Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1935 del 20 ottobre 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1935/XVI - Interpellanza: "Indicazioni alle società direttamente e indirettamente partecipate dalla Regione in merito all'individuazione delle figure direttoriali ai sensi della legge regionale 11/2022".

Sammaritani (Presidente) - Possiamo riprendere i lavori. Siamo al punto n. 40 all'ordine del giorno. Per l'illustrazione, la parola al consigliere Aggravi.

Aggravi (LEGA VDA) - L'interpellanza è un po' un combinato disposto di altre iniziative che ho presentato con altri esponenti del gruppo e sta anche un po', se vogliamo, a significare, a chi magari soprattutto relativamente in passate iniziative ha pensato che ci fossero anche altre finalità, che invece queste non ci sono, perché è da tempo - e ne sono testimoni i resoconti del Consiglio - mi occupo di queste materie. Qualcuno potrebbe pensare, l'Assessore competente in particolare, che ci sia della perversione, in realtà non è così, ma laddove si indica la via che devono tenere le società partecipate della Regione, e soprattutto laddove si utilizzano dei soldi pubblici non solo per la selezione ma soprattutto per quella che è poi la gestione di questi fondi, almeno per quello che mi riguarda ritengo che come consigliere di opposizione, ed eventualmente non soltanto di opposizione, perché ognuno di noi ha una responsabilità non soltanto di parte ma anche di merito, è bene vigilare.

Quest'iniziativa vuole fare un po' il punto e tirare la linea in particolare su una figura che è particolarmente importante all'interno di una società, ovvero quella del direttore o di chi, con ruoli e responsabilità, ne fa le veci, perché sappiamo che non è detto che ci sia per forza una figura direttoriale, ma al di sotto dell'organismo principale di governance che può essere appunto il consiglio di amministrazione o l'amministratore eventualmente unico, ci può e ci dovrebbe essere un direttore. Quindi, andiamo a chiedere quali siano quelle realtà direttamente o indirettamente partecipate in cui il direttore o figure similari e a oggi assunte con contratto determinato o indeterminato, e su questo aspetto è bene definire una cosa, visto che spesso andiamo a guardare le best practice in giro, io mi pongo un dubbio: ha senso che le figure direttoriali siano assunte a tempo indeterminato? O meglio, ha senso che la figura direttoriale sia tale vita natural durante dell'ente? Dico questo perché spesso si parla di spoils system, però quello esiste nelle figure di alta governance, quindi nei CdA, per quello che poi riguarda il di sotto, se non siamo di fronte a dei soggetti che hanno un inquadramento contrattuale definito che possano mutare e anche essere valutati in base al risultato anche con una scelta di conferma o no, sostanzialmente ci sono nel mondo che conosco io incarichi triennali e poi ovviamente si può fare una decisione rispetto anche agli obiettivi raggiunti. Perché altrimenti noi facciamo lo spoils system nella parte alta della gerarchia, e poi invece queste figure di mezzo rimangono lì e portano avanti una linea che spesso e volentieri può anche influenzare le figure che appena vengono nominate.

Non so se mi sono spiegato, sennò tornerò poi sul punto.

Quanti di questi siano stati assunti prima dell'applicazione della famigerata legge Madia. Questo perché sappiamo che, con riferimento alle società di partecipazione pubblica, il decreto legislativo 175 ha un articolo specifico, che ormai io e l'assessore Caveri citiamo in continuazione, che è il 19, in particolare il comma 2, per cui le società a controllo pubblico stabiliscono con proprio provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001, anche quello ben conosciuto ormai rispetto alle iniziative che si sono nel tempo presentate.

Questo comma ha, tra l'altro, dei principi molto importanti che in sintesi sono quelli della pubblicità, dell'imparzialità, dell'economicità delle selezioni, meccanismi di oggettività e trasparenza idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione che si va a ricoprire, le pari opportunità e soprattutto un requisito contro i conflitti di interesse, quello che prevede che la composizione delle commissioni - e il legislatore probabilmente non lo ha fatto a caso di stare generico sul termine commissioni - esclusivamente con esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari bla bla bla, ma che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, perché ovviamente saremmo in una situazione di conflitto. Poi cito anche comunque il fatto che questi principi sono stati ricondotti nell'articolo 5 della legge 11 del 2022, che va a modificare la legge 20 e riprende quelli che sono i principi di cui ho appena parlato.

