Oggetto del Consiglio n. 1098 del 2 dicembre 2021 - Resoconto
OGGETTO N. 1098/XVI - Interpellanza: "Riapertura del bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione".
Bertin (Presidente) - Punto n. 36 all'ordine del giorno. Per l'illustrazione la consigliera Minelli, ne ha facoltà.
Minelli (PCP) - Con questa interpellanza intendiamo tornare sulla questione del bando affitti, che abbiamo marginalmente toccato nell'ultimo Consiglio in occasione di una mozione presentata dal collega Baccega. Ci riferiamo ovviamente al bando affitti del 2018, che è stato bocciato dal Tribunale di Torino a seguito di un ricorso presentato dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione. Un bando che a inizio 2019 era stato oggetto di una mozione che il collega Bertin e io avevamo appoggiato, che chiedeva al nuovo Governo la revoca dello stesso, in quanto sussistevano forti dubbi sulla legittimità del provvedimento e si riteneva che la decisione di mantenerlo e di non revocarlo fosse foriera di ricorsi e di risarcimento di danni, cosa che è puntualmente avvenuta.
Sul sito della Regione, a fine ottobre, è stato pubblicato il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 21 giugno che ha giudicato, come si prevedeva, discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri la condotta della Giunta nella creazione del bando per l'accesso alle abitazioni in locazione nel 2018. La pubblicazione sul sito è stata una richiesta a cui la Regione ha ottemperato, uno degli ordini che il Tribunale ha dato. Ce ne sono parecchi, e tra gli altri c'è anche la condanna al completo risarcimento all'associazione che ha effettuato il ricorso, un risarcimento di 15 mila euro di spese processuali, e l'obbligo della riapertura del bando in questione.
Il Tribunale, e cito, "Ordina alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella persona del Presidente della Giunta e per essa la Giunta regionale, di riaprire il bando in questione o, in caso di già avvenuta distribuzione delle somme, di emettere un nuovo bando integrativo del precedente, con stanziamento di somma pari almeno a un terzo di quella precedente, con la modifica delle clausole di cui sopra". Ricordo che nell'ultima discussione era stato detto che il bando non si può riaprire, il Tribunale in realtà chiede di emettere, in alternativa, un nuovo bando integrativo del precedente.
L'ordinanza, poi, condanna l'Amministrazione a pagare all'associazione ricorrente, quindi all'ASGI, 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza.
Inoltre il Tribunale di Torino chiede alla nostra Regione la rettifica di quattro requisiti, che sono stati giudicati discriminatori. La prima rettifica impone di aprire il bando agli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno di qualunque tipo. Nel 2018 si era invece limitato l'accesso ai contributi ai soli cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per lungo periodo, una clausola che aveva escluso ovviamente le categorie più bisognose e che contrastava e contrasta con l'articolo 41 del Testo Unico 286 del 1998, che equipara il cittadino italiano e lo straniero titolare di un permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno. La seconda rettifica del Tribunale chiede di esentare dal requisito di assenza di proprietà su immobili a uso abitativo in Italia o all'estero coloro che sono muniti di permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione umanitaria; ricordo che su questo avevamo discusso parecchio. La terza chiede di eliminare la richiesta di oneri documentali aggiuntivi, che nel bando del 2018 erano previsti per i cittadini stranieri. La quarta rettifica chiede di eliminare dal bando la condizione di residenza di almeno quattro anni, perché era stato messo a quattro anni invece che a cinque, non essendovi alcuna correlazione tra la durata di una residenza e la situazione di bisogno e di disagio, riconoscendo il diritto all'abitazione come uno dei diritti inviolabili della persona.
Insomma, il Tribunale di Torino ha cassato quel bando, come era stato previsto, come si pensava che sarebbe successo incorrendo in un rischio, un rischio per l'Amministrazione che era reale, che avevamo paventato e che oggi si è materializzato.
Non siamo, però, a conoscenza al momento di atti formali adottati dall'Amministrazione per la rettifica di quei requisiti che ho menzionato giudicati discriminatori e nemmeno per la riapertura del bando o piuttosto, crediamo, per la scelta di fare un bando integrativo del precedente. È una situazione sicuramente complicata, è una situazione che mette l'Amministrazione regionale, la nostra Regione, in una situazione di difficoltà, perché questo bando che pure si sarebbe potuto revocare all'inizio del 2019, cosa che è stato scelto di non fare, adesso ci mette nelle condizioni di dover rimediare in qualche maniera.
