Oggetto del Consiglio n. 520 del 14 novembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 520/79 - Proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 48: "Indennità di cariche e rimborso di spese spettanti ai Consiglieri regionali ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Giunta regionale".
L'attuale indennità mensile di carica dei Consiglieri regionali della Valle d'Aosta, fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, dagli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 48/1976, è commisurata:
- al 30% dello stipendio mensile lordo iniziale del Presidente di Sezione di Corte di Cassazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080;
- al 100% dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio.
Al Consigliere regionale è corrisposta, inoltre, una diaria mensile che, nel 1976, era pari alla diaria dei parlamentari della Repubblica ed uguale al prodotto per 15 dell'indennità di missione dei Presidenti di Sezione di Corte di Cassazione che, a quella data, ammontava a Lire 18.000 giornaliere.
Con le leggi statali 26 luglio 1978, n. 417, e 2 aprile 1979, n. 97, le misure dell'indennità di missione e degli stipendi annui dei predetti Magistrati sono state adeguate in relazione al diminuito potere di acquisto della lira.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, l'indennità di carica e la diaria mensile dei Parlamentari della Repubblica sono collegate all'indennità di missione e allo stipendio annuale dei Magistrati di cui sopra; le relative misure sono state quindi adeguate di conseguenza.
Nella maggior parte delle Regioni italiane le indennità consiliari sono collegate in percentuale (da un minimo del 50% ad un massimo del 100%, con una media sul 60%) alle indennità parlamentari; la loro misura ha quindi avuto un adeguamento automatico a queste ultime.
Si tratta dunque di realizzare anche per i Consiglieri regionali della Valle d'Aosta il processo di adeguamento automatico delle indennità consiliari alle indennità ed allo stipendio dei Presidenti di Sezione di Corte di Cassazione, rientranti oggi nella categoria dei Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori di cui alla precitata legge n. 97/1979; il che, anche se auspicato, non era stato fatto nel 1976 per una situazione di incertezza allora esistente in materia di retribuzione dei Magistrati in seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato.
Il tutto con uno sguardo rivolto alla Cassa di Previdenza dei Consiglieri regionali della Valle d'Aosta, il cui equilibrio gestionale deve essere ristabilito e conservato.
A tale scopo è stata predisposta l'allegata proposta di legge, basata sul principio dell'automatico adeguamento delle indennità consiliari in tutti i casi in cui tali indennità sono collegate a indennità e stipendi dei Magistrati sopracitati.
La copertura dell'onere di £. 82.600.000 è assicurata dalla disponibilità di cui al punto 8 dell'allegato E alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, il cui stanziamento viene ridotto da £. 195.000.000 a £. 112.400.000.
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Proposta di legge n. 118
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n ...... "Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 48: Indennità di carica e rimborso di spese spettanti ai Consiglieri regionali e ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
L'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla data della convalida della elezione, nel caso di seggio rimasto vacante, a norma dell'articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, un'indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al trenta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale dei Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, di cui alla legge statale 2 aprile 1979, n. 97, e al cento per cento dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'adeguamento del trattamento economico dei predetti Magistrati, determinerà l'ammontare dell'indennità collegata al loro stipendio, proponendo al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa".
Articolo 2
Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è inserito il seguente nuovo comma:
"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, può modificare l'ammontare della predetta diaria mensile sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, proponendo al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa.
Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:
"Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari sarà effettuata, nel mese successivo, sull'importo della diaria di cui ai precedenti commi, una ritenuta di lire ventimila; per ogni mezza giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio l'importo di detta ritenuta è di lire diecimila. Tali ritenute non saranno effettuate quando l'assenza è dovuta ad un incarico di missione per conto della Regione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta regionale o a ricovero in ospedale".
Articolo 3
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dai seguenti:
"La misura dell'assegno vitalizio corrisposto dalla Cassa di Previdenza per i membri del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è determinata sulla base del sessanta per cento della parte d'indennità mensile di carica collegata allo stipendio mensile dei Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori e del cento per cento dell'indennità integrativa speciale.
A decorrere dal 1° gennaio 1980, gli aumenti della indennità integrativa speciale concorreranno nella misura del 50% a determinare la base dell'indennità di carica per il calcolo del predetto assegno vitalizio".
