Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1963 del 2 novembre 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1963/XVI - D.L. n. 76: "Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022".

Bertin (Presidente) - Punto n. 3.01. Il disegno di legge in questione si compone di diciassette articoli. Il relatore delle Commissioni I e V è il consigliere Restano, per la III e la IV è il consigliere Jordan e per la II il consigliere Malacrinò. Il consigliere Restano interviene a nome di tutti per la relazione di questo disegno di legge. Si è prenotato il presidente della I Commissione Restano per la relazione, ne ha facoltà.

Restano (GM) - Il presente disegno di legge, finalizzato alla manutenzione periodica del sistema normativo regionale, modifica alcune leggi regionali afferenti ambiti diversi e si compone di 17 articoli distinti per settori di intervento.

Il filone è quello di non mutare radicalmente la disciplina legislativa vigente e di apportare modifiche necessarie a migliorare la comprensione del testo e/o a coniugare meglio le varie leggi in vigore con le nuove normative alle quali, in qualche modo, sono collegate.

Per quanto riguarda il metodo di lavoro seguito, ogni Commissione ha esaminato gli articoli di rispettiva competenza.

La II Commissione, nella riunione del 17 ottobre 2022, ha esaminato:

- l'articolo 2, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 81/1987 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), prevedendo che, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci e nel rispetto della normativa statale di riferimento in materia di esercizio del controllo analogo congiunto, INVA S.p.A. sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di cinque membri, la cui determinazione compete all'assemblea dei soci di INVA stessa. La modificazione di natura tecnica è introdotta in attuazione dell'impegno assunto, in applicazione del principio di leale collaborazione, dalla Regione per evitare l'impugnativa della legge regionale 3/2022 e si rende necessaria al fine di garantire il coordinamento di quanto previsto dalla legge regionale 81/1987 in materia di organo di amministrazione delle società controllate, con la disciplina del decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di tributi locali in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo statale riguardante il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Modifiche del quadro giuridico hanno determinato difficoltà applicativa delle agevolazioni che la Regione concede ai soggetti che operano nel Terzo settore.

Vi sono soggetti che, pur nel rispetto della normativa vigente, non risultano attualmente ancora iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore in quanto sono state introdotte modifiche nel quadro giuridico del codice, che ad oggi non è ancora interamente operativo. Un approfondimento sul tema ha evidenziato la necessità di uniformare il testo delle disposizioni regionali per rendere un quadro coerente con tutti i tributi regionali, integrandole necessariamente con le norme transitorie. Le disposizioni transitorie devono necessariamente contemplare la validità retroattiva dal 1° gennaio 2022 per non creare vuoti normativi e disparità di trattamento tra i contribuenti. Le agenzie fiscali continuano a riconoscere l'agevolazione nel quadro giuridico precedente al Codice del Terzo settore, fino a che esso non sarà integralmente sostituito dalle nuove disposizioni agevolative che sono sottoposte all'approvazione dell'Unione europea. Le disposizioni in esame non hanno impatto sul bilancio di previsione della Regione per il 2022, in quanto al momento della redazione del bilancio si era tenuto conto di tali agevolazioni come ancora operanti per tutti i soggetti "ex Onlus", che già beneficiavano delle stesse;

- l'articolo 16, che regola la clausola di invarianza finanziaria. La II Commissione, nella riunione del 27 ottobre, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopracitati.

La III Commissione, nella riunione del 26 ottobre, ha esaminato gli articoli:

- 3, che introduce una modificazione di natura tecnica al comma 2 dell'articolo 2 della legge 64/1994 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione per evitare l'impugnativa della legge 3/2022. Tale modifica si rende necessaria al fine di garantire il coordinamento di quanto previsto dalla legge 64/1994 con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Tale modifica prevede che, in ogni caso, per le specie alloctone la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. Si prevede inoltre che gli interventi di controllo o eradicazione siano realizzati come disposto dell'articolo 19 della legge 157/1992;

