Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 735 del 23 giugno 2021 - Resoconto

OGGETTO N. 735/XVI - Interpellanza: "Applicabilità delle detrazioni fiscali per interventi edilizi e proroga della validità del titolo abilitativo".

Bertin (Presidente) - Punto n. 28. Per l'illustrazione Consigliere Distort ne ha facoltà.

Distort (LEGA VDA) - La presente interpellanza riporta all'attenzione dell'Aula il tema della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi edilizi e di arredamento. Mi sono giunte diverse segnalazioni dal territorio a opera di colleghi, di progettisti di committenti di interventi edilizi e di arredamento, per i quali è prevista la detrazione fiscale, i quali lamentano la limitazione delle possibilità di detrazione in termini non tanto di ammontare complessivo della spesa ma in termini di validità del titolo abilitativo.

Mi spiego: partiamo semplicemente dal richiamo della famosa legge 11/98, la legge urbanistica, sono specificati sulla legge i termini di validità dei vari titoli abilitativi e in particolare mi soffermo sul casus belli, la procedura di SCIA. Attualmente la legge 11/98 prevede all'articolo 61 comma 8 che la durata di validità della SCIA è di tre anni ma in origine la durata di validità, definita dall'articolo 61 comma 3, era di un anno;

ha poi fatto seguito la possibilità di una proroga applicabile tanto per la Scia quanto per il permesso di costruire, di ulteriori 24 mesi, a fronte di motivazioni date sulla necessità di poter usufruire di queste condizioni di proroga, sempre disciplinata dalla legge 11/98.

Di fronte a questo fatto abbiamo la SCIA che vale un anno con la proroga che vale ulteriori 24 mesi quindi un totale di tre anni.

Questo, preciso e ribadisco, prima delle modifiche applicate di recente sulla legge 11, che prevedono attualmente una validità immediata di tre anni.

Allora come si è comportata l'Agenzia delle Entrate? Sempre da quanto mi risulta da queste segnalazioni. A fronte del periodo di validità di un anno, da parte della legislazione regionale sembrerebbe si abbia pensato di premiare gli utenti, ricorrendo alla disciplina nazionale sulla SCIA o strumenti nazionali simili il cui periodo di validità era già stabilito in due anni.

Quindi un anno in più rispetto alla legislazione regionale, così come riportato dalle linee guida che mi sono state trasmesse, linee guida dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia informa, vedo questa in particolare datata febbraio 2020 in cui dice che l'agevolazione è prorogata per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizio iniziato non prima del primo gennaio 2019; per gli acquisti effettuati nel 2019 invece è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore primo gennaio 2018.

Vedete, si fa sempre riferimento a questi 24 mesi, questi due anni così, né più né meno come è disciplinato per norma nazionale.

Ora, quando hai limite di validità della SCIA di 12 mesi, iniziale, per gli utenti valdostani è intervenuta la possibilità di prorogare tali termini di ulteriori 24 mesi per un periodo complessivo di 3 anni, possiamo dire che i dodici mesi erano alla validità iniziale della SCIA e gli altri successivi due anni sono ulteriore validità concessa sulla base della proroga.

A questo punto nasce qui il casus belli perché l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto segnalato, non avrebbe autorizzato la detrazione delle spese sostenute oltre i 2 anni complessivi dall'inizio di validità del primo titolo abilitativo, seguendo esattamente la norma statale e ritenendo il titolo abilitativo scaduto e non sostituibile dalla proroga, la quale è ritenuta di valore giuridico diverso rispetto al titolo abilitativo.

È una questione apparentemente di lana caprina, ma è una lana caprina che impedisce la detrazione di tutte quelle spese, ovvero il secondo anno di proroga nel quale i Valdostani hanno potuto a tutti gli effetti eseguire degli interventi edilizi. Ma per l'Agenzia delle Entrate pare che questo non sia considerato equivalente al titolo edilizio in quanto è un regime di proroga.

Ora i quesiti, primo quesito: "se risulta confermata la sopra descritta prassi di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate"; secondo quesito: i"n caso la prassi sia confermata come intenda procedere Governo regionale in interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di permettere la regolare detrazione delle spese sostenute durante qualunque eventuale periodo di legittima proroga".

