nessuno chiede la parola do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato.

Art. 1

(Natura giuridica)

La regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una società per azioni denominata "Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni" siglabile in "FINAOSTA - S.p.A. ".

Possono essere soci della FINAOSTA la regione Valle d'Aosta, enti pubblici territoriali e non territoriali, aziende di credito, istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico e compagnie di assicurazioni, nonché consorzi di imprese legalmente costituiti.

Alla regione Valle d'Aosta deve comunque essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della società.

E' approvato, nel testo allegato alla presente legge, lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società. Eventuali modificazioni a tale statuto che si rendessero necessarie od opportune per il raggiungimento degli scopi sociali saranno approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25; votanti e favorevoli: 17; Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo e Péaquin).

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 2. Per quanto concerne questo articolo, abbiamo un emendamento della Commissione e cioè l'aggiunta della parola "legale", come è già stato precisato questa mattina dal Consigliere Martin.

Poi, c'è un emendamento del Consigliere Minuzzo, quindi, due emendamenti del partito comunista e due emendamenti del Consigliere Carlassare.

Io chiederei, se i colleghi presentatori dei due emendamenti aggiuntivi sullo stesso articolo sono d'accordo, che siano messi in approvazione con la stessa votazione.

Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Di quale emendamento stiamo parlando? Tutti assieme?

PRESIDENTE: No, tutti assieme gli emendamenti presentati da ciascun gruppo. Oppure, se credono, separatamente, in quanto c'è stata una dichiarazione della maggioranza. La richiesta è se emendamenti presentati dagli stessi Consiglieri possono essere raggruppati o devono essere messi in votazione separatamente. Questa è una valutazione dei presentatori.

Colleghi Consiglieri, vorrei fare una raccomandazione e lo dico soprattutto per i Consiglieri Segretari: poiché ci troviamo di fronte ad una serie di votazioni, vi prego cortesemente di rimanere al vostro posto in modo che in ogni votazione ci sia lo stesso numero di votanti, anche se, naturalmente, cambieranno i risultati. Grazie.

Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.C.I.

Em. n. 1 Art. 2 - primo comma

Al termine del primo comma aggiungere: "operando con criteri di economicità."

Em. n. 2 Art. 2 - secondo comma

Sostituirlo con:

"Tali finalità vengono perseguite attraverso iniziative ed operazioni che contribuiscano alla realizzazione di infrastrutture e alla organizzazione di servizi necessari allo sviluppo economico e sociale della Regione, ad esempio, aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche e produttive, servizi di assistenza tecnico-gestionale e di formazione dei quadri aziendali, applicazioni economiche nella ricerca, consulenze e servizi di mercato, consulenze finanziarie e iniziative per favorire la mutua collaborazione di imprese di medie e piccole dimensioni, con sede e prevalente attività nel territorio regionale. "

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo N. S.

Em. n. 1 Art. 2 - primo comma Aggiungere al primo comma le seguenti parole:

"e coordinando il proprio intervento con gli strumenti finanziari della regione già esistenti (fidi, fondi di rotazione, ecc.)."

Em. n. 2 Art. 2 - quarto comma Modificare il quarto comma, seconda riga:

"Consiglio di Amministrazione, previa indicazione del Consiglio regionale, i parametri di identificazione."

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.S.D.I.

Em. n. 2 Art. 2 - secondo comma

Dopo la parola "regionale" togliere il punto ed aggiungere

"purché trattisi di attività artigianali, industriali, turistiche e commerciali."

Em. n. 3 Art. 2 - terzo comma

Dopo il terzo comma si aggiunga

"L'attività della società non può avere inizio senza la presentazione di un piano di sviluppo socio-economico da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge: tale piano dovrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione della società ed approvato dal Consiglio regionale."

Em. n. 4 Art. 2 - quarto comma Quarto comma (che diverrà quinto dopo l'introduzione del precedente emendamento aggiuntivo).

Togliere il punto dopo la parola "intervento" che conclude l'articolo 2 ed aggiungere:

"fermo restando .che agli artigiani, agli albergatori ed ai commercianti non potrà essere destinata una quota parte inferiore al 75% degli investimenti della società stessa sia nella gestione ordinaria che in quella speciale; la Giunta regionale e la Commissione regionale per lo Sviluppo Economico dovranno esprimere il loro parere vincolante sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione."

Em. n. 5 Articolo 2

Dopo la parola "sviluppo" aggiungere la parola "socio" che diventa così "socio-economico ".

Dopo la parola "Regione" aggiungere "con criteri di economicità secondo le direttive approvate dal Consiglio regionale."

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione:

Em. n. 2 Art. 2 - secondo comma

Al secondo comma dopo le parole "con sede" è aggiunta la seguente nuova parola "legale".

PRESIDENTE: Ci sono dei Consiglieri che intendono illustrare i loro emendamenti. La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): In seguito potrò anche aderire alla richiesta del Presidente del Consiglio, quando si tratta di emendamenti concatenati. D'altra parte, per quello che ho detto stamattina, noi lavoriamo con questi emendamenti per modificare la legge in quattro direzioni. Una volta verificata la volontà della Giunta su un punto, risulta che alcuni potrebbero anche decadere. Però per questo articolo 2 ci sono due emendamenti che hanno un significato differente e che non sono collegati tra loro.

Credo, quindi, che debbano essere esaminati uno per volta.

Il primo emendamento vuole introdurre nell'oggetto sociale della finanziaria, il criterio dell'economicità della gestione. E' un criterio che è presente nello statuto di alcune finanziarie, che si riferisce ad una economicità generale, non sulle singole operazioni e può rappresentare, dal nostro punto di vista, una garanzia per un più sicuro funzionamento di questa struttura. Quindi, il primo emendamento dice: "La finanziaria opera osservando questi criteri di economicità."

Il secondo emendamento mira a precisare quelle finalità di sviluppo a cui facevo cenno nell'intervento generale di stamattina. A questo emendamento sono poi collegate funzioni della stessa finanziaria, la quale può costituire o partecipare a società che siano aderenti, che abbiano per obiettivi quelle finalità di cui si parla.

Il precisarne le finalità consente poi di avere un quadro più definito per l'attività stessa della finanziaria, quindi, riteniamo che con questo emendamento si stabilisca un campo entro cui la finanziaria potrà operare per ciò che riguarda le partecipazioni.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Democrazia Proletaria - Nuova Sinistra): Con i due emendamenti che ho presentato su questo articolo, intendo far sì che l'intervento di questa finanziaria si coordini e si razionalizzi il più possibile con gli strumenti finanziari della Regione già operanti in questo settore. Ho qui ripreso un punto, espresso anche molto chiaramente dalle organizzazioni sindacali, le quali, come me, sono preoccupate dal fatto che ci sia uno scoordinamento fra gli antiohi strumenti di intervento finanziario della regione e questo nuovo strumento, il quale, anche se è a capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico, è in effetti una società per azioni che, come è stato ben precisato in diversi interventi ed in particolare dal Presidente Andrione, non è soggetta se non alle leggi che regolano questo tipo di società, per cui il controllo, che è fattibile e realizzabile dalla Giunta, a sua volta controllata dal Consiglio regionale, lo si può realizzare solo attraverso una identificazione di piani di intervento e attraverso un controllo di strumenti che, invece, sono direttamente sotto il controllo di questa assemblea.

Questa è la prima modifica. La seconda, invece, secondo me, riguarda un punto estremamente importante e cioè, non si può dare a questa nuova struttura, che ha una grossa disponibilità finanziaria, derivata direttamente da una scelta dell'ente pubblico, anche la possibilità di identificare e di ricercare quelli che sono i suoi interlocutori.

A mio modesto parere, ritengo essere necessario che la definizione delle aziende piccole e medie, come precisato nell'ultimo comma dell'articolo 2, debba essere discussa da questo Consiglio e che da questo Consiglio scaturiscano delle precise indicazioni che debbano essere raccolte e fatte proprie da questa finanziaria. Diversamente, noi non avremmo nessuna possibilità di far sì che la finanziaria rispetti i parametri di definizione di queste imprese, che essi siano in sintonia con quello che è l'intendimento di questo Consiglio e, conseguentemente, per il fatto che c'è la maggioranza azionaria, verrebbe di fatto a cadere quello che è il controllo pubblico, in quanto mancherebbe la possibilità di andare a sindacare su quelli che sono gli interlocutori della finanziaria stessa.

Ritengo che, in particolare, questo secondo punto sia molto importante dal punto di vista politico, proprio perché se è vero che una finanziaria debba essere agile e avere una notevole capacità operativa, come ha sottolineato il Presidente Andrione, e io malignamente ho sottolineato, anche disinvolta, ritengo che per quanto riguarda la definizione delle linee di intervento generali, esse debbano spettare a questa assemblea; diversamente, c'è il grosso rischio di trovare delle grosse contraddizioni circa l'operato di questa finanziaria finanziata dall'ente pubblico e l'operato dell'ente pubblico stesso.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Il secondo emendamento, presentato prima, dell'articolo 2 era stato predisposto in analogia al primo emendamento dell'articolo 1. Mi sembra chiaro che, essendo stato da parte della Commissione proposto di inserire una dizione che andava incontro a quelli che erano gli indirizzi dell'emendamento che ha presentato il mio partito, ritengo sia indispensabile, pur modificandolo nella forma, introdurre questo emendamento, perché dobbiamo comunque fare riferimento a quelle imprese che abbiamo citato nel primo articolo.

Ritengo cioè che siano strettamente connessi tra di loro e non penso che questo emendamento vada a stravolgere quello che era l'indirizzo politico di questa legge.

Tutto questo per quanto riguarda l'emendamento n. 2.

Per quanto concerne l'emendamento n. 3, sempre all'articolo 2, ritengo essere necessario e indispensabile che una iniziativa, che una istituzione di così grossa importanza debba darsi una linea di intervento e non cadere anche lei nell'improvvisazione o nel vivi oggi che domani vedremo... cercando così di risolvere i problemi che via via si presenteranno, giornalmente, sul tavolo di chi presidierà questa finanziaria.

Ritengo che questa finanziaria si debba dare un piano globale di intervento ed è per questo che abbiamo proposto questo emendamento.

Sempre all'articolo 2 abbiamo proposto un altro emendamento (n. 4) col quale abbiamo cercato di introdurre un concetto di parametrazione su quelli che dovranno essere gli interventi di questa finanziaria. Questo per non andare a penalizzare o a favorire settori piuttosto che altri, perché, visto il momento di crisi che stiamo attraversando, abbiamo il timore che vengano privilegiati degli interventi nei confronti di certi settori e vengano invece tralasciati interventi a favore di altri.

Per questo abbiamo pensato di introdurre un meccanismo di parametrazione. Probabilmente la formulazione potrà non lasciare soddisfatti, comunque ritengo che questa parametrazione debba essere fatta e non è detto che essa sia vincolante qualora non fossero utilizzati certi fondi e non fossero fatti certi investimenti. Quindi, un concetto di parametrazione dobbiamo introdurlo.

L'emendamento n. 5 precisa e puntualizza alcune cose.

Ad esempio, alla seconda riga, ritengo si debba sempre parlare di sviluppo socio-economico della nostra regione e non parlare, a volte, di sviluppo economico ed altre di sviluppo socio-economico. Pertanto, credo che questo emendamento di precisazione e di puntualizzazione possa essere accolto perché penso che questa finanziaria debba comunque operare con criteri di economicità, intesi come interessi per lo sviluppo socio-economico della nostra regione.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, permettetemi di seguire gli articoli come commi.