- 4, che reca modificazioni al comma 1 dell'articolo 20 e al comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 5/2001 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile) relativi alla concessione di contributi alle attività produttive e al settore agricolo nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, evidenziando per maggiore trasparenza e chiarezza nei confronti dei beneficiari che la concessione di tali contributi avviene nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato;

- 7, che modifica il comma 3 dell'articolo 5 della legge 31/2007 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), specificando che il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione. Ciò comporta implicitamente, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, che lo strumento per l'adozione del Piano sia costituito da un atto amministrativo e non da una legge, onde consentire una compiuta valutazione degli interessi ambientali a essa sottesi. Tali modificazioni si rendono necessarie al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di approvazione del Piano medesimo alle disposizioni contenute nell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale). Introduce inoltre una disposizione transitoria volta a stabilire che la disciplina introdotta con la modifica si applica anche al primo aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, approvato con la legge n. 4/2022;

- 9, che modifica l'articolo 9 della legge regionale n. 17/2010 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'attuazione di misure preventive), assegnando alla Giunta regionale la definizione delle modalità per la presentazione delle domande di indennizzo da parte degli allevatori e per l'erogazione degli indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, in un'ottica di maggiore semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa;

- 10, che reca modificazioni di natura tecnica agli articoli 52, comma 7, 54, comma 1, e 61bis della legge 13/2015 (Legge europea regionale 2015). Le modifiche sono introdotte in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione per evitare l'impugnativa della legge 3/2022 e si rendono necessarie per coordinare la disciplina regionale in materia di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, contenuta nell'articolo 52 della legge 13/2015, con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 387/2003, ai sensi del quale per le opere connesse all'impianto è fatta salva (nell'eventualità in cui il titolo di disponibilità delle aree interessate non sia concesso consensualmente) la possibilità di avvalersi della procedura di esproprio o di imposizione del vincolo, conseguentemente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa. Si chiarisce inoltre che, in caso di riscontrate irregolarità che concernono gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggette a regime di tutela, l'acquisizione del parere delle autorità competenti non riguarda solo le autorità competenti in relazione ai regimi di tutela ambientale, ma anche le autorità competenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- 13, che prevede un'ulteriore proroga di un anno del termine per la restituzione delle somme alla Regione dalle aziende agricole nel caso del perdurare del ritardo dell'erogazione definitiva da parte di AGEA dei premi a superficie di cui al PSR 2014/2020, anticipati dalla Regione per gli anni 2015 e 2016 con l'articolo 23 della legge regionale 24/2016 (Legge stabilità regionale per il triennio 2017/2019);

- 14, che introduce proroghe straordinarie relative ai titoli abilitativi edilizi, in analogia a quanto disposto a livello statale dall'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022. Nello specifico il comma 1 proroga di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 60 della legge 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. La proroga si applica anche ai termini delle SCIA, nonché ai termini dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 54 della legge 13/2015 (Legge europea 2015). Per le proroghe dei termini delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate si applica la normativa statale vigente. Il comma 2 proroga inoltre di un anno il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dai piani urbanistici di dettaglio formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio;

- 15, comma 1, lettera b), che abroga il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 17/2010.

La III Commissione, nella riunione del 26 ottobre, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopracitati.

La IV Commissione, nelle riunioni del 13 e 27 ottobre, ha esaminato gli articoli:

- 1, che modifica, in coerenza con quanto già previsto per le attività turistico-ricettive extralberghiere, la legge 6 luglio 1984 n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), inserendovi l'obbligo per il titolare dell'attività ricettiva alberghiera di comunicare alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare e i servizi offerti. In caso di omessa o incompleta comunicazione, è fatto divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione; vengono inoltre introdotte delle sanzioni in caso di inadempimento;

- 6, che risponde ad alcune esigenze rappresentate dallo Sportello unico degli Enti locali volte a semplificare l'azione amministrativa nell'applicazione delle disposizioni vigenti dedicate alle attività della somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, si sostituisce il comma quinto dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996 n. 13), e si inserisce nello stesso articolo il comma 5bis al fine di disciplinare le comunicazioni da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande allo sportello unico competente per territorio relativamente agli orari di apertura e di chiusura, nonché alle chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi.