Presidente - Per la risposta, l'assessore Marzi ne ha facoltà.

Marzi (AV-SA) - L'iniziativa richiama presunte contestazioni sollevate a privati da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di procedure volte a ottenere la detrazione fiscale di spese sostenute per interventi edilizi.

Da quanto si evince dalle premesse, le contestazioni sono riferite alla mancata legittimità di titoli abitativi, che risulterebbe invece in corso di validità grazie al ricorso alla proroga, come stabilito da apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre dalle premesse, emerge che questa situazione derivi da una circolare, sempre dell'Agenzia delle Entrate, che disporrebbe che la proroga non può essere equiparata al titolo edilizio.

A tale proposito i nostri uffici non hanno ricevuto sinora alcuna segnalazione in merito e non dispongono d'informazioni sulla circolare citata.

Nell'ottica però di poter rispondere al meglio ai quesiti da lei posti, a chiarire una ipotetica situazione di contraddittorietà, gli uffici hanno provveduto a contattare la sede di Aosta dell'Agenzia delle Entrate per chiedere informazioni in merito.

Alla richiesta di informazioni circa l'esistenza di una circolare concernente la validità dei titoli edilizi, riportiamo testualmente la risposta data dall'ufficio Fiscalità e Compliance dell'agenzia stessa:

"A seguito delle ricerche svolte dai colleghi del presente ufficio non risulta siano state emanate dall'Agenzia delle Entrate circolari contenenti indicazioni specifiche in ordine alla ritenuta non validità ai fini della detrazione fiscale di titoli edilizi prorogati in virtù di provvedimenti normativi. D'altra parte non appare agevolmente individuabile la ratio che sarebbe sottesa a una tale interpretazione che peraltro potrebbe porsi in contrasto con il vigente sistema delle fonti normative, nel senso di limitare la portata di un provvedimento di natura legislativa attraverso l'emanazione di un documento di prassi, come la circolare".

A conferma di quanto sopra segnalo che in passato è stato chiarito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 e, più recentemente, dalla risposta all'interpello n. 283/2019che anche i lavori in edilizia libera, quelli cioè senza la CILA, comunicazione di inizio lavori, possono usufruire delle previste detrazioni fiscali: a tal fine è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

A fronte quindi della risposta resa da parte gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ringraziamo, e dell'esistenza della circolare citata, non emergono elementi che possano confermare la prassi che lei cita nell'iniziativa.

Spero che la risposta sia stata utile a fare chiarezza rispetto a eventuali fraintendimenti a cui l'iniziativa fa riferimento, in ogni caso l'ufficio preposto dell'Agenzia si è dichiarato disponibile a fornire eventuali ulteriori approfondimenti.

Presidente - Per la replica, il consigliere Distort.

Distort (LEGA VDA) - Assessore, al suo auspicio "Spero che la risposta sia utile", io le riferisco: non è stata utile, è stata piacevole, e quindi poiché questo probabilmente è l'ultimo argomento di cui tratteremo o il penultimo, vale il detto "dulcis in fundo" e, sempre rimanendo nel latino, mi permetta, vista l'ora e visto il fatto che forse comincia a diminuire l'attenzione, allora è bene destare l'allenamento delle nostre facoltà intellettuali, ribadisco con la citazione "pulsate et aperietur vobis": bussate e vi sarà aperto.

Questo era lo scopo dell'intendimento, a me non interessava mettere in difficoltà il Governo su questo tema, non interessava mettere alle corde l'Agenzia delle Entrate, in realtà un pelino sì, ma semplicemente per risolvere dei problemi.

Sta di fatto che le persone che mi hanno riferito questi dati sono reali, dotate di intendere e di volere e mi hanno confermato che hanno avuto contatti con gli uffici, con il personale degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, avendo avuto queste indicazioni.

Quindi sicuramente questa interpellanza ha permesso il ruolo taumaturgico ma nel senso della realtà delle cose, così sono stati effettuati questi passaggi in modo tale che sia effettuata la chiarezza necessaria presso l'Agenzia delle Entrate, la chiarezza necessaria presso i nostri uffici e la chiarezza necessaria per gli utenti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali.