Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1350 del 9 marzo 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1350/XVI - Interrogazione: "Stato di attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 8/2020 recante: "Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi"".

Bertin (Presidente) - Punto n. 18 all'ordine del giorno. Assessore Marzi ne ha facoltà.

Marzi (SA) - Abbiamo inserito all'interno della proposta di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, approvato dalla Giunta lo scorso lunedì, una norma specifica che posticipa di fatto il termine attuale del 30 aprile sino al 31 ottobre 2022, garantendo quindi lo svolgimento delle attività ben oltre la prossima stagione estiva. La norma, che è stata ieri presentata all'esame del Consiglio, prevede infatti di sostituire l'attuale termine del 30 aprile 2022 con un periodo pari a 210 giorni dalla cessazione dell'emergenza pandemica attualmente fissata al 31 marzo. Nel frattempo, il termine del 30 aprile è stato superato dalla conversione in legge del decreto milleproroghe che, all'articolo 3quinquies, proroga sino al 30 giugno 2022 la semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi.

Riguardo allo stato di applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 8 del 2020, gli interventi in questione beneficiano di procedure autorizzative semplificate, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, antisismici e di sicurezza, nonché della disciplina relativa agli edifici classificati monumento e documento dai piani regolatori.

Si tratta di interventi che riguardano sostanzialmente opere su fabbricati esistenti e allestimenti esterni per attività di tipo ricettivo, produttivo e pubblico, con particolare riguardo all'edilizia scolastica. Possono ad esempio consistere nell'adeguamento delle superfici dei locali interni, nella realizzazione o ampliamento dei dehors o nell'allestimento di attendamenti legati ad attività ricettive in quota. Gli interventi che hanno interessato lo sportello unico degli enti locali, a cui vanno aggiunte anche quelle presentate direttamente presso i Comuni, sono a oggi 52 così distribuiti negli anni: 11 pratiche nel 2020, 40 del 2021 e una pratica nel 2022.

Venendo al quesito inerente alle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2022 sull'articolo 78 che era già stato oggetto di un'iniziativa in Consiglio, oggetto tra l'altro quest'articolo di un'impugnativa da parte del Governo, sono stati promossi davanti alla Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri i ricorsi nn. 85 del 2020 e 44 del 2021. La suprema corte si è quindi espressa in merito a tali ricorsi con sentenza n. 21 del 2022, depositata in data 27 gennaio 2021. La sentenza della Corte dichiara fondate le questioni di legittimità costituzionale solo riguardo alla lettera D del comma 2, la quale stabiliva la non necessità di assoggettare ai pareri e alle autorizzazioni paesaggistiche, di cui alla legge regionale 18 del 1994, gli interventi individuati nello stesso articolo. Questo perché la norma, afferendo alla materia sulla tutela paesaggistica, trova un limite all'interno delle norme di competenza statale di grande riforma economico-sociale. Sono invece rimaste ricondotte alle competenze attribuite alla Regione dall'articolo 2, comma I, lettera Q, dello Statuto speciale, e pertanto mantengono la loro legittimità e vigenza, le questioni impugnate relative alla disciplina dell'edilizia della compatibilità urbanistica.

Venuti a conoscenza della sentenza di legittimità costituzionale, abbiamo provveduto a comunicare ai Comuni, al SUEL e agli ordini professionali che dal 16 febbraio, data della pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale della Regione, le procedure autorizzative riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 78 devono ottenere preliminarmente, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 18 del 1994. Mantengono invece la loro validità, sino alla data di scadenza indicata dalla legge attualmente vigente, ovvero il 30 aprile 2022, gli interventi autorizzati antecedentemente alla data di pubblicazione della sentenza nel Bollettino ufficiale della Regione richiedenti l'autorizzazione paesaggistica di cui alla legge regionale 18 del 1994. Qualora si intenda mantenere le opere realizzate entro tale data, gli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 78 devono aver ottenuto i titoli edilizi abilitativi previsti. La scadenza del 30 aprile, in questo caso, non si riferisce alle opere pubbliche, per le quali la norma vigente ne stabilisce il termine al 30 luglio 2025.

Presidente - Per la replica il consigliere Aggravi a cui passo la parola.

Aggravi (LEGA VDA) - La ringrazio Assessore. Con i colleghi Lavy, Distort e Sammaritani abbiamo presentato quest'interrogazione per fare un po' il punto, a seguito dell'emissione della sentenza della Corte costituzionale, anche a fronte di una precedente iniziativa che il collega Lavy aveva presentato a gennaio. Ovviamente rimandiamo poi il tutto all'analisi del provvedimento che ci è stato annunciato in apertura del Consiglio da parte del Presidente e che lei ha confermato contenere una modifica, quindi maggior tempo ai soggetti interessati per quello che riguarda la scadenza del 30 aprile del 2022, quindi portandolo a ottobre.

Presidente - Sospendiamo brevemente per arieggiare i locali.

La seduta è sospesa dalle ore 10:44 alle ore 11:14.