- 12, che modifica il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2022 (Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale), posticipando il termine per la concessione del contributo da parte della Regione alle piccole stazioni sciistiche che ne fanno richiesta dal 31 luglio al 15 novembre. Con la modificazione proposta si intende garantire una tempistica congrua ai richiedenti stante le difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione della misura;

- 15, comma 1, lettera a), che abroga la legge regionale 5 novembre 1981 n. 67 (Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri).

La IV Commissione, nella riunione del 27 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopracitati.

La V Commissione, nella riunione del 26 ottobre 2022, ha esaminato gli articoli:

- 5, che reca modificazioni al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3/2004 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), adeguandone il contenuto in relazione alle novità introdotte in materia a livello statale, che hanno previsto l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo sport, in sostituzione del precedente registro tenuto dal CONI), al quale devono risultare iscritte, ai fini dell'accesso a benefici pubblici, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI. Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3/2004, relativo ai contributi regionali per l'organizzazione di manifestazioni sportive di alto profilo tecnico e di rilievo turistico-promozionale, mettendo in evidenza per maggiore trasparenza e chiarezza nei confronti dei beneficiari, che la concessione dei predetti contributi avviene nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato;

- 11, che reca modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2021 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia). Le modificazioni di natura tecnica sono introdotte in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione per evitare l'impugnativa della legge 25/2021. La prima modificazione si rende necessaria al fine di specificare che i due rappresentanti designati, quali componenti del Tavolo di lavoro multidisciplinare regionale sulla fibromialgia, "da ogni associazione regionale impegnata nel sostegno delle persone affette da fibromialgia", come previsto dalla formulazione vigente dell'articolo 3, comma 2, lettera d, della legge 25/2021, devono essere designati da associazioni operanti sul territorio regionale, in modo tale da rendere chiaro che il termine "regionale" indica l'ambito di azione delle associazioni e non una connotazione territoriale specifica, quale, ad esempio, l'ubicazione della sede nella regione.

Con riguardo all'articolo 4 della legge 25/2021 si rende opportuna la riformulazione dell'espressione "associazioni di volontariato", includendo gli enti del Terzo settore in quanto gli stessi, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare gli assetti più adeguati al perseguimento delle rispettive finalità e allo svolgimento delle rispettive attività.

La V Commissione, nella riunione del 31 ottobre, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopracitati.

La I Commissione, non avendo articoli di competenza da esaminare, nella riunione del 31 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole sull'insieme del provvedimento.

Presidente - Grazie per la relazione. A questo punto apriamo la discussione generale. Chi intende intervenire in discussione generale, è invitato a prenotarsi. La discussione generale è aperta. Ha chiesto la parola il consigliere Baccega, ne ha facoltà.

Baccega (FI) - Credo che talvolta, quando si lavora in Commissione, può sfuggire qualcosa, soprattutto in V Commissione, che è parecchio impegnata con tutte le questioni legate ai servizi sociali e alla sanità.

In realtà, la V Commissione ha affrontato l'articolo 5, che parla di modificazioni al comma 1 e a un certo punto dice che hanno previsto l'istituzione del registro nazionale, quindi la nuova disciplina degli interventi a favore dello sport, attività sportive dilettantistiche gestite dal Dipartimento per lo sport, al quale devono risultare iscritte, ai fini dell'accesso a benefici pubblici, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.

Volevo chiedere - mi è sfuggito in Commissione - Assessore, gli enti di promozione sono esclusi o sono coinvolti? Perché anche gli enti di promozione sportiva sono iscritti al CONI e fanno parte del contesto generale del CONI, quindi, da questo punto di vista, potrebbe essere una svista e magari chiarirlo con un piccolo emendamento in Consiglio che si può fare.

