Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1372 del 9 marzo 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1372/XVI - Interpellanza: "Modifica delle condizioni e dei criteri di priorità dell'assegnazione di alloggi di emergenza abitativa di cui alla delibera della Giunta regionale 349/2017".

Bertin (Presidente) - Punto n. 41. Per l'illustrazione dell'interpellanza, si è prenotato il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.

Manfrin (LEGA VDA) - Con quest'interpellanza andiamo su uno dei settori più delicati rispetto alle fragilità, ovvero quello dell'emergenza abitativa, per trattare alcuni elementi che attengono alla definizione della scelta di questi alloggi e del loro impiego.

Abbiamo già citato la delibera di Giunta n. 349/2017, che è quella che disciplina le disposizioni relative all'emergenza abitativa e si interseca in maniera sicuramente importante con la legge n. 3/2013 che anche questa viene citata spesso dal sottoscritto e all'interno di quest'aula.

La delibera n. 349/2017 dice che, per il reperimento di soluzioni abitative da destinare ai casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio ERP, la struttura regionale può ricercare la disponibilità di alloggi privati e di strutture di prima accoglienza mediante apposite convenzioni aperte da stipularsi con i proprietari anche per il tramite delle loro associazioni rappresentate sul territorio regionale. Questo è uno dei primi punti che portiamo alla vostra attenzione, ovvero il fatto che non vi siano alloggi sufficienti per l'emergenza abitativa, guardando i dati e le tabelle che sono state fornite, è abbastanza evidente, nel senso che c'è sicuramente un ricorso alle disponibilità di alloggi privati, ma il tipo di scelta sulla base della quale vengono convenzionati questi alloggi è piuttosto oscura. Non sappiamo cioè se vi siano delle convenzioni: ad esempio, banalmente per l'UPPI, che penso possa essere uno degli organi che può essere sicuramente coinvolto, oppure se vi sia comunque una previsione di rotazione perché immaginiamo un proprietario di casa che dà disponibilità di un alloggio per emergenza abitativa il cui alloggio viene garantito dalla Regione, è evidente che quella è un'entrata sicura, probabilmente magari anche a rischio, perché chi ha un'emergenza abitativa solitamente sono nuclei che hanno sicuramente alcune difficoltà, abbiamo visto nel passato alcuni nuclei che hanno distrutto completamente gli alloggi di ERP, dopodiché il Comune o la Regione sono intervenuti per rifondere i danni ma comunque sicuramente non può essere positivo, al di là del rischio che si corre, sicuramente un proprietario di case che si vede assegnare continuamente un contratto e pertanto ha la certezza di affidare questo contratto a un ente pubblico, e quindi ha un'entrata certa, ha sicuramente un vantaggio.

Capire come viene assegnato e come viene trovato questo alloggio e da chi viene stipulato è sicuramente una cosa di nostro interesse, capire se ci sono delle convenzioni stipulate o sulla base di che cosa si scelga a chi rivolgersi per affittare un alloggio di emergenza abitativa.

Dopodiché abbiamo un altro tema: quello della durata, anche qui leggiamo sempre quello che è previsto nella delibera di Giunta, la 349/2017: "i contratti di locazione di alloggi di proprietà privata per l'emergenza abitativa possono essere stipulati in deroga agli accordi territoriali sottoscritti in attuazione della legge n. 431/1998 al fine di contenere i costi a carico della Pubblica Amministrazione e sono di norma stipulati secondo la formula del contratto transitorio, ai sensi dell'articolo 5 legge n. 431/1998, per una durata non superiore a diciotto mesi". Con questo si stabilisce che la durata di un'emergenza abitativa non può essere supera ai diciotto mesi, ovvero un anno e mezzo; qui devo assolutamente porgere le mie scuse per un'inesattezza nel testo dell'interpellanza nel senso che io ho scritto che tutti i contratti attualmente in essere sono superiori a un anno e mezzo, non è vero, ce ne sono alcuni che effettivamente - ho ricontrollato le date - sono stati stipulati nel 2021 ma ve ne sono molti che, in realtà, però durano da più di diciotto mesi e sono contratti che sono partiti dal 2016. Abbiamo quindi una delibera di Giunta che dice che un'emergenza abitativa non può durare più di un anno e mezzo e abbiamo poi emergenze abitative che durano dal 2016, alcune duravano anche da più tempo, quindi abbiamo una contraddizione in termini rispetto a quello che prevede la delibera su quello che poi viene effettivamente applicato. Mi chiedo sulla base di che cosa si paghi in affitto per più di diciotto mesi se la delibera di Giunta dispone in maniera differente.

Oltre a questo abbiamo una criticità sempre qui alla delibera n. 349 che cito anche qui testualmente: "per i nuclei riconosciuti in emergenza abitativa che risultano dalla graduatoria del bando di assegnazione di alloggi ERP del proprio Comune di residenza e occupano già uno di tali alloggi è possibile concludere la situazione di emergenza abitativa mediante l'assegnazione definitiva dell'alloggio stesso. L'eventuale assegnazione nel limite di una riserva di posti non superiore al 10 percento dei nuclei inseriti nella graduatoria vigente e previa approvazione della Commissione regionale per le politiche abitative, deve avvenire nel rispetto dell'ordine di posizione della graduatoria vigente del bando di assegnazione dei nuclei di emergenza. Per i nuclei che occupano l'alloggio ERP in un Comune diverso da quello in cui risulta nella graduatoria del bando, l'alloggio può essere assegnato solo se nella graduatoria del proprio Comune raggiungono una posizione utile nell'assegnazione definitiva di un alloggio ERP". Questa credo sia una parte della delibera che in realtà è stata raramente rispettata, perché? Questo è bene dirlo per fare anche chiarezza: ci troviamo di fronte a dei nuclei che in alcuni casi ricorrono all'emergenza abitativa per assolute necessità personali, ma in alcuni casi ci sono nuclei che ne fanno ricorso in maniera furbesca, come fanno? Come sappiamo, la delibera di Giunta prevede che si possa avere accesso all'emergenza abitativa dopo cinque mesi di affitti che non vengono pagati, quindi dopo cinque mesi il proprietario di casa chiaramente chiede lo sfratto, lo sfratto diventa esecutivo, se viene rilevato che nel nucleo c'è una perdita di reddito, c'è il via libera a poter avere la richiesta di emergenza abitativa.

Che cosa succede però? Succede che alcuni nuclei dicono: "ah, però c'è la possibilità di farsi pagare l'80-90 percento dell'affitto? Benissimo, ci mettiamo d'accordo con il proprietario di casa, gli paghiamo comunque l'affitto ma glielo paghiamo in nero, ci facciamo fare lo sfratto dopo cinque mesi che fingiamo che l'affitto non venga pagato, dopodiché l'alloggio che prima occupavamo pagando noi l'affitto ce lo paga al Regione e tanti saluti".

Dirò invece ancora di più: oltre a questo meccanismo, che sicuramente è difficile da scoprire che però chiaramente va assolutamente denunciato, ci troviamo in una condizione ancora ulteriore, cioè ci sono nuclei che, secondo queste disposizioni, oltre a mettere in piedi questo sistema truffaldino per farsi pagare l'affitto, pur avendo i fondi per poterlo pagare, arrivano ad avere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica scavalcando chi ne ha diritto nella graduatoria perché appunto sono assegnatari di emergenza abitativa. Non soltanto io fingo di essere in emergenza, ma addirittura in virtù dell'emergenza dopo un periodo di tempo mi faccio assegnare definitivamente un alloggio, che, come sappiamo, a causa di un varco nella normativa della 3/2013, è un alloggio che rimane vita natural durante, perché la nostra legge regionale prevede che se io sono sotto una condizione di reddito fino al giorno in cui mi viene assegnato l'alloggio, ottengo alloggio, se dal giorno dopo io vinco un miliardo di euro al SuperEnalotto continuo ad avere l'alloggio. È chiaro che con questa situazione abbiamo degli alloggi che si tramandano e l'assegnazione di una volta diventa assegnazione definitiva anche per le generazioni a venire.

