Oggetto del Consiglio n. 237 del 25 giugno 1976 - Verbale

OGGETTO N. 237/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Revisione per l'anno 1975 delle aliquote di cui all'articolo 2, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno 1975, delle aliquote di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 maggio 1976:

La legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, relativa a "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori":

1) prevede la concessione di contributi annui, dal 1° gennaio 1973, alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti (art. 1);

2) subordina l'erogazione dei contributi alle singole imprese alla condizione che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa (art. 2);

3) stabilisce un contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o di tessera a tariffa preferenziale (art. 2 lett.a);

4) fissa un contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:

- L. 40 per autobus/Km., per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capolinea siano a quota inferiore a mt 800;

- L. 65 per autobus/Km., per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con l'esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur (art. 2 lett. b);

5) stabilisce che le aliquote (art. 2 comma b) di cui al precedente punto 4) siano soggette a revisione annuale, da farsi con legge (art. 6), per adeguarle alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all'art. 8.

Quanto sopra pone in essere un meccanismo tale da permettere ogni anno, nel caso di variazione dei costi stessi, la revisione delle aliquote da applicare all'anno precedente.

Dall'esame dei costi presentati, in data 30.1.1976, dalle imprese relativamente alla gestione dell'anno 1975, risultano le seguenti variazioni incrementative dei costi per ciascuna impresa:

a) linee aventi capolinea a quota inferiore a mt 800:

- S.A.V.D.A.

L.

121 per autobus/Km.

- S.A.D.E.M.

L.

90 per autobus/Km.

- S.V.A.P.

L.

90 per autobus/Km.

- V.I.T.A.

L.

102 per autobus/Km.

b) linee aventi capolinea a quota superiore ai mt 800:

- S.A.V.D.A.

L.

146 per autobus/Km.

- S.A.D.E.M.

L.

115 per autobus/Km.

- S.V.A.P.

L.

115 per autobus/Km.

- V.I.T.A.

L.

127 per autobus/Km.

- S.A.P.

L.

211 per autobus/Km.

- BENVENUTO

L.

116 per autobus/Km.

L'aumento, contenuto in circa il 7,80% rispetto al precedente anno 1974, è conseguente ai sottoelencati componenti dei costi aziendali:

- aumento della percorrenza chilometrica effettuata nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta (+ km. 64.018);

- incremento della contingenza dovuta all'entrata in vigore dell'accordo interconfederale 25.1.1975 e allo scatto di 14 punti pesanti dal 1.1.1975 al 31.12.1975;

- riduzione dell'orario di lavoro da 42 a 41 ore settimanali, come previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;

- aumento dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, specie per quanto concerne i tassi INAIL;

- incremento sui premi dovuti per le polizze di assicurazione R.C.;

- aumento dei prezzi dei carbolubrificanti (+ 10% circa);

- aumento dei prezzi dei materiali di ricambio e dei pneumatici (+ 25% circa);

- incremento degli ammortamenti sul materiale rotabile in relazione alla lievitazione dei costi dei veicoli stessi.

In relazione a quanto sopra, ed in applicazione dell'art. 6 (secondo comma) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'unito disegno di legge.

Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il contenuto del progetto di legge.

Il Consigliere MONAMI, a nome del Gruppo comunista, annuncia voto contrario al progetto di legge presentato dalla Giunta, in quanto la stessa si ostina a non ricercare una soluzione globale al problema dei trasporti pubblici ma si limita alla concessione di contributi alle Società private di cui, tra l'altro, è estremamente difficile accertare e controllare l'attività ed i bilanci.

Il Consigliere CHANU comunica che il Gruppo di Democratici Popolari si asterrà nella votazione del progetto di legge presentato dalla Giunta per gli stessi motivi già illustrati dal Consigliere Monami.

Esorta quindi il Consiglio, responsabile, per quanto gli compete, dell'attuale situazione dei trasporti pubblici, a voler finalmente dibattere il problema per dargli una soluzione definitiva.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE assicura che, entro breve termine, l'Assessore all'Industria e Commercio comunicherà i dati che sta raccogliendo in merito al problema dei trasporti pubblici. Rileva, infine, che quanto la Giunta propone di approvare è quanto la maggior parte delle regioni d'Italia fanno.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5

Si dà atto che gli articoli da 1 a 5 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli 18, contrari 5, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti 23, astenuti: Chanu, Quey, Lanivi, Maquignaz, Albaney).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventinove;

- Consiglieri votanti: ventiquattro;

- Voti favorevoli: diciassette;

- Voti contrari: sette;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney, Chanu, Lanivi, Maquignaz e Quey.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno 1975, delle aliquote di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27".

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Disegno di legge regionale n. 200

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: "REVISIONE, PER L'ANNO 1975, DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1975 sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 121 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capolinea siano a quota inferiore a mt 800;

- L. 211 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con l'esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 49 milioni, graverà sul capitolo 481 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 205 della parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA - Variazioni in aumento:

Cap. 481:

Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per i viaggiatori

L.

49.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 205:

Fondo di riserva per le spese impreviste

L.

49.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì