Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1965 del 2 novembre 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1965/XVI - D.L. n. 71: "Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8".

Bertin (Presidente) - Punto n. 3.03 all'ordine del giorno. Il disegno di legge 71 è composto da undici articoli, si esamina il nuovo testo delle Commissioni consiliari I e II ed è pervenuto un emendamento della Lega e di Forza Italia. Il relatore per la I Commissione è il consigliere Rosaire, per la II il consigliere Malacrinò. Si è prenotato per la relazione il consigliere Rosaire, ne ha facoltà.

Rosaire (UV) - Dando seguito al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali contenuto nel Trattato sull'Unione europea, del combinato disposto articolo 117 della Costituzione e 'articolo 10 della legge costituzionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, la legge regionale 16 marzo 2006 n. 8 aveva sancito, con la propria emanazione, le norme in materia di relazioni e attività internazionali disciplinando le modalità di partecipazione della Regione Valle d'Aosta alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea.

Negli ambiti d'intervento veniva evidenziata la volontà:

- di definire le finalità proprie di una collaborazione internazionale volte allo sviluppo di attività, iniziative e cooperazione tra Regioni e popolazione dell'arco alpino;

- di promuovere la cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale per il potenziamento di partenariati istituzionali;

- di concludere convenzioni con enti territoriali di altri Stati.

Oggi, a distanza di sedici anni dalla prima emanazione, si impone l'esigenza di rivedere la presente legge adeguandola al mutato contesto eurounitario e statale di riferimento, nonché al piano di programmazione FESR e FSE (Fondo Sociale Europeo) 2021/2027. Le maggiori risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel piano pluriennale 2021/2027 e dallo strumento straordinario per la ripresa New Generation Europe finalizzate ad affrontare le conseguenze socio-economiche della pandemia da Covid-19, evidenziano l'urgenza di disciplinare il ruolo e la funzione svolti dalle strutture coinvolte nella gestione dei fondi europei. Andremo pertanto oggi ad attualizzare la presente legge tramite il disegno di legge composto da undici articoli.

L'articolo 1 sostanzialmente modifica il titolo della legge regionale 8/2006.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale confermando nell'ordinamento regionale l'importanza dello sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite di cui è principio guida. La Regione è chiamata a conformarsi ad esso al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Gli articoli 3 e 5 recano modificazioni, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 della legge regionale 8/2006 e riguardano interventi di coordinamento del testo, stante il rinnovato titolo della legge.

All'articolo 4 viene ridefinito lo svolgimento della sessione europea del Consiglio regionale, in modo da incoraggiare il dibattito sulle tematiche più rilevanti, anche attraverso la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di figure di elevata professionalità in ambito europeo. Si prevede inoltre che il Consiglio regionale si debba riunire una prima volta entro sei mesi dall'inizio della legislatura su proposta della Giunta regionale e approvi un atto pluriennale di indirizzo relativo alle attività della Regione nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali, assicurando il raccordo e il coordinamento con il documento strategico regionale.

L'articolo 6 sancisce ora la creazione del centro di informazione sull'Unione europea, definito centro appunto, e ne disciplina le funzioni. Il centro, inoltre, propone la propria candidatura per la selezione degli Europe Direct presenti sul territorio nazionale.

L'articolo 7 apporta modifiche allo stesso articolo della legge regionale n. 8/2006, disciplinando le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles in una logica di valorizzazione del ruolo dell'ufficio, in coerenza con le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionali della Regione per la XVI legislatura approvate dal Consiglio regionale il 9 giugno 2021. Particolare attenzione è inoltre riservata alla promozione di tirocini formativi e di orientamento presso l'ufficio, al fine di promuovere la partecipazione della Regione al processo di integrazione europea e garantire agli interessati un contatto con le Istituzioni europee.

L'articolo 8 regolamenta il ruolo della Regione nel quadro della cooperazione territoriale europea. La Regione adotta, nell'ambito dei partenariati europei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione geografica, concorrendo all'integrazione sociale e culturale con le Regioni dell'arco alpino e partecipando al coordinamento tra le Amministrazioni regionali e provinciali italiane e al sistema di governance nazionale delle strategie europee.

L'articolo 9 inserisce nella legge regionale n. 8/2006 il capo 2bis "Attuazione delle politiche europee", composto da quattro articoli:

- l'articolo 7quater definisce i principi comuni applicabili al FESR e al FSE Plus per il ciclo di programmazione 2021/2027;

- l'articolo 7quinquies introduce quale strumento di programmazione e quadro regionale, per ciascun periodo di programmazione europea, il documento strategico regionale, definendone le modalità di approvazione;

- l'articolo 7sexies detta disposizioni in materia di coinvolgimento del partenariato e della società civile nella definizione, nell'elaborazione e nell'attuazione del documento strategico regionale e dei programmi, istituendo il Tavolo permanente per il confronto partenariale sulla politica regionale di sviluppo;

- il quarto articolo, l'articolo 7septies, dopo aver richiamato al comma 1 quali sono le autorità dei programmi, promuove al comma 2 la collaborazione e la reciproca informazione fra le stesse, fermo restando il rispetto della separazione delle funzioni e l'indipendenza fra le diverse autorità. Il comma 3 disciplina le modalità di approvazione dei programmi da presentare alla Commissione europea approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e previo parere del CPEL. Il comma 4, nel rispetto delle regole di ammissibilità stabilite a livello eurounitario, statale e regionale, reca disposizioni sull'utilizzo dei fondi. Il comma 5 prevede, infine, con l'obiettivo di valorizzarne l'esperienza professionale maturata, una riserva di posti nel limite massimo del 40 percento, nei bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato a favore del personale assunto con contratti a tempo determinato per almeno 36 mesi implicato nella gestione dei fondi dell'Unione europea.

L'articolo 10 modifica l'articolo 8ter e detta disposizioni in merito alla partecipazione della Regione al Comitato europeo delle Regioni.

L'articolo 11, infine, reca l'abrogazione del comma 16 e dell'articolo 20 della legge regionale 24/2016 in un'ottica di uniformità e semplificazione dell'ordinamento regionale.

Le Commissioni I e II si sono riunite nelle opportune assemblee e hanno espresso parere favorevole.

Presidente - Con la relazione, apriamo la discussione generale. Invito chi vuole intervenire in discussione generale a prenotarsi. Ha chiesto la parola al consigliere Sammaritani, ne ha facoltà.

Sammaritani (LEGA VDA) - Anticipo già la presentazione di un emendamento perché, a seconda anche di questo, poi è condizionato il nostro voto. Quest'emendamento interviene all'articolo 7septies n. 5 laddove, correttamente peraltro, si stabilisce il principio per cui la Regione, nel momento in cui vuole, come vuole in effetti, valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale assunto a tempo determinato con le funzioni di coordinamento, di programmazione e di attuazione dei progetti di ambito europeo... prevedere appunto, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 22/2010, comma 14bis per l'esattezza, la possibilità di reclutare il personale prevedendo una riserva di posti nel massimo del 40 percento destinata al personale appunto che alla data di pubblicazione del bando abbia svolto servizio per almeno 36 mesi. Noi avremmo pensato di sostituire questa disposizione sempre facendo ricorso allo stesso articolo, stesso comma 14bis, con una forma diversa, cioè con quella non della messa a riserva di posti ma stabilendo che sia attribuito, in sede di concorso per titoli ed esami, un punteggio che riconosca al concorrente, al candidato quest'esperienza di 36 mesi. In quest'ottica quindi pensiamo che si tratti di un sistema un pochino più trasparente, più equo per arrivare comunque a selezionare personale capace e che abbia dell'esperienza in materia.

Presidente - Siamo sempre in discussione generale come detto. Vi invito, nel caso vogliate intervenire, a prenotarvi, altrimenti se non vedo ulteriori prenotazioni, chiudo la discussione generale. Non vedo prenotazioni, la discussione generale è chiusa.

Per il Governo, replica l'assessore Caveri.