Articolo 4
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:
"Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l'eccedente periodo non inferiore alle sette ore, è inoltre corrisposta un'indennità di missione pari alle indennità spettanti ai Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.
In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma precedente, può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate, con la maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per le spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero".
Articolo 5
L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:
"Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo, ai Consiglieri di cui al precedente comma è corrisposto un rimborso spese, per ogni chilometro percorso, pari al rimborso chilometrico spettante ai dipendenti regionali.
Articolo 6
Le nuove misure delle indennità di cui all'articolo 1 della presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1979.
Le nuove misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 3 della presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1980. Per l'anno 1979 restano ferme le misure degli assegni vitalizi già corrisposti e da corrispondere fino al 31 dicembre in base alla normativa vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 7
L'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è abrogato.
Articolo 8
Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa annua di lire ottantunmilioniseicentomila sul Capitolo 1 e di lire un milione sul Capitolo 15 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti Capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di £. 82.600.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 8 allegato E).
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.
Articolo 9
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- Variazione in diminuzione:
Capitolo |
2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E punto 8) |
£. |
82.600.000 |
PARTE SPESA
- Variazione in aumento:
Cap. |
1 |
Indennità di carica e spese per premi assicurativi per i componenti del Consiglio |
£. |
81.600.000 |
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Cap. |
15 |
Indennità e rimborso spese di trasporto ai Consiglieri regionali |
£. |
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1.000.000 |
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========== |
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TOTALE |
£ |
82.600.000 |
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Articolo 10
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Una brevissima introduzione - la legge è firmata da tutti i Capi Gruppo, ad eccezione del collega Riccarand - per dire che, come già ampiamente illustrato nella relazione, si tratta dell'adeguamento della legge n. 48 del 1976 e soprattutto della fissazione dell'automatismo della proporzione dell'indennità che spetta ai Consiglieri regionali della Valle d'Aosta rapportata ai Presidenti di Sezione di Corte di Cassazione. I Consiglieri regionali che erano presenti nella passata legislatura sanno che lo spirito con cui si è approvata la legge del 1976 era dell'automazione degli scatti. Un problema particolare e la fluttuazione in quel momento della retribuzione dei Magistrati ha ancorato quel provvedimento ad un provvedimento nazionale per cui l'indennità è rimasta invariata. Faccio ancora presente...e con questa legge si realizza quel concetto che era già il concetto ispiratore del Consiglio in quel momento.
Altre considerazioni riguardano l'adeguamento per le indennità di missione e vorrei sottolineare che la fissazione al 30% dello stipendio mensile lordo iniziale del Presidente di Sezione di Corte di Cassazione è la percentuale più bassa fra tutte le indennità consiliari che vengono usufruite dai Consiglieri delle altre Regioni, che vanno dal 50% anche ad un massimo del 100%.
Il parere della Commissione Affari Generali è favorevole per l'approvazione del testo presentato; i Capi Gruppo, prima di sottoscrivere la proposta di legge, hanno ampiamente discusso il problema. Io penso che abbiamo anche informato i rispettivi Gruppi, per cui penso di non aver da aggiungere altro alla relazione scritta, che del resto è ampiamente esauriente e comunque nel corso della discussione i firmatari stessi potranno partecipare al dibattito.
Intanto è aperta la discussione generale sulla proposta di legge n. 118. Chi chiede la parola? Nessuno chiede la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io voglio ribadire in seduta di Consiglio regionale il giudizio negativo su questa proposta di legge che già avevo manifestato nelle discussioni che ci sono state in due successive Conferenze dei Capi Gruppo. Con questa proposta di legge si eleva notevolmente l'indennità mensile di carica dei Consiglieri regionali: un aumento mensile lordo di circa 200 mila lire, esattamente 194.200, e un aumento netto in busta di quasi 120 mila lire al mese; contemporaneamente con questa proposta di legge si elevano le indennità di missione da L. 18.000 a L. 27.200 e si pongono le basi per un aumento della diaria, che potrebbe passare da 270.000 lire al mese a 408.000 lire al mese, cioè con un aumento netto di 138.000 lire al mese. Quest'ultimo aumento non è ancora operante, ma, in base alla proposta di legge, potrà essere effettuato con una semplice delibera dell'Ufficio di Presidenza, senza cioè che ci sia più bisogno di una modifica della legge e non credo che questa delibera tarderà molto ad arrivare. Complessivamente i Consiglieri regionali, in base a questa proposta di legge, beneficeranno di un aumento mensile lordo che si aggirerà sulle 350.000 lire, tenendo presenti queste tre voci; ecco, mi sembra che sia una cifra forte ed eccessiva rispetto a quelli che sono anche gli aumenti del costo del caro-vita, eccetera.