Quello che noi vogliamo sapere è: come mai, a meno che non sia successo dopo la presentazione dell'iniziativa, non c'è ancora stato un risarcimento all'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, questo risarcimento di 15 mila euro che probabilmente potrebbero anche essere di più, perché immaginiamo che ci siano degli interessi di mora e questo porta a un ulteriore dispendio di denaro pubblico; a quanto ammonta attualmente la multa, l'ammenda comminata alla Regione Valle d'Aosta per il ritardo nella riapertura del bando, perché non sappiamo bene quando è stata notificata l'ordinanza; se, quando e in che modo si intende ottemperare all'obbligo di riapertura del bando in questione, o meglio, alla predisposizione di un bando integrativo, recependo tutte le rettifiche che sono state richieste dal Tribunale di Torino.
L'auspicio è anche che in futuro, su un tema così delicato, si sia meno superficiali. Ricordo che nel momento in cui c'era stata la discussione generale su quella Mozione, l'allora assessore Borello che aveva risposto alle richieste formulate, aveva insistito sul fatto che tutta la procedura fosse legittima. Così non è stato e forse da qui in avanti bisognerà essere più attenti.
Presidente - Risponde l'assessore Barmasse.
Barmasse (UV) - Con riferimento al primo quesito dei 15 mila euro da pagare di risarcimento ad ASGI, si segnala che non vi è stato ritardo nella corresponsione dei 15 mila euro a titolo di rimborso delle spese processuali, che sono state pagate tempestivamente.
Con riferimento al secondo quesito, la statuizione contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Torino non è un'ammenda, non è cioè uno strumento sanzionatorio di carattere pubblicistico, bensì uno strumento di coercizione all'esecuzione del provvedimento, che non è destinata allo Stato bensì va a favore del ricorrente, in questo caso l'ASGI. I tempi con i quali l'Amministrazione sta provvedendo all'esecuzione sono stati dovuti a un problema di recepimento da parte dell'Amministrazione della notifica del provvedimento, momento iniziale dal quale l'ordinanza faceva decorrere il termine per l'esecuzione per l'applicazione della condanna accessoria. A ciò si sono aggiunti i tempi per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il bando integrativo e la riformulazione del bando che, essendo sostanzialmente retroattivo, ha posto varie questioni in ordine al possesso dei requisiti. Tutti questi aspetti, compreso quello afferente alla quantificazione della condanna accessoria, sono stati oggetto di confronto tra i legali di ASGI e l'Avvocatura regionale e conseguentemente il quantum non è stato ancora definito. Sarà mia cura aggiornare le interpellanti in ordine alla conclusione di questa fase della vicenda e dell'iniziativa intrapresa. qualora dovessero emergere responsabilità specifiche.
Infine, con riferimento al terzo quesito, informo che il bando integrativo sarà all'ordine del giorno della Giunta regionale per la seduta del prossimo 6 dicembre e che lo stesso prevede il recepimento di tutte le rettifiche richieste dalla sentenza del Tribunale di Torino.
Presidente - Per la replica la consigliera Minelli.
Minelli (PCP) - Grazie, Assessore, per le risposte, in particolare per la prima, che in qualche modo dice che la mia informazione non era corretta, che non c'è stato ritardo e quindi che questi 15 mila euro alla ASGI sono stati pagati tempestivamente; bene. Non è un'ammenda, ma quello che il Tribunale ci chiede va a favore dell'ASGI, mi sembra che sia oltretutto anche corretto, visto che questa è un'associazione che tutela gli interessi delle persone che con il bando erano state discriminate. Mi scuso per aver utilizzato un termine che non era corretto, ma la sua risposta è positiva per il suo esito.
Per quello che riguarda invece tutto ciò che lei ha spiegato in risposta alla mia terza domanda, parto dall'ultima cosa: il bando è all'ordine del giorno del 6 dicembre. Meno male, l'ordinanza del Tribunale è del 21 giugno, credo che i tempi siano stati eccessivamente lunghi.
Il quantum poi, lei mi dice, riguardo sempre alla sanzione, non è stato ancora definito, ma non ho capito bene quali sono i problemi di recepimento dell'ordinanza. In ogni caso credo che sei mesi, dal momento in cui è stata emessa questa sentenza, siano veramente tanti. Mi interesserà poi sapere davvero alla fine quanto l'associazione riceverà, in base al fatto che, se sono 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo dal recepimento dell'ordinanza, vedremo quali sono le cifre finali.
Sottolineo ancora una volta che c'è stata da parte della Regione e del Governo, tanto di uno, quello del 2018, quanto dell'altro all'inizio del 2019, una interpretazione - mettiamola così - completamente errata di quella che doveva essere la situazione. E ricordo anche che, nei confronti di chi chiedeva di riflettere ulteriormente e di prendere dei provvedimenti a tutela della stessa Regione, per cercare di non incorrere in un pagamento, non è un'ammenda, è un risarcimento all'associazione che ha fatto ricorso, non c'è stata nessuna considerazione; però saranno tanti soldi che avrebbero potuto essere spesi diversamente.