Oggetto del Consiglio n. 238 del 25 giugno 1976 - Verbale

OGGETTO N. 238/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 7 giugno 1976, prot. n. 414:

Con legge 21 gennaio 1976 n. 5, la Regione ha autorizzato la concessione di contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea, al fine di consentire l'attuazione contrattuale, in sede regionale, del Protocollo di intesa, convenuto per il periodo 1 luglio 1974/31 dicembre 1975, tra il Ministero del Lavoro e le Organizzazioni sindacali di categoria, per l'estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri ai lavoratori del settore.

In data 26 gennaio 1976, alla presenza del Presidente della Giunta, veniva sottoscritto un accordo tra l'A.N.A.C. (Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione) e le Organizzazioni sindacali, con il quale si precisava, altresì, l'impegno della Giunta di sottoporre all'approvazione del Consiglio una legge che autorizzi, anche per l'anno 1976 e successivi, la concessione di contributi alle imprese private, al fine di mantenere la perequazione retributiva e normativa dei dipendenti a suo tempo convenuta.

Il contributo annuo per ciascun dipendente in servizio è determinato, come per l'anno 1975, in quota capitaria, che, per l'anno 1976, tenuto conto dei maggiori oneri intervenuti in conseguenza della applicazione della predetta normativa, ammonta a Lire 3.068.160.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, per consentire la erogazione delle somme necessarie.

Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento

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Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6

Si dà atto che gli articoli da 1 a 6 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli 18, contrari 7, espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti 25, astenuti: Chanu, Quey, Lanivi, Maquignaz, Albaney).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trenta;

- Consiglieri votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: venti;

- Voti contrari: sei;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney, Maquignaz, Pollicini e Quey.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore".

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Disegno di legge regionale n. 212

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA IN CONSEGUENZA DELLA PEREQUAZIONE CONTRATTUALE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per consentire, anche per l'anno 1976 e successivi, l'attuazione contrattuale in sede regionale del Protocollo d'intesa, convenuto per il periodo 1 luglio 1974, 31 dicembre 1975, tra il Ministero del lavoro e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti dalle Imprese private che gestiscono autolinee in concessione ed applicano il contratto A.N.A.C., allo scopo di mantenere la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore ed al fine, altresì, di garantire l'efficienza e la continuità dei detti pubblici esercizi, la Regione Valle d'Aosta concede alle imprese medesime un contributo annuo pari a lire 3.068.160 per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1976.

Il contributo sarà determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nell'anno.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente articolo è concesso alle imprese:

- che applichino il contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 10.11.1975 per l'attuazione del Protocollo d'intesa;

- abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed osservate le disposizioni contrattuali di lavoro nonché le leggi sociali.

Art. 3

La misura del contributo per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e sarà erogata in rate trimestrali anticipate, sulla base dei dati del trimestre precedente, con liquidazione nei primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza del trimestre precedente.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma, nonché l'impegno e la liquidazione delle relative spese, saranno deliberati dalla Giunta regionale.

A tale scopo le aziende stesse dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda in bollo diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o sede di impresa che nei confronti dei dipendenti verrà applicato il contratto di lavoro di cui agli articoli 1 e 2;

2) il prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti iscritti nei libri matricola dell'impresa o della sede di impresa, distinti per trimestre, a partire dal 1° gennaio 1976.

Per gli anni successivi, si procederà annualmente alla presentazione al Presidente della Giunta regionale di analoga domanda, entro il giorno 15 del mese di gennaio, con inoltro trimestrale degli elenchi del personale secondo la procedura di cui al punto 2.

Art. 4

Per gli anni successivi il contributo di cui all'articolo 1 sarà soggetto a revisione annuale e sarà adeguato alle variazioni incrementative dei costi in funzione dei nuovi oneri comunque derivanti.

La copertura del relativo onere sarà assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione.

Art. 5

A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:

Variazioni in aumento

Cap. 481

Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per i viaggiatori

L.

370.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 206

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento

L.

300.000.000

Cap. 205

Fondo di riserva per le spese impreviste

L.

70.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.