Un altro aspetto criticabile della proposta di legge è la retroattività, cioè la proposta di legge parte dal 1° gennaio: l'aumento dell'indennità mensile di carica parte dal 1° gennaio del 1979 e questo è l'aumento più consistente. Si tratta di un regalo sostanzialmente che verrà a coincidere con le feste di Natale, un regalo netto di un milione e mezzo, anche questo, a mio avviso, ampiamente discutibile ed ingiustificato.
Gli aspetti più negativi della proposta di legge però, a mio avviso, non sono soltanto questi, l'aspetto più negativo della proposta di legge è un altro: il fatto che con questa proposta di legge si aggancia definitivamente il trattamento economico dei Consiglieri regionali a quello dei Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali cioè viene ancorato ad una categoria di persone numericamente estremamente limitata - mi pare che le Sezioni di Corte di Cassazione siano sei in tutto in Italia e i Presidenti, cioè quelli che possono esercitare la carica di Presidente, siano nell'ordine di pochissime decine -; in questo modo lo stipendio del Consigliere regionale è completamente sottratto alla dinamica reale dello...sociale a confronto con le condizioni salariali della grande maggioranza dei lavoratori. Si verifica il paradosso che lo stipendio dei Consiglieri è agganciato, come del resto quello dei Parlamentari, allo stipendio dei Presidenti della Corte di Cassazione e lo stipendio a sua volta dei Presidenti della Corte di Cassazione è a sua volta stabilita dal Parlamento, cioè ci troviamo di fronte ad un giro vizioso. Quando i Parlamentari, e di seguito i Consiglieri regionali, vogliono aumentarsi lo stipendio, non hanno da far altro che aumentare lo stipendio dei Presidenti di Corte di Cassazione, cioè di quelle poche decine di quel tipo di Magistrati; si è introdotto un tipo di automatismo per cui automaticamente i Parlamentari e i Consiglieri regionali hanno un aumento.
Si è cioè introdotto un meccanismo che, a mio avviso, è profondamente sbagliato ed è un meccanismo tipico di una corporazione, un meccanismo che perde completamente di vista la realtà sociale del Paese e della Regione. Aumentare lo stipendio infatti ai Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione è una cosa molto facile e non comporta dei grossi oneri evidentemente per il Parlamento, dal momento che si tratta di una categoria molto limitata. Ben diverso - e, secondo me, molto più corretto - sarebbe il discorso se si agganciasse, e sarebbe giusto che ci fosse un aggancio di questo tipo, lo stipendio dei Parlamentari e dei Consiglieri regionali a quello di grosse categorie di lavoratori pubblici o privati, cioè in modo che lo stipendio del Consigliere e lo stipendio del Parlamentare siano rapportati ad un effettivo mutamento esistente nelle condizioni salariali del Paese, nelle condizioni, diciamo, salariali di settori ampi di lavoratori, mentre in questo caso qui si perde completamente quello che è il rapporto con la dinamica salariale di ampie categorie di lavoratori.
Di fronte a queste considerazioni, mi è stato obiettato che quasi tutte le Regioni hanno questo tipo di meccanismo e che del resto anche il Parlamento segue questo tipo di meccanismo. Ecco, io credo che questa obiezione non sia assolutamente valida, nel senso che in questo campo la Regione ha totale potestà legislativa, ha totale potestà discrezionale, può scegliere di imboccare una strada che sia autonoma, che sia originale rispetto alla strada che si sceglie di imboccare a Roma. Si parla tanto di autonomia, ma, quando ci sono delle scelte che si possono fare - anche se sono delle cose, tutto sommato, limitate, però sono anche delle cose qualificate -, quando si può scegliere una strada diversa, ecco, in questo caso invece si preferisce copiare quello che si fa da altre parti, perché evidentemente risulta più comodo, crea meno problemi e tutto quanto viene poi dimenticato in fretta.