Metto in approvazione l'emendamento n. l, aggiuntivo, presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 9; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 2, sostitutivo, presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 8; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 1, aggiuntivo, presentato dal gruppo N. S.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 8; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 5, aggiuntivo, presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 8; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 2, aggiuntivo, presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 27; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 8; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 2, aggiuntivo, presentato dalla Commissione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Metto in approvazione l'emendamento n. 3, aggiuntivo, presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29; votanti: 28; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 2, di modifica, presentato dal gruppo N. S.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 9; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Per dichiarazione di voto.

Credo che dover prestare attenzione alle diverse categorie sia doveroso; ritengo, tuttavia, che la percentuale stabilita in questo emendamento sia stata fissata in modo arbitrario. Ci pare che lo stabilire questa percentuale, riservata ai commercianti, agli albergatori e agli artigiani, sia stata una valutazione non giustificata sufficientemente.

Quindi, il nostro gruppo si astiene.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 4 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30; votanti: 21; astenuti: 9 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Pedrini, Carlassare e Tonino); contrari: 20; favorevoli: 1

Il Consiglio non approva.

Se nessuno chiede la parola do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato.

Art. 2

(Oggetto sociale)

La società ha lo scopo di concorrere a promuovere lo sviluppo economico della regione, fornendo sostegno alle imprese che svolgono nel suo territorio attività produttive di beni e servizi in armonia con le direttive socioeconomiche della regione.

Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di medie e piccole dimensioni, con sede legale e prevalente attività nel territorio regionale.

Ai fini della presente legge l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano ubicate la direzione tecnica e quella amministrativa e siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

La società determina, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i parametri di identificazione delle piccole e medie imprese, nonché i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 30; favorevoli: 21; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla trattazione dell'articolo 3.

Per quanto concerne questo articolo ci sono due emendamenti presentati dal partito comunista.

Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.C.I.

Em. n. 3 Articolo 3 - primo comma Sopprimere da "ovvero per conto" fino al termine del comma.

Articolo 3 - secondo comma Sopprimere.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Questi emendamenti hanno lo scopo di eliminare la gestione speciale e di fare confluire in una unica gestione tutta l'attività della finanziaria. Li possiamo anche abbinare perché hanno lo stesso senso, cioè vengono eliminate le parti dell'articolo che si riferiscono alla gestione speciale, in modo che rimanga un'unica gestione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione gli emendamenti presentati dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30; votanti: 29; astenuti: 1 (Minuzzo); favorevoli: 8; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Per dichiarazione di voto.

Mi astengo dalla votazione di questo articolo perché ritengo che la finanziaria possa fare degli interventi straordinari; però, riteniamo che questi avrebbero dovuto essere, in qualche modo, precisati e codificati nell'ambito dell'articolato.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

(Gestioni finanziarie)

La FINAOSTA S.p.A. opera a suo rischio, con mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia disponibilità, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della regione Valle d'Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla regione stessa o dagli altri enti, nelle forme di cui al successivo articolo 5.

Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa a interventi effettuati per conto della regione Valle d'Aosta si definisce speciale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30; votanti: 29; astenuto: 1 (Minuzzo); favorevoli: 21; contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo, alla trattazione dell'articolo 4.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento del partito comunista, uno della nuova sinistra e cinque del Consigliere Minuzzo.

Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 4Art. 4 - punto a) Sostituirlo con:

"a) partecipare in imprese, enti, società pubbliche o private aventi per oggetto sociale le attività indicate al secondo comma dell'art. 2".

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo N. S.

Em. n. 3Art. 4 Eliminare il punto "a".

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.S.D.I.

Em. n. 6 Art. 4 - punto a)

Al punto a) togliere, dopo la parola "minoritarie", le parole "e tendenzialmente ".

Em. n. 7 Art. 4 - punto b)

Al punto b), dopo la parola "giuridica", togliere il punto e virgola ed aggiungere: "previa regolare istruttoria da parte degli Istituti di credito sulla piena solvibilità e sulla stabilità finanziaria delle società e delle imprese assistite;"

Em. n. 8 Art. 4 - punto c)

Al punto c) , dopo la parola "giuridica", togliere il punto e virgola ed aggiungere: "fermo restando che per la stima e la valutazione afferenti alla

progettazione, alla costruzione ed all'acquisto la società FINAOSTA dovrà avvalersi dell'ufficio regionale del demanio e patrimonio o di tecnici incaricati dalla Giunta regionale;"

Em. n. 9 Art. 4 - punto d)

Al punto d) sostituire le parole "assistenza tecnica" con le parole "tecnico-gestionale".

Em. n. 10 Art. 4 - punto e)

Aggiungere il seguente punto e): "formazione di quadri aziendali, consulenze e ricerche di mercato, sviluppare le attività produttive in forma associata."

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lustrissy; ne ha facoltà.

LUSTRISY - (DP): Vorrei chiedere al Presidente della Giunta o all'Assessore alle Finanze un chiarimento riguardo all'art. 4 della legge e all'art. 4 dello statuto, perché nell'art. 4 della legge si prevede la partecipazione minoritaria ad imprese aventi natura giuridica di società di capitali ed all'art. 4 dello statuto, alla lettera a), è prevista la partecipazione a società per azioni, a società a responsabilità limitata, per cui c'è già una marcia indietro; già se ne scarta una.

... INTERRUZIONE ... Credo che sia meglio per evitare poi delle osservazioni sullo statuto. E' sulla legge, ma, poi, la società opera in base allo Statuto e non in base alla legge.

Alla lettera b), dove si parla di assistenza, ... si prevede l'assistenza finanziaria a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica; all'art. 4 dello statuto si fa una riduzione, nel senso che si ammette questo tipo di partecipazione, assistenza finanziaria e fideiussione solo per la società per azioni a responsabilità limitata.

... INTERRUZIONE ... Io preferirei che fosse lasciata com'è la dizione dell'articolo al punto b), e cioè: "Le imprese di qualsiasi natura giuridica".

Forse è meglio che inserire solo "cooperative"....INTERRUZIONE ...

Lo so, ma siccome la società opera in base allo statuto, sarebbe meglio riprendere la dizione della legge: "Imprese di qualsiasi natura giuridica"; se ci mettiamo "cooperative" facciamo già un'altra distinzione. Mettendo quella stessa dizione, l'operazione è aperta alle società, alle imprese che si riterrà opportuno di intervenire, per cui non si fa alcuna eliminazione.

Su questa lettera b) dell'art. 4 abbiamo discusso molto ed è qui la chiave di lettura della legge perché se lasciamo "Imprese di qualsiasi natura giuridica" ha un senso; se invece si fanno degli scarti, cambia tutta la discussione che abbiamo fatto ed è tutto da rifare.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta: ne ha facoltà.

ANDRIONE - (W): Mi sia permesso dire che non concordo con quanto ha detto il Consigliere Lustrissy, proprio sotto il profilo tecnico e cioè che, fatto salvo poi il diritto dell'amministrazione di modificare lo statuto motivatamente, se si parla di un certo tipo di società è perché proprio questo tipo dà delle garanzie di bilancio e di sindaci presenti; imprese di qualsiasi natura significa società di fatto o una società in nome collettivo.

E' vero che abbiamo parlato di imprese di qualsiasi natura giuridica perché potrebbero esserci addirittura imprese a capitale pubblico, a capitale misto, ecc. ma non vedo come la finanziaria possa, ad un certo momento, finanziarie una società in nome collettivo.

Nello statuto si specifica la possibilità, da parte della finanziaria, di avere qualche documento. La legge prevede un'ampia gamma di fattori; lo statuto della società fa sì che vi sia - già predisposto da parte della regione - una responsabilità dell'ufficio di amministrazione su certi temi che, poi, ripeto, sono quelli del Codice Civile. Quindi, io lascerei così com'è, per adesso, anche perché su certi terreni è meglio procedere "pas à pas".

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Il Presidente ha detto che il Consiglio di Amministrazione può modificare lo statuto, ma abbiamo appena votato l'articolo 1 dove si dice: "Eventuali modificazioni a tale statuto che si rendessero necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali, saranno approvate con deliberazione del Consiglio regionale."

Quindi, io credo che il dubbio posto dal Consigliere Lustrissy debba essere risolto oggi. Non possiamo approvare una legge ed uno statuto che danno indicazioni differenti.

Lo statuto è più restrittivo della legge perché "imprese di qualsiasi natura giuridica", senza avere nessuna particolare cognizione di merito, mi sembra più largo che non precisare società per azioni o società a responsabilità limitata.

ANDRIONE - (UV): Confermo quanto ho detto prima. La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere approvata dal Consiglio regionale, ma l'iniziativa di certe cose appartiene al Consiglio di Amministrazione e non come soluzione definitiva, in quanto il capitale è messo per il 75% da parte della regione.

Verifichiamo però nei fatti questa iniziativa: non è che vi sia un dubbio amletico se dobbiamo aiutare un tipo di società piuttosto che un altro, semplicemente c'è un tipo di struttura che deve essere compatibile (oggi come oggi, non faccio il profeta e non posso sapere cosa avverrà) con quelli che sono gli scopi della finanziaria. E' difficile oggi dire che la finanziaria deve finanziare qualsiasi tipo di impresa. La legge, che dà solo i principi generali, dice "impresa"; lo statuto specifica quale forma devono prendere queste imprese. La società per azioni deve versare 200 milioni di capitale come minimo; è vero che i milioni oggi contano poco, però è una garanzia.

Le società a responsabilità limitata devono versare di meno e ciò costituisce un altro tipo di garanzia, tanto è vero che oggi, nel diritto, quando c'è una partecipazione diretta della regione, non possono essere società a responsabilità limitata perché si esige che siano società per azioni affinché la regione possa nominare un sindaco.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo N. S.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Proponiamo di togliere la parola "tendenzialmente" dopo la parola "minoritarie", cioè "partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee.", perché quel "tendenzialmente" potrebbe significare un obiettivo di questa finanziaria che, però, potrebbe essere un obiettivo che non si può raggiungere.

Quindi, potrebbe essere "tendenzialmente" la partecipazione della finanziaria che, però, poi, da tendenzialmente potrebbe diventare duratura e infinita nel tempo, per cui riteniamo di dover precisare questo fatto, a meno che non si voglia dire (allora togliamo "temporanee") che la finanziaria può prendere partecipazione in qualsiasi azienda, come è detto al punto a); comunque, non mettiamo "tendenzialmente e temporanee" perché, di fatto, se c'è già l'obiettivo che queste partecipazioni possano essere durature nel tempo, non vedo perché si debba scrivere così; o lo mettiamo chiaro o non lo mettiamo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 6 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 7 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 30; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 8 presentato dal Gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30; votanti: 29; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Credo che il concetto, per quanto concerne l'emendamento n. 9, da noi proposto, debba essere introdotto soprattutto per le piccole imprese perché ritengo sia sostanziale la differenza tra quanto proposto nel disegno di legge, quando si dice: "assistenza tecnica", e sostituire con le parole "tecnico-gestionale" soprattutto per le piccole imprese e per quelle artigiane.

Ritengo che dovrebbe essere uno degli obiettivi di questa finanziaria, aiutare anche le piccole imprese nella gestione di se stesse, se veramente crediamo che la finanziaria possa avere un obiettivo di crescita socio-economica della nostra regione e dei nostri imprenditori. Credo, infatti, che venga meno alle finalità della finanziaria mettere esclusivamente "assistenza tecnica".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 9 testé illustrato dal Consigliere Minuzzo.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 30; favorevoli: 9; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo per l'illustrazione dell'emendamento n. 10; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Anche questo, secondo noi, dovrebbe essere un obiettivo di questa finanziaria. Ci rendiamo conto che in Valle d'Aosta c'è una carenza di dirigenti nell'industria. Nella nostra regione non ci sono strutture adeguate che sopperiscano in qualche modo a quelli che sono i servizi che in altre regioni vengono svolti dalla Camera di commercio, per cui ritengo che sia opportuno, visto che spendiamo 20 miliardi per costituire questa finanziaria, che questa abbia degli obiettivi che servano effettivamente ad organizzare e a promuovere un certo tipo di cultura manageriale in Valle d'Aosta, tanto più che al punto d) il disegno di legge prevede assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale alle imprese.

