Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1509 del 12 maggio 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1509/XVI - Approvazione di mozione: "Impegno del Governo regionale a predisporre, nel primo intervento legislativo utile, una modifica dell'articolo 95, comma 7, della legge regionale 11/1998 in materia di obbligo di canne fumarie nei fabbricati ad alta prestazione energetica".

Marguerettaz (Presidente) - Punto n. 41 all'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il consigliere segretario Distort, ne ha facoltà.

Distort (LEGA VDA) - È un po' una sorte che si affianca alla mia persona questo ingrato compito di portare all'attenzione dell'Aula temi particolarmente tecnici. Ho esposto temi relativi al catasto, alla legittimità edilizia, all'illuminotecnica, urbanistica in generale, plusdotazione cognitiva, ma, siccome ho questa formazione, è giusto che sia così e quindi non posso che dire a me stesso chi è causa del suo mal pianga sé stesso. Non è certo una partigianeria legata alla competenza accademica ma vi dico con tutta sincerità il tentativo e la volontà di rendermi utile, mettendo a disposizione la mia esperienza.

È chiaro che devo adesso introdurre, spiegare e inquadrare il tema oggetto di questa mozione fortemente tecnica, mi piacerebbe che a esporlo ci fossero persone del calibro di Alberto Angela o di Roberto Giacobbo ma il Consiglio dispone di Luca Distort, quindi cercherò di rendere il più piacevole possibile quest'esposizione.

Noi partiamo dal concetto di efficienza energetica dei fabbricati perché le canne fumarie, e il comma 7 dell'articolo 95 della legge n. 11/1998, la legge urbanistica, prevedeva, ovviamente all'epoca di redazione della legge, l'obbligatorietà di porre un certo numero di canne fumarie a servizio delle abitazioni, già in fase di progettazione e di ristrutturazione, per far sì che non ci fosse un unico sistema di climatizzazione fondamentalmente di riscaldamento a servizio di un edificio che in quell'epoca fondamentalmente consisteva in un impianto centralizzato alimentato a gasolio oppure alimentato a gas, centralizzato o meno, ma il concetto era pensare, in termini prudenziali, di poter avere una dotazione di canne fumarie in modo tale da poter adottare, in caso di necessità, una seconda fonte di produzione di climatizzazione, di produzione di energia termica, attraverso l'impiego nel caso più diffuso di una stufa, stufa a legna, poi stufa a pellet, comunque a biomassa. Questa era la ratio della legge, era la ratio nel 1998. Nel frattempo è evoluta la tecnologia, sono evoluti i sistemi di costruzione, di progettazione, sino al punto di arrivare a concepire noi tecnici dei fabbricati con caratteristiche di prestazioni energetica così elevate da non aver nemmeno più bisogno di un'alimentazione a fiamma. Cosa vuol dire? Mi spiego: innanzitutto si lavora sull'involucro dell'edificio, quindi vuol dire lavorare su una corretta coibentazione delle pareti perimetrali, su un corretto posizionamento degli infissi, su un corretto dimensionamento degli infissi. Quando si parla di posizionamento, si parla di esposizione per favorire gli apporti passivi durante l'inverno e per evitare il surriscaldamento prodotto dal periodo estivo, perché, quando si parla di climatizzazione, non è per il semplice fatto che siamo in una località montana che dobbiamo pensare che si limiti al riscaldamento e penso che ognuno di noi stia percependo ogni estate la necessità sempre più impellente del raffrescamento, quindi climatizzazione in senso lato, riscaldamento invernale e raffrescamento estivo.

È chiaro che migliore è la performance, migliore sono le prestazioni dell'involucro edilizio, quindi delle pareti, dei serramenti e dei sistemi delle barriere, i brise-soleil per le barriere estive, le stesse prestazioni in termini di trasmittanza dei serramenti, fanno sì che il fabbricato diventi un fabbricato di bassissimo livello energivoro. Vuol dire che ha un fabbisogno energetico estremamente basso. Questo fabbisogno energetico estremamente basso può essere risolto con sistemi che prescindono dall'uso della fiamma, quindi un semplice sistema a pannelli solari, un sistema fotovoltaico, può dare l'apporto energetico relativo all'intero fabbisogno del fabbricato, sia per l'utilizzo dell'illuminazione all'interno del fabbricato, sia per il funzionamento degli elettrodomestici, considerato che la voce principale nei consumi energetici è fondamentalmente data dal capitolo della climatizzazione.

Avendo un involucro estremamente prestante, quindi noi abbiamo un fabbisogno energetico estremamente basso. Una buona progettazione impiantistica con l'utilizzo attuale della tecnologia fotovoltaica può rendere possibile la realizzazione di un fabbricato che prescinda completamente dall'impiego di un sistema a fiamma. Se si prescinde da un sistema a fiamma come produttore di energia termica, o inversione anche in energia frigorifera, perché noi sappiamo che esiste un aspetto specifico a livello impiantistico che si chiama cogenerazione che può trasformare l'energia termica in energia frigorifera... comunque, detto questo aspetto tecnico, sta di fatto che è in piedi una normativa che è cogente e che condiziona il rilascio dei permessi edilizi, perché il comma 7 dell'articolo 95 della legge n. 11 recita: "i fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, commercio o uffici, devono essere serviti da canne fumarie per permettere il riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di superficie utile abitabile o in ogni caso per ogni unità di immobile vi è l'obbligo di installare una canna fumaria".

È chiaro che questa condizione vincolante, di fronte a una progettazione virtuosa che non è neanche così difficile da raggiungere, diventa un controsenso perché un progettista può tranquillamente prevedere, sia in fase di nuova costruzione, sia in fase di ristrutturazione globale, l'ottenimento di un edificio che preveda l'assenza di un equipaggiamento a fiamma, di conseguenza che prescinda dall'inserimento di una canna fumaria.

Ricordiamoci, tra l'altro, che le canne fumarie, se noi andiamo a vedere sui prezziari e se andiamo a vedere anche sugli incrementi di prezzi subiti in questo periodo storico, non sono voci così insignificanti dal punto di vista della costruzione di un immobile, quindi non è un qualcosa di così secondario da poter dire: "va beh, dai, è obbligatorio, mettila, poi non si sa mai". No, anche perché intanto sono dei costi, poi soprattutto c'è un concetto accademico di volontà di mettere in atto le risorse del progettista, la disponibilità del committente a eseguire un fabbricato che sia ad altissime prestazioni energetiche e, come tale, sia assolutamente privo della necessità di installazione di una canna fumaria.

Oggetto della mozione è chiedere al Governo di predisporre, in occasione del primo atto legislativo che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio, un adeguamento del comma 7 dell'articolo 95 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 che preveda l'eliminazione dell'obbligo di dotazione di canne fumarie in ambito di edifici delle unità immobiliari dei locali in progetto laddove la stessa progettazione degli interventi preveda requisiti termo-tecnici ad alte prestazioni energetiche tali da prescindere, e qua sarà la garanzia data dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla presenza di un'impiantistica a fiamma.

Ho avuto un dialogo costruttivo con il Governo attraverso la figura dell'Assessore interessato, l'assessore Marzi, il quale ha manifestato l'interessamento ai contenuti di questa mozione chiedendo soltanto di poter applicare delle piccole modifiche che vi leggerò e poi il testo aggiornato lo consegno al Presidente del Consiglio per la comprensione di quanto si pensa di emendare.

Su richiesta ed in accordo da parte mia e da parte del mio gruppo con l'assessore Marzi, nelle premesse si è aggiunto la seguente premessa: "atteso che l'adeguamento normativo che è previsto in ambito della revisione generale della legge regionale n. 11/1998 può anche essere considerato oggetto di puntuale modifica da porre all'attenzione del Consiglio regionale", questa ulteriore premessa è condivisa perché apre ancora di più un percorso di snellimento di attuazione di quanto richiesto, per quanto riguarda l'impegnativa, è stato chiesto di eliminare l'inciso: "in occasione del primo atto legislativo che sarà sottoposto" ma andare direttamente a impegnare in questi termini: "a predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio un adeguamento del comma 7 dell'articolo 95 della legge 6 aprile 1998 n. 11 che preveda..." ed è esattamente tutto il testo che vi ho letto precedentemente, però l'eliminazione dell'inciso: "in occasione del primo atto legislativo".

Riteniamo, in confronto con il nostro gruppo, con i firmatari della mozione che quanto proposto, suggerito dall'Assessore vada esattamente nella linea degli obiettivi e quindi, per quanto ci riguarda, lo possiamo considerare accolto. Con questo probabilmente ho già anticipato e rubato il colpo di scena da parte dell'Assessore, però questo lo dico proprio ai fini di un'ottimizzazione del tempo dell'Aula.

Presidente - Ringrazio il collega Distort che ha un occhio per i tempi, ci sono altri interventi in discussione generale? La discussione generale è chiusa tenendo conto che è stato depositato l'emendamento a firma del primo firmatario e dell'Assessore. Per la replica darei la parola all'assessore Marzi.

Marzi (SA) - Grazie collega Distort per avere di fatto già ottimamente rappresentato come io non avrei saputo fare sia la mozione che la parte impegnativa della mozione stessa nel recepire l'accoglimento.

Ritengo sia solo opportuno specificare nuovamente il fatto che poi nelle premesse è stato aggiunto un "atteso in fase finale che l'adeguamento normativo che è previsto in ambito della revisione generale della legge regionale n. 11/1998, può anche essere considerato oggetto di puntuale modifica da porre all'attenzione del Consiglio regionale stesso". La scelta che è stata fatta, proprio andando anche a sostituire la parte dell'impegnativa, pertanto è quella che, siccome in ambito più generale stiamo procedendo in maniera anche condivisa con lei, con il Consiglio e la Commissione di riferimento a una revisione più generale del PTP e della legge n. 11/1998... che però poteva avere, rispetto alle richieste da lei poste con questa mozione, un arco temporale eccessivamente lungo... tanto per essere chiari, con questa mozione ci stiamo dicendo anche reciprocamente che, rispetto a questo tema, che assolutamente ha una sua centralità e che potrebbe prevedere un intervento molto più puntuale e subitaneo... magari utilizzeremo quel tipo di via piuttosto che invece inserirlo nel mare magnum della revisione della legge n. 11/1998 successiva al PTP.

Presidente - La parola al collega Distort.

Distort (LEGA VDA) - Grazie assessore Marzi, solo per brevissima replica, chiaramente manifestando soddisfazione, soprattutto per questo comune intendimento nel velocizzare i tempi di attuazione di questa norma, che mette in difficoltà fondamentalmente uffici tecnici comunali, ufficiali sanitari, oltre che progettisti e committenti, ciò non toglie che la nostra attività di vigilanza sui tempi non sia assolutamente azzerata.

Presidente - Aspettiamo solo che arrivi la mail con le modifiche prima di mettere in votazione. È arrivata la mail, i colleghi hanno avuto la possibilità di leggere, direi che possiamo aprire la votazione sulla mozione all'oggetto 41. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 34

La mozione è approvata all'unanimità.