Oggetto del Consiglio n. 808 del 21 luglio 2021 - Resoconto
OGGETTO N. 808/XVI - Interrogazione: "Verifiche del rispetto dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui alla legge regionale 3/2013".
Bertin (Presidente) - Punto n. 12 dell'ordine del giorno. Risponde l'assessore Barmasse.
Barmasse (UV) - La prima domanda è se siano state compiute le opportune verifiche inerenti l'assegnazione dell'alloggio. A seguito di pubblicazione in data 27 giugno 2019 del bando di concorso per la redazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di ERP sul territorio regionale, il nucleo in questione ha correttamente presentato domanda nei tempi previsti e secondo le modalità richieste, autocertificando il possesso dei requisiti. Dagli accertamenti effettuati in sede di istruttoria, finalizzata alla predisposizione delle graduatorie, sono state confermate le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione. La scheda relativa all'ammissione del nucleo in graduatoria e dell'attribuzione del relativo punteggio è stata regolarmente sottoscritta dalla Commissione per le politiche abitative nella seduta del 13 maggio 2020, dal cui verbale non risulta alcuna annotazione rispetto all'esistenza di un decreto di espulsione di uno dei componenti il nucleo. In sede di successiva verifica dei requisiti precedenti l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 del 2013, è stato accertato il permanere dei requisiti dichiarati e confermato il punteggio originariamente attribuito in sede di domanda, e la relativa scheda è stata regolarmente sottoscritta dalla Commissione per le politiche abitative nella seduta dell'11 settembre 2020, senza alcuna annotazione. Alla verifica dei requisiti ha fatto seguito l'assegnazione definitiva a conclusione dell'assegnazione in emergenza abitativa dell'alloggio, ai sensi della dgr n. 349 del 24 marzo 2017. Il citato decreto di espulsione, che riguarda il figlio della richiedente, non risulta né agli atti della struttura competente in materia di politiche abitative né agli atti dell'ARER.
La seconda domanda: se le verifiche abbiano sancito il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale 3 del 2013. L'articolo 19 della legge regionale 3 del 2013 disciplina i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Nello specifico, i concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; sono ammessi inoltre i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, attuazione della direttiva 2004/38 della Comunità europea, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, nonché i titolari di permesso di soggiorno della Comunità europea per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, attuazione della direttiva 2003/109 Comunità europea relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti in lungo periodo. Successivamente vengono dettagliati gli altri requisiti come: residenza sul territorio regionale, eccetera, che qui ometto in quanto non specificatamente necessari.
Il comma 3 del citato articolo 19 individua i requisiti che devono essere posseduti non solo dal richiedente, bensì da tutto il nucleo e tra di essi non è contemplato il permesso di soggiorno. Il comma in questione precisa infatti che i requisiti di cui al comma 1 lettera D ed E devono essere posseduti con riferimento ai componenti il nucleo familiare. Si tratta nel primo caso del requisito relativo a eventuali diritti di proprietà, utilizzo, uso e abitazione su immobili, mentre nel secondo caso dell'ISEE.
Allo stesso modo il documento Criteri generali per l'indizione di un bando ERP con ambito territoriale regionale, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 857 del 21 giugno 2019, con cui sono stati definiti i criteri generali per il bando regionale ERP, prevede che il possesso della cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia, o ancora la titolarità di permesso di soggiorno della Comunità europea per soggiornanti di lungo periodo, sia in capo al solo richiedente e non è esteso a tutti i componenti il nucleo, come invece espressamente precisato per altri requisiti. Anche in questo caso, così come riscontrato nel caso dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2013, tale requisito non rientra tra quelli richiesti esplicitamente all'intero nucleo familiare e pertanto è da intendersi riferito unicamente al richiedente.
Nel caso specifico oggetto della presente iniziativa pertanto, anche nel caso in cui il figlio non avesse posseduto un permesso di soggiorno di lungo periodo, tale circostanza non sarebbe stata causa di esclusione del richiedente. Tuttavia è stato accertato che il figlio faceva parte del nucleo anagrafico, quindi possedeva regolarmente la residenza anagrafica insieme alla mamma richiedente l'alloggio e rientrava nella DSU e nella attestazione ISEE prodotta dal nucleo, sia alla data di pubblicazione del bando che per tutto il periodo intercorso fino all'assegnazione definitiva dell'alloggio. L'assegnazione dell'alloggio in questione risulta pertanto regolare.
Presidente - Per la replica il consigliere Manfrin.