Chiediamo anche se vi siano casi in cui il direttore è membro degli organismi di vigilanza costituiti ai sensi di un altro decreto legislativo, il 231/01. Faccio questa domanda come una sorta di prova del nove, perché qualche anno fa qualche situazione un po' strana c'era: trovarsi un direttore di una partecipata all'interno di un organismo 231 o qualche membro del consiglio d'amministrazione non è una bella cosa, perché quell'organismo non funziona. Nel caso in cui l'ente dovesse avere dei problemi, quell'organismo sarebbe inutile, visto che serve quale presidio al rischio che l'ente possa commettere dei reati, perché il 231/01 - perché ce n'è un altro che parla di riciclaggio, ma quello è un altro paio di maniche - parla dei reati commessi dagli enti.

Sappiamo che questi organismi non sono banali all'interno delle società pubbliche, proprio soprattutto perché le società pubbliche utilizzano in gran parte fondi pubblici.

Se siano state date o sia intenzione del Governo regionale dare indicazioni specifiche agli enti citati in materia di selezione e assunzione di figure direttoriali ai sensi delle nuove disposizioni. È una domanda un po' banale, un po' lapalissiana però credo che possa essere utile per capire soprattutto quello che è stato fatto dal post approvazione della riforma della legge 20.

Voglio utilizzare ancora questi pochi minuti per specificare e sottolineare un aspetto. Sicuramente noi oggi parliamo con un pregresso che c'è già stato. Siccome probabilmente, soprattutto anche a fronte della situazione globale che stiamo vivendo, si dovranno in qualche modo rivedere i modelli organizzativi delle società pubbliche partecipate, almeno in prospettiva, magari anche per effetto di pensionamenti, di cambi, di operazioni particolari, forse è il caso di pensare e di fare un ripensamento riguardo al fatto appunto che la figura direttoriale abbia una sua autonomia, nel senso che sia sostanzialmente irremovibile. Dico questo perché lo sappiamo benissimo che all'interno di qualsiasi società, anche e soprattutto pubblica ma come in quelle private, la figura del direttore, o comunque chi sta sotto al massimo organo strategico, come in alcuni casi viene chiamato, che di solito è un CdA, ovviamente è lui ed è quel soggetto che ha più direttamente in mano l'attività gestoria. Quindi forse è bene fare delle valutazioni in tal senso, perché altrimenti possiamo parlare tantissimo di ricambio, di spoils system, però se le persone sono sempre le solite... Questo non vuol dire che magari un soggetto in gamba e bravo possa essere rinnovato e valutato secondo gli obiettivi. Valutare gli obiettivi di una figura dirigenziale o direttoriale che poi dopo non si può rimuovere se non in casi estremi, fa un po' perdere tutto il senso di quella che è anche la materia e la gestione della governance all'interno di una società, perché chi è irremovibile, chi ha a che fare soprattutto anche - non me ne vogliano - con il settore pubblico, sa benissimo che questo è un principio che negli anni qualche problema l'ha creato.

Presidente - Per la risposta, la parola all'assessore Caveri.

Caveri (AV-VdA Unie) - Intanto mi scuso, ho il telefonino in mano perché ho perso il cartaceo, e ho gli appunti sul telefonino.

Prendendo le mosse anzitutto dal contesto societario, sono dieci le società nelle quali è presente la figura di un direttore. Di questi, otto sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e due con un contratto a tempo determinato. Li elenco: Casino de la Vallée, tempo determinato (poi le faccio avere il cartaceo, quando lo ritrovo); Finaosta S.p.A e Sitrasb, tempo indeterminato; Aosta Factor, tempo determinato; Funivie Piccolo San Bernardo, tempo indeterminato, così come Strutura Valle d'Aosta, INVA, CVA, Courmayeur-Mont-Blanc Funivie e Pila S.p.A.

Spostandoci invece nell'ambito degli enti partecipati dalla Regione, si segnala che di 29 enti, 21 hanno nominato un direttore generale o una figura simile, che ha una diversa connotazione; ad esempio, la figura del rettore del Convitto regionale Federico Chabod, che è una carica equiparabile a quella di un direttore generale.

Si elencano gli enti che hanno nominato la figura in oggetto di interpellanza, che sono: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ARPA; Agenzia regionale per l'erogazione in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta, AREA; Azienda regionale per l'edilizia residenziale, ARER; Associazione Forte di Bard; Camera valdostana delle imprese e delle professioni, Chambre; Convitto regionale Federico Chabod, già citato; Ente gestore del Parco naturale del Monte Avic; Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste; Fondazione Montagna Sicura; Fondazione Institut Agricole Régional; Fondazione per la formazione professionale turistica; Fondazione Sistema Ollignan Onlus; Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition, IVAT; Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta, Conservatoire de la Vallée d'Aoste; Office Régional du Tourisme, Ufficio regionale del turismo; Soccorso alpino valdostano; Casa di riposo Festaz, Maison de repos Festaz; Fondazione Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno; Fondazione Grand Paradis; Fondazione Clement Fillietroz; Fondazione Liceo linguistico di Courmayeur, che come lei sa bene essendo di Courmayeur, è una scuola paritaria. Fra questi 21 enti partecipati, vi sono 2 enti in cui i direttori sono assunti con contratto a tempo indeterminato, che sono: il Parco del Monte Avic, per il quale è stato espletato un concorso pubblico bandito a fine 2021 e conclusosi a marzo 2022, nonché la Fondazione Liceo linguistico Courmayeur, che ha assunto il proprio direttore il 3 agosto del 2009. I residui 19, allo stato attuale, hanno incardinata la figura di direttore generale o simile con contratti a tempo determinato.

Seconda domanda. Preliminarmente si osserva che l'articolo 19 comma 2 del TUSP, che riguarda appunto le procedure di reclutamento del personale, è applicabile solo nei confronti delle società a controllo pubblico. Sono escluse quindi dall'applicazione della norma le partecipazioni in società non controllate e negli enti partecipati dalla Regione.

Ciò detto, relativamente al periodo di assunzione, si rileva che dei direttori assunti nelle società partecipate direttamente dalla Regione e di quelle partecipate indirette per il tramite di Finaosta, cinque sono stati assunti prima dell'applicazione delle disposizioni del 175 del 2016; nello specifico sono: Casinò de la Vallée, Funivia del Piccolo San Bernardo, INVA, Courmayeur Mont-Blanc Funivie e Pila S.p.A. Al contrario, nelle società Finaosta, SITRASB, Aosta Factor, Structure, CVA, il direttore è stato assunto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Con riferimento invece agli enti partecipati, di cui come detto 29 presentano le figure del direttore generale o figura assimilabile, si precisa che tre enti hanno assunto i relativi direttori prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo e sono: Fondazione Montagna Sicura, Fondazione Natalino Sapegno e Fondazione Liceo linguistico di Courmayeur.

Se vi siano casi in cui il direttore faccia parte dell'organismo di vigilanza. In questo momento non ce n'è; sulla complementarietà della carica di direttore di membro effettivo degli organismi di vigilanza, non si rilevano, da quel che noi sappiamo, né nell'ambito delle società partecipate direttamente dalla Regione, né in quelle partecipate per il tramite di Finaosta - io so a cosa si riferiva, in questo momento quel problema non c'è più - né gli enti partecipati, caso in cui il direttore sia anche membro effettivo degli organismi di vigilanza.