A questo punto, ritengo che la finanziaria, o vuole avocare a sè la consulenza di queste imprese, oppure dovrebbe, in qualche modo, impegnarsi per la formazione di quadri aziendali, per consulenze e ricerche di mercato così come pure altre finanziarie fanno e come la stessa "Friulia", citata questa mattina dall'Assessore Ramera.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'emendamento n. 10 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 9; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 4.

Art. 4

(Interventi nella gestione ordinaria)

Nell'ambito della gestione ordinaria la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;

b) assistenza finanziaria mediante finanziamento e/o prestazioni di garanzie, anche fideiussorie, a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica;

c) progettazione, costruzione, acquisto, locazione e/o locazione finanziaria di immobili nonché locazione finanziaria di mobili a imprese di qualsiasi natura giuridica;

d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale alle imprese, singole o consorziate.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 20; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 5.

Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

Art. 5

Sopprimere.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 9; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 5.

Art. 5

(Interventi della gestione speciale)

Nell'ambito della gestione speciale la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) interventi previsti dal precedente articolo 4, indirizzati ad imprese di medie e piccole dimensioni, quando attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;

b) concorso finanziario alla creazione e/o al potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari della regione Valle d'Aosta o di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la FINAOSTA fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 20; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 6.

Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.S.D.I.

Em. n. 11 Art. 6 - secondo comma

Al secondo comma cancellare alla terza riga ", a propria discrezione,".?

Em. n. 12 Art. 6 - secondo comma

Al secondo comma aggiungere, dopo il termine "assistite", "nel pieno rispetto della legislazione fiscale in vigore".

Em .n. 13 Art. 6 - terzo comma

Al terzo comma togliere il punto dopo la parola "interessate" ed aggiungere "fermo restando che la designazione delle persone dovrà essere approvata dalla Giunta regionale.".

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal Gruppo P.C.I.

Em. n. 7 Art. 6 - quarto comma

Sopprimere.

Em. n. 8 Art. 6 - quinto comma

Sostituire la parola "azienda" con "società".

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Il secondo emendamento al quinto comma dice di sostituire la parola "azienda" con la parola "società". Credo che si sia trattato proprio di un errore perché nel resto dell'articolo si parla continuamente di società.

Qui, invece, si dice che l'intervento a favore di una sola azienda, non può superare il 15%. Questo, perciò, è un emendamento neutro.

... INTERRUZIONE ... E' voluto! Allora bisogna modificare il resto dell'articolo.

L'emendamento al quarto comma, invece, è da ritenersi decaduto perché è collegato ad un precedente emendamento che non è stato approvato.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Chiediamo la soppressione delle parole "a propria discrezione" perché riteniamo che, comunque, con tutta l'autonomia che può avere questa finanziaria, con tutta l'ampia libertà di manovra, si debba usare uno stesso metro per tutti quanti. Riteniamo che non possa esserci discrezionalità da parte della finanziaria ad andare ad eseguire controlli ad un'impresa o ad una società della quale è partecipe, piuttosto che ad un'altra.

Credo che tutte le aziende, nelle quali vi è una partecipazione azionaria di questa finanziaria, dovrebbero essere misurate con lo stesso metro.

Per questo chiediamo la soppressione delle parole "a propria discrezione".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 11 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28; votanti: 27; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 8; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 12 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 30; favorevoli: 9; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 13 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30; votanti: 29; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 30; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 6.

Art. 6

(Modalità di intervento)

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la FINAOSTA può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fideiussoria, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla legge 7 marzo 1938, n. 141.

Per tutte le forme di intervento previste, la FINAOSTA deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

Relativamente alle partecipazioni, la FINAOSTA deve garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 non può superare la misura del 35% del capitale sociale, ovvero del patrimonio netto della società interessata se inferiore al capitale sociale.

L'insieme degli interventi ordinari di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 4, a favore di una sola azienda, non può superare il 15% del patrimonio netto (capitale sociale e riserve) della FINAOSTA, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 22; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 7.

Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

Art. 7

Sopprimere.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento n. 14 presentato dal gruppo P.S.D.I.

Em. n. 14 Art. 7 - primo comma

Comma aggiuntivo. Dopo il primo comma si aggiunge "La concessione di cui sopra deve essere approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 9; contrari: 22Il

Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 14 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 30; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 7.

Art. 7

(Recesso dalle partecipazioni)

Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 è assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai Soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della FIN-AOSTA, il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.

I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la FINAOSTA resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 22; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 8.

Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 10 Art. 8 - terzo comma

Sostituire le parola "ottomilacinquecentomilioni di lire, corrispondenti a ottomilacinquencento azioni" con "diciottomilacinquecentomilioni di lire, corrispondenti a diciottomilacinquecento azioni".

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Crediamo dover considerare decaduto questo emendamento perché l'articolo 8 tendeva a trasformare in un'unica gestione le due gestioni. Siccome è rimasta la gestione speciale, perde il senso l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE: Dichiarato decaduto dallo stesso presentatore l'emendamento sostitutivo dell'art. 8 e se nessuno chiede la parola, do lettura dell'art. 8 così come è stato presentato nel disegno di legge.

Art. 8

(Capitale sociale e quota regionale)

Il capitale sociale della FINAOSTA S.p.A. viene inizialmente fissato il lire duemiliardi, suddiviso in duemila azioni di valore nominale unitario di lire unmilione.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione della FINAOSTA, una quota del suo capitale sociale a millecinquecentomilioni di lire, corrispondenti a millecinquecento azioni.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere in una o più soluzioni entro un anno dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale sociale pari a ottomilacinquecentomilioni di lire, corrispondenti a ottomilacinquecento azioni.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 22; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 9.

Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 11 Art. 9

Sopprimere.

PRESIDENTE: Considerato decaduto l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I. se nessuno chiede la parola do lettura dell'articolo 9.

Art. 9

(Fondi speciali)

La regione costituisce, in sede di prima applicazione della presente legge, un fondo di dotazione di dieci-miliardi di lire destinato agli interventi di cui all'articolo 5.

Gli incrementi che in qualsiasi modo si potranno verificare su tale fondo verranno riportati, al termine di ciascun esercizio, in aumento del fondo di dotazione.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 22; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: All'articolo 10 non vi sono emendamenti presentati.

Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 10.

Art. 10

(Obbligazioni)

La FINAOSTA può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 23; astenuti: 8 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino); contrari: l; favorevoli: 22

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 11.

Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 12Art. 11 - secondo comma Sopprimere.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.S.D.I.

Em. n. 15 Art. 11 - primo comma

Al primo comma, dopo la parola "assemblea", togliere il punto e aggiungere "il quale dovrà essere allegato al conto consuntivo della regione discusso in Consiglio regionale.".

Em. n. 16 Art. 11 - primo comma

Comma aggiuntivo al primo comma. "Il Presidente della Giunta deve apporre il proprio nulla osta al bilancio di esercizio della FINAOSTA sentito il parere vincolante del Consiglio regionale. ".

Em. n. 17 Art. 21 - secondo comma

Secondo comma (che diverrà terzo dopo l'introduzione del precedente emendamento aggiuntivo) dopo le parole "Regione Valle d'Aosta" togliere il punto e aggiungere "nonché gli atti costitutivi, gli statuti degli Enti e delle società in cui la FINAOSTA assume partecipazioni".

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo N. S.

Em. n. 4 Art. 11 - primo comma

Alla penultima riga del primo comma, dopo le parole "al Presidente della Giunta regionale", aggiungere le seguenti parole ", che lo presenti in Consiglio regionale per la discussione,".

Em. n. 5 Art. 11 - secondo comma

Al secondo comma sostituire le parole "Giunta regionale" con"Consiglio regionale".

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali

Em. n. 3 Art. 11 - primo comma

In fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole "e dallo stesso comunicato al Consiglio regionale".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 15 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 31; favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 16 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 30; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare per l'illustrazione dell'emendamento presentato dal gruppo N. S.; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Democrazia Proletaria - Nuova Sinistra): Uno degli effetti di questa legge è che, quasi sistematicamente, il Consiglio viene escluso, non solo dalle decisioni, ma anche dalle discussioni in merito alle scelte fatte dalla finanziaria.

Ritengo, invece, che portare in discussione al Consiglio un documento importante come il bilancio di esercizio e non limitarsi ad un semplice visto del Presidente della Giunta, sia il minimo indispensabile per non avere una gestione che possa essere scambiata, in qualche modo, per quell'orribile parola che ho pronunciato stamattina.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il secondo emendamento che non starò ad illustrare in quanto è nello stesso spirito.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 4 presentato dal gruppo N. S.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29; votanti: 28; astenuto: 1 (Minuzzo); favorevoli: 8; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Per un errore sull'allegato che è stato trasmesso ai Consiglieri, si parla della proposta di emendamento della Commissione, come di un emendamento aggiuntivo alla fine del secondo comma. Trattasi invece di un emendamento relativo al primo comma.

Metto in approvazione l'emendamento presentato dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 27; contrari: 1

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 5 presentato dal gruppo N. S.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 9; contrari: 19

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 17 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 9; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 11 nel testo emendato.

Art. 11

Il bilancio di esercizio della costituenda società finanziaria, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea e dallo stesso comunicato al Consiglio regionale.

La FINAOSTA ha inoltre l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 29; favorevoli: 20;

contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 12.

Do lettura dell'emendamento n. 18 presentato dal gruppo P.S.D.I.

Em. n. 18 Art. 12 - primo comma

Al primo comma sostituire le parole "nove membri" con le parole "undici membri".

Em. n. 19 Art. 12 - terzo comma

Al terzo comma prima riga sostituire le parole "due componenti" con le parole "quattro componenti".

Em. n. 20 Art. 12 - terzo comma

Al terzo comma, seconda riga sostituire le parole "di cui uno" con le parole "di cui due".

Em. n. 21Art. 12 - settimo comma

Dopo il settimo comma aggiungere:

"La carica di Consigliere della FINAOSTA è incompatibile con quella di Assessore o Consigliere regionale o comunale."

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo del P.C.I.

Em. n. 13 Art. 12 - terzo e quarto comma Sostituire con:

"Il Consiglio regionale designa i Consiglieri di competenza regionale, salvo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che viene nominato dalla Giunta regionale.

Due di tali Consiglieri vengono proposti dalla minoranza consiliare."

Em. n. 14 Art. 12 - sesto comma

Dopo le parole "non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione della FINAOSTA" aggiungere "i Consiglieri della Regione Valle d'Aosta."

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo N. S.

Em. n. 6 Art. 12

Aggiungere il seguente comma:

"Sono altresì incompatibili con dette cariche coloro che ricoprono cariche elettive."

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari. Generali.

Art. 12 - quarto comma

Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole "riservando un posto ad un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori."

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Fino ad ora gli emendamenti che abbiamo discusso, anche quelli presentati dal nostro gruppo, avevano il carattere di modificare in qualche modo sostanziale la proposta della Giunta.

Qui siamo in un articolo dove, credo, modifiche possano essere accettate perché relative alla titolarità della nomina dei Consiglieri di Amministrazione.

Credo, quindi, si possa chiedere alla maggioranza di tenere in particolare conto le osservazioni fatte dalla minoranza su questo articolo perché non stravolgono la legge, ma cambiano semplicemente le modalità di elezione.

In questo senso, abbiamo presentato due emendamenti: uno che stabilisce l'incompatibilità della presenza dei Consiglieri regionali nel Consiglio di Amministrazione, poiché questa società deve operare con una sua autonomia. Il Consiglio regionale - è stato detto - ha altri momenti di verifica per quel che riguarda la gestione speciale e per noi è opportuno che non siano presenti i Consiglieri regionali nel Consiglio di Amministrazione. Questa è la prima osservazione.

