Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1964 del 2 novembre 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1964/XVI - D.L. n. 80: "Disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016)".

Bertin (Presidente) - Passiamo ora al punto n. 3.02 dell'ordine del giorno. Il disegno di legge n. 80 si compone di cinque articoli. È stato depositato un emendamento da parte della IV Commissione. Il relatore del disegno di legge è il consigliere Jordan, che si è prenotato e a cui passo la parola.

Jordan (AV-VdA Unie) - Colleghi, il testo di legge oggi in esame a questo Consiglio, come indicato nell'oggetto dell'ordine del giorno, aggiorna due leggi rispettivamente del 2004 e del 2013, ripristinando i contributi sospesi otto anni fa per trasportare a Valle i rifiuti e le acque reflue dei rifugi e introducendo un sostegno economico per le spese di rimozione di bivacchi obsoleti e installazioni di nuovi bivacchi.

In particolare, il disegno di legge in generale ha l'obiettivo di sovvenzionare le spese di elitrasporto sostenute per tali attività in considerazione dell'impatto economico che le stesse rivestono rispetto all'intera attività.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli dei quali di seguito riassumo gli aspetti più significativi.

L'articolo 1 introduce tra le iniziative ammesse ai contributi in conto capitale dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/2004 l'installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi e la rimozione di bivacchi divenuti obsoleti, al fine di sostenere l'attività di insediamento o di smantellamento di bivacchi nell'ottica non solo di rendere più sicura la pratica dell'alpinismo e dello scialpinismo in quota, ma anche di rimuovere strutture deteriorate e non più funzionali, preservando nel contempo l'integrità dell'ambiente alpino.

L'articolo 2 reca una modificazione all'articolo 12 della legge regionale 18/2013, che prevede la sospensione di alcune tipologie di provvidenze economiche, tra cui quelle relative alla legge 4 citata. Il ripristino del contributo per il divallamento di rifiuti e acque reflue, a suo tempo sospeso con la citata legge regionale 18 in un'ottica di razionalizzazione delle risorse in un periodo di importante contrazione economica generale, risponde non solo a un'esigenza di salvaguardia dell'ambiente montano, ma anche a forti sollecitazioni pervenute dagli operatori del settore, provati dal contesto pandemico e post pandemico. Dopo oltre due anni di contrazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, tale contesto economico è caratterizzato da un incremento esponenziale e importante delle spese e dei costi dei servizi e delle forniture, già particolarmente gravoso per il settore dei rifugi alpini in relazione alla specifica attività svolta, a cui si sommano da ultimo le problematiche relative alla siccità. Tutti questi fattori hanno avuto e hanno un forte impatto economico sull'attività dei rifugi.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 120 mila per l'anno 2022, in euro 70 mila per l'anno 2023 e in euro 120 mila annui a decorrere dall'anno 2024. La copertura finanziaria della presente legge per l'annualità 2022 è stata assicurata mediante fondi stanziati e non utilizzati nella Missione 7 (Turismo) e nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale). I contributi oggetto della presente legge, attraverso la delibera applicativa, saranno concessi con un'intensità fino al massimo del 50 percento delle spese sostenute nei limiti dello stanziamento del bilancio.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie prevedendo in via del tutto eccezionale, stante i tempi stimati per l'adozione dell'atto normativo e unicamente per l'anno 2022, che il termine per la presentazione delle istanze di contributo è fissato nel 5 dicembre di quest'anno, con previsione di ammissibilità delle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2022. Per le annualità successive resta invariato il termine del 31 gennaio, individuato dalla legge 4 che disciplina la presentazione delle istanze del settore.

L'articolo 5 infine contiene la dichiarazione d'urgenza.

Mi sia consentito ringraziare le strutture dell'Assessorato del turismo per aver predisposto il disegno di legge, il Presidente e tutti i componenti della IV Commissione consiliare, che si è espressa con voto unanime, per la disponibilità nell'operare in tempi strettissimi, favorendo così una più rapida applicazione della legge.

Presidente - Dopo la relazione possiamo aprire la discussione generale sul disegno di legge. La discussione generale è aperta. Si è prenotato il consigliere Aggravi.

