Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1211 del 26 gennaio 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1211/XVI - Interpellanza: "Intervento di modifica dell'articolo 78 della legge regionale 8/2020 finalizzato alla proroga dei termini per gli interventi edilizi a carattere temporaneo".

Bertin (Presidente) - Punto n. 33 all'ordine del giorno e sarà anche l'ultimo per la giornata di oggi. Illustra il consigliere Lavy.

Lavy (LEGA VDA) - Questa è un'interpellanza che è stata concepita per evitare un possibile problema. In pratica, nella legge 8 del 2020, la prima legge che è stata concepita per le misure anti Covid, nell'articolo 78 sono state individuate delle misure per andare incontro alle varie attività commerciali, di somministrazioni, attività produttive di tipo artigianale che, visto le riduzioni che hanno dovuto subire a causa delle normative nazionali per quanto riguarda proprio le strutture interne e il numero di persone da mantenere all'interno, si era andati incontro proprio a queste attività per garantire la possibilità di costruire dei dehor al di fuori dell'attività in sé. È ovvio che è stata una misura molto importante e che ha permesso a diverse attività di mantenere la capienza che altrimenti non avrebbero potuto mantenere solamente internamente ai locali, c'è però un problema, perché in pratica nella legge viene individuato il termine della struttura temporanea al 30 aprile 2022.

Chiedo se ci sia l'intenzione o no da parte del Governo regionale di prorogare questa sorta di data, perché se al 30 aprile 2022 ci fosse la scadenza proprio di queste strutture, bisognerebbe o metterle in regola o altrimenti demolirle, ma visto che la pandemia non è ancora passata, credo che sia opportuno lavorare per una proroga. Chiedo se ci sia l'intenzione di farlo o no.

Presidente - Per la risposta l'assessore Marzi.

Marzi (SA) - La proroga dei termini oggetto di quest'iniziativa è all'attenzione del sottoscritto e degli uffici ed è talmente condivisibile che la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha deciso di costituirsi in giudizio, con deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 9 ottobre 2020, perché è necessario ricordare che l'articolo 78 in esame, unitamente ad altri articoli della legge 8 del 2020, è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri con ricorso alla Corte costituzionale n. 85 del 2020, in particolare per le parti che attengono alla problematica al comma 4 per le lettere B, C e D, al comma 6 per le lettere B e C. L'iniziativa si riferisce infatti alla possibilità di prorogare i termini di scadenza di dehor e strutture a carattere temporaneo, come tra l'altro richiamato dal consigliere Lavy, che con l'articolo 78 della legge regionale 8 del 2020 il Consiglio ha disciplinato in modalità semplificate, nell'ottica di adeguare l'esercizio delle attività alle misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare il comma 4 disciplina gli interventi di capacità ricettiva all'aperto delle strutture alberghiere ed extralberghiere degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022. Il comma 6 disciplina gli interventi finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per le attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale avente carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022.

Rimangono a oggi non definite, dunque, le questioni di legittimità costituzionale articolate attraverso l'articolo 78 comma 2 lettera D, comma 3 lettera A, comma 4 lettera B, C e D e comma 6 lettere B e C. Per le suddette disposizioni l'udienza pubblica si è svolta il primo di dicembre 2021 e si è in attesa, proprio in questi giorni, della sentenza. Se la Corte costituzionale dichiarerà legittima la norma, si potrà procedere con la modifica della data di scadenza per gli interventi volti a fronteggiare la pandemia tutt'ora in corso, estendendola alla data di cessazione dello stato di emergenza maggiorato di un congruo termine volto a consentire il completo svolgimento della stagione in atto. Se la Corte costituzionale dichiarerà incostituzionali le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 78, non sarà evidentemente possibile proporre delle modifiche al testo normativo.

Una volta venuti a conoscenza delle motivazioni della sentenza, sarà possibile valutare la possibilità di formulare una nuova norma coerente alle osservazioni della sentenza medesima.

Presidente - Per la replica il consigliere Lavy,

Lavy (LEGA VDA) - Mi ritengo soddisfatto della risposta, sperando che la sentenza arrivi in tempi abbastanza brevi. Il dato di fatto è che purtroppo anche qui in quanto a tempistiche non abbiamo grandissimo tempo. Bisogna sperare sì che arrivi la sentenza, però poi nel caso costruire una nuova legge sulla base dei richiami che la sentenza potrebbe fare è un lavoro che potrebbe impegnare un pochino di tempo. Non dipende da noi, non dipende da lei, ma ci auguriamo che la cosa possa essere presa in carico. Comunque sono soddisfatto.

Presidente - Con quest'interpellanza, concludiamo i lavori di oggi del Consiglio regionale che riprenderanno domani alle ore 09:00. Buona serata.

---

La seduta termina alle ore 19:49.