Oggetto del Consiglio n. 1065 del 1° dicembre 2021 - Verbale

Oggetto n. 1065/XVI del 01/12/2021

NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 20 VOLTA ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA DELIBERAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONFRONTI DI ALCUNI CONSIGLIERI REGIONALI.

Il Presidente BERTIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Intervengono il Consigliere SAMMARITANI, il Presidente BERTIN, i Consiglieri SAMMARITANI (secondo intervento) e Erika GUICHARDAZ.

Replica il Presidente BERTIN.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri SAMMARITANI (che comunica la non partecipazione al voto del gruppo LEGA VDA), CHATRIAN (che chiede il voto segreto a nome dei gruppi di maggioranza), MINELLI (favorevole) e il Presidente della Regione LAVEVAZ (contrario).

Prende la parola il Consigliere CARREL che chiede una breve sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,12 alle ore 10,15.

Alla ripresa dei lavori prende la parola il Consigliere CARREL.

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE in data 18 novembre 2021 è pervenuta da parte del Sig. Alberto Zucchi, nella sua qualità di elettore della Regione, la sotto riportata istanza:

"Al Presidente del

Consiglio regionale della Valle d’Aosta

Piazza Deffeyes, 1

11100 Aosta (AO)

Con la presente La prego di voler inserire nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale la seguente:

Istanza ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 per l’adozione da parte del Consiglio regionale della deliberazione di accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti di Consiglieri regionali.

Considerato che con sentenza della sezione terza giurisdizionale centrale di appello, n. 350/2021 della Corte dei conti, depositata in data 30 luglio 2021 e comunicata all'Amministrazione il 10 settembre 2021, alcuni Consiglieri regionali sono stati condannati al risarcimento del danno patito dalla Regione, rideterminato in complessivi 16.000.000 di euro oltre interessi e spese;

Preso atto che avverso tale sentenza è stato promosso dalla Regione un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 134 Cost. e, da parte di alcuni Consiglieri, un ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione;

Appreso che la pendenza di tali ricorsi non sospende l'esecutività della sentenza (salvi eventuali provvedimenti cautelari che dovessero intervenire) ma che l'impugnazione in Cassazione avrebbe tuttavia l’effetto del non passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei conti soprarichiamata;

Rilevato che la Giunta regionale con DGR 1244 del 4 ottobre 2021 ha conferito un incarico esterno di patrocinio legale al fine di espletare ogni azione esecutiva volta al recupero delle somme dovute alla Regione in esecuzione della sentenza della Corte di conti n. 350/2021 ivi comprese le azioni necessarie per disporre la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, nei confronti dei soggetti che medio tempore non abbiano provveduto ad estinguere il debito;

Constatato che tale situazione di fatto, ovvero la posizione dei Consiglieri che "avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora", integra la fattispecie di cui alla lettera v) del comma 1 dell’art. 5 della l.r. 20/2007 di incompatibilità sopravvenuta con la carica stessa di Consigliere regionale;

Atteso che il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato che occorra far riferimento non alla lettera v) sopracitata ma alla lettera q) del comma 1 dello stesso art. 5 della l.r. 20/2007 che si riferisce a "coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito" e che pertanto non sussistono cause di incompatibilità per coloro che non hanno ancora risarcito il danno, pur in presenza di un debito liquido ed esigibile e della legale messa in mora, fino a che la sentenza nei confronti di tali Consiglieri non sarà passata in giudicato;

Preso atto che il Presidente del Consiglio ha inoltre precisato che non possano sussistere due cause di incompatibilità attestando pertanto con tale affermazione come non sia esclusa affatto l'applicazione della fattispecie di cui alla lettera v) ma che potendo applicarsi entrambe le fattispecie si scelga di applicare quella riferita alla lettera q), oggettivamente a favore dei consiglieri condannati, sulla base della motivazione che sarebbe più specifica di quella generica di cui alla lettera v), molto più tutelante per gli interessi dell’Amministrazione pubblica;

Constatato da quanto riferito dallo stesso Presidente del Consiglio che tuttavia la fattispecie scelta non si sarebbe avverata nei suoi presupposti di legge perché non sussiste ancora sentenza passata in giudicato;

Constatato parimenti che invece la fattispecie classificata dal Presidente del Consiglio come generica si è avverata nei suoi presupposti ma il Presidente stesso non avrebbe avviato d'ufficio l’iter previsto dall'articolo 8 della lr 20/2007 finalizzato a sottoporre al Consiglio regionale la verifica sull'esistenza o meno di una causa di incompatibilità sopravvenuta e sulla conseguente decadenza del Consigliere regionale che non l'abbia rimossa nei termini prescritti ed il subentro del candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto;

Considerato che le cause di incompatibilità elencate all’articolo 5 della lr. 20/2007 hanno tutte lo stesso valore in termini di effetti e che la legge regionale prevede che il verificarsi di una QUALSIASI delle fattispecie elencate nelle lettere da a) a y) del comma 1 dell’articolo 5 dopo l’elezione a Consigliere regionale costituisca causa di incompatibilità sopravvenuta con la carica di Consigliere che se non rimossa nei termini stabiliti comporta la decadenza del Consigliere regionale;

Ribadito che Non si sarebbe verificata la causa di cui alla lettera q) ma si sarebbe invece verificata la fattispecie di cui alla lettera v) comma 1 dell’articolo 5 nei confronti di alcuni Consiglieri regionali che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;

Visto che il comma 7 dell’articolo 8 della lr 20/2007 prevede espressamente che le deliberazioni del Consiglio regionale di cui allo stesso articolo 8, finalizzate alla verifica della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta, sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione;

PRESENTO IN QUALITA’ DI ELETTORE DELLA REGIONE ISTANZA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2007

AFFINCHE' IL CONSIGLIO REGIONALE ADOTTI LE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 6 IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA O MENO DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA’ SOPRAVVENUTA DI CUI ALLA LETTERA V) DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 20/2007

NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO UN DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE E SIANO STATI LEGALMENTE MESSI IN MORA IN CONSEGUENZA DELL'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA DELLA TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO N. 350/2021 DELLA CORTE DEI CONTI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL CASINO DE LA VALLÉE SPA.

Aosta, 18 novembre 2021 Alberto Zucchi"

DATO ATTO CHE le risultanze dell'istruttoria condotta d'ufficio in merito alla sussistenza o meno di cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 8 della l.r. 20/2007, in capo ai Consiglieri regionali attualmente in carica interessati dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021 (i Consiglieri Baccega, Marguerettaz, Marquis, Restano, Rollandin, Testolin), evidenziano quanto segue:

"L'articolo 5 della l.r. 20/2007 individua le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, tra le quali risultano prima facie applicabili alla presente situazione la lettera v) e la lettera q).

La lettera v) dispone che siano incompatibili con la carica di consigliere regionale "v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;".

Alla luce delle risultanze delle verifiche condotte e delle informazioni acquisite, si ritiene che non sussista, in capo ai Consiglieri regionali attualmente in carica interessati dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021, la causa di incompatibilità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2007, rivestendo questa un carattere di disposizione generale che riguarda, genericamente, "coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora". Nel caso di specie, sussiste, invece, una disposizione speciale direttamente applicabile, contenuta nella lettera q) del medesimo articolo della l.r. 20/2007. Tale lettera prevede in modo specifico l'incompatibilità di "coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito".

La lettera q) individua come incompatibili con la carica di consigliere gli amministratori: tali devono essere considerati, nel caso di specie, anche i Consiglieri, stante la qualificazione attribuita dalla sentenza in argomento all'atto da essi adottato e che ha dato origine alla condanna. Si tratta, quindi, di fatto compiuto da persone, nella loro qualità di Consiglieri regionali, che hanno approvato un atto che è stato poi oggetto di sentenza di condanna da parte della Magistratura contabile.