Aggravi (LEGA VDA) - Per fare qualche piccola considerazione rispetto anche alla chiusura della relazione del collega Jordan.

Sicuramente il contenuto di questa legge è importante, lo si è sottolineato sia nella IV Commissione, sia nella Commissione che ha dato il parere di compatibilità finanziaria (la II). Sicuramente nel corso degli approfondimenti che si sono fatti in Commissione si sono formulate delle proposte e delle richieste nei confronti dell'Assessore rispetto più che a questo testo di legge alle prospettive, quindi a quello che si potrà o si dovrà fare anche in considerazione dell'evoluzione della materia e soprattutto magari anche dell'effettiva applicazione di questa misura, che forse potrà subire delle modifiche, delle implementazioni o banalmente anche comprendere effettivamente poi la platea di riferimento visto che in II Commissione si è anche sottolineato il passaggio relativo al quantum di risorse.

Anche un po' per dare contezza in modo corretto in parte della critica anche politica che si è fatta in precedenza, però è bene sottolineare che questa misura di legge è stata presentata il 25 ottobre scorso, prendo le datazioni date dal sistema. Il parere finanziario, il parere della Commissione sono arrivati il 28 e in aula è stato poi iscritto nel suppletivo di lunedì, quindi il 31 ottobre e oggi giustamente andiamo a votarla.

Sicuramente c'è la necessità di mettere a terra, di mettere in corso - come si dice - questa legge, queste misure nel più breve tempo possibile, l'ha detto giustamente il collega Jordan ringraziando anche i tempi rapidi delle Commissioni, ma sui tempi rapidi delle Commissioni ognuno fa quello che è corretto fare e quindi lo si è fatto, però mi chiedo e puntualizzo una domanda: ma questa misura, viste anche le tempistiche, perché oggi è il 2 novembre, non poteva arrivare prima? Questo fa un po' parte di una considerazione più generale che sintetizzo con il dire: "va tutto bene", non torno alla polemica, però mi dico: non poteva arrivare prima?

Il 2 novembre verrà approvata, ci saranno i tempi di pubblicazione e poi la sua applicazione. In una visione programmatoria efficiente il 2 novembre è un buon momento per presentare una legge di questo tipo? Non è una legge emergenziale, non è una legge che nasce dalla contingenza attuale, è una legge che probabilmente si poteva programmare in precedenza. Qualcosa in Commissione è emerso, magari qualcosa nella discussione emergerà, mi spiace che certe considerazioni non siano state fatte dal relatore, ma lo capisco perché ognuno difende le proprie posizioni, però questo è un elemento che qualcosa dice, non è neanche una omnibus, le omnibus le chiamo le "leggi di manutenzione" perché oggi dobbiamo pesare le parole, possono nascere alla bisogna. Non è neanche una legge di variazione, ci sarà una legge di variazione che mette in circolo una serie di misure necessarie anche per rimpinguare, misure cosiddette "emergenziali", che, per carità, l'opposizione aveva chiesto di mettere in circolo prima, la maggioranza l'ha fatta dopo, quello fa parte delle cose, ma mi dico: questo è un buon indicatore di programmazione? No. Chissà come mai è arrivata oggi, non mi interessa approfondirlo, mi interessa però sottolinearlo e metterlo in chiaro.

Dico soltanto un'altra cosa: le Commissioni sono disponibili a lavorare, sono disponibili ad attivarsi, nel passato abbiamo visto anche attivazioni rapide e immediate con importanti disegni di legge che arrivavano e uscivano in fretta, questa non ha battuto il record che si vide nella scorsa legislatura su un disegno di legge ma tant'è, non rivango il passato, bisogna porsi una questione. Ci sono delle leggi di serie A, delle leggi di serie B, ci sono pure delle leggi che non hanno bisogno del parere di compatibilità finanziaria che si perdono un po' nei cassetti, ma si sa che nell'era della digitalizzazione i cassetti sono delle foreste oscure dove certe cose si perdono con grande facilità.

Detto questo, la mia voleva essere la rappresentazione di un dato di fatto e ognuno ne tiri le relative conseguenze che ritiene più opportune. Ovviamente sosterremo come gruppo questo disegno di legge e voteremo tutto l'articolato perché è comunque un tema che ci è a cuore.

Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Carrel, ne ha facoltà.

Carrel (PA) - Correggo la domanda del collega Aggravi e la ripropongo: questo disegno di legge non doveva arrivare prima o, meglio, del poteva... forse perché ovviamente approvandolo oggi, con i tempi di pubblicazione, nella prima versione i tempi erano limitati al 15 novembre, il tempo che lasciavamo per l'applicazione di questa legge era veramente poco, vi sarà una modifica, un emendamento proposto e già concordato che sposta questo termine al 5 dicembre, ma sicuramente dal mio e dal nostro punto di vista questo disegno di legge doveva arrivare prima in Commissione e doveva arrivare con una serie di elementi che abbiamo chiesto in Commissione, che poi non abbiamo potuto approfondire visti i tempi che il collega Jordan ha ben evidenziato essere stati molto rapidi in merito soprattutto all'articolo 1 dove manca ad oggi una mappatura dei bivacchi su cui dobbiamo e possiamo intervenire.

Oltre all'aspetto dei rifugi alpini su cui ci vediamo assolutamente favorevoli, e annuncio di già che voteremo favorevolmente all'intero disegno di legge, crediamo che sia necessario, viste le poche risorse a disposizione e visto che circa 55 o 80 mila euro vengono destinati ai rifugi alpini, capire quali interventi possiamo finanziare, quali sono urgenti e su quali dobbiamo concentrarci con un minimo di cronoprogramma. Questo non è stato possibile, abbiamo invitato già in Commissione l'Assessore ad agire in quest'ottica, lo invitiamo - e ne siamo convinti che accetterà il nostro invito come l'ha fatto in Commissione - a lavorare in questa direzione e a riferire poi in Commissione su quali sono i bivacchi su cui interveniamo e con quale cronoprogramma in modo poi da rendere edotti tutti i Consiglieri degli effetti che realmente avrà questa legge che votiamo convintamente.

Presidente - Vi sono altre richieste d'intervento nella discussione generale? Vi invito a prenotarvi, altrimenti, se non vi sono prenotazioni, chiudo la discussione generale. Non vedo ulteriori richieste d'intervento, la discussione generale è chiusa. Per il Governo in fase di replica ha chiesto la parola l'assessore Jean-Pierre Guichardaz, ne ha facoltà.

Guichardaz J. (FP-PD) - Intanto grazie Presidente e grazie colleghi per il dibattito e per i suggerimenti che peraltro erano già stati ben evidenziati nel corso dell'audizione in Commissione.

La relazione del collega Jordan spiega molto bene la ratio della norma e quindi non credo sia utile e necessario aggiungere nulla di più rispetto alle motivazioni che hanno indotto a predisporla e soprattutto a predisporla in tempi così brevi. A tale proposito mi aggiungo ai ringraziamenti del collega Jordan, che ringrazio anche per aver accettato di fare il relatore, compito che è spesso sottovalutato, ma che richiede comunque un impegno aggiuntivo nel predisporre la relazione, nell'approfondimento anche del testo e delle ragioni che lo animano.

Dicevo che mi aggiungo ai ringraziamenti, sia quelli rivolti ai componenti delle Commissioni competenti, che hanno ben compreso la necessità di un percorso urgente a causa delle scadenze molto compresse, malgrado le giuste considerazioni fatte da chi è intervenuto prima di me, e ringrazio anche gli uffici ai quali sarà richiesto uno sforzo supplementare rispetto alla normale attività amministrativa che in questo periodo sappiamo essere particolarmente intensa e impegnativa, così come ringrazio anche gli uffici del Dipartimento legislativo, che in questo periodo sono particolarmente sovraccaricati di testi di leggi e di norme, che devono essere analizzate sia per quanto riguarda la scrittura legislativa, sia nella compatibilità rispetto al sistema proprio legislativo.

