Oggetto del Consiglio n. 1180 del 13 gennaio 2022 - Verbale

Oggetto n. 1180/XVI del 13/01/2022

REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "IMPEGNO DEL GOVERNO REGIONALE AD ATTIVARE OGNI EVENTUALE AZIONE, ANCHE LEGALE, PER LA TUTELA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI RISTORI COVID PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE".

Il Vicepresidente MARGUERETTAZ propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri dei gruppi LEGA VDA e Pour l'Autonomie e dal Consigliere BACCEGA ed iscritta in via d'urgenza al punto 52.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 1178/XVI).

Illustra il Consigliere SAMMARITANI.

Intervengono l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, MARZI, i Consiglieri SAMMARITANI, MANFRIN, che chiede il voto segreto a nome del gruppo LEGA VDA, e AGGRAVI.

IL CONSIGLIO

- richiamato l'articolo 36bis del Regolamento interno del Consiglio regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 69 del 12 ottobre 2021;

- tenuto conto che la Conferenza dei Capigruppo, nella riunione dell'11 gennaio 2022, ha deciso che per il voto segreto si proceda con voto per schede in cabina per i Consiglieri in aula e, per il Consigliere collegato in videoconferenza con la piattaforma Zoom, con voto riportato sulla scheda da parte di un funzionario, previa video chiamata;

- proceduto a votazione a schede segrete in cabina, con l'assistenza del Consigliere segretario JORDAN e degli scrutatori Consiglieri GROSJACQUES, RESTANO e MANFRIN, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

- schede nulle: una;

- schede bianche: quattordici;

- voti favorevoli: quindici;

- voti contrari: uno;

- astenuti: due;

NON APPROVA

la sottoriportata

RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

VISTA l'interpellanza numero 805/21 discussa in aula in data 13.01.2022;

PRESO ATTO della risposta fornita dall'assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio;

PRESO ATTO della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.22 del 29 luglio 2008 nella quale si precisa che determinate somme da liquidarsi da parte di Enti Pubblici siano esclusi dall'obbligo di verifica dell'esistenza di debiti del beneficiario verso il Fisco e che fra queste somme vi sono, fra le altre:

- il pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

- sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;

- indennità per inabilità temporanea al lavoro;

- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari;

PRESO ATTO che il disposto del decreto legge n. 209 del 10 dicembre 2021 il Governo ha approvato una norma di interpretazione autentica con la quale è intervenuto sul tema, stabilendo che l'erogazione degli aiuti Covid non è vincolata dalle disposizioni previste dall'art. 48 bis d.P.R. n. 602/73; norma quest'ultima che aveva ripreso vigenza dal 1° settembre 2021 a seguito della mancata proroga delle norme emergenziali che avevano sospeso tale procedura di pignoramento diretto;

RICORDATO che la norma di cui all'art. 9 della L.R. 15/2021 esplicita testualmente che gli indennizzi in questione sono erogati allo scopo di permettere ai beneficiari di fare fronte "alle esigenze di liquidità necessaria ad assicurare la continuità operativa" e che pertanto la ratio della norma è perfettamente identica a quella che ha ispirato l'erogazione di benefici da parte dello Stato ed evidenzia anche un interesse di ordine pubblico a consentire la continuità aziendale di soggetti costretti a chiudere o rallentare la propria operatività da provvedimenti coercitivi del Governo nazionale;

CONSIDERATO che anche in via di interpretazione sia analogica che teleologica deve ritenersi l'evidente identità fra i contributi statali erogati ai sensi della Legge nazionale 69/2021 e quelli di cui alla Legge regionale 15/2021;

PRESO ATTO altresì che i dati forniti dall'Assessore testimoniano l'incameramento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un importo pari a 1.252.000 euro spettanti a 133 soggetti beneficiari, per una somma media incamerata di euro 9.416,00;

RITENUTO che detta somma sia stata indebitamente incamerata dall'Agenzia delle Entrate, non essendo tali somme pignorabili ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73;

IMPEGNA

- il Governo regionale a disporre che in caso di future liquidazioni di somme a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 9 L.R. 15/2021 gli uffici competenti non procedano alla comunicazione ex art. 48 bis DPR 602/73;

- il Governo regionale a disporre, attraverso i propri legali, la partecipazione ad eventuali giudizi di opposizione al pignoramento promossi da beneficiari degli indennizzi e pendenti avanti all'autorità giudiziaria, al fine di intervenire ad adiuvandum a favore della posizione del cittadino e contro il soggetto riscossore ed a promuovere eventuali opposizioni, laddove proceduralmente possibile, sostenendo l'impignorabilità degli indennizzi in questione;

- il Governo regionale, attraverso l'ufficio legale regionale, ad avviare delle interlocuzioni e le eventuali necessarie successive azioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la restituzione delle somme indebitamente incamerate ed a procedere alla loro liquidazione ai soggetti beneficiari;

- il Governo regionale ad avviare le necessarie interlocuzioni con il Governo centrale, anche attraverso i nostri parlamentari, al fine di sancire con chiarezza l'assoluta identità fra gli indennizzi Covid-19 di provenienza nazionale e quelli di provenienza regionale e quindi la conseguente impignorabilità dei medesimi e disporre la restituzione agli aventi diritto delle somme indebitamente incamerate dal Fisco, senza possibilità di compensazioni.

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Successivamente intervengono, per mozione d'ordine, il Consigliere MANFRIN e il Vicepresidente MARGUERETTAZ.

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