Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1065 del 1° dicembre 2021 - Resoconto

OGGETTO N. 1065/XVI - Non accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 volta all'avvio delle procedure per l'adozione da parte del Consiglio regionale della deliberazione di accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti di alcuni Consiglieri regionali.

Bertin (Presidente) - Punto n. 4 all'ordine del giorno. Il signor Alberto Zucchi, nella sua qualità di elettore della Regione, il 18 novembre scorso ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale del 7 agosto 2007. L'istanza è volta all'adozione da parte del Consiglio regionale della deliberazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di incompatibilità sopravvenuta di cui alla lettera "V" del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale sopracitata in capo ad alcuni Consiglieri regionali attualmente in carica interessati dalla sentenza di condanna della Corte dei conti, Sezione III centrale di appello n. 350/2021, depositata nel luglio scorso e comunicata all'Amministrazione regionale il 10 settembre 2021.

Ricordo che la lettera "V", comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2007 dispone l'incompatibilità con la carica di Consigliere regionale per coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora.

Dall'istruttoria, condotta dagli uffici della Presidenza del Consiglio in merito alla sussistenza o meno di cause di incompatibilità in capo ai Consiglieri coinvolti, si è evidenziata la sussistenza di una disposizione speciale direttamente applicabile contenuta nella lettera "Q", comma 1, del medesimo articolo 5 della legge regionale soprarichiamata n. 20/2007, che prevede in modo specifico l'incompatibilità di coloro che per fatti compiuti, allorché erano amministratori dipendenti della Regione, sono stati - con sentenza passata in giudicato - dichiarati responsabili verso la Regione di un debito non ancora estinto.

Trattandosi di una norma speciale, è stata ritenuta prevalente rispetto a quella regionale di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2007 ma pare non applicabile all'ipotesi in questione in quanto la sentenza di condanna della Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale centrale di appello n. 3, 350/2021, risulta impugnata con un ricorso per Cassazione articolo 111, comma 8 e comma 1, del Codice di procedura civile e dal Codice di giustizia contabile da tutti i Consiglieri in carica interessati, motivo per cui la Presidenza del Consiglio non ha ritenuto di dare corso d'ufficio alle procedure di contestazione indicate nell'articolo 8, comma 5, della legge regionale del 2007 per mancanza allo stato del requisito del passaggio in giudicato della sentenza. Si sottopone pertanto all'esame del Consiglio regionale l'istanza presentata dal signor Roberto Zucchi volta ad avviare, se ritenuta sussistente, la causa di incompatibilità sopravvenuta di cui alla lettera "V" del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 20/2007 nei confronti dei Consiglieri interessati dalla predetta sentenza di appello, sentenza della III Commissione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 8, ovvero l'instaurazione del contraddittorio con i Consiglieri interessati al fine della successiva adozione da parte di quest'Aula della deliberazione di cui al comma 6 articolo 8 della legge regionale del 2020 soprarichiamata, che dichiara definitivamente la sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta e la conseguente decadenza.

L'atto in questione è stato illustrato e se non vi sono interventi, l'atto è messo in votazione. Ha chiesto la parola il consigliere Sammaritani, ne ha facoltà.

Sammaritani (LEGA VDA) - Ho l'impressione e credo anche una ferma convinzione che stiamo facendo una cosa sbagliata, nel senso che qui si dice quello che è stato un pochino l'iter naturalmente di questa vicenda in applicazione del comma 7 dell'articolo 8 della nostra legge: la legge n. 20/2007, che prevede appunto un iter in un'ipotesi in cui si verifichi una sopravvenienza di causa di incompatibilità, la legge dice anche ineleggibilità, mi sembra un pochino improprio ma questa legge ha varie criticità, non è questa adesso la sede.

Da quello che ha detto lei, Presidente, e da quello che vedo in questo documento che è all'ordine del giorno si vorrebbe sottoporre all'esame del Consiglio regionale, e quindi in questo consesso e presumo a una votazione, questo documento e questa istanza e si dice al fine dell'adozione della deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 20.