La seconda è che vogliamo un chiarimento dalla maggioranza, cioè, vorremmo sapere perché non può essere il Consiglio regionale a designare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza regionale. Ci sembra artificiosa questa distinzione per la quale due Consiglieri vengono nominati dal Consiglio e gli altri dalla Giunta. In realtà, rispetto ai rapporti di forza, la cosa non cambia sostanzialmente.

In questo caso, ci sembra che la Giunta regionale che, come ho detto stamattina ha, comunque, davanti a sé un anno di attività, si arroghi delle competenze che, dal nostro punto di vista, sarebbe giusto fossero del Consiglio regionale, al di là del fatto che ci sia una maggioranza piuttosto che un'altra.

E' una cosa questa che non abbiamo capito nello spirito politico. D'altra parte, per noi, ribadire il senso dell'impegno del Consiglio, della sua capacità di intervento è importante.

Invitiamo, quindi, la Giunta a voler accogliere favorevolmente almeno questi due emendamenti che si riferiscono a fatti non sostanziali e non strutturali rispetto al disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.

ANDRIONE - (UV): Pur comprendendo quanto dice il Consigliere Mafrica e dandogli atto che non si tratterebbe di stravolgere lo spirito della legge, non siamo favorevoli agli emendamenti proposti.

Per quanto riguarda la questione dell'incompatibilità, di cui è già stato detto, con alcune prese di posizione, non riteniamo sia opportuno accettare l'emendamento sulle incompatibilità di questo genere, pur ritenendo che nella normalità delle operazioni, quanto affermato possa essere accettato.

Per quanto riguarda l'altro problema, invece, pur comprendendo quanto dice Mafrica, ci sembra giusto sottolineare la responsabilità politica di un organo che è destinato ad essere un organo esecutivo. Mi permetto di ricordare che, normalmente, nel Consiglio di Amministrazione è solo la Giunta che nomina e il fatto che questa Giunta abbia di fronte a sè un anno, non ha assolutamente alcuna importanza, perché, purtroppo, come certamente anche il Consigliere Mafrica sa, il tempo rapido fluisce. Dopo di che il Consiglio prossimo farà una nomina che coinciderà per un caso con la scadenza della futura legislazione perché due più tre, in matematica, fa cinque.

Ma, secondo noi, non è questo il problema, bensì quello relativo alla capacità decisionale e all'operatività di questa decisione.

Noi non concordiamo, ma succede nelle migliori famiglie di non essere d'accordo.

Un'ultima considerazione che non ci sembra di secondaria importanza è questa: la responsabilità da parte della Giunta, del Consiglio di Amministrazione, pur non potendo impedire totalmente il costume nazionale della lottizzazione, perlomeno lo responsabilizza e lo diminuisce.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Democrazia Proletaria - Nuova Sinistra): Io vorrei intervenire per dire due parole sul problema dell'incompatibilità.

E' ben vero che non c'è legislazione che preveda questo tipo di incompatibilità e, mi pare, che sia stato sottolineato da tutti che in ogni caso, ci troveremmo, indipendentemente da quanto previsto dal legislatore, di fronte ad una incompatibilità di tipo morale, perché è ovvio - e in questo caso concordo con quanto ha detto il Consigliere Fosson questa mattina - che chi deve controllare non può essere l'esecutore dell'azione soggetta a controllo.

Inoltre, vorrei ricordare che ci troviamo di fronte a delle incompatibilità previste dalla legge che, per esempio, vietano addirittura, ad un qualsiasi funzionario regionale, anche di infimo grado, di essere ineleggibile, e non solo incompatibile con la carica di Consigliere regionale, per cui non può presentarsi nemmeno nelle liste.

Deve fare una scelta a priori.

... INTERRUZIONE ... Non so se era funzionario regionale, oppure se era in uno di quei settori della regione che non hanno di queste incompatibilità.

Un esempio ormai decennale è quello di Gianni Torrione, Consigliere comunale, che continua ad ambire a presentarsi alle elezioni regionali, continuando ad essere ineleggibile.

Mi pare che questo sia un caso classico.

Ci troviamo di fronte a delle incompatibilità per delle persone che hanno delle responsabilità e che hanno la possibilità di inserirsi molto meno pesantemente nella conduzione di denaro pubblico o di condizionare tutta una serie di scelte, che non chi venga, per sua fortuna o per caso (chiamiamoli così) a sedere contemporaneamente sui banchi di questo Consiglio o meglio ancora - un pochino più in su - nelle sedie riservate alla Giunta e contemporaneamente è presente nel Consiglio di Amministrazione di questa società.

Pur avendo la massima fiducia nella scelta di carattere morale, per cui io non penso che nessun rappresentante della giunta possa mai sognarsi di avanzare la propria candidatura nel Consiglio di Amministrazione e tanto meno pensare di farne il Presidente, pur ritenendo che la stessa cosa valga per tutti i membri di questo Consiglio, io non riterrei male, fissare in legge regionale quella che è stata un'opinione unanime di tutti i gruppi, inserendo l'incompatibilità tra la presenza nel Consiglio di Amministrazione di questa finanziaria e tutta una serie di cariche derivate da elezioni pubbliche, perché in questa società possono confluire anche altri enti.

Il caso dell'incompatibilità tra l'appartenenza a questo Consiglio ed il Consiglio di Amministrazione della finanziaria si potrebbe presentare anche per un membro del Consiglio comunale, per esempio del Comune di Aosta, per cui estenderei a chiunque sia eletto a delle cariche pubbliche l'incompatibilità con l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione della finanziaria.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Al di là di tutte le precisazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, prendo la parola per annunciare la mia astensione sull'emendamento presentato dal gruppo comunista all'art. 12, comma sesto, perché ritengo che quello concernente la stessa materia e cioè l'incompatibilità dei Consiglieri regionali e comunali presentato dal mio partito sia ben più articolato che non quello presentato, appunto, dal partito comunista. Infatti, visto chiaramente come la maggioranza non voti questo emendamento - non riusciamo a capire quali siano i timori - sentite le considerazioni fatte dal collega Carlassare e cioè come non ci sarà, probabilmente, alcun Consigliere regionale e tanto meno alcun Assessore che voglia andare a ricoprire un posto in Consiglio di Amministrazione di questa finanziaria, visto come stanno andando le cose e visto che la maggioranza non ha voluto minimamente accogliere quelli che sono stati anche alcuni emendamenti presentati dall'opposizione, non posso fare a meno di essere alquanto preoccupato.

Tenuto conto di come viene strutturata questa finanziaria che dovrebbe risolvere tutti i problemi della grossa, piccola e media impresa, dei commercianti, degli albergatori, ecc., considerato che non è stato definito niente, quindi essa è onnicomprensiva, ho il timore che questo Presidente, fra un paio di anni, quando la finanziaria avrà chiaramente dimostrato di sapere operare bene, perché l'impostazione datale dalla maggioranza per forza di cose, dovrebbe dare dei risultati positivi, venga chiamato a fare l'Assessore tecnico all'industria, commercio, artigianato e trasporti.

Per ovviare alla questione, il Presidente della finanziaria potrebbe andare ad una lezione di Assessore tecnico per cui troveremmo il Presidente della finanziaria che fa allo stesso tempo anche l'Assessore tecnico all'industria, commercio e artigianato, due settori che sono due istituzioni che dovrebbero lavorare di concerto.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 18 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29; votanti: 22; astenuti: 7 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino); favorevoli: 2; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 19 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27; votanti: 21; astenuti: 6 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin); favorevoli: 2); contrari: 19

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: L'emendamento n. 20 del Consigliere Minuzzo lo riterrei decaduto perché, non essendo stato approvato l'emendamento n. 19, non si può raddoppiare neanche il numero dei componenti della minoranza.

... INTERRUZIONE ... Allora è meglio che votiamo.

La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Stiamo seguendo con attenzione la procedura delle votazioni, pur essendo difficoltosa e la richiesta di parlare prima discendeva da un'osservazione fatta dal collega e compagno Minuzzo.

Noi non siamo favorevoli ad avere quattro nominati dal Consiglio ed altri dalla Giunta perché abbiamo posto il problema che tutti quelli di spettanza regionale devono essere nominati dal Consiglio regionale. E' una questione di principio e non una questione di due o di quattro.

Quindi, il nostro emendamento, che Minuzzo diceva essere identico al suo, in realtà può avere finalità convergenti, ma non è identico perché parte da un principio diverso.

Noi non accettiamo perché le spiegazioni del Presidente della Giunta non ci hanno convinti e soprattutto quella che la lottizzazione sarebbe minore se le nomine fossero fatte dalla Giunta. Abbiamo l'impressione che la lottizzazione sarebbe più ristretta, forse minore, ma non inesistente.

Quindi, votiamo a favore di questo emendamento, mentre ci siamo astenuti per quello precedente per le ragioni che ho detto.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento n. 20 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 28; favorevoli: 8; contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 13 presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 30; astenuto:

1 (Minuzzo); favorevoli: 8; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 14 presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 28; astenuti:

3 (Pedrini, Minuzzo, Carlassare); favorevoli: 7; contrari: 21

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 6 presentato dal gruppo N. S.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 30; astenuti:

2 (Minuzzo, Pedrini); favorevoli: 8; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 21 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 31; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento presentato dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 12 nel testo emendato.

Art. 12

(Consiglio di Amministrazione)

La FINAOSTA è amministrata da un Consiglio composto di nove membri.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La nomina degli altri membri del Consiglio verrà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di Consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti Consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta comunque complessivamente, e indipendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un Consigliere.

Il Consiglio regionale designa due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare.

La Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla designazione dei restanti Consiglieri di competenza regionale.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla Loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della FINAOSTA coloro che abbiano liti pendenti con la medesima nonché coloro che abbiano partecipazioni delle imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla FINAOSTA. La stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge o negli affini entro il terzo grado.

Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il terzo grado, con i dipendenti o con i prestatori d'opera a qualsiasi titolo stabilmente retribuiti dalla FINAOSTA.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 32; favorevoli: 23; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 13.

Do lettura dell'emendamento n. 15 presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 15 Art. 13 - terzo comma

Sostituire le parole "da parte della Giunta regionale" con "da parte del Consiglio regionale."

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Mentre nel caso del Consiglio di Amministrazione si prevedeva buona parte dei Consiglieri eletti dalla Giunta e due da parte del Consiglio, per il Collegio dei Sindaci, sia il Presidente che il Consigliere di spettanza regionale vengono nominati dalla Giunta. Noi chiediamo che almeno un Consigliere venga nominato da parte del Consiglio regionale proprio perché il Consiglio regionale si veda rappresentato in prima persona in questo organismo.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'emendamento n. 15 presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 31; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 13.

Art. 13

(Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, del Presidente del Collegio sindacale.

La nomina degli altri membri del Collegio sarà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Giunta regionale, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su analoga designazione da parte degli altri azionisti.

L'assemblea degli azionisti determinerà gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 32; favorevoli: 23; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 14.

Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.S.D.I.

Em. n. 22 Art. 14 - comma aggiuntivo

"Il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato non può superare la retribuzione di un Consigliere regionale."

Em. n. 23Art. 14 bis

"Le norme dello Statuto della Finanziaria regionale Valle d'Aosta dovranno adeguarsi al disposto della presente legge."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, mette in approvazione l'emendamento n. 22 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 24; astenuti: 8 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Pedrini, Tonino); favorevoli: 2; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'emendamento n. 23 presentato dal gruppo P.S.D.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 31; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 14.

Art. 14

(Compensi agli amministratori)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea determina l'ammontare di tale gettone nonché il compenso da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 32; favorevoli: 23; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 15.