Detto questo, io credo che vi siano una serie di punti su cui va fatta luce e con quest'interpellanza, sulla base di quello che ho testé illustrato, chiedo: "quale sia il principio adottato per la scelta degli alloggi, se vi siano convenzioni in essere e se venga utilizzato il principio di rotazione; per quale motivo non venga rispettato il limite dei diciotto mesi di durata dell'emergenza abitativa per gli alloggi privati e se tale limite sia esteso anche agli alloggi ERP; se non si ritenga che le disposizioni sulle assegnazioni definitive degli alloggi creino disparità fra i diversi nuclei, sia con i nuclei non assegnatari di emergenza abitativa che sono collocati utilmente in graduatoria, sia con gli stessi nuclei non assegnatari di alloggio ERP e che quindi che non possono vedersi assegnare un alloggio privato definitivamente; se alla luce delle criticità sollevate sia intenzione modificare la DGR oggetto della presente interpellanza in maniera da migliorare e rendere più equo l'istituto dell'emergenza abitativa".

Presidente - Per la risposta, la parola all'assessore Barmasse.

Barmasse (UV) - La prima domanda, sintetizzandola, è: qual è il principio adottato per la scelta degli alloggi e delle convenzioni o se si utilizza il principio della rotazione. Il principio adottato per la scelta degli alloggi sul mercato privato è determinato da plurimi fattori, quali le dimensioni e tipologie degli alloggi che devono essere adeguate al nucleo familiare, numero di adulti, numero di minori, eventuali condizioni di disabilità; l'incidenza dei costi di gestione, cioè il canone di locazione, oneri accessori, eccetera, al fine di determinare un minor costo per l'Amministrazione per nucleo. Per questo motivo, quando possibile, sono utilizzati prevalentemente alloggi ERP che hanno minor costo rispetto al mercato dei privati, posizione sul territorio favorevole alle esigenze del nucleo, cioè vicinanza a scuole, facilità a raggiungere i mezzi di trasporto pubblici, eccetera, minor impatto ambientale, quindi appartenenza a classe energetica favorevole, eventuale collocazione e posizione del nucleo nella graduatoria del bando ERP. Ad oggi esiste una convenzione quadro aperta con proprietari e loro associazioni di rappresentanza per il reperimento di soluzioni abitative da destinare ai casi di emergenza abitativa approvata con provvedimento dirigenziale n. 2483 del 1° luglio 2015. Sulla base di tale convenzione quadro, non sono state stipulate convenzioni con associazioni, non essendo pervenuta richiesta, ma sono stati sottoscritti i contratti con privati sulla base dell'allegato chiamato "Provvedimento dirigenziale". Con riferimento al principio di rotazione, garantirlo non è semplice in quanto, come sopra specificato, l'assegnazione di un alloggio è determinata da diversi fattori che devono tener conto non solo dei requisiti strutturali degli alloggi: ad esempio, in relazione alle dimensioni della soluzione alloggiativa individuata rispetto alla composizione del nucleo, ma anche delle esigenze specifiche degli assegnatari, ad esempio, in relazione alla presenza del nucleo di figli minori e/o disabili, ha la necessità di garantire la continuità di frequenza degli stessi presso la stessa istituzione scolastica, alla collocazione degli alloggi in posizione utile per raggiungere i servizi e per i nuclei non automuniti, eccetera. Al momento l'Amministrazione non ha sottoscritto nuovi contratti con privati in quanto le ultime disponibilità pervenute superano i limiti dei costi previsti dalla normativa vigente, risultando i canoni di locazione richiesti superiori rispetto ai parametri definiti dall'ultimo bando del sostegno alla locazione, ciò determinerebbe oltretutto l'impossibilità per i nuclei in emergenza di far fronte, anche in minima parte, alle spese.

La seconda domanda è: "per quale motivo non venga rispettato il limite dei diciotto mesi di durata dell'emergenza abitativa per gli alloggi privati e se tale limite sia esteso anche agli alloggi ERP". Per rispondere al quesito bisogna partire dall'assunto che la condizione di emergenza abitativa non è legata all'unità abitativa, ma al disagio sociale del nucleo familiare. L'allegato alla DGR n. 349/2017, infatti, definisce la condizione di disagio sociale che porta al riconoscimento dell'emergenza abitativa individuando quali condizioni, in presenza di almeno uno delle quali il disagio è riconosciuto, l'improvvisa incolpevole perdita di lavoro da parte dell'unico produttore di reddito, la disoccupazione di lunga durata, pari ad almeno un anno dell'unico produttore di reddito per difficoltà personali oggettive e documentate, situazioni di fragilità, ad esempio, nuclei monoparentali con figli minori, allontanamento dal nucleo familiare non causato da azioni volontarie, la presenza di anziano con difficoltà ambientali o relazionali. Oltre alle richiamate situazioni di disagio sociale, l'emergenza abitativa è riconosciuta per la presenza di persone con disabilità, con problematiche sanitarie o con invalidità superiore al 67 percento. Ancora nel caso di procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione per nuclei economicamente e socialmente deboli. Il limite dei diciotto mesi previsto dalla DGR non può pertanto essere sempre rispettato in quanto, trattandosi di nuclei con la fragilità, spesso faticano a uscire dalla situazione di disagio sociale essendo anche frequente il caso, a causa di eventi imprevisti, di una regressione di un progetto sociale ben avviato e che stava dando risultati positivi. La crisi socio-economica prima, così come il Covid, non hanno fatto che amplificare le fragilità dei soggetti rendendoli ancora più vulnerabili. Qualora alla fine dei diciotto mesi il nucleo sia ancora in difficoltà e l'emergenza abitativa venga prorogata, difficilmente viene spostato in un altro alloggio in quanto la condizione di fragilità stessa fa sì che lo spostamento sia disfunzionale e possa minare la tenuta del progetto sociale. Si tratta di nuclei che hanno necessità di stabilità anche abitativa: ecco perché si tende a prorogare i contratti come peraltro previsto anche dalla DGR 349.

La terza domanda è: "se non si ritenga che le disposizioni sull'assegnazione definitiva di alloggi creino disparità tra i diversi nuclei sia con i nuclei non assegnatari di emergenza abitativa collocati utilmente in graduatoria, sia con gli stessi nuclei non assegnatari di alloggio ERP e che quindi non possono vedersi assegnare un alloggio privato definitivamente". Come sopra specificato, nei criteri di assegnazione l'Amministrazione predilige l'inserimento dei nuclei collocati nella graduatoria del bando ERP in alloggi di ERP al fine di poter divenire, qualora i nuclei siano in grado di sostenere le spese autonomamente, assegnatari definitivi degli stessi. La disparità che inevitabilmente si determina è causata dall'indisponibilità per l'Amministrazione di alloggi ERP da poter utilizzare per nuclei che transitano nell'emergenza abitativa e che non sono in graduatoria per l'assegnazione di case popolari e per i quali è indispensabile ricorrere alla locazione da privati.

"Se alla luce delle criticità sollevate sia intenzione modificare la DGR oggetto della presente interpellanza in maniera da migliorare e rendere più equo l'istituto dell'emergenza abitativa": sin dalla data di insediamento di questa legislatura del Consiglio regionale abbiamo molte volte discusso di politiche abitative e delle criticità a esse legate. Le vicissitudini di questi ultimi anni, la crisi economica prima e la pandemia poi hanno inasprito le condizioni di vita di tutti i Valdostani rendendo ancora più vulnerabile le persone già fragili anche sul fronte del diritto alla casa. Per questo, forse, più che modifiche puntuali alla disciplina dell'emergenza abitativa, ritengo che sarebbe più opportuno intervenire radicalmente, come peraltro da più parti auspicato, sull'attuale legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica che non riesce più a dare risposte concrete e soddisfacenti alla popolazione, al fine di poter riorganizzare il sistema delle politiche abitative in modo coerente e integrato. Certo, una revisione del sistema delle politiche abitative è un obiettivo sfidante e necessita di un lungo percorso. Nelle more ovviamente va data applicazione in toto all'attuale legge regionale. Occorre nominare la Consulta per la casa, predisporre il piano triennale delle politiche abitative e il piano operativo annuale che consentirebbero già di avviare una serie di ragionamenti finalizzati alla revisione della disciplina normativa in materia e dell'intero sistema. Si tratta di una materia complessa, impattante sulla vita delle persone e come tale necessita di tutta l'attenzione della politica e di un adeguato presidio anche amministrativo.

