Oggetto del Consiglio n. 1509 del 12 maggio 2022 - Verbale

Oggetto n. 1509/XVI del 12/05/2022

APPROVAZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO DEL GOVERNO REGIONALE A PREDISPORRE, NEL PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO UTILE, UNA MODIFICA DELL'ARTICOLO 95, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 11/1998 IN MATERIA DI OBBLIGO DI CANNE FUMARIE NEI FABBRICATI AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA".

Il Vicepresidente MARGUERETTAZ dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri DISTORT, AGGRAVI, PERRON e SAMMARITANI e iscritta al punto 41 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere DISTORT, che propone degli emendamenti alla mozione.

Intervengono l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, MARZI, che si dichiara favorevole alla proposta di emendamenti, e il Consigliere DISTORT.

IL CONSIGLIO

- con gli emendamenti presentati dal Consigliere DISTORT;

- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);

APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PREMESSO che, a partire dalla crisi energetica degli anni Settanta è cresciuta sempre più l'attenzione al tema dell'efficienza energetica, fino alla definizione di varie misure e Direttive, a livello europeo e recepite dagli Stati membri in merito agli obiettivi di efficienza e di efficientamento degli edifici, definendo criteri e requisiti per la realizzazione degli edifici ed indirizzando il mondo dell'edilizia al concepimento di edifici ad efficienza energetica sempre più elevata. Da gennaio 2021 è un parametro obbligatorio in Italia per tutti i nuovi edifici;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto espresso nella precedente premessa, nel campo dell'edilizia, molto lavoro è già stato fatto e molto altro è ancora da fare e, tra le principali novità degli ultimi anni, ci sono edifici dalle prestazioni elevatissime, che puntano a sostenibilità e risparmio energetico. Tra queste tipologie di fabbricati, si pongono, al momento, in testa alla classifica delle classi energetiche, i cosiddetti NZEB (acronimo di Nearly Zero Energy Building) ovvero edifici ad elevata efficienza energetica, il cui funzionamento richiede un fabbisogno energetico prossimo allo zero;

PRECISATO che negli edifici a basso impatto energetico, in generale, il relativo fabbisogno energetico è assolto da fonti rinnovabili, per lo più di produzione in loco e dove, le scelte progettuali possono facilmente prescindere dall'impiego di impiantistica a fiamma e, come tale la progettazione può escludere, quindi, la dotazione di canne fumarie;

OSSERVATO che, in base alla vigente normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, contenuta nella legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, si legge all'articolo 95, comma 7 che "I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, commercio o uffici devono essere serviti da canne fumarie per permettere il riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di superficie utile abitabile o, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di installare una canna fumaria";

RITENUTO, in base a quanto riferito nelle precedenti premesse, circa gli edifici ad alte prestazioni energetiche (NZEB), assolutamente obsoleto l'obbligo progettuale inderogabile contenuto nel citato art. 95, comma 7 della LR 11/1998 per i casi nei quali la progettazione preveda requisiti energetici degli edifici tali da poter prescindere dall'impiego di impiantistica a fiamma e quindi dalla necessità di installazione di canne fumarie;

RICORDATO che, in fase di rilascio dei pareri necessari per i titoli abilitativi per la realizzazione di edifici, benché assimilabili ai modelli NZEB, le figure deputate ad esprimere tali pareri devono necessariamente rispettare la normativa vigente contenuta nel comma 7, art. 95 della LR 11/98, imponendo condizioni prive di senso, per autorizzare gli interventi in questione;

ATTESO che l'adeguamento normativo, che è previsto, in ambito della revisione generale della legge regionale 11/1998, può anche essere considerato oggetto di puntuale modifica da porre all'attenzione del Consiglio regionale;

IMPEGNA

il Governo della Regione a predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio, un adeguamento del comma 7 dell'articolo 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che preveda l'eliminazione dell'obbligo di dotazione di canne fumarie in ambito degli edifici, delle unità immobiliari e dei locali in progetto, laddove la stessa progettazione degli interventi preveda requisiti termotecnici ad alte prestazioni energetiche, tali da prescindere dalla presenza di un'impiantistica a fiamma.

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