Tolti i ringraziamenti che, ripeto, non sono di rito ma sono assolutamente sentiti, credo che, al di là delle ragioni ambientali che sono state ben rappresentate nelle relazioni e di quelle legate alla sostenibilità finanziaria di strutture importanti per il nostro turismo montano, vi è anche, come veniva ricordato prima dal collega Carrel, l'introduzione di un sostegno proprio per la dismissione e l'installazione di nuovi bivacchi, che sappiamo essere fondamentali per la sicurezza degli alpinismi e dei frequentatori della montagna in genere, un inserimento che da anni non veniva più reiterato e che in questo momento crediamo con questo provvedimento legislativo essere una buona cosa sia per l'ambiente, sia per il turismo ad alta quota, e per la sicurezza in montagna.

Crediamo che questo testo, al di là delle giuste considerazioni - ripeto - circa l'urgenza e circa il momento in cui questo è stato presentato, dia un messaggio di attenzione importante e mi fa piacere anche l'accoglimento da parte dei colleghi riguardo a un voto favorevole verso un comparto che oggi caratterizza molto bene la nostra vocazione territoriale: quella di un turismo sostenibile, green, un turismo proprio legato alle nostre caratteristiche montane.

Questa norma recupera risorse destinate a capitoli dedicati, si riferisce a interventi, tra l'altro, effettuati proprio durante l'anno 2022, quindi nei tempi che ci siamo dati e ringrazio anche il fatto che sia stato accolto l'emendamento che proroga di qualche giorno i termini di presentazione, dando così modo sia agli operatori, sia agli uffici di poter istruire la pratica, ci sarà la possibilità, come detto, di utilizzare questi fondi, che sono fondi, a nostro parere, sufficienti, perché sono stati calcolati, come da tabella che vi abbiamo consegnato, su uno storico che si è esaurito, se ben ricordo, nel 2014 e che noi immaginiamo e contiamo possa diventare poi un provvedimento rifinanziato anche per gli anni successivi.

Accolgo i giusti suggerimenti rispetto a una programmazione anche dell'installazione di questi bivacchi e di queste infrastrutture, il confronto devo dire che c'è, è un confronto costante con chi rappresenta questo mondo, in particolare l'Associazione delle guide alpine d'alta montagna.

Devo solo però puntualizzare che molti bivacchi sono, come ho già detto in Commissione, l'esito anche di decisioni essendo bivacchi per lo più intitolati, anzi tutti intitolati a persone che sono decedute in montagna, sono spesso decisioni di privati che raccolgono i fondi, costruiscono il bivacco, attivano quindi una rete spesso di solidarietà e poi alla fine lo donano alla montagna e a chi frequenta la montagna animati sempre di buone intenzioni e convinti anche dell'utilità di queste infrastrutture.

È evidente che proprio per evitare che queste strutture in qualche modo siano collocate e possano diventare un problema di tipo ambientale - poi qua parliamo comunque di piccole strutture, in questo caso anche i numeri sono molto limitati - occorre una programmazione d'intesa con la Regione e i Comuni, perché poi non dimentichiamoci che sono i Comuni in questo caso specifico a indicare i luoghi di collocazione di queste infrastrutture in accordo con - ripeto - le associazioni e anche con il CAI, quindi con il mondo della montagna, che ritiene appunto che queste collocazioni siano quelle più opportune e siano quelle più utili anche per la rete della montagna e dell'assistenza in alta quota.

Grazie quindi dei suggerimenti e grazie soprattutto per aver in qualche modo aderito, attraverso il vostro voto positivo, a questo testo di legge, scusandomi ancora per l'urgenza e per la pressione che comunque abbiamo messo sia alla Commissione, sia in Consiglio regionale.

Presidente - Altri? Se non vi sono altri interventi, possiamo passare all'analisi dell'articolato. Come dicevo, il disegno di legge è composto da cinque articoli. È pervenuto un emendamento. Posso aprire la votazione e mettere in votazione l'articolo n. 1 del disegno di legge. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 34

L'articolo n. 1 è approvato all'unanimità.

Stesso risultato per l'articolo n. 2? Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato. All'articolo n. 4 vi è l'emendamento n. 1 della IV Commissione. Metto pertanto in votazione l'emendamento. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 34

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Stesso risultato per l'articolo n. 4? Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato.

A questo punto metto in votazione la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 34

La legge è approvata all'unanimità.