Il comma 6 è per chi sta fuori quello che prevede appunto che, qualora il Consigliere non provveda alla rimozione della causa di... ineleggibilità, come ho detto, mi sembra improprio, di incompatibilità sopravvenuta, il Consiglio entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine, delibera definitivamente ove ritenga sussistente la causa.

Io credo si sia saltato un passaggio, cioè nel momento in cui il comma 5 ci dice che, quando vi siano fondati motivi per ritenere che ci sia una causa appunto di ineleggibilità o incompatibilità, si mette in moto un procedimento che è a iniziativa del Presidente, perché si dice appunto il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dall'accertamento di questa causa, dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata e lo invita a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di incompatibilità sopravvenute. Può effettuare l'opzione fra la scelta fra un lavoro o l'altra quando sono incompatibilità pregresse. È evidente che questo prevede quindi un contraddittorio, un procedimento che prevede un contraddittorio in cui la persona interessata, in questo caso i Consiglieri interessati, abbiano la facoltà di presentare delle controdeduzioni che io qua però non vedo, quindi abbiamo saltato questo passaggio.

È vero che la legge è fatta male perché il comma 7 ci dice: "le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio - quindi appunto torniamo all'ipotesi dell'articolo 5: iniziativa del Presidente - o su istanza di qualsiasi elettore della Regione", ma è evidente che l'istanza dell'elettore non può essere tale da superare il momento del contraddittorio, perché è evidente che l'interessato deve avere la possibilità o di fare delle scelte diverse, tipo pagare, eccetera, o comunque di presentare delle controdeduzioni, che potrebbero essere quelle appunto fondate sulla applicabilità o meno delle varie lettere, che sia la "Q", la "B", eccetera, dell'articolo 5. Questo però è un momento successivo, lo valuteremo poi.

Intanto quindi il procedimento, secondo me, non è stato rispettato, l'istruttoria evidentemente non è completa perché questo che ci viene presentato come documento in realtà non è completo, banalmente avete accertato se il signor Zucchi che ha fatto l'istanza è veramente elettore, gode di diritti politici, eccetera? Non lo so, presumo di sì, sicuramente, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, però qui non è scritto, allora abbiamo magari avviato tutta una procedura o siamo qua magari a votare un qualcosa senza neanche sapere se chi ha fatto l'istanza aveva il diritto di farla, era legittimato a farla, quindi mancano dei pezzi. Ritengo che se invece la deliberazione di oggi fosse preordinata, ma non credo visto che si cita testualmente l'articolo 6, ad avviare invece il procedimento previsto dall'articolo 5, allora, come dico, non è competenza nostra, non è il Consiglio regionale che deve fare questo, è il Presidente.

Adesso lei, mi perdoni, non voglio fare il pignolo ma ha parlato qualche volta di Ufficio di Presidenza nella sua esposizione, è il Presidente, lei si riferiva all'ufficio del Presidente, non tanto all'Ufficio di Presidenza per chiarire perché l'Ufficio di Presidenza non è stato coinvolto in questa procedura.

Secondo me, quindi in questo momento si deve fare un passo indietro, ci dobbiamo fermare qui, a seguito dell'istanza dell'elettore, torniamo all'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, cioè il Presidente deve comunicare agli interessati questa ipotetica causa, deve quindi contestarla, loro hanno tempo per fare le loro controdeduzioni e dopo questa istruttoria, dopo i dieci giorni previsti dall'articolo 6, dal comma 6, il Consiglio regionale dovrà essere investito della questione.

Presidente - Una precisazione: con questo atto si avvia la procedura e il contraddittorio, come stava dicendo lei, non è qui che si decide, si dà avvio alla procedura e la procedura prevede anche il contraddittorio con i Consiglieri interessati come evidenziava lei.

Ha chiesto la parola il consigliere Sammaritani, ne ha facoltà.

