Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 885 del 23 settembre 2021 - Resoconto

OGGETTO N. 885/XVI - Interpellanza: "Interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate al fine di estendere la detrazione fiscale a tutte le opere rientranti nella definizione regionale di ristrutturazione edilizia".

Bertin (Presidente) - Punto n. 46. Illustra il consigliere Distort.

Distort (LEGA VDA) - Sono perfettamente a conoscenza di trattare in questa interpellanza di un tema estremamente tecnico, quindi già di per sé ostico e di difficile comprensione per chi non è addentro alla materia, ma proprio per questo vorrei evitare di dilungarmi con riflessioni parallele, con preamboli, e andrei direttamente all'estrema sintesi per un principio di raggiungimento dell'obiettivo. Quindi leggo:

"Premesso che in base alla disciplina regionale in materia di edilizia e urbanistica con la vigente deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 12 aprile 2021, al capitolo primo si tratta di "Definizione delle tipologie d'intervento" e tra queste tipologie nella voce "ristrutturazione edilizia" si considerano anche gli ampliamenti, fino a un limite del 20% del volume esistente".

Per capirci - unico, ulteriore approfondimento al di fuori del testo - parliamo del Piano Casa, quindi noi interveniamo con applicazione del Piano Casa, realizziamo un ampliamento fino al 20% del volume esistente e questo tipo d'intervento rientra, tutto l'intervento, nella voce "ristrutturazione"; ulteriore commento parallelo: personalmente esprimo la mia soddisfazione perché il fatto che la Regione Valle d'Aosta abbia chiarito il fatto che questi interventi, compreso l'ampliamento del 20%, rientrino nel capitolo e nella voce, nella descrizione e nella tipologia della ristrutturazione è un atto logico che segue esattamente la logica degli interventi.

Ma perché dico questo? Non è soltanto una questione di tipo semantico, ma è il fatto che la considerazione dell'intero intervento, compresa la parte di ampliamento nella voce di ristrutturazione, farebbe sì che tutto l'intervento e tutti i vari interventi e tutti i rispettivi importi di opere realizzate - tanto nell'edificio esistente quanto nell'ampliamento fino al 20% - possano, considerato che sono individuati come ristrutturazione, beneficiare di una detrazione fiscale, quella prevista per ristrutturazione.

Il problema è che così non è, così non è perché per lo Stato gli interventi di ampliamento, anche nel 20%, sono considerati assimilati alla nuova costruzione e quindi, siccome la detrazione fiscale è di materia statale, l'Agenzia delle Entrate, nel dubbio interpretativo, fa prevalere la norma statale e va a dire ovviamente che il soggetto che opera un intervento di ristrutturazione con ampliamento fino al 20%, quindi l'applicazione nei normali casi di piano casa, può portare in detrazione fiscale le opere che riguardano il fabbricato originario, mentre per quanto riguarda quell'ampliamento del 20% non può portare in detrazione quegli interventi e quindi a livello contabile il direttore dei lavori, o chi si occupa della contabilità, della contabilizzazione delle opere, va a scindere in due capitoli: "opere e ristrutturazioni" e "opere nuova costruzione".

Al di là della macchinosità dell'attività contabile di cantiere, c'è il fatto che noi ci troviamo con una sorta di impasse dove, a livello regionale, noi possiamo pensare che tutto l'intervento sia sotto la voce "ristrutturazione" e quindi sia come tale tutto confluibile nella detrazione per ristrutturazione e, invece, per normativa statale la situazione è diversa.

Ovvio è che io non voglio minimamente con questa interpellanza suggerire una linea dal punto di vista regionale di rientrare nell'ovile della visione statale, rimaniamo fieramente detentori di questa nostra linea regionale. Il problema è, a questo punto, però, cercare di mettere in atto, bisognerebbe cercare di mettere in atto delle interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate in modo da poter dire: "nel nostro territorio la disciplina urbanistica di cui noi abbiamo competenza primaria dispone che questi interventi siano tutti sotto la voce "ristrutturazione" e quindi, come tale, nel nostro territorio li consideriamo tali e tali dovranno essere anche dal punto di vista delle detrazioni.

Ovviamente la mia promessa di leggere è stata disattesa dalla mia naturale tendenza ad andare a braccio, però avevo bisogno di spiegare e ritengo aver spiegato con la necessaria chiarezza un tema estremamente specifico.

Pertanto, gli oggetti dei quesiti di questa interpellanza sono espressi come segue: se risulta confermata l'esclusione da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle detrazioni inerenti alle porzioni di ampliamento - pure entro i limiti posti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 378/2021 - e, tra l'altro, di quella che si chiama, anche a livello nazionale, la ristrutturazione pesante perché - piccolo inciso - una cosa è la ristrutturazione di un edificio con l'ampliamento in applicazione della legge casa, altra cosa è una semplice anche solo ristrutturazione di un edificio però con la restituzione di un edificio completamente diverso da quello d'origine. Questa è quella che si chiama in termini brevi "ristrutturazione pesante" e anche sulla ristrutturazione pesante lo Stato e l'Agenzia delle Entrate dispongono che non possa essere riconducibile alle possibilità di detrazioni, perché si ottiene un edificio completamente diverso da quello di origine.

Il secondo punto, il secondo quesito: in caso la prassi sia confermata, questo è importante, come intenda procedere il Governo regionale in interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di permettere la regolare detrazione delle spese sostenute per tutte le opere rientranti, secondo la disciplina regionale, all'interno della tipologia di ristrutturazione edilizia.

Presidente - Assessore Marzi.

Marzi (AV-SA) - In linea con quanto espresso dal collega Distort nella necessità di dover anche leggere e non soltanto affrontare la tematica, premetto che riteniamo spetti ad altri soggetti la valutazione circa l'opportunità di attivare una specifica interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate per le tematiche rappresentate nell'interpellanza, le quali appaiono di competenza dello Stato più che della Regione. In tal senso, però, le interlocuzioni con i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate sul territorio valdostano ci sono, sia a livello istituzionale che tecnico, e, oltre a esserci già state, ci saranno anche rispetto a tematiche più specifiche, magari anche di questa natura.

Trovandomi a rispondere a un'iniziativa di carattere estremamente tecnico che meglio si attaglierebbe e risulterebbe più funzionale nella forma di quesito scritto, scendo allo stesso livello di dettaglio tecnico, in modo da lasciare tracce di una materia di non così agevole comprensione, soprattutto se consideriamo che la stessa è in continua evoluzione.

Di seguito evidenziamo quindi alcuni aspetti di ordine tecnico inerenti agli argomenti di competenza della struttura pianificazione dell'Amministrazione regionale.

1) Con l'articolo 57 della l.r. 16 giugno 2021 n. 15, il Consiglio regionale ha introdotto nella normativa valdostana la comunicazione di inizio lavori asseverata, e cioè la Cila - in quanto non contemplata a livello regionale tra i titoli abilitativi previsti per gli interventi edilizi, in quanto a suo tempo non ritenuta opportuna - limitatamente agli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, quindi solo per gli interventi che possono beneficiare del cosiddetto super bonus del 110%, precisando che la disciplina da applicare in materia di edilizia in questo caso è quella statale e non la norma regionale. Anche in Valle d'Aosta sono pertanto conseguentemente assentibili con Cila, per l'accesso al cosiddetto superbonus 110, tutti gli interventi indicati nell'art. 119 del DL 34/2020, volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tranne le demolizioni e le ricostruzioni che, pertanto, deduttivamente devono essere assentite con titolo ordinario.

La norma statale citata fa infatti, come è noto, riferimento agli interventi specifici quali l'isolamento termico, la sostituzione d'impianti di climatizzazione, impianti solari fotovoltaici, interventi per la riduzione del rischio sismico eccetera e non alle tipologie generali d'intervento, cioè la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la nuova costruzione eccetera, come tra l'altro lei ha richiamato.

Pertanto, ad esclusione della demolizione e ricostruzione ammesse anch'esse al superbonus, ma non con Cila superbonus, gli interventi più semplici considerati di manutenzione ordinaria come quelli più complessi ordinariamente rientranti nella ristrutturazione edilizia sono assentiti con Cila a condizione che si tratti delle opere sopra descritte e di cui all'articolo 119 del DL 34/2020.

Le opere che non ricadono nel suddetto elenco, anche se parte di un intervento unitario complessivo, sono assentite con i titoli abilitativi ordinari, cioè la Scia o permesso di costruire, in funzione della tipologia d'intervento edilizio entro cui ricadono e non fruiscono del super bonus, in quanto non fanno parte dell'elenco di cui al predetto articolo 119.

2) Inoltre il super bonus energetico non è previsto per le parti in ampliamento, anche se rientrano nel concetto di edilizia di ristrutturazione, sia ai sensi della norma regionale che del DPR 380/2001, concettualmente analoghi.

Su questo aspetto l'Agenzia delle Entrate è stata molto chiara nelle risposte ai vari interpelli: tale interpretazione è formulata ai sensi dell'articolo 119, aggiornato alla legge di conversione del DL 77/2021 a cui si accompagna la modulistica specifica per la Cila super bonus in vigore su tutto il territorio nazionale e dal 5 agosto 2021, Valle d'Aosta compresa.

3) La delibera di Giunta 378 del 12 aprile 2021 ha aggiornato la precedente 966/2019 riguardante le tipologie degli interventi edilizi allo scopo di adeguare la normativa regionale alle riforme introdotte dal legislatore statale con il decreto legislativo 76/2020, completando in tal modo il processo di recepimento delle semplificazioni introdotte per le parti non normate dalla legge regionale 11/98 che, come sapete, è stata aggiornata con la legge regionale 14/2020.

In particolare, nella definizione di ristrutturazione edilizia è precisato che in questa tipologia sono compresi gli interventi in ampliamento volumetrico e precisamente:

a) gli interventi di ampliamento planivolumetrico in misura non superiore al 20% del volume esistente, qualora previsti dal PRG.

b) La demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente - anche con l'ampliamento di cui alla lettera A - qualora comprensiva delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nell'applicazione della normativa sull'accessibilità per l'installazione d'impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

c) Gli interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 24/209 e l'ulteriore bonus definito dall'articolo 34 comma 8 della l.r. 13/2015, introdotto per incentivare il miglioramento energetico degli edifici.

d) Gli interventi di cui all'articolo 3 della l.r. 24/2009, con la limitazione sopra definita e riguardanti il sedime e il rispetto delle distanze.

e) Il ripristino, anche con demolizione e ricostruzione, di fabbricati, ruderi o diroccati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Gli interventi che eccedono le limitazioni precedentemente descritte... ricadono nella stessa tipologia di nuova costruzione anche quegli interventi che sommando benefici volumetrici di diversa natura comportano un ampliamento superiore al 35%.

La norma regionale pertanto prevede che la ristrutturazione edilizia possa comprendere anche ampliamenti volumetrici senza che per questo l'intervento rientri nella categoria della nuova costruzione a condizione che l'ampliamento non superi il 35% del volume originario.

Inoltre il titolo abilitativo richiesto è la Scia per ristrutturazioni edilizie che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti né la destinazione d'uso né le modifiche del sedime della volumetria complessa degli edifici.

In tutti gli altri casi il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire.

Il DPR 380/2001 all'articolo 3 nella versione vigente, a seguito della riforma introdotta con il DL 76/2020, nel definire la ristrutturazione edilizia, precisa che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche tipologiche con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione d'impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

L'intervento può prevedere, altresì, nei soli casi espressamente previsti dal legislatore vigente e dagli strumenti urbanistici comunali incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 10 dello stesso DPR stabilisce inoltre al comma 1 lettera C che sono subordinati al permesso di costruire "Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici".

Tutto ciò considerato, non pare che la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia della normativa regionale sia contrastante rispetto a quello della norma statale, ma che si limiti a circoscrivere e precisare il concetto d'incremento volumetrico stabilendo che per questo tipo di ristrutturazione edilizia sia richiesto il permesso di costruire.

Alla luce di quanto sopra rappresentato nei limiti suddetti, gli ampliamenti volumetrici non sono da considerarsi di nuova costruzione, bensì ristrutturazione edilizia.

In conclusione non appaiono elementi di contrasto tra le norme statali e regionali sopra riportate tali da presupporre una diversa applicazione dei benefici fiscali legati agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che conducano a una diversa e minore applicazione degli stessi.

Pertanto le conclusioni interpretative formulate dall'Agenzia delle Entrate con riguardo agli interventi edilizi interessati a benefici fiscali possono trovare analoghe applicazioni su tutto il territorio nazionale, compresa la Valle d'Aosta.

Presidente - Per la replica, il consigliere Segretario Distort.

Distort (LEGA VDA) - La ringrazio, Assessore, per l'ottima e completa esposizione della disciplina edilizia e delle procedure edilizie, e, lo dico con tutta sincerità, non c'è nessun sarcasmo nelle mie parole. La conclusione è estremamente interessante, cioè significa che si conferma che quanto è considerabile ristrutturazione in Valle d'Aosta lo è nel resto dello Stato e comunque è condiviso dall'Agenzia delle Entrate.

A me comunque continua a non risultare: io ho preparato questa interpellanza sulla scorta di segnalazione di tecnici professionisti e di colleghi; conservo, per quanto la mia attività prevalente adesso sia quella di Consigliere, comunque conservo quella competenza che mi permette di riconoscere e di conoscere l'ambito, così come nel momento in cui i miei colleghi mi comunicano e mi esternano questa situazione, io la prendo in considerazione, non a priori come un atto di fede ma a ragion veduta.

Risulterebbe quindi dalla conclusione della sua risposta che gli interventi integrali e tutte le opere previste... anche nel caso di una ristrutturazione che prevede un ampliamento del 20%, possa essere riconducibile a ristrutturazione così come lo è dall'ordinamento regionale e quindi, come tale possa tranquillamente confluire integralmente, comprese le parti in espansione nei benefici previsti di tipo fiscale.

Io prendo atto di questo, tra l'altro mi andrò a rileggere, proprio a stampare e a tenere, conservare e custodire con piacere la sua risposta, la trasmetterò ai miei colleghi che hanno manifestato questo tema, però continuo a nutrire delle perplessità.

Con questo io non metto minimamente in dubbio la competenza del personale che le ha dato questa risposta - personale che conosco e che stimo immensamente - ma rimane questo dubbio perché nel momento in cui si crea una conflittualità tra l'utente, tra il soggetto, tra il committente e l'Agenzia delle Entrate, è già uno scontro dispari, dispari di per sé, perché il singolo utente di fronte all'Agenzia delle Entrate ha ben poco margine di trattativa; sicuramente diventa un po' più forte il margine di trattativa nel momento in cui, dal punto di vista regionale, la situazione si esplicita, come mi pare di aver capito dalla sua risposta.

La ringrazio e ringrazio gli uffici per il lavoro di approfondimento.