Do lettura dell'emendamento n. 16 presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 16 Art. 15 - primo comma Sostituirlo con il seguente:

"La spesa di complessive lire 20 miliardi a carico dell'esercizio 1982, derivante dall'art. della presente legge, graverà per lire ventimiliardi sull'istituendo capitolo (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società FINAOSTA) del bilancio di previsione della Regione per il 1982."

PRESIDENTE: L'emendamento n. 16 presentato dal gruppo P.C.I. è decaduto.

Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 15.

Art. 15

(Norma finanziaria)

La spesa di complessive lire venti-miliardi a carico dell'esercizio 1982, derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 della presente legge, graverà per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione ordinaria" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Società FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale" del bilancio medesimo e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - (Allegato n. 8 - Sviluppo economico)" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 l'onere di complessive lire ventimiliardi trova copertura nelle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.09 "Interventi promozionali per l'industria" e sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 32; favorevoli: 23; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 16.

Do lettura dell'emendamento n. 17 presentato dal gruppo P.C.I.

Em. n. 17 Art. 16

Modificare nel seguente modo la parte "Variazione in aumento" da "Capitolo 36350 ... in poi."

"Capitolo 36350 (di nuova istituzione) Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società FINAOSTA S.p.A.

£. 20.000.000.000"

PRESIDENTE: L'emendamento n. 17 presentato dal gruppo P.C.I. è decaduto.

Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 16.

Art. 16

(Variazione al bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico Programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l'industria

Capitolo 36350 (di nuova istituzione) Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società FINAOSTA S.p.A. L. R. artt. 4 e 8

£. 10.000.000.000

Capitolo 46400 (di nuova istituzione) Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Società FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale L. R. artt. 5 e 9

£. 10.000. 000. 000

£. 20.000. 000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 32; favorevoli: 23; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'articolo 17.

E' una dichiarazione d'urgenza.

Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 17.

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 25; astenuti: 7 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino); favorevoli: 23; contrari: 2

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'allegato che è lo Statuto.

Propongo di dare lettura degli articoli. Ci sono delle proposte di emendamento. Ovviamente non sarà votato articolo per articolo, ma solo gli emendamenti e poi, l'allegato nel suo complesso.

Do lettura degli articoli dello Statuto della Finanziaria Regionale Valle d'Aosta.

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata "Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - siglabile "FINAOSTA

Art. 2 (Sede)

La società ha sede in Aosta, avenue du Conseil des Commis, numero civico; essa potrà istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere in altre località della Regione.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 3

(Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2020, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4

(Oggetto sociale)

La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta, fornendo sostegno, con le modalità ed i limiti di cui in appresso, alle imprese che, avendo sede e prevalente attività nel territorio regionale, svolgano in esso attività produttive di beni e servizi in armonia con le direttive socio-economiche della Regione, incluse le imprese svolgenti attività di studio e/o di ricerca nel settore dell'economia.

L'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano ubicate la direzione tecnica e quella amministrativa e siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la FINAOSTA può:

a) assumere partecipazioni in società per azioni ed in società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire;

b) prestare assistenza finanziaria, mediante finanziamenti, ivi compresa la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, e/o prestazione di garanzie anche fideiussorie a favore di società per azioni e a responsabilità limitata;

c) provvedere alla progettazione, costruzione, locazione e acquisto di immobili, situati nel territorio regionale, da utilizzare a fini industriali (per produzione di beni e servizi) e turistici, da cedere in locazione o in locazione finanziaria o vendere a società ed imprese tecnicamente organizzate a gestirli. La società può anche esercitare la locazione finanziaria di soli beni mobili.

A tal fine la società potrà anche acquistare e lottizzare terreni, acquistare macchinari ed attrezzature da locare o da alienare anche separatamente;

d) prestare assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese operanti nel territorio regionale;

e) compiere, per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare ritenuta necessaria o semplicemente utile dall'amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali, anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi Istituti bancari e finanziari, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141;

f) utilizzare fondi speciali su direttive della Giunta regionale.

Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte avrà luogo in relazione al grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono, ai sensi dell'articolo 7 della lege regionale istitutiva della FINAOSTA.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo P.C.I. riguardanti l'articolo 4 testé letto.

Em. n. 1 Art. 4 - primo comma

Dopo le parole "nel quadro di una politica di programmazione regionale" aggiungere l'inciso", operando con criteri di economicità,".

Em. n. 2 Art. 4 - punto a)

Sostituirlo con:

a) assumere partecipazioni in imprese, enti, società pubbliche o private, aventi per oggetto sociale le attività indicare al secondo comma dell'articolo 2 della legge istitutiva".

Em. n. 3 Art. 4 - punto f)

Sopprimere.

Em. n. 4 Art. 4 - ultimo comma

Sopprimere.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento. presentato dal Presidente della Giunta.

Art. 4 - punto b)

Aggiungere al punto b) le parole "e di società cooperative".

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Consideriamo decaduti questi emendamenti in quanto fanno riferimento agli emendamenti presentati per la legge, che non sono stati approvati.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dal Presidente della Giunta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 31; astenuto: 1 (Minuzzo); favorevoli: 31

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4 nel testo emendato.

Art. 4

(Oggetto sociale)

La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta, fornendo sostegno, con le modalità ed i limiti di cui in appresso, alle imprese che, avendo sede e prevalente attività nel territorio regionale, svolgano in esso attività produttive di beni e servizi in armonia con le direttive socio-economiche della Regione, incluse le imprese svolgenti attività di studio e/o di ricerca nel settore dell'economia.

L'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano ubicate la direzione tecnica e quella amministrativa e siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la FINAOSTA può:

a) assumere partecipazioni in società per azioni ed in società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire;

b) prestare assistenza finanziaria, mediante finanziamenti, ivi compresa la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, e/o prestazione di garanzie anche fideiussorie a favore di società per azioni, a responsabilità limitata e di società cooperative;

c) provvedere alla progettazione, costruzione, locazione e acquisto di immobili, situati nel territorio regionale, da utilizzare a fini industriali (per produzione di beni e servizi) e turistici, da cedere in locazione o in locazione finanziaria o vendere a società ed imprese tecnicamente organizzate a gestirli. La società può anche esercitare la locazione finanziaria di soli beni mobili.

A tal fine la società potrà acquistare e lottizzare terreni, acquistare macchinari ed attrezzature da locare o da alienare anche separatamente;

d) prestare assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese operanti nel territorio regionale;

e) compiere, per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare ritenuta necessaria o semplicemente utile dall'amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali, anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi Istituti bancari e finanziari, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141;

f) utilizzare fonti speciali su direttive della Giunta regionale.

Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte avrà luogo in relazione al grado di sviluppo delle società alle qual; esse si riferiscono, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale istitutiva della FINAOSTA.

Art. 5

(Modalità e limiti)

Le partecipazioni e gli interventi previsti alle lettere a), b), c) dell'articolo precedente sono preferibilmente indirizzati verso piccole e medie imprese industriali e verso quelle attività che, direttamente o indirettamente, determinino maggiore occupazione.

Ciascuna partecipazione non potrà superare la misura del 35 per cento del capitale, ovvero del patrimonio netto qualora inferiore, della società di cui la FINAOSTA venga a far parte.

La FINAOSTA non potrà impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio netto (capitale sociale e riserve) nelle partecipazioni e negli interventi previsti alle lettere a) b) c) dell'articolo precedente in una sola società.

Nella determinazione dell'entità degli interventi, ai fini dell'applicazione del presente divieto, non si terrà conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto al successivo articolo 6.

Non si potrà dar corso ad alcuna partecipazione se non sia assicurata alla FINAOSTA una rappresentanza proporzionale alla misura della partecipazione medesima nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale della società cui questa si riferisce.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I. riguardante l'articolo 5 testé letto.

Em. n. 5 Art. 5

Sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Dichiaro decaduto l'emendamento riguardante l'articolo 5.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

(Capitale sociale e fondi speciali)

Il capitale sociale è di lire due miliardi, suddiviso in duemila azioni ordinarie del valore nominale di lire un milione ciascuna.

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile è conferita al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, fino all'ammontare massimo di lire dodicimiliardi e cinquecentomilioni, entro un anno dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio di detta facoltà, è investito dei più ampi poteri per l'emissione ed il collocamento delle azioni ordinarie di cui sopra, nonché per l'aggiornamento del presente articolo dello statuto sociale in conformità al nuovo capitale sociale.

Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che la partecipazione di soggetti diversi dalla Regione Valle d'Aosta sia contenuta, complessivamente, entro la misura massima del 49 per cento del capitale sociale.

Il patrimonio sociale è integrato da un fondo speciale al quale affluiranno le somme erogate dalla Regione Valle d'Aosta per gli interventi di cui aLl'art. 4 del presente statuto, quando siano indirizzati ad imprese di medie e piccole dimensioni attuanti programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva o quando siano determinati da particolari esigenze di carattere economico-sociale.

Il fondo speciale è destinato altresì a consentire la creazione e/o il potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I. riguardante l'articolo 6.

Em. n. 6 Art. 6 - secondo comma

Sostituire la parola "dodicimiliardi" con "ventiduemiliardi".

Sopprimere i commi quinto e sesto.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Dichiaro decaduto l'emendamento riguardante l'articolo 6.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

(Azioni)

Le azioni sono nominative, quando ciò sia prescritto dalle vigenti leggi; diversamente le azioni, se interamente liberate; possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista; esse sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8

(Liberazione delle azioni)

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse calcolato a un saggio pari a quello ufficiale di sconto, aumentato del tre per cento.

Art. 9

(Obbligazioni)

La FINAOSTA potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 10

(Assemblea)

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

(Intervento all'assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa e la regolarità delle deleghe.

Art. 12

(Convocazione dell'assemblea)

'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od altrove in Italia, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può, dal Consiglio di Amministrazione, essere portato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea inoltre è convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Tuttavia sono ugualmente valide le assemblee che non siano state convocate come sopra indicato, se la totalità del capitale sociale vi è rappresentata e se tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica e i sindaci effettivi sono presenti alla riunione.

Art. 13

(Deliberazioni dell'assemblea)

Per la costituzione dell'assemblea in sede ordinaria e straordinaria e per la validità delle deliberazioni si fa riferimento al disposto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Per la nomina delle cariche sociali si procede nei modi previsti dagli articoli 15 e 27 del presente statuto.

Art. 14

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente sarà assistito da un segretario designato ai sensi dell'articolo 2371 del Codice Civile anche fra i non azionisti.

Nei casi di legge e quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal segretario.

Art. 15

(Consiglio di Amministrazione)

La FINAOSTA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La nomina degli altri membri del Consiglio verrà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di Consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti Consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta comunque complessivamente, e indipendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un Consigliere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più amministratori si procederà a sostituirli a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16

(Cauzione amministratori)

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione deve prestare una cauzione di lire 200.000 di valore nominale, in azioni della FINAOSTA o in titoli nominativi, emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 17

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea.

Art. 18

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore delegato, ogniqualvolta questi ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere spedito a ciascun Consigliere ed a ciascun componente effettivo del collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche telegraficamente, almeno due giorni prima di tale data.

Art. 19

(Validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 20

(Compensi agli amministratori)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea determina l'ammontare di tale gettone, nonché il compenso da corrispondere al Presidente e all'Amministratore delegato.

Art. 21

(Delega delle attribuzioni consiliari)

Le attribuzioni che sono per legge delegabili possono dal Consiglio di Amministrazione essere delegate al comitato esecutivo, al Presidente o ad un amministratore delegato.