Sammaritani (LEGA VDA) - È proprio quello che dicevo, in realtà non è la procedura corretta a mio avviso, cioè non è il Consiglio che deve stabilire se avviare il procedimento. L'avvio del procedimento è sempre in capo al Presidente, anche se l'istanza è fatta da un esterno, cioè dall'elettore, proprio per avviare quel contraddittorio e solo dopo, come prevede l'articolo 6, la questione deve arrivare in Consiglio, quindi è proprio una questione di competenze. Non riguarda noi, non riguarda il Consiglio votare se avviare questo procedimento in caso di presenza di fondati motivi, i motivi possono essere più o meno fondati, è evidente, ma sussistono, perché effettivamente c'è un contrasto fra queste due lettere dell'articolo: la "V" e la "Q", applicabilità alternativa, il principio della lex specialis o meno, questo purtroppo è un tema che va affrontato, però entriamo già nel merito, il problema è la procedura. "In questo caso le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio su istanza di qualsiasi elettore ma le deliberazioni sono già delle decisioni", mentre invece la procedura prevede come inizio una fase di contraddittorio su istanza del Presidente, il Presidente fa la contestazione, l'interessato fa delle controdeduzioni, se vuole naturalmente, e poi la questione arriva in Consiglio. Non c'è scritto da nessuna parte che debba essere il Consiglio a deliberare se avviare o meno il procedimento, quindi è una questione di responsabilità, questo, purtroppo, spetta al Presidente ed è il Presidente che deve fare questa cosa, proprio per fare un procedimento corretto.

Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Erika Guichardaz, ne ha facoltà.

Guichardaz E. (PCP) - Fin dalla fine di agosto, quando si sono avviate le discussioni sulle applicazioni e conseguenze della sentenza della Corte dei conti, avevamo sottolineato la necessità di approfondimenti accurati in sede di Commissione per avere la possibilità di comprendere la materia e affrontarla in modo adeguato. Si è invece preferito seguire altre strade a scapito della chiarezza e degli approfondimenti. All'inizio di settembre non avevamo quindi aderito alla richiesta avanzata da sedici Consiglieri di un Consiglio straordinario non preceduto da un approfondimento della questione in Commissione, avevamo detto che dovevano essere acquisiti i documenti, dovevano essere sentiti dei costituzionalisti e altri esperti, bisognava lavorare con gli uffici legislativi e legali della Regione. Arrivare in Consiglio senza un lavoro preparatorio, serio e fatto in Commissione non poteva produrre un positivo risultato.

La scelta fu tuttavia un'altra e non abbiamo quindi condiviso la decisione presa dalla maggioranza del Consiglio il 15 settembre di presentare un ricorso alla Corte costituzionale contro il ruolo e le prerogative della Corte dei conti, aprendo in tal modo un conflitto istituzionale rilevante con un importante organo costituzionale, infatti il Governo si è costituito in opposizione all'iniziativa della Regione.

Ora, siamo di fronte a un capitolo nuovo: quello della valutazione circa l'esistenza di un'incompatibilità sopravvenuta per alcuni Consiglieri oggetto della sentenza della Corte dei conti attualmente in carica. Anche questa volta arriviamo a una discussione in Consiglio senza un adeguato approfondimento della materia, anzi, questa volta la cosa paradossale è che si discute della questione solo perché è un cittadino, ai sensi di una prerogativa prevista dalla legge, che ha presentato un'istanza, altrimenti la questione non sarebbe neppure stata esaminata. Anche in questo caso, secondo noi, sarebbe stato bene portare il tema e la documentazione nella Commissione, presentare il quadro completo della situazione, informare su quanti dei Consiglieri o ex Consiglieri messi in mora hanno pagato e quanti no, fornire i pareri legali chiesti e acquisiti sulla materia, essere insomma trasparenti rispetto a tutto il Consiglio e anche rispetto all'opinione pubblica. È invece tutto all'insegna della segretezza con una deliberazione di Giunta che è stata secretata, con una documentazione che non è stata fornita a nessuno, con un quadro della situazione che ci è sconosciuto. Al limite, se tutti i Consiglieri oggetto della sentenza hanno versato quanto dovuto, non ci sarebbe neppure da discutere, ma qual è la situazione reale? Non so se ci sono Consiglieri che la conoscono, noi sicuramente no.

Chiediamo quindi che tutta la documentazione in merito alla sentenza della Corte dei Conti, comprese le deliberazioni approvate su tale materia dalla Giunta regionale e i pareri richiesti ai giuristi, sia trasmessa alla competente Commissione consiliare per un doveroso atto di informazione e trasparenza. Lo avremmo fatto con una risoluzione se fosse stato possibile presentarla ma, siccome il Regolamento non lo consente, lo facciamo comunque mettere a verbale.