Infine, con riferimento al quarto punto, ricordo che la legge regionale 11 ha apportato delle modifiche alla 20 del 2016 il cui ambito di applicazione soggettivo è circoscritto alle sole società a partecipazione pubblica regionale. Ciò posto, per rispondere adeguatamente al quesito avanzato, si osserva che è in corso di predisposizione, ormai è pronta, è al concerto come si suole dire, la bozza di deliberazione applicativa della legge 20 del 2016, così come modificata da parte del dipartimento società enti partecipati, per la definizione di specifiche linee guida anche in materia di selezione del personale dirigenziale e non delle società a controllo pubblico regionale. Era un impegno - lei ricorderà - che avevamo assunto anche in quest'aula.

Diversamente, sulla base delle premesse poste, si specifica che non è da escludersi la possibilità di procedere alla definizione di apposite linee guida, in una logica di equità, anche con riferimento agli enti cosiddetti strumentali della Regione, solo però per quelli definibili enti di diritto privato in controllo pubblico. Nei confronti invece degli enti pubblici vigilati, istituiti o finanziati, trova diretta applicazione per le procedure pubblicistiche di selezione il già citato 165 del 2001, ove applicabile rispetto alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 del 2010.

Con la modifica apportata alla legge regionale 20 del 2016 dalla recente legge 11 del 2022, il Governo regionale ha voluto dare priorità alla definizione di idonee procedure per gli enti aventi natura societaria. Seguirà certamente, questo è un impegno, anche una definizione per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ovviamente tenendo conto della peculiarità degli stessi, perché non si può evidentemente immaginare di fare delle norme eccessivamente rigide che peserebbero poi sul funzionamento di queste società.

Presidente - Per la replica la parola al consigliere Aggravi.

Aggravi (LEGA VDA) - Ringrazio l'Assessore anche per la disponibilità a darmi poi copia della risposta, solo perché forse ho dei dubbi su qualche ente, così almeno potrò approfondire. La ringrazio anche di avermi confermato che quella brutta pratica che ci fu, oggi non c'è, ed è cosa buona e giusta perché altrimenti si sarebbe creato l'organismo inutilmente. Prendo anche atto della risposta finale riguardo alla volontà di dare delle indicazioni a quelle realtà che non sono propriamente delle società partecipate, ma che sono degli enti pubblici partecipati, senza andare ad appesantire o ad ingessare la potenzialità gestoria di questi enti.

Tengo a precisare una cosa: non è mia intenzione - l'ho detto più di una volta - trasformare il mondo delle partecipate in una sorta di Staat Ministerium di memoria della Berlino Est. Però va detto che non deve neanche essere soltanto, con una battuta, una zona franca dell'assunzione, nel senso che al di là delle figure dei direttori, dico in senso lato qualsiasi siano le assunzioni, bisogna giustamente soppesare la necessità comunque che deve avere un ente, pur partecipato ma di diritto privato, quindi che faccia determinate cose, con però il contrappeso che quei soldi sono di tutti, sono pubblici, hanno anche delle finalità pubbliche, e che quindi non si creino delle sorte di presidi o comunque più o meno piccoli cespugli che possano andare a creare delle spiacevoli situazioni, e soprattutto che si eviti, e questo è un po' difficile in Italia, delle ingessature che nel tempo blocchino anche le evoluzioni di queste realtà. Non lo dico soltanto con riferimento alla valutazione dei risultati che ogni realtà può raggiungere, ma anche il fatto che ogni tanto cambiare aria fa bene, soprattutto a certe persone; lo dice uno che viene da un mondo dove i contratti erano molto più mobili rispetto a enti pubblici o partecipati. E questo fa bene, sicuramente magari è più stressante, ma fa bene anche alla stessa persona, perché ti fa vedere mondi nuovi, ti fa capire che qualche volta non sei neanche così indispensabile e così fondamentale, e soprattutto ti dà anche degli obiettivi che devono essere rispettati, perché altrimenti vai a fare altro. Dico questo perché se lato mio lo facevo per dei committenti privati, che quindi utilizzavano i loro soldi, in questo caso parliamo di committenti pubblici, perché io vedo chi sta al di fuori come fossero degli azionisti della cosa pubblica, perché chi paga le tasse è comunque, per quello che mi riguarda, un'azionista della cosa pubblica, che i loro soldi vengano utilizzati correttamente.