L'altra questione che avevo chiesto riguardava in questa legge di manutenzione, che aveva visto diversi interventi anche pertinenti, la totale mancanza di interventi sulla legge n. 3 dell'edilizia residenziale pubblica. La risposta è stata: "quando non c'è impatto finanziario, si può inserire, quando invece c'è impatto finanziario, non lo si può fare". Giustamente, questo lo sapevamo. Mi pare che gli interventi sulla legge n. 3 si potevano fare perché la maggior parte degli interventi che sono da fare riguardano interventi dove non c'è impatto finanziario, ma su questo abbiamo degli altri atti ispettivi e interverremo nel percorso.

Noi in Commissione ci siamo astenuti e manterremo l'astensione anche rispetto a quanto si svolgerà in Consiglio.

Presidente - Altri vogliono intervenire in discussione generale? Non vedo altre richieste. La parola all'assessore Jean-Pierre Guichardaz.

Guichardaz J. (FP-PD) - Al momento mi prende alla sprovvista rispetto alla precisa risposta e forse era stata già fatta questa domanda in Commissione e il dirigente Ferrazzin aveva risposto. Mi pare di ricordare che all'interno di questo registro, che è stato istituito ai sensi della nuova regolamentazione del 2021, fossero ricomprese anche le associazioni di promozione. Mi documento e le do una risposta nell'immediatezza. Adesso chiamo il dirigente, non ho attualmente la norma sottomano ma le so dire qualcosa a breve.

Presidente - Ci sono altri interventi in discussione generale? Se qualcun altro vuole intervenire, si prenoti. Se non vi sono prenotazioni... ha chiesto la parola il consigliere Malacrinò, ne ha facoltà.

Malacrinò (FP-PD) - Per chiedere solo la sospensione per qualche minuto.

Presidente - Sospendiamo per qualche minuto. Il Consiglio è sospeso.

La seduta è sospesa dalle ore 11:32 alle ore 11:37.

Bertin (Presidente) - Riprendiamo i lavori del Consiglio, che era stato interrotto anche in relazione a un chiarimento. La parola al consigliere Baccega per secondo intervento.

Baccega (FI) - Trenta secondi per dire al Consiglio che ho avuto chiarimento da parte dell'Assessore e del Dirigente rispetto a quanto richiesto. Gli enti di promozione sportiva fanno parte di un altro articolo della legge e quindi non rientrano in questa parte di modifica di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2022.

Resta comunque il nostro voto di astensione per non vedere nulla che va a inserirsi nell'ambito di quelle modifiche sulla legge n. 3, che, in qualche modo, abbiamo più volte sollecitato da due anni a questa parte.

Presidente - Ricordo che siamo ancora in discussione generale e se qualcuno vuole intervenire, deve prenotarsi adesso. Non vedo prenotazioni per interventi nella discussione generale, pertanto la chiudo. Per la replica da parte del Governo, la parola al Presidente della Regione.

Lavevaz (UV) - In realtà, non c'è gran replica da fare non essendoci stata discussione ma semplicemente è l'occasione per ringraziare gli uffici, visto che questo è un disegno di legge molto tecnico, è una legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, quindi ringrazio le Commissioni per il lavoro svolto e tutti gli uffici, tutti i dipartimenti, in particolare il Dipartimento legislativo, che ha coordinato il lavoro di questa piccola omnibus, un lavoro non semplice come sempre, quindi la mia replica si limita a questo.

Presidente - Vi sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Non vedo altre richieste, se così è, possiamo passare all'analisi dell'articolato e alla conseguente votazione. Articolo n. 1, vi sono interventi su quest'articolo? No. Possiamo mettere in votazione l'articolo n. 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Sammaritani)

L'articolo n. 1 è approvato.

Stesso risultato per l'articolo n. 2? Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. Articolo 7. Stesso risultato. Articolo 8. Stesso risultato. Articolo 9. Stesso risultato. Articolo 10. Stesso risultato. Articolo 11. Stesso risultato. Articolo 12. Stesso risultato. Articolo 13. Stesso risultato. Articolo 14. Stesso risultato. Articolo 15. Stesso risultato. Articolo 16. Stesso risultato. Articolo 17. Stesso risultato. Con l'approvazione di questi 17 articoli possiamo mettere in votazione la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Sammaritani)

Il disegno di legge è approvato.