Veniamo all'istanza del cittadino, a noi pare che tale istanza sia stata legittimamente presentata utilizzando una specifica disposizione di legge che affida anche a un singolo elettore valdostano la facoltà di intervenire sulla materia delle incompatibilità sopravvenute per poter ricoprire la carica di Consigliere regionale. Se così non fosse, l'istanza non sarebbe stata ammessa e non saremmo qui a discuterne, quindi occorre entrare nel merito.

L'argomentazione principale su cui si fonda l'istanza è il riferimento alla legge regionale n. 20/2007, che all'articolo 5, comma 1, punto V, afferma che non possono ricoprire la carica di Consiglieri regionali coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messa in mora. Noi riteniamo che sia compito della Presidenza del Consiglio verificare se ci sono dei Consiglieri in carica che ricadono nella fattispecie indicata dalla legge e, se ci sono, vanno avviate le procedure contestate dall'incompatibilità sopravvenuta. La Presidenza del Consiglio risponde alla richiesta dell'istanza affermando che è stata condotta un'istruttoria interna agli uffici e che il risultato di tale istruttoria è che non si debba applicare quel punto della legge n. 20/2007, un'affermazione che ci sorprende un po' perché la norma ci sembra precisa e puntuale.

Ci chiediamo anche com'è stata condotta l'istruttoria da parte del Presidente del Consiglio, quali autorevoli pareri di giuristi e costituzionalisti sono stati acquisiti per affermare che una precisa disposizione di legge non si deve applicare, quali organi della Regione sono stati investiti per un approfondimento su tale materia così delicata.

A noi pare che l'istanza sia fondata e che debba essere accolta, gli argomenti della nota della Presidenza del Consiglio allegati all'istanza non ci sembrano pertanto convincenti.

Presidente - Per quello che riguarda le questioni inerenti gli approfondimenti, in questo caso si applicano i meccanismi della incompatibilità-ineleggibilità previsti dalla legge 20, che riproducono quanto succede nel momento della convalida dei voti che abbiamo fatto in diverse occasioni, sia a inizio legislatura che durante la legislatura, soprattutto nella passata legislatura e, da questo punto di vista, vi è un istruttoria da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio e su quella base, di quell'istruttoria, il Consiglio si è sempre espresso, come ricorderete bene, e non vi è il coinvolgimento della I Commissione.

Per quello che riguarda invece la questione della procedura, il consigliere Zucchi ha inoltrato questa richiesta e una risposta a tale Consigliere ovviamente il Consiglio deve darla poiché si applica la legge proprio in ragione del fatto che non erano state avviate le procedure di contestazione poiché, secondo l'istruttoria, l'applicazione della lettera "V" di per sé non necessitava dell'avvio delle procedure. Pertanto, con questo atto, si avvia appunto la procedura nel caso in cui ci volesse oppure, si conferma l'interpretazione data dalla lettera "V" e pertanto non vi è da avviare la procedura finché non si esprime la Cassazione e il procedimento si conclude... nel caso in cui si concluda in un senso o nell'altro. In quel caso vi è il coinvolgimento del Consiglio per decidere della decadenza.

Ha chiesto la parola il consigliere Sammaritani, ne ha facoltà, rapidamente come terzo intervento.