Presidente - Per la replica, la parola al consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Per quanto riguarda la questione della convenzione, Assessore, la ringrazio per avermi fornito il riferimento rispetto alla convenzione o agli accordi fra privati, la 2483 del 1° luglio 2015 che andrò a verificare volentieri, avevo cercato dappertutto se c'erano convenzioni, mi avevano assicurato che non ce n'erano, ben venga quest'indicazione, avrò modo di approfondire il tema e la ringrazio. Sul resto, cominciando in ordine rispetto alle sue risposte, lei dice la delibera di Giunta prevede che l'emergenza abitativa possa essere assegnata per soli diciotto mesi, però se noi la facessimo terminare, ci sarebbe una regressione del progetto sociale. Ho capito, Assessore, però se la delibera di Giunta prevede diciotto mesi, ho capito che è prorogabile, la proroga è di sei mesi, ma non è che una persona può andare, come ho visto, per sessanta mesi in emergenza abitativa, perché quella non è più emergenza abitativa. Dopodiché sono d'accordo con lei che le emergenze abitative devono essere trattate in maniera differente. Questo l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo presentato anche all'interno del nostro programma elettorale, abbiamo situazioni differenti, ci sono situazioni di persone che evidentemente non potranno mai risolversi, ci sono persone che hanno una disabilità piuttosto che persone che sono al di fuori del mercato del lavoro e che inevitabilmente non potranno più trovare una fonte di reddito sufficiente, quindi a quel punto hanno bisogno di una stabilizzazione, ci sono persone però invece che hanno tutte le possibilità, hanno l'età, le capacità e la possibilità fisica di poter svolgere un lavoro e queste vanno accompagnate in quei diciotto mesi non soltanto a trovare una casa e basta e poi vediamo, se fra diciotto mesi siete ancora lì ve la paghiamo un'altra volta, ma sono persone che vanno accompagnate nel mondo del lavoro alle quali va data un'indipendenza, va garantita un'indipendenza economica per potersi garantire il pagamento di un affitto sul mercato dei privati e quindi a levare anche il peso da parte la Pubblica Amministrazione. Sono due fattispecie che vanno disciplinate ognuna per la sua parte.

Oltre a questo, lei dice che non c'è disparità fra le assegnazioni. Io la disparità la vedo, c'è una persona che va in maniera truffaldina a inserirsi nell'emergenza abitativa e dopodiché si vede, in virtù di quell'emergenza abitativa, assegnare un vantaggio nell'assegnazione di un alloggio ERP e si vede lasciare quell'alloggio ERP, ha un vantaggio non da poco. Oltre a essersi pagato l'affitto in maniera gratuita e alle spalle della collettività, ottiene anche un vantaggio nella graduatoria ERP e addirittura si vede assegnare, secondo la delibera di Giunta, il 10 percento degli alloggi, magari a fronte del fatto di una persona che aveva una posizione migliore in graduatoria e che si vede scavalcata da questo 10 percento, quindi altro che se c'è un problema! Lei dice giustamente che, alla luce di questo, va modificata la legge regionale, assolutamente sì, ma, come lei sa, i riferimenti sull'emergenza abitativa della legge regionale sono limitati e c'è questa delibera che è sostanzialmente una delibera applicativa della legge e che questa disciplina il settore dell'emergenza abitativa. Quello dell'edilizia residenziale in generale sulla 3/2013 credo che trovi l'accordo di tutti all'interno di quest'aula o perlomeno di coloro che trattano questo tema in maniera ossessiva e quindi su questo sicuramente siamo concordi, però anche il settore dell'emergenza abitativa va assolutamente disciplinato per evitare degli abusi e soprattutto per fare in modo che le persone non debbano dipendere sempre da un rinnovo ma possano poter essere accompagnate verso l'indipendenza e l'autonomia di un percorso che li veda soltanto percettori di un aiuto ma anche inserite all'interno di un progetto che possa dare loro un'occupazione.