Manfrin (LEGA VDA) - Come ho avuto modo di appurare, Assessore, io ho richiesto tutti i documenti relativi a questo nucleo. La cosa divertente è che li ho chiesti nella scorsa legislatura e li ho ricevuti, dopo sei-sette mesi, in questa, ma tant'è!
Lei giustamente mi ha spiegato, ha spiegato all'aula, che ci sono due possibilità per il permesso di soggiorno e io sono d'accordo con lei. Il problema è che l'assegnataria, se lei dà un'occhiata ai moduli di accesso, ha dato in un caso il possesso del permesso di soggiorno normale e in un altro ha scritto invece di essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Qui c'è un'anomalia nella richiesta: sulla stessa domanda vengono indicate due modalità di permesso differenti. Quindi, che sia una o che sia l'altra, ma c'è una difformità tra una richiesta e l'altra.
Veniamo però alla cosa più grave, Assessore, perché nella risposta che le hanno preparato le dicono che non risulta agli atti che il figlio sia stato espulso. Il problema è che io ho fatto richiesta di accesso agli atti e nella domanda che è stata compilata dal soggetto, che dopo le farò vedere, in questa zona qui c'è scritto: note. Non le hanno assegnato la casa in emergenza abitativa, perché hanno espulso il figlio; lo scrivono loro e c'è sul modulo di richiesta. Quindi il fatto che venga detto che in realtà non c'è è una cosa palesemente falsa.
Ora, perché l'espulsione del figlio rappresenta un problema nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica? Innanzitutto evidenziamo un po' l'assurdità della richiesta di asilo in questo senso, perché cosa succede? Il figlio, che è presente in Italia da dieci anni e non ha cittadinanza italiana, a un certo punto si trova ad avere problemi con la giustizia. Viene espulso e incredibilmente in quel momento si rende conto di essere un perseguitato e fa richiesta di asilo nel nostro Paese; nel momento in cui viene espulso! È incredibile che la persecuzione di cui è stato soggetto sia avvenuta dieci anni dopo che lui è arrivato nel nostro Paese, ma tant'è, questo attiene al modello di richiesta e quant'altro.
Il problema che invece si origina da questa espulsione è un altro. Come lei sa, l'espulsione prefettizia è soggetta a differenti fattispecie. Nella fattispecie questa espulsione è arrivata proprio perché lui ha commesso un reato. Se lei guarda la norma della legge 256 del 1998, vedrà che l'espulsione prefettizia è prevista in casi che sono elencati alle lettere A, B, C, D, E e F, che sono quelli relativi a ritardi nella segnalazione dell'ingresso nel Paese, a ritardi nella comunicazione del lavoro, a ritardi per non aver fornito le indicazioni della residenza e quant'altro. Poi c'è la lettera G che dice che l'espulsione prefettizia viene disposta allorquando lo straniero sia reputato, a causa della propria condotta e in base a elementi di fatto, un individuo socialmente pericoloso ascrivibile ad alcune categorie di soggetti, articolo 13 comma 2 lettera C del testo unico.
Perché questa diventa importante e perché io ho richiesto più volte le motivazioni dell'espulsione ai servizi di prefettura che me l'hanno negata, ma io sono riuscito ad averla lo stesso in un'altra maniera e quindi ho potuto appurare le motivazioni dell'espulsione? Perché, come sappiamo, la legge 3 del 2013 dice all'articolo 42 lettera E che decade anche chi ha un componente all'intero del nucleo, che tiene comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica. Ora, tu non mi puoi scrivere negli atti che ti espellono il figlio che è presente nel nucleo, poi gli prepari una risposta dicendo che non risulta un'espulsione e poi effettivamente il soggetto ha commesso un reato e integra la fattispecie prevista all'articolo 42. Ripeto, è stato espulso perché, secondo l'espulsione disposta dal Prefetto, è reputato, a causa della propria condotta in base a elementi di fatto, un individuo socialmente pericoloso ascrivibile ad alcune categorie di soggetti. Questo individuo socialmente pericoloso è esattamente ascrivibile alla lettera E dell'articolo 42, ovvero il soggetto che tiene comportamenti sociali pericolosi per l'incolumità pubblica. Noi abbiamo una persona espulsa dal nostro Paese, che è un pericolo per l'incolumità pubblica, che si è vista assegnare un alloggio di edilizia residenziale e ci sono 500 famiglie che si comportano bene, immagino per la maggior parte, che invece sono in attesa. Questo evidentemente è un qualcosa da revocare immediatamente: io le fornirò tutti gli atti e mi auguro che si possa attivare.