Caveri (AV-VdA Unie) - Intanto ringrazio molto il relatore per l'approfondita spiegazione della ratio della legge inquadrata anche com'è stato fatto all'interno della legislazione nazionale, che ci consente alcuni spazi che a suo tempo riempimmo con la vecchia legge che abbisognava tuttavia di essere novellata e così abbiamo fatto su diversi aspetti che riguardano la politica europea. Anche nella discussione che abbiamo avuto su alcune migliorie che ci sono state suggerite dall'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, con il Presidente Bertin che è molto attento a queste tematiche europeistiche, abbiamo valutato comunque un approfondimento continuo della legislazione e del rapporto con l'Unione europea avendo come punto di riferimento alcune questioni politiche che sono estremamente importanti. Se da una parte noi guardiamo il nostro Statuto, non ci può essere che la conferma di come, rispetto al testo attuale dello Statuto, ci siano moltissime materie, competenze esclusive e competenze concorrenti o integrative a seconda delle scuole di pensiero, sul nostro articolo 3 dello Statuto, ci sono tantissime materie che oggi vengono regolate dall'Unione europea e che noi dobbiamo regolare a nostra volta sia cercando di intervenire, e certo non avendo un Parlamentare europeo non è facile, nella cosiddetta "fase ascendente", ma soprattutto nella cosiddetta "fase discendente", cioè quelle materie che ci sono proprie possono essere recepite rispetto alle direttive europee all'interno della nostra legislazione regionale. Non sempre è facile farlo, perché comunque si tratta di un'attività che ci obbligherà, in collaborazione con il Consiglio, ad avere sempre più una sorta di osservatorio della legislazione europea, che, come voi sapete, va a coprire moltissime questioni che ci interessano e molto spesso il recepimento delle direttive comunitarie risulta essere utile proprio perché siamo in grado di avere quelle sfumature, quella capacità di adattamento che deriva in particolare dalla situazione di territorio montano, molto spesso la legislazione europea è più urbana, più cittadina, più di pianura rispetto alle necessità che noi invece abbiamo di avere il recepimento, perché si tratta di atti obbligatori, ma senza passare attraverso la legge comunitaria votata dal Parlamento, che talvolta non è così precisa nel tener conto delle nostre particolari condizioni territoriali.

È molto importante quindi che ci sia quest'approvazione che regola anche la sessione europea in maniera più minuta, che ci obbliga tutti in qualche modo a fare uno sforzo "europeistico" ancora maggiore rispetto a quanto stiamo facendo oggi.

Per quel che riguarda l'emendamento presentato dal gruppo della Lega, devo dire che non possiamo aderire all'approvazione di quest'emendamento per la semplice ragione che riteniamo, anche dopo un confronto con l'Ufficio personale della Regione che si occupa dei concorsi, ma anche con la Dirigente, la Coordinatrice degli affari europei, riteniamo che sia molto più garantistica, rispetto a persone che abbiano già maturato elementi di professionalità all'interno del Dipartimento affari europei la versione nostra, cioè riservare dei posti nel limite massimo del 40 percento di quelli messi a concorso. In realtà il meccanismo premiale che voi prevedete nel vostro emendamento è maggiormente garantito dal testo così come noi l'abbiamo presentato; peraltro voi fate anche riferimento ai contratti di collaborazione coordinata, cioè i Co.co.pro., che oramai sono scomparsi dall'inizio degli anni Duemila, quindi ci troveremmo a premiare delle persone che magari hanno lavorato in quegli anni e nel frattempo, vent'anni dopo, è del tutto evidente che la normativa è cambiata.

Mi spiace che voi leghiate l'approvazione da parte vostra del provvedimento a questo solo emendamento tenendo conto che quanto voi dite, cioè la possibilità di puntare di più su un concorso che sia anche legato per titoli non è comunque un fatto che si possa eventualmente non fare, perché comunque il regolamento dell'Amministrazione consente anche di tenere conto dei titoli e questo potrebbe essere un impegno da assumere nel momento in cui noi faremo dei ragionamenti rispetto alla particolarità delle professionalità che si occupano degli Affari europei, peraltro non solo nel Dipartimento, perché naturalmente i fondi comunitari sono gestiti in gran parte dal Dipartimento ma poi esistono delle figure professionali specifiche anche all'interno degli altri Assessorati.

Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Sammaritani, ne ha facoltà.

Sammaritani (LEGA VDA) - A questo punto, di fronte anche a questa promessa, che spero sia formale, perché fatta qui, quindi non abbiamo dubbi sul fatto che sia più che sincera e reale, condividendo di fatto poi sostanzialmente i principi della legge, perché assolutamente sappiamo benissimo quanto sia importante per noi utilizzare e bene i fondi europei e sfruttare al meglio i progetti in questa materia, ritiriamo l'emendamento e voteremo in modo favorevole alla legge.

Presidente - Non vedo altre richieste d'intervento, se così è, passiamo all'articolato della legge. Stiamo analizzando il nuovo testo delle Commissioni I e II. Posso mettere in votazione l'articolo n. 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 34

L'articolo n. 1 è approvato all'unanimità.

Stesso risultato per l'articolo n. 2? Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. Articolo 7. Stesso risultato. Articolo 8. Stesso risultato. All'articolo n. 9 c'è l'emendamento della Lega e Forza Italia che è stato ritirato, pertanto posso dare lo stesso risultato anche per l'articolo n. 9? Non vedo obiezioni, proseguiamo. Articolo 10. Stesso risultato. Articolo 11. Stesso risultato. Metto in votazione il disegno di legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 34

La legge è approvata all'unanimità.