Art. 22

(Comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede e da tre Consiglieri eletti dal Consiglio medesimo, con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Art. 23

(Convocazione del comitato esecutivo e deliberazioni del medesimo)

Il comitato esecutivo è convocato dal Presidente, ogniqualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due componenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il comitato è convocato e presieduto dal componente più anziano.

L'avviso di convocazione, possibilmente con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere spedito a ciascun membro del comitato esecutivo e a ciascun componente del collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche telegraficamente, almeno due giorni prima di tale data.

Art. 24

(Attribuzioni del comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo esercita le funzioni, le attribuzioni ed i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Esamina e propone, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e sulla base delle proposte degli organi tecnici, i programmi finanziari, tecnici, industriali ed organizzativi della FINAOSTA.

Art. 25

(Firma e rappresentanza sociale)

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei propri poteri, all'amministratore delegato.

Art. 26

(Comitato tecnico-consultivo)

Il comitato tecnico-consultivo è composto dal direttore generale o, in caso di vacanza della carica, dal o dai direttori tecnici e da tre esperti dei settori industriale e finanziario, estranei alla società, nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà altresì i compensi con deliberazione che dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio. I tre esperti durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Spetta al comitato tecnico-consultivo formulare, in sede istruttoria, pareri sulle operazioni di sottoscrizione azionaria e di finanziamento, sotto qualsiasi forma, che la società stia per compiere.

Il comitato tecnico-consultivo è presieduto dal direttore generale o dal direttore tecnico cui fa capo La responsabilità amministrativo-finanziaria della società.

Art. 27

(Collegio sindacale)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, del Presidente del collegio sindacale.

La nomina degli altri membri del collegio sarà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Regione, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su designazione degli altri azionisti dei rimanenti sindaci.

L'assemblea degli azionisti determinerà gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.

Art. 28

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea il bilancio è presentato al Presidente della Giunta regionale, assieme al verbale di approvazione ed alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

il cinque per cento alla riserva legale;

il venticinque per cento alla riserva straordinaria;

il residuo agli azionisti salvo di versa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29

(Disponibilità)

Salvo le altre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire cariche nella FINAOSTA coloro che abbiano liti pendenti con la medesima nonché partecipazioni in imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla FINAOSTA. La stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il terzo grado; non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro lo stesso grado, con i dipendenti o con i prestatori d'opera a qualsiasi titolo stabilmente retribuiti dalla stessa.

Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la sua rimozione.

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità determina la scadenza della carica.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo P.C.I. riguardante l'articolo testé letto.

Em. n. 7 Art. 29 - primo comma

Dopo le parole "carica nella FINAO-STA" aggiungere "i Consiglieri della Regione Valle d'Aosta."

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Poiché il Presidente della Giunta, giustamente, aveva detto che la legge è più ampia dello statuto, questo, ovviamente, può essere più restrittivo; quindi, riteniamo che questo emendamento sull'incompatibilità dei Consiglieri possa essere introdotto nello Statuto.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'emendamento presentato dal gruppo P.C.I.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32; votanti: 31; astenuto: 1 (Pedrini); favorevoli: 9; contrari: 22

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Continuiamo con la lettura degli ultimi quattro articoli dell'allegato.

Art. 30

(Incompatibilità per il personale)

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano anche al direttore generale ed ai funzionari ed impiegati della FINAOSTA ai quali, inoltre, è inibito l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria. Essi non possono neanche ricoprire cariche di amministratori, di sindaci o di liquidatori di società od enti di qualsiasi natura, se non designati dal Consiglio di Amministrazione o comunque espressamente autorizzati.

Gli emolumenti da corrispondere al personale della FINAOSTA dalle società e dagli enti presso i quali gli stessi ricoprono le cariche anzidette sono direttamente versati alla FINAOSTA.

Non possono essere assunti come dipendenti della FINAOSTA coloro i quali abbiano rapporto di coniugio ovvero di parentela o affinità, entro il terzo grado compreso, con gli amministratori o i sindaci.

Art. 31

(Divieto di incarichi)

Non possono essere affidati incarichi di consulenza di qualunque genere a persone nei confronti delle quali sussista alcuna delle cause di incompatibilità previste dai primi due commi dell'articolo 29.

Art. 32

(Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della FINAOSTA, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 33

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato Statuto, di cui ho letto gli articoli adesso.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 32; favorevoli: 23; contrari: 9

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Siamo giunti alla votazione finale.

La parola al Consigliere Pedrini per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

PEDRINI - (Ind. - PLI): Sarà una dichiarazione di voto brevissima come il mio intervento di questa mattina.

Mi dispiace che non ci sia stato un chiarimento per quella che era stata la vecchia presentazione su questa finanziaria. Mi auguro (l'Assessore me lo ha detto) che nel suo complesso ci sia la possibilità di trovare questa soluzione, perché è stato fatto ad arte.

Ne prendo atto e dichiaro il mio voto favorevole a questa legge, a nome del partito liberale.

PRESIDENTE: Per dichiarazione di voto, la parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (PCI): Questa mattina noi abbiamo svolto, in occasione della discussione generale, un discorso argomentato che è entrato nel merito delle caratteristiche della finanziaria. Abbiamo già rilevato, come oggi non fosse in discussione se procedere o meno con l'utilizzazione di questo strumento o fosse in discussione, invece, la natura di questo strumento.

Attraverso le nostre osservazioni, abbiamo cercato di proporre una struttura che avesse il carattere di finanziaria di sviluppo. Si tratta di una struttura che ha caratteristiche diverse rispetto a quella che viene definitivamente prospettata da questa legge. Pensiamo che le nostre osservazioni, non preconcette, avessero comunque una loro validità, perciò riteniamo di non poter approvare questo tipo di finanziaria che, a nostro giudizio, nasce con modalità che le fanno correre dei rischi nella sua attività.

Esprimo quindi il voto contrario del nostro gruppo, anche perché dobbiamo dire che in queste ultime fasi della votazione, la maggioranza ha dimostrato di essere molto ferma sulle proprie postazioni, anche su questioni che potevano essere non relative alla struttura della finanziaria stessa.

La questione della nomina dei Consiglieri di Amministrazione, per esempio, poteva essere vista in modo differente, così come la questione dell'incompatibilità.

Pur esprimendo un giudizio negativo su questa struttura, resteremo e presteremo tutta l'attenzione all'attività che questa struttura opererà nei prossimi mesi.

Pensiamo che sarebbe positivo, per noi, se i nostri timori di un uso prevalentemente di salvataggio di questa finanziaria venissero smentiti.

Noi continuiamo ad avere questi timori e pensiamo che in realtà molte aperture contenute nella legge, non verranno utilizzate e che, invece, i fatti contingenti spingeranno ad utilizzarne gli aspetti puramente di salvataggio.

Comunque, cercheremo di dare il nostro contributo sia per ciò che riguarda la gestione del fondo speciale, da parte del Consiglio regionale, e se sarà deciso dal Consiglio regionale, anche attraverso una nostra partecipazione, non pregiudiziale, ma operativa, all'interno del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tamone per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

TAMONE - (UV): Questa mattina, nessuno del gruppo Union Valdôtaine è intervenuto su questo argomento, fatto salvo il Presidente del governo che, in questo caso, riteniamo facesse parte non dell'Union, ma parlasse a titolo di "primo cittadino" del governo regionale. Quindi, è evidente che noi, l'Union Valdôtaine, che ci eravamo sempre espressi con dei feroci dubbi su questo strumento, oggi andremo a votarlo e vorremmo anche dire brevemente il perché.

Innanzi tutto perché riteniamo che i tempi siano molto cambiati, in quanto una finanziaria nel 1970, a nostro avviso, era una cosa e la finanziaria di oggi è un'altra.

A parte il fatto che siamo in maggioranza ed eravamo allora in minoranza ... ma, forse, allora eravamo addirittura in maggioranza, perché dal primo momento dei D.P. nel 1970 eravamo lì che facevamo un po' la corte, perché erano appena usciti dalla D.C.

Mi pare che in quel momento eravamo proprio vicini alla maggioranza. Poi, sono successe delle cose che ci hanno fatto pendere un po' dall'altra parte...

Ma, secondo me, anche se la mia memoria storica non è molto feroce e molto forte, eravamo abbastanza vicini alla maggioranza.

Comunque, al di là di questo, in quel momento credevamo ad un certo tipo di realtà finanziaria.

I tassi di interesse che si spuntavano in quel momento erano del sette, otto per cento. Oggi, per prendere i soldi in banca occorre pagare il trenta per cento. Gli imprenditori di qualunque genere si trovano a dover affrontare una realtà, oggi nel 1982, che è sostanzialmente diversa da quella esistente nel 1970.

Questo è uno dei primi motivi per cui crediamo che uno strumento di questo genere possa, oggi, essere messo in movimento, mentre allora eravamo molto scettici.

Su questo argomento sono state dette molte cose; ho apprezzato gli interventi fatti da tutti i Consiglieri di questa mattina e, in particolar modo, quello del Consigliere Lanivi che sempre apprezzo in ogni occasione. E' stato un intervento, il suo, molto lucido, molto preciso, che ha toccato cose che avrei voluto dire io, ma che, sicuramente, non avrei detto bene come lui.

Un altro motivo è rappresentato dal fatto che abbiamo visto come certi strumenti che erano a disposizione, quali i fondi di rotazione, non abbiano dato risultati apprezzabili, stante la rigidità del sistema bancario italiano, per cui i suoi appartenenti, secondo noi, non sono dei banchieri, ma semplici funzionari. Il banchiere noi lo vedremmo con altre funzioni, così come in altri paesi del mondo occidentale, mentre il sistema bancario italiano ha certe regole rigide, magari anche buone, per cui può succedere che il Vicedirettore della Banca d'Italia, pur non avendo commesso reato - come poi è risultato - si trovi in galera.

Quindi, stante la rigidità del sistema bancario, crediamo che questo sia un altro dei motivi che ci hanno fatto decidere. Abbiamo visto che anche i fondi di rotazione, pur essendo uno strumento che riteniamo ottimo e valido, hanno degli enormi limiti, indubbiamente posti dal sistema bancario.

L'Union Valdôtaine si era già ricreduta per questi motivi e per altri, contingenti, sui quali noi vorremmo intervenire in una maniera un po' più chiara di quella che è stata fatta stamattina, quando si è parlato di salvataggio.

Su questo bisogna intendersi chiaramente. Per noi questa è una finanziaria che ha il chiaro scopo di intervenire e non di stare a guardare; di intervenire anche in modo pesante se il caso lo richiede. Io voglio dire una cosa che nessuno ha detto stamattina: i 1.500 posti in meno alla COGNE, li vogliamo ricordare, oppure no? Questa è una domanda che voglio fare, in questo momento, al Consiglio, al di là del problema Fortuna West.

Il problema dei 1.500 posti alla COGNE ce lo poniamo o no? Quando verrà quel momento che faremo? Saremo ancora qui con le nostre leggi, più o meno legittime, perché la nostra competenza in materia di industria rimane quella che è, stante lo statuto della regione, o vorremo intervenire per recuperare quei 1.500 posti di lavoro? Questo io chiedo ai gruppi più proletari di questo Consiglio.

Martin mi suggerisce che siamo già arrivati a quel momento. Se ci siamo veramente, allora c'è da spararsi un colpo in testa, perché se non potremo intervenire in modo tempestivo, quei 1.500 posti dove andranno a finire?

Nonostante questo motivo drammatico che si presenterà molto presto all'attenzione di questo Consiglio, l'Union Valdôtaine ritiene che questo strumento sia più agile e dia maggiori possibilità di intervento che non quello classico, adottato in questi anni, votando i differenti interventi in questo Consiglio.

Altre cose che ci hanno stupito sono quelle dei tempi corti.

De Grandis lo ha detto questa mattina ed io lo ripeto: ci fa ridere che gente preparata a risolvere tutti i problemi dell'universo italiano, quali sono i sindacati di cui io faccio parte - e mi vanto di farne parte, non mi nascondo e non voglio dire che i sindacati vanno eliminati - vengano a dirci che non avevano un loro programma alternativo da darci subito.

Permettetemi di dire che l'Union Valdôtaine è rimasta per questo, un po' stupita.

Sul sindacato poi, c'è un altro attimo di stupore, ma qui per le proprie idee, idee dell'Union Valdôtaine, che non vuole, evidentemente, che altri le condividano. Noi siamo per un sindacato che partecipi e qui, in questa proposta di legge, c'era una possibilità per il sindacato di partecipare.

Non si è voluta prendere neanche questa occasione.

So che il mio sindacato è stato l'unico che si è opposto a questo fatto, mentre gli altri tre hanno detto di togliersi. Secondo noi, è stato un errore del sindacato che ha perso l'occasione. Lo diciamo a chiare lettere in questa sede.

Ci stupiamo, inoltre, perché ieri nella Commissione Affari Generali, si è sentito dire che loro vogliono essere sentiti. Ma più sentiti che fare parte del Consiglio di Amministrazione, cosa vogliono? Non lo so!

Veramente, queste sono delle incoerenze, delle contraddizioni che vogliamo fare notare a questo Consiglio, con la massima chiarezza e con la massima tranquillità.

Un'altra cosa che desidero dire -e mi rivolgo al Consigliere Nunzio Carlassare, perché credo che quando si parla in questo Consiglio bisogna essere estremamente chiari e corretti, nel senso di dire cose sempre attinenti alla realtà e cioè che stamattina mi sono stupito nel sentire parlare di due cose. Una l'ha detta Mafrica, ed è quella meno grave, quando faceva i confronti con gli Istituti IRI e cose del genere; ma quella della camorra mi ha fatto stare veramente sotto zero!

Pensavo che una cosa del genere in questo momento non si potesse dire. Fare risalire l'invenzione della camorra all'ultimo terremoto del 1980, mi pare che sia un po' troppo.

Adesso leggo perché dico questo:

"Estirpare la camorra". Questo imperativo poneva per Napoli lo storico Pasquale Villari, nella sue "lettere meridionali". Era il lontano anno di grazia 1875.

Pensate, già allora si sapeva che l'organizzazione più perfetta della camorra si trovava nelle carceri, dove il camorrista regna.

Aggiungeva Villari: "Per riuscire ad estirparla bisogna prima studiarla e conoscerla bene."

Credo che il valore storico di questo signore sia indiscusso e credo che in quel momento dicesse delle cose abbastanza chiare.

Sono passati 107 anni da quando fece queste dichiarazioni e, probabilmente, per un fenomeno che non era nato in tre minuti.

Quindi, venire oggi a dire che la camorra è sorta in seguito al terremoto del 1980 in Campania, ci pare leggermente sballato e fuori dai termini di un onesto confronto.

Poi, voler portare questo argomento nei termini di un discorso ed, in particolare, in quello della finanziaria, ci pare un po' scorretto.

Voglio dire, quindi, che noi votiamo a favore di questo strumento che viene proposto, anche se pensiamo che non sarà uno strumento miracoloso.

Pensiamo che insieme agli altri strumenti, che già esistono, si possa dare un colpo di mano all'imprenditoria locale, in tutti i settori, per poter risolvere i gravi problemi e, soprattutto, quelli che si porranno fra pochi giorni o che si stanno ponendo con la perdita dei 1.500 posti di lavoro alla COGNE di Aosta.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin. ): Sgombriamo subito il campo dagli equivoci della camorra. Io non ho detto che la camorra è nata ieri con il terremoto e non ho detto che la camorra prende piedi in Valle d'Aosta. Semplicemente, ho citato quelle che sono le fonti giornalistiche che affermano che il fenomeno camorristico nel napoletano si è rinvigorito, pesantemente, e causa di questo è l'utilizzo che si prevede di fare dei 1.500 miliardi stanziati dallo Stato per la ricostruzione delle case e delle cose distrutte dal terremoto.

Io ho detto solo questo. Io non ho detto né che è nata né che esiste in Valle d'Aosta.

Ho anche detto che il fenomeno camorristico, così come si presenta in quella situazione, se dal punto di vista dell'evidenza si manifesta con sparatorie fatte dai "pistoleros", ha, d'altra parte, una radice molto più profonda e lo sappiamo leggendo un pochino più attentamente, qualsiasi giornale.

In effetti, la componente più importante dal punto di vista sociale è proprio come si somma una serie di interessi politici ed economici che porta a far sì che certi gruppi di potere si creino ed abbiano possibilità di imporsi sulla società attraverso una inter-connessione tra il potere politico, economico e, in quel caso, anche con diramazioni all'interno della malavita.

Ho fatto questo intervento proprio per evitare che nella situazione valdostana, dove la popolazione è abbastanza ridotta di numero e dove abbiamo la possibilità di gestire, fortunatamente, un ricco bilancio regionale, (questo lo possiamo dire) e contemporaneamente vediamo che si viene a formare uno strumento economico che può diventare uno strumento che muove, non i quaranta miliardi previsti dal bilancio triennale, ma può muovere centinaia e centinaia di miliardi attraverso tutta una serie di operazioni che vengono rese possibili da questi quaranta miliardi di stanziamento pubblico, venissero a crearsi delle interconnessioni tra un potere politico, che dovrebbe gestire e gestisce la cosa pubblica, ed un potere notevole, di carattere finanziario, economico e imprenditoriale che si può sviluppare e prevedibilmente si svilupperà con un utilizzo di questa finanziaria.

Io evidenzio questo dato di fatto e ritengo che, nonostante le dichiarazioni di principio che non si siano volute stabilire e fissare con precisione queste incompatibilità, questo pericolo sussista pesantemente.

Per quanto riguarda il discorso della COGNE e che siamo già adesso nel periodo dei 1.500 posti di lavoro in meno, (io vado anche più in là) ci troviamo forse anche di fronte alla possibilità che i 1.500 posti divengano anche qualcuno in più. Il problema esiste sicuramente e va affrontato subito. Si tratta solo di affrontarlo in un modo molto corretto, in una precisa definizione di ruoli e con alcune idee ben precise nella testa.

Qui, vorrei ritornare ad un altro discorso che mi pare non si sia voluto cogliere da parte della Giunta e cioè la definizione di piccole e medie imprese. Perché? Perché a questo punto noi ci troviamo di fronte ad una situazione per cui la SADEA è una piccola media impresa; ci troviamo di fronte ad una situazione dove la direzione della Nuova SIAS potrebbe decidere di creare una serie di società satelliti, creando tutti i presupposti per poter utilizzare, forse giustamente, interventi. Giustamente, può anche andare bene, però questa deve essere una scelta politica che deve essere fatta dal Consiglio e non può essere demandata ad un Consiglio di Amministrazione che fa delle scelte, che dovrebbe operare delle scelte economiche e finanziarie nell'ambito di quelle che sono le scelte politiche che vengono delineate da questo Consiglio.

Secondo me, questi sono due punti estremamente qualificanti dal punto di vista politico che sono stati volutamente non dimenticati, ma per scelta politica ben precisa, non inseriti e non chiariti sino in fondo, all'interno di questa legge.

Vorrei aggiungere un altro elemento che può essere considerato un modo non corretto di affrontare la problematica ed il confronto politico.

All'inizio della discussione, sia nell'intervento dell'Assessore Ramera che in quello del Presidente Andrione, è stato detto molto chiaramente ed esplicitamente che: noi qui non accogliamo una virgola degli emendamenti che vengono presentati ed argomentati dalla minoranza. Se è giusto e corretto che la maggioranza, che il governo regionale, debba stabilire e stabilisca le proprie linee di comportamento, le direttive politiche, la caratterizzazione politica di determinate leggi, un minimo di correttezza sul piano democratico, dovrebbe far sì che, almeno per quanto riguarda quegli aspetti che non inficiano dal punto di vista politico queste leggi, se vengono dei suggerimenti, delle osservazioni da parte dell'opposizione, che possono essere considerate corrette, vengano accettate; altrimenti si rende assolutamente inutile tutta la discussione per punti e per capitoli, ma sarebbe sufficiente fare una discussione politica generale per poi passare alla votazione finale.

Non ha alcun senso fare la votazione per articoli di legge, quando all'inizio della discussione i più rappresentativi esponenti della maggioranza dicono "no, non bisogna accettare assolutamente niente, non perdiamo tempo, votiamo subito la legge nel suo complesso e non stiamo qui a rimenarcela."

Vorrei sottolineare ancora una certa contraddizione: mi riferisco in particolare al Consigliere Fosson. Altri hanno sostenuto (Lustrissy ed altri) che sul piano dell'incompatibilità è necessario avere un codice morale di comportamento per cui queste incompatibilità siano sentite individualmente dalle persone che rivestono queste cariche. Ma il Consigliere Fosson, che aveva dichiarato esplicitamente di essere d'accordo, per quanto riguarda le incompatibilità, si è ben guardato dal votare a favore di queste incompatibilità da fissare per legge.

Questa mi pare una contraddizione che si può ben spiegare, almeno per quanto mi concerne, come dedizione alle linee politiche portate avanti dallo schieramento politico di appartenenza, per cui al mattino si dicono certe cose e al pomeriggio se ne votano altre.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fosson per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

FOSSON - (DC): Per dichiarazione di voto che mi pare scontata è favorevole da parte del nostro gruppo.

Per precisare, ero e sono d'accordo sull'incompatibilità di fatto.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Berti per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

BERTI - (Artigiani e Commercianti): Per annunciare il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto.

Do atto al Presidente della I Commissione di avere ascoltato, molto democraticamente, le varie organizzazioni sindacali e soprattutto le forze economiche e sociali che poi sono quelle che agiscono perché si raggiunga quello spirito e quell'obiettivo finale della legge che è quello di dare maggior respiro alle aziende che operano qui in Valle, soprattutto alle piccole, medie aziende, artigiani, albergatori, piccole industrie, commercianti.

Il Consigliere Tamone, invece, ha cominciato subito a parlare dei 1.500 posti di lavoro della Cogne. Non vorrei che si cominciasse subito a svuotare i contenuti di questi legge, utilizzando subito tutta le forza per i 1.500 posti. Non vorrei che si giungesse a tirare avanti il solito carrozzone che non ha alcun aspetto socio-economico finalizzato.

Comunque, seguiremo da vicino tutto l'iter. Penso che nel Consiglio di Amministrazione ci siano delle persone competenti ed amministratori esperti, anziché tecnici imprenditoriali, ai quali do fiducia sulla loro amministrazione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Minuzzo per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

MINUZZO - (PSDI): Il collega Berti mi ha spiazzato un po', perché avevo chiesto di parlare prima di lui, comunque vorrei allacciarmi alle dichiarazioni fatte dall'Assessore Ramera questa mattina.

Non mi sembra assolutamente il caso di andare ad aprire un dibattito politico sulla collocazione social-democratica all'interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Comune di Aosta, perché queste cose le ho dette recentemente in occasione del voto di bilancio.

Mi rendo conto che, probabilmente, l'Assessore oggi avrebbe potuto essere in un posto migliore piuttosto che essere qui, in Consiglio regionale, a dibattere sulla finanziaria.

Abbiamo detto chiaramente perché in Consiglio comunale siamo al Governo; eravamo in maggioranza alla regione, siamo passati all'opposizione. Non abbiamo fatto, viceversa, come avrebbe potuto essere più facile per delle questioni di potere. Sono scelte politiche ben precise che il mio partito ha fatto, per cui questa situazione chiamata anomala dall'Assessore Ramera, penso non lo sia assolutamente se vista in un contesto politico un po' più articolato che non in una semplice posizione di potere.