Infine, un'ultima considerazione, che è abbastanza doverosa e che è già stata fatta in quest'aula, è che mentre...non ritengo giustificato questo aumento, soprattutto in questa entità e con questo meccanismo di aggancio automatico allo stipendio dei Presidenti di Corte di Cassazione...è che si rinvia ancora la soluzione di tutta una serie di problemi che riguardano la condizione di lavoro del Consigliere regionale. Noi, cioè, ci troviamo in una situazione all'interno di questo Consiglio regionale in cui i Consiglieri sono totalmente sprovvisti di strutture attraverso cui poter svolgere il proprio lavoro; non hanno, non esistono delle stanze per i Gruppi consiliari, non esiste personale che possa, diciamo, essere utilizzato dai Gruppi consiliari. Ecco, secondo me, il primo passo da fare era questo, cioè cercare di adeguare il...creare delle strutture in modo che i Consiglieri regionali possano svolgere le loro attività e i Gruppi consiliari possano svolgere le attività, e l'aumento delle indennità ai Consiglieri, rispetto a questo compito prioritario, era una cosa del tutto secondaria. Di fatto, invece, si sceglie di fare prima questo aumento delle indennità, perché è una cosa evidentemente più semplice, più fattibile, basta stanziare un po' di milioni, mentre invece quello che sarebbe più proficuo per l'attività di tutto il Consiglio, che è di dare possibilità effettive di muoversi ai Consiglieri e ai Gruppi, questa cosa qui è un progetto di cui si parla, di cui ci sono dei tentativi, ma è ancora una cosa tutta da attuare!
Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola, di aprire il dibattito su questo argomento, penso che i presentatori possano poi sottolineare l'aspetto politico del provvedimento. Ricorre l'obbligo di fare due precisazioni.
Prima precisazione: non può essere conglobato così, a forfait, quello che può essere l'aumento dell'indennità di missione in una cifra mensile, perché può succedere che ci siano dei Consiglieri che non solo in un mese, ma in tutto l'anno non usufruiscono di indennità di missione perché non effettuano una missione, quindi è ovvio che il problema è totalmente separato.
Secondo: l'aumento a 27.200 lire viene proposto perché nazionalmente c'è stato questo aumento dell'indennità di missione dei Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione; non si vede perché se per un rappresentante del Parlamento o di altre Regioni l'effettuare una missione tenuto conto della svalutazione della lira, dell'aumento dei prezzi, dei pasti e dei pernottamenti...se vale per altri Consiglieri, Deputati, per il Presidente della Corte di Cassazione, non debba valere per i Consiglieri regionali della Valle d'Aosta, quindi le 27.200 lire non sono niente di diverso che non quello che altri che fanno...l'indennità di missione che ricevono per questa funzione.
L'altra considerazione che volevo fare, anche per inquadrare il dibattito, è che i Parlamentari hanno adeguato la loro indennità a quella dei Presidenti della Sezione di Corte di Cassazione, noi al 30% di questa indennità; però è errato dire che si tratta di una ristretta categoria di persone, perché, se il riferimento viene fatto ai Presidenti, è però chiaro lampante che la variazione di stipendio dei Presidenti non è fatta solo per i Presidenti, ma per tutti i Magistrati, in quanto, quando c'è una variazione di stipendio dei Presidenti, ovviamente questo comporta nella scala di tutta la Magistratura una variazione. La variazione a cui noi ci ancoriamo pertanto è quella di tutti gli appartenenti alla Magistratura, che non sono certo poche decine. Ovviamente, agganciandoci ai Presidenti di Sezione di Corte di Cassazione, quello è lo stipendio a cui si fa riferimento, ma, quando si modifica questo stipendio, si modificano gli stipendi di tutti i Magistrati, e quindi in un quadro generale e non solo riferito a poche persone. Volevo fare queste precisazioni, ovviamente i sottoscