Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1495 del 11 maggio 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1495/XVI - Interpellanza: "Decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Bertin (Presidente) - Riprendiamo, siamo al punto n. 34 dell'ordine del giorno. Per l'illustrazione dell'interpellanza il consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Con quest'iniziativa facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo al 26 maggio del 2020, quando scattò un'operazione che tutti conosciamo bene che bloccò quella che ai tempi era diventata la principale piazza di spaccio per i tossicodipendenti della piazza valdostana che, a quei tempi, penso lo ricorderemo tutti, a causa della pandemia, erano sicuramente, potremmo dire, dilaniati dalla necessità di trovare e di procacciarsi dello stupefacente in quel periodo in cui chiaramente gli spostamenti erano proibiti o fortemente limitati; questa situazione era talmente vera al punto che i prezzi avevano sicuramente iniziato a lievitare, e questo lo hanno rivelato le investigazioni che erano state fatte al tempo, addirittura in un'intercettazione veniva proprio detto: "Spingete ancora di più sul prezzo".

Questo aumento di prezzo era dovuto al fatto che questa disperazione dei clienti era evidentemente molta ed era la situazione pandemica che obbligava questi purtroppo consumatori di stupefacenti a dover procacciarsi la dose quotidiana a prezzi sempre più alti.

Questa roba che veniva collocata, purtroppo lo ricordiamo tutti, era eroina, una droga - come se le altre non fossero pericolose - sicuramente pericolosissima, peraltro un'eroina di bassissima qualità che è chiamata "Black tar" ovvero catrame nero, quindi bassa qualità e ancora più pericolosa per questo motivo, destinata - questo venne reso noto sempre dalle indagini - all'iniezione perché è impossibile sniffarla e preferita per il suo costo inferiore.

Questo smercio, che è stato ricostruito, si aggirava, attraverso quelle che sono state le indagini, attorno a 60 euro al grammo e la cocaina che anche qui veniva smerciata in questa piazza di spaccio - che non era il prodotto principale, potremmo dire così di quest'offerta - veniva ceduta a 120 euro al grammo oppure 100 euro alla misura 0,7-0,8 grammi, questo era stato evidenziato dalle indagini.

Il giro era stato valutato, Assessore, in 70 mila euro al mese e veniva gestito, secondo quello che è stato ricostruito, da quella che era a tutti gli effetti la roccaforte del quartiere Dora, così era stata definita in quest'indagine.

Peraltro - nota di colore - di tutti gli indagati, nove persone su dieci erano percettori del reddito di cittadinanza, così almeno chiudiamo anche il cerchio e capiamo effettivamente con chi abbiamo a che fare.

Abbiamo da una parte un gravissimo problema di criminalità, un problema che non ha soltanto a che fare con lo spaccio ma anche acquista una valenza sicuramente sociale, di detrimento del tessuto sociale della nostra regione, e anche un dato che era emerso che era particolarmente preoccupante, ovvero che in una regione relativamente piccola - rispetto a quello che avevano potuto analizzare le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza della Valle d'Aosta - erano stati individuati un centinaio di consumatori, definiti quali una discreta piazza di consumo nonostante le limitate dimensioni della nostra regione e l'allora responsabile della Guardia di Finanza parlò di "un dato che deprime rispetto a una recrudescenza di stupefacente di bassa qualità".

Tutto questo ampio cappello e tutta questa premessa per dire che cosa? Per dire che un soggetto, ma potremmo anche dire due, perché c'è un legame di parentela peraltro fra coloro i quali sono condannati, due di questi soggetti sono assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, pur avendo questi due soggetti una lunga storia di criminalità alle spalle continuano a mantenere quest'alloggio; ricordo che invece nelle graduatorie - lo abbiamo fatto anche con una mozione poco tempo fa - continuano a languire famiglie che invece sono ossequiose e rispettose della legge e che probabilmente verrebbero aiutate al raggiungimento di un agognato alloggio di Edilizia Residenziale e probabilmente non guadagnano 70 mila euro in virtù dello smercio di sostanze stupefacenti.

Quello che io ho trovato particolarmente di rilievo è che, al di là di tutto, penso sia fortemente disgustoso il fatto - oltre a prodursi in attività penalmente di rilievo -di essere inseriti all'interno di un tessuto sociale, di essere sostenuti dalla comunità e di approfittarsi chiaramente della debolezza e della crisi addirittura che si era venuta a creare con la situazione pandemica sfruttando appunto le persone che purtroppo sono dipendenti da queste sostanze per poter avere un beneficio personale in termini di denaro, tutto questo sfruttando una posizione di privilegio che veniva concessa, ovvero quella di avere un alloggio pagato dai soldi di tutta la collettività.

Come ho sottolineato più volte in quest'aula e penso che sia abbastanza notorio, per fortuna la nostra legge, la 3/2013 - che è quella che disciplina l'Edilizia Residenziale Pubblica - ha delle specifiche previsioni su questo capitolo.

Ne parliamo adesso perché è arrivata finalmente una condanna per entrambi questi soggetti, l'assegnatario, il titolare e anche un suo parente congiunto, non so come si voglia definire; una condanna per entrambi che certifica che effettivamente delle azioni sono state svolte, quindi fino a quando ci sono degli arresti magari ci può essere anche il dubbio, ma direi che una condanna toglie qualsiasi tipo di dubbio.

Ritengo che - l'ho già messo nelle premesse ma credo che sia assolutamente importante evidenziarlo un'altra volta - la nostra legge regionale, articolo 42 comma 1 alle lettere "d" ed "e", prevede la decadenza dall'assegnazione nel caso in cui l'assegnatario, o i componenti il nucleo familiare, abbiamo adibito l'alloggio ad attività penalmente rilevanti, ovvero nel caso in cui tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica.

Io penso che queste fattispecie previste dalla 3/2013 siano assolutamente centrate, nel senso che possiamo avere tranquillamente, chiedendo gli atti giudiziari, conferma del fatto che gran parte di questo spaccio, di questa cessione, avvenisse nell'alloggio che a loro era assegnato; dall'altra parte penso che a fronte di una condanna - e a fronte della descrizione che si può recuperare, oltre che sugli organi d'informazione penso anche qui dalla vicenda processuale degli incartamenti che ne sono seguiti e che sono tranquillamente consultabili soprattutto per la pubblica Amministrazione - due soggetti, in particolare uno che ha una lunga storia criminale alle spalle, possano tranquillamente essere incasellati quali persone che tengono comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica. Se pensiamo che la sostanza che veniva spacciata era questo tipo di sostanza, quindi di bassa qualità che si doveva forzatamente iniettare, molto pericolosa e quant'altro, credo che non si possa sicuramente dire il contrario.

A fronte di tutto questo - avendo avuto cura di omettere, come queste meravigliose disposizioni sulla privacy ci impongono di fare, le identità delle persone in questione - pensiamo di aver dato ampia traccia e prova di recuperabilità dei dati, e se poi ve ne sarà la necessità potremo tranquillamente fornirli a conferma.

Chiediamo con quest'interpellanza se, a fronte di quanto esposto, sia intenzione dare applicazione a quanto previsto dalla legge 3/2013, nello specifico il comma 1 alle lettere "d" ed "e" che prevedono la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

Presidente - Risponde l'assessore Barmasse.

Barmasse (UV) - Ritorniamo - le premesse le ha già ampiamente illustrate il consigliere Manfrin, e sulla condanna a due anni e otto mesi si è già giustamente espresso - su un tema già affrontato in precedenti sedute del Consiglio regionale riguardante situazioni simili, ma riferite ad altri soggetti.

Proprio in ragione dell'iniziativa di sindacato ispettivo, allora presentata dal consigliere Manfrin, e a seguito anche dell'audizione del direttore di ARER in III e V Commissione consiliare permanente, è emersa l'esigenza di approfondire la questione attraverso la formulazione da parte di ARER, in accordo con le strutture regionali competenti, di un quesito al Dipartimento legislativo Aiuti di Stato in ordine all'interpretazione del comma 1 lettera "e" dell'articolo 42 della l.r. 13 febbraio 2013 n. 3 "Disposizioni in materia di politiche abitative" il quale individua, tra le cause di decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, il caso in cui l'assegnatario o i componenti il nucleo familiare tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica.

In particolare il quesito formulato riguardava il significato da attribuire all'espressione "Comportamenti socialmente pericolosi" utilizzata nella citata disposizione regionale.

Nei giorni scorsi è pervenuta la risposta del Dipartimento legislativo "Aiuti di Stato", il quale riferisce che un possibile riferimento giuridico per l'interpretazione della norma regionale in esame potrebbe essere rinvenuto nell'articolo 203 del Codice penale, che definisce socialmente pericolosa la persona che, anche se non imputabile o non punibile, abbia commesso un reato quando sia probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa costituisce uno dei requisiti per l'applicazione di una delle misure di sicurezza di cui agli articoli 199 e seguenti del Codice penale, le quali possono essere applicate solo in forza di una disposizione di legge nei casi previsti dalla legge stessa.

Spetta, peraltro, solo al Giudice determinare la sussistenza della pericolosità sociale di un soggetto sulla base di criteri stabiliti dall'articolo 133 del Codice penale, valutando la gravità del reato commesso e la probabilità che la persona commetta altri reati.

Tuttavia, il citato articolo 203 del Codice penale reca la definizione di persona socialmente pericolosa, mentre l'articolo 42 della l.r. 3/2013 riferisce la pericolosità non alla persona, ma ai comportamenti, prevedendo al comma 1 lettera "e" la decadenza dell'assegnazione dichiarata dall'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario o i componenti del nucleo familiare tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica.

La diversità di formulazione porta, quindi, il redattore del parere a escludere che l'articolo 203 del Codice penale sia un utile riferimento normativo ai fini dell'interpretazione dell'applicazione della citata norma regionale, tenuto anche conto della diversa natura del requisito considerato dalle due disposizioni. L'uno soggettivo: articolo 203 del Codice penale, legato a una qualità personale del reo, cioè pericolosità sociale, valutata da un Giudice ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza; l'altro oggettivo, articolo 42, l.r. 3/2013, connesso a un comportamento socialmente pericoloso di cui peraltro non è rinvenibile alcuna definizione normativa regionale o statale.

Il Dipartimento legislativo Aiuti di Stato ritiene altresì che non sembrerebbe possibile trasporre in via interpretativa o analogica il concetto di pericolosità sociale di un soggetto di cui all'articolo 203 del Codice penale in quello di comportamento socialmente pericoloso di cui all'articolo 42 della l.r. 3/2013, la cui qualificazione - in assenza di riferimenti normativi o regolamentari che ne definiscano in maniera obiettiva criteri e requisiti - sarebbe lasciata alla completa discrezionalità dell'ente gestore.

D'altra parte non pare ammissibile che si ritenga come socialmente pericoloso qualsiasi comportamento che integri una fattispecie di reato, a maggior ragione in assenza di un'apposita previsione normativa in tal senso, anche perché in materia di misure di sicurezza - nel cui ambito rientra anche la valutazione della pericolosità sociale di una persona - vige una riserva di legge che induce a escludere la possibilità d'imporre la decadenza dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in forza di un'interpretazione opinabile della norma.

Sulla scorta di tale ragionamento pertanto, in assenza di disposizioni normative che definiscano in maniera oggettiva i requisiti e i criteri per qualificare un comportamento come socialmente pericoloso, conclude il parere assegnato dal Dipartimento legislativo Aiuti di Stato che: "la norma di cui all'articolo 42 comma 1 lettera "e" sia di difficile applicazione e suscettibile, se applicata, di originare possibili ricorsi da parte dei destinatari di eventuali provvedimenti di decadenza".

Risulta, quindi, necessario, sulla scorta delle considerazioni contenute nel parere, effettuare una valutazione circa l'opportunità di prevedere un intervento normativo mirato a modificare le disposizioni regionali in questione.

Per quanto riguarda, invece, la fattispecie di decadenza prevista dall'articolo 42 comma 1 lettera D, la condanna del soggetto assegnatario - comunque da accertare nei canali ufficiali e non per il tramite degli organi d'informazione - su espressa segnalazione scritta del nominativo e dell'indirizzo in questione, potrebbe comportare l'avvio della procedura di decadenza ai sensi della vigente normativa solo nel caso in cui fosse esplicitato che l'attività penalmente rilevante era perpetrata all'interno dell'alloggio di ARER.

Presidente - Per la replica, il consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Assessore, la ringrazio per averci messo a conoscenza di questa nota che ho trovato particolarmente curiosa. Secondo questa nota, non essendoci una definizione, quindi non essendo ascrivibile all'articolo 203 del Codice penale, una persona che commetta un omicidio non può essere ritenuta socialmente pericolosa, perché questa pericolosità sociale non è riconducibile all'articolo 203 e non c'è uno specifico riferimento, perché è atteso al comportamento socialmente pericoloso e non alla pericolosità della persona in sé.

Io credo che lei possa rendersi personalmente conto dell'assurdità di questo tipo d'interpretazione che rischia davvero di aprire un vulnus molto pericoloso, quindi io eviterei di farlo vedere eccessivamente in giro questo parere, perché potrebbe essere smentito in maniera abbastanza importante; poi non mi soffermo sul fatto che probabilmente non si conosce nemmeno uno strumento che è l'ammonimento del Questore che indica appunto la pericolosità sociale del soggetto, ad esempio, e una rapida richiesta alla Questura potrebbe evidenziare se sussistono indicazioni di questo tipo, ovviamente tramite i canali ufficiali come detto sul comma "d" ma su questo ci arriverò, però io penso che sia arrivato il momento di intervenire in maniera importante per evidenziare un principio. Non è la prima volta che lo dico.

Credo che sia abbastanza assurdo che le persone che si comportano bene debbano assistere a comportamenti criminosi, o presunti tali, da parte di altri soggetti e dire: "Beh, noi abbiamo diritto alla stessa maniera", perché quest'articolo nel suo spirito, e qui guardo un collega che c'era ai tempi, immagino che volesse essere un disincentivo a delinquere e fare in modo che ci fosse una promozione dei comportamenti virtuosi.

Se delinqui, se hai dei comportamenti socialmente pericolosi, perdi l'utilizzo dell'alloggio, mi sembra un principio inoppugnabile, che peraltro c'è in tantissime altre regioni. Qui si decide di prendere un'altra strada. Benissimo, va bene!

Ripeto, voglio prendere la parte positiva, lei dice che nel parere viene evidenziato che c'è necessità di un intervento normativo.

Guardo sempre un collega che in quest'aula insieme a me si è alzato più volte per dire che è importante ed è urgente che s'intervenga sulla legge 3/2013 e quindi sì, però se ne è avuta l'opportunità molte volte ma non si è fatto, quindi forse è opportuno fare un ragionamento in questo senso.

Chiuso questo capitolo veniamo a un altro: ho evidenziato in quest'aula, e l'ho fatto più volte, la possibilità, da parte della pubblica Amministrazione, di verificare quella che è effettivamente la condizione delle persone che occupano l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lei dice che le notizie devono essere acquisite tramite i canali ufficiali e non tramite notizie di organi d'informazione. Il sottoscritto non ha mai detto: "Guardate, c'è scritto sul giornale e quindi buttate fuori di casa questa persona". Il sottoscritto ha detto: "Guardate che ne hanno parlato addirittura gli organi d'informazione e forse sarebbe necessario fare un passaggio con gli organi deputati a controllare le condotte criminose e verificare se quanto è accaduto e quanto le fattispecie di reato per le quali sono state condannate queste persone si sono svolte all'interno dell'alloggio o no e, a questo punto, decidere se effettivamente si debba iniziare una procedura di decadenza oppure no".

Banalmente però, Assessore, mi permetto di evidenziarle che in quel periodo c'era il lockdown e quindi non si poteva stare in piazza a scambiarsi la droga, tendenzialmente bisognava andarlo a fare in un posto al coperto, lontano da occhi indiscreti, quindi le abitazioni erano diventate il punto nevralgico nel quale avveniva lo scambio.

Ma ripeto, non glielo dico io ma se giustamente l'ente che lei ha nominato farà una ricerca e chiederà di avere gli atti proprio per applicare quanto previsto dall'articolo 42 lettera "d" della legge 3/2013 ai fini della decadenza, sicuramente otterrà una risposta e sicuramente potremmo fare e applicare un po' di giustizia sociale e dare effettivamente un alloggio a chi ne ha bisogno togliendolo a chi invece l'ha utilizzato per perpetrare atti criminosi particolarmente odiosi.