La lettera q) è da considerare speciale rispetto alla disposizione della lettera v), più generica, dal momento che, sulla base del c.d. criterio di specialità (espresso dal brocardo "lex specialis derogat legi generali"), la norma "speciale" prevale su quella "generale" in quanto la fattispecie da essa disciplinata contempla tutti gli elementi della fattispecie "generale" e in più (almeno) un ulteriore elemento, detto, appunto specializzante.

Nel caso di specie si dovrebbe, quindi, far riferimento alla lettera q), ma ad un più attento esame anche la medesima risulta, allo stato, del pari non applicabile all'ipotesi in questione, in quanto la stessa stabilisce l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale "per coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito".

La sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021 - risulta, infatti, impugnata con ricorso per Cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost, 362, comma 1, c.p.c. e 207 del Codice di Giustizia contabile da tutti i soggetti interessati dalla sentenza della Corte dei Conti citata. Di conseguenza, per effetto del disposto dell’art. 177, comma 2, del Codice di Giustizia contabile, la sentenza non è, allo stato, definitiva ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 20/2007.

Pertanto, la causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera q), della l.r. 20/2007 non può, allo stato, in concreto operare per mancanza del requisito del passaggio in giudicato della sentenza.

Da ultimo, si ricorda come altra cosa sia la procedura esecutiva, di competenza dell'Avvocatura regionale. L’esecuzione della sentenza d'appello (a differenza di quanto avviene per le sentenze di primo grado) non è infatti sospesa, in base al disposto dell’articolo 373 c.p.c., dal ricorso per Cassazione; la richiesta di sospensione va eventualmente presentata su istanza di parte al Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata che può concederla con ordinanza non impugnabile.

Occorre, infine, sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, le norme - quali l'articolo 5 della l.r. 20/2007 - che incidono sul diritto di elettorato passivo (costituzionalmente garantito dall’art. 51 Cost.) sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Di conseguenza, in materia elettorale è preclusa la possibilità di interpretazione analogica a fattispecie diverse da quelle contemplate dal legislatore, al quale solo spetta l’esercizio del potere discrezionale di incidere su diritti soggettivi.

Per quanto attiene alle procedure di contestazione relative a una causa di incompatibilità, l’articolo 8, comma 5, della l.r. 20/2007 dispone che "Quando vi siano fondatimotivi per ritenere che una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sia sopravvenuta all’elezione, il presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data di accertamentodella causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, ne dà contestazioneall’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute o ad effettuare l’opzione tra la carica consiliare e la carica o l’ufficio incompatibile ricoperto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione.".

Per le motivazioni sopra riportate in esito all’istruttoria condotta, la Presidenza del Consiglio non ha dato corso alle procedure di contestazione indicate dal predetto articolo 8, comma 5, della l.r. 20/2007, in quanto ha ritenuto non comprovata la sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta in capo ai Consiglieri regionali attualmente in carica interessati dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021, né ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera q), della l.r. 20/2007, per mancanza, allo stato, del requisito del passaggio in giudicato della sentenza stessa, né ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2007, disposizione generale ritenuta non applicabile al caso in questione vista la sussistenza della norma speciale che disciplina la fattispecie sopra richiamata.".

Procedutosi a votazione segreta mediante procedimento elettronico;

Con voti favorevoli tre e voti contrari diciotto (presenti e votanti: ventuno);

NON ACCOGLIE

l'istanza presentata da parte del Sig. Alberto Zucchi, nella sua qualità di elettore della Regione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2007, volta ad avviare - se ritenuta sussistente la causa di incompatibilità sopravvenuta di cui alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2007 nei confronti dei Consiglieri che abbiano un debito liquido ed esigibile nei confronti della Regione e siano stati legalmente messi in mora in conseguenza dell'esecutività della sentenza della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello n. 350/2021 della Corte dei Conti riguardante la gestione del Casino de la Vallée spa - le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 8, al fine dell'adozione della deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007.

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