Per quanto riguarda la polemica messa in atto, se pur sottile, sulla differenze fra quello che fa ed opera il partito socialdemocratico in Valle di Aosta e, in modo particolare, per la finanziaria, e quello che ha fatto l'Assessore regionale del Friuli, regione dalla quale il nostro Assessore e la nostra Giunta hanno scopiazzato perché era il meglio che poteva offrire la piazza, per riferirmi alla finanziaria chiamata FRIULIA, dico che la realtà di quella regione è totalmente diversa dalla nostra. L'ha richiamato nel suo intervento anche il collega Lanivi, dicendo che c'è una selva di leggi, leggine, interventi, contributi che questa finanziaria va ad intricare ancora di più.

Nella nostra regione, diversamente da quanto succede in altre regioni, non ci sono leggi che vanno incontro ad esigenze particolari, non ci sono dei piani regionali di sviluppo. In Friuli ci sono delle leggi che regolamentano l'attività promozionale, ad esempio per le manifestazioni fieristiche; ci sono degli interventi particolari che favoriscono l'associazionismo; ci sono degli interventi regionali già articolati e già codificati con delle leggi regionali per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali, artigianali, commerciali e turistiche.

Quindi vediamo che la realtà politica e, nello stesso tempo, legislativa di quella regione è sostanzialmente diversa dalla nostra, per cui l'Assessore Ramera non può porre sullo stesso piano la regione Valle d'Aosta ed il Friuli per quanto concerne il problema della finanziaria.

Se io ho una macchina, una cinquecento e posso metterci dentro solo della super, mentre l'Assessore Ramera ci mette dentro solo della normale, o viceversa, visto che ritengo più facile che possa essere l'Assessore Ramera a mettere della super dentro la macchina, credo che la velocità non sarà la stessa, in quanto la resa è diversa.

Lo stesso succede per la finanziaria.

Per la dichiarazione di voto, come partito di opposizione, sentite le organizzazioni di categoria, sentito il collega Berti, il quale ha detto che la Commissione ha accettato l'emendamento, sebbene non abbia capito bene quale, ma poi, comunque, ha votato contro un emendamento proposto da me e che andava incontro ad una parametrazione degli interventi per evitare le preoccupazioni insorte giustamente nel Consigliere Berti dopo l'intervento del Consigliere Tamone, trovo effettivamente strano che il Consigliere Berti, rappresentante degli artigiani e dei commercianti, dica che questa legge va bene, quando non tiene assolutamente conto di queste categorie. Infatti, leggendo bene questa legge non possiamo andare ad individuare la volontà di intervenire in questi settori, ripeto, come Consigliere di opposizione e come partito all'opposizione, noi dovremmo votare a favore di questa legge per due motivi.

Uno perché le organizzazioni sindacali hanno espresso parere favorevole e l'altro perché, a nostro avviso, questa finanziaria la potremmo benissimo identificare come un cavallo di Troia che, entrato all'interno della Giunta regionale, opererà in modo da farla scoppiare.

A nostro avviso, la volontà precisa, non discutibile, di non accettare gli emendamenti relativi all'incompatità che l'opposizione aveva proposto, rivela un disegno politico. Gli emendamenti concernenti l'incompatibilità non sono stati accettati in quanto, forse, andavano a rompere certi equilibri che molto faticosamente si erano creati.

Ritengo che la maggioranza avrebbe potuto benissimo accettare questi emendamenti, se non avesse avuto interesse di parte. Per la seconda volta, in questo Consiglio regionale, assistiamo ad un'operazione, come si suol dire, "promuovilo per sollevarlo".

Già un anno e mezzo fa abbiamo visto creata, in questo Consiglio regionale, un'analoga operazione.

Oggi ci troviamo di fronte ad una nuova operazione, dello stesso tipo, la quale, certamente, non sarà di alcuna utilità per gli imprenditori valdostani perché questa finanziaria, così come è stata articolata possiede un potere tale da poter agire come vuole e indiscriminatamente, il che, sinceramente, ci preoccupa.

Per contro, riteniamo che questa finanziaria possa essere perfettibile e migliorata in qualche modo, sebbene la maggioranza regionale non abbia voluto accettare alcun emendamento da parte dell'opposizione.

Le organizzazioni di categoria, gli industriali, gli stessi artigiani, gli albergatori, i commercianti hanno dato parere favorevole alla creazione di questa finanziaria; ritengo che si debba tenere conto di questi pareri e, pertanto, non possiamo votare contro solo perché, secondo noi, non può realizzare pienamente gli obiettivi per i quali è stata istituita.

Riteniamo, comunque, che con un attento controllo sull'operato essa possa essere perfettibile.

Diciamo che noi, su questo disegno di legge, ci asterremo.

Non voglio innescare una polemica col collega Lustrissy, ma i nostri emendamenti avevano un fondamento filosofico, se mi si consente il termine, e cioè un fondamento basato su quello che era l'intendimento della finanziaria regionale.

Questo per una parte di certi emendamenti. Per altri emendamenti, chiaramente, ancora una volta, si è voluto dimostrare che con la legge dei numeri la maggioranza fa quello che vuole. Giustamente, si può dire che ognuno gioca il suo ruolo, però, mi pare, che questo non sia negli intenti dell'Assessore Ramera il quale dice che è necessario un confronto franco, leale e sincero per un giusto e proficuo utilizzo delle risorse del riparto fiscale.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lanivi per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

LANIVI - (DP): Il gruppo dei democratici popolari sostiene questa proposta e quindi voterà a favore.

Volevo fare solo alcune considerazioni sulle cose che sono state dette in quest'ultima tornata, prima della votazione finale.

E' indubbio che la maggioranza si è assunta una grossa responsabilità varando questa legge, responsabilità che con compattezza e con forza intende portare avanti. Direi una responsabilità piena di impegno per il futuro perché, come lo sono stati i fondi di rotazione circa nove anni fa, così la finanziaria viene a rappresentare un punto fermo. Che sia uno strumento perfettibile e che debba essere sottoposto a controlli e verifiche lo abbiamo già detto, però lo strumento c'è e viene posto in esame.

E' una pietra miliare sulla strada che, sia pur lentamente, tende a precisare meglio la figura dell'operatore regionale. Non dobbiamo dimenticare che la regione ha iniziato elargendo alcuni contributi a fondo perduto; in seguito, col passare del tempo ha affinato i propri strumenti.

Vorrei sottolineare, a questo proposito, che, anni fa, i fondi di rotazione sono stati preferiti ad interventi ed a strumenti sul tipo della finanziaria perché si presentavano meno sofisticati e meno complessi nella loro gestione che non la finanziaria.

Ora, siamo giunti al momento in cui è preferibile che agisca uno strumento come la finanziaria piuttosto che sia l'Amministrazione regionale ad agire in prima persona operando propri interventi.

Secondo me, oggi, un problema importante da tenere molto attentamente sotto controllo è quello relativo alla proliferazione di quelle iniziative che tendano o comportino espansioni degli apparati burocratici pubblici.

Quindi, un'Amministrazione regionale che intende utilizzare degli strumenti che non hanno queste conseguenze e, nello stesso tempo, le consentano un'azione efficace e rapida nel settore economico, è da sostenere. Lo strumento sarà perfettibile, però una scelta è fatta e rappresenta un punto fermo per il futuro della nostra regione.

Il problema centrale rimane quello dei controlli e delle verifiche, non tanto ed esclusivamente rivolte alla finanziaria, ma sull'insieme dell'azione regionale. Quindi, per quanto riguarda il settore economico, ci troviamo oggi di fronte ai fondi di rotazione che hanno però una loro precisa funzione, magari da riprecisare, ma che non vanno confusi con la finanziaria; e, a loro volta, non vanno sottovalutate, per il loro interesse nell'economia regionale, quelle altre leggi di intervento, anche più spicciole e più settoriali, comunque più ridotte come dimensioni.

Si tratta di riordinarle in un quadro unico.

In merito a quanto detto da Tamone, non credo che egli avesse detto che anche i denari della finanziaria debbano servire a coprire gli eventuali passivi della COGNE, ma ritengo che le sue parole tendessero a sottolineare una situazione che ci sta davanti, e cioè di eventuali mancate espansioni della COGNE, o più realisticamente, di prevedibili riduzioni o mantenimento in forme assistenziali di certi livelli occupazionali, situazione che crea all'Amministrazione regionale il problema di consentire la formazione di una realtà industriale più articolata e più rispondente alle esigenze della popolazione valdostana.

Valuterei in modo diverso l'atteggiamento del sindacato.

I sindacati hanno fatto bene a starsene fuori (e non solo i sindacati) perché è errata l'idea che tutti debbano confluire nella classica stanza dei bottoni, pensando che il potere sia tutto lì.

In una comunità, per fortuna, il potere è diversificato, è molto articolato. Non è vero che esso è tutto concentrato in una stanza e non è neanche vero che le forze sociali possono trovare un loro ruolo solo penetrando dentro questa specie di santuario. Molte volte queste forze (è stata esperienza anche di alcune forze politiche), una volta penetrate, hanno scoperto che c'erano i bottoni, ma schiacciandoli non si riusciva ad accendere neppure una lampadina. Quindi, anche la posizione assunta dai sindacati, secondo me, va nel senso positivo. Facciano il loro mestiere, che è quello di rappresentare il mondo del lavoro che può essere benissimo rappresentato ed ottenere risultati positivi senza avere bisogno di una rappresentanza all'interno di un Consiglio di Amministrazione.

Questo lo dico a cappello di un pericolo adombrato che, secondo me, è più teorico che pratico. Per nostra fortuna, la comunità cresce e quindi non so se oggi (lo pongo come interrogativo) comanda di più la Regione che ha più soldi, oppure la popolazione che fa valere le proprie ragioni con maggior forza.

Dico, cioè, che la comunità in sé e le forze sociali cittadine organizzate hanno oggi più consapevolezza ed anche più forza per esercitare il controllo politico e di altro tipo, rispetto ad un potere che non va considerato con quelle caratteristiche negative con cui si è tentato di analizzare il problema attuale.

In sostanza, quindi, la regione si è dotata di uno strumento che richiederà nel futuro impegno e capacità.

Secondo noi, è una scelta attuale, opportuna, valida. Lo strumento, di per sè, è perfettibile.

I democratici popolari danno il loro consenso a questa iniziativa.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere De Grandis per dichiarazione di voto;

ne ha facoltà.

DE GRANDIS - (PRI): Dichiaro il voto favorevole del partito repubblicano nella convinzione di avere di fronte un progetto valido, capace di risolvere tutta una serie di problemi che riguardano l'economia della Valle d'Aosta e che, così, come è ben progettato, riuscirà anche a realizzare bene questo strumento che oggi viene varato.

Prendo atto con piacere che il Consigliere Carlassare si è rimangiato quella disinvolta relazione fatta stamattina, tra gli effetti della finanziaria e la camorra napoletana.

CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin. ): Non l'ho rimangiata!

DE GRANDIS - (PRI): Non l'ha rimangiata e, quindi, io confermo la mia perplessità di fronte a certe affermazioni che sono abbastanza gravi.

Perché mettere in moto delle possibilità economiche, stimolarle, coordinarle deve significare favorire o dare del terreno fertile perché si instaurino situazioni tipo quella della camorra napoletana?

Se questo non è un modo estremamente disinvolto per interpretare le cose, io avrei da usare termini che sono molto più pesanti. Mi spiace di non poter rispondere al Consigliere Pedrini, ma vorrei solo dire che non è colpa mia se lui è assente. Io sono presente.

PRESIDENTE: Abbiamo finito con le dichiarazioni di voto.

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul complesso della legge con votazione segreta.

VOTAZIONE SEGRETA

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31; votanti: 30; astenuto: 1 (Minuzzo); favorevoli: 21; contrari: 9.

Il Consiglio approva.