Oggetto del Consiglio n. 1058 del 18 novembre 2021 - Verbale

Oggetto n. 1058/XVI del 18/11/2021

APPROVAZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO A DISPORRE IL DIVIETO IN VALLE D'AOSTA DELLE MACELLAZIONI IN CUI NON SIA GARANTITO LO STORDIMENTO PREVENTIVO DELL'ANIMALE".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri MANFRIN, PLANAZ, SPELGATTI, PERRON, LAVY, FOUDRAZ, BRUNOD, DISTORT, SAMMARITANI, AGGRAVI e GANIS e iscritta al punto 38 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere MANFRIN.

Intervengono i Consiglieri DISTORT e MINELLI, l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE, che propone di riformulare il dispositivo, e il Consigliere MANFRIN, che accetta le modifiche proposte.

Replica il Consigliere MANFRIN.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, MARZI (favorevole), e i Consiglieri DISTORT (favorevole) e SAMMARITANI (favorevole).

IL CONSIGLIO

- con la riformulazione al dispositivo proposta dall'Assessore BARMASSE;

- con voti favorevoli trentadue e voti contrari uno (presenti: trentacinque; votanti: trentatré; astenuti: due, le Consigliere Erika GUICHARDAZ e MINELLI);

APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

VISTO il Regolamento (Ce) n. 1099/2009 del Consiglio dell’Unione europea del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;

RILEVATO CHE al "considerando 2" del Regolamento summenzionato si sottolinea come sia "opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento";

VISTO l’articolo 5, paragrafo 2 del summenzionato Regolamento "gli operatori assicurano che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte";

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 dicembre 2020 in base alla quale, al fine di promuovere il benessere degli animali nell’ambito della macellazione rituale, gli Stati membri possono, senza violare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, vietare la macellazione kosher e halal se l’uccisione dell’animale non avviene previo stordimento dello stesso;

EVIDENZIATO CHE la macellazione halal, fatta senza stordimento, richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze ma, nella maggior parte dei casi, gli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio hanno un rallentamento del processo di dissanguamento con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze dell’animale;

IMPEGNA

il Governo regionale:

ad avviare un'interlocuzione con lo Stato, attraverso il perseguimento singolo o congiunto delle seguenti formule:

- una richiesta formale al Ministro competente;

- il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- il coinvolgimento dei parlamentari valdostani;

nella finalità di poter disporre, all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta, il divieto di macellazione religiosa nel caso in cui non sia garantito lo stordimento reversibile dell'animale al fine di prevenire la sofferenza dello stesso.

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Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere MANFRIN.

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