Sammaritani (LEGA VDA) - Naturalmente ribadisco la nostra convinzione che il procedimento non sia corretto e quindi se si arriverà a votare, anche perché ci sono poi delle responsabilità, è evidente, perché se il cittadino è legittimato, sarà poi legittimato anche a ricorrere... la Lega sicuramente non parteciperà a questa votazione perché è irrituale a mio avviso e perché ci sono anche motivazioni ulteriori, cioè il fatto che l'istruttoria fatta in modo, come giustamente osservava la collega Guichardaz, superficiale, mi dispiace ma è così... e comunque all'interno degli uffici della Presidenza... non è una procedura corretta, nel senso che dobbiamo assolutamente approfondire questi temi perché, per esempio, se entriamo nel merito - io non volevo farlo prima perché non mi va tanto di fare qui l'avvocato, ma comunque è importante credo nell'interesse di tutti - il discorso della concorrenza o meno delle lettere previste dall'articolo 5 non è banale perché ci sono anche delle sentenze di Cassazione che, per esempio, nel parere o comunque nell'istruttoria che abbiamo letto non sono state prese in considerazione e che vanno in senso opposto. Sono temi quindi molto delicati che coinvolgono gli interessi di persone attualmente Consiglieri che hanno il diritto di difendersi, che coinvolgono persone al di fuori, perché il cittadino che ha fatto l'istanza attualmente ha una sua legittimazione e quindi potrebbe ritenere che la nostra azione sia illegittima a partire dalla procedura, quindi è chiaro che questo comporterebbe poi delle responsabilità. È evidente che il tema è molto delicato e liquidarlo così mi sembra molto incauto, però, per carità, poi chi voterà si prenderà le sue responsabilità, quindi noi annunciamo già fin d'ora, come dicevo e ripeto, e credo che siano motivi alquanto fondati non perché li abbiamo valutati noi ma perché mi sembrano fondati sulla lettera normativa, che la Lega non parteciperà a un tipo di votazione di questo genere per avviare questo procedimento perché la norma non dice questo.

Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Chatrian, ne ha facoltà.

Chatrian (AV-VdA Unie) - A nome del nostro gruppo, dell'Union Valdôtaine e del PD, chiederò il voto segreto.

Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Minelli, ne ha facoltà.

Minelli (PCP) - Molto brevemente, perché l'esposizione della nostra posizione l'ha fatta correttamente la collega Guichardaz. Abbiamo detto che la procedura non ci sembra essere stata effettuata in maniera approfondita e nemmeno corretta; abbiamo anche detto che gli argomenti contenuti nella nota della Presidenza del Consiglio non ci hanno dato degli elementi sufficienti per essere convinti che questa istanza non debba essere accettata; pensavamo intervenissero in aula anche degli elementi nuovi e decisivi, che potessero portare a una ulteriore riflessione. È una materia estremamente complessa, e qui sicuramente ci sono persone che hanno delle competenze giuridiche assai diverse dalle nostre che forse possono avere altri elementi... Noi ci atteniamo alla formulazione della legge e la questione, che è stata esposta nella sua nota riguardo alla specificità della lettera "Q" rispetto alla lettera "V", non ci dà elementi sufficienti per ritenerla valida. Di conseguenza, noi ci esprimiamo a favore dell'accoglimento di questa istanza che, com'è stato giustamente detto, inizia il contraddittorio, com'è corretto che sia.

Presidente - Ha chiesto la parola il presidente della Regione Lavevaz, ne ha facoltà.

Lavevaz (UV) Molto semplicemente per dire che l'istruttoria di questo tipo di istanza che effettivamente è un'istanza non comune è stata fatta dagli uffici in maniera approfondita e quella che viene proposta è una linea e un percorso che ha una valenza dal punto di vista tecnico-giuridico che i nostri uffici hanno verificato. Io quindi mi astengo e la maggioranza respingerà questa istanza così come l'Ufficio legislativo e l'Avvocatura regionale propongono di fare.

Presidente - Metto in votazione, se non vi sono altri interventi, l'atto. La votazione è segreta... ha chiesto la parola il consigliere Carrel, ne ha facoltà.

Carrel (PA) - Solo per chiedere una breve sospensione.

Presidente - Sospensione concessa.

La seduta è sospesa dalle ore 10:12 alle ore 10:15.

Bertin (Presidente) - Riprendiamo i lavori. Ha chiesto la parola il consigliere Carrel, ne ha facoltà.

Carrel (PA) - La sospensione era semplicemente per fare il punto dopo la discussione generale.

Presidente - Possiamo a questo punto mettere in votazione. Ricordo che il voto a favore accoglie l'istanza del proponente Zucchi, il voto contrario la rifiuta, l'astensione pure. Possiamo mettere in votazione, il voto è segreto. La votazione è chiusa.

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 3

Contrari: 18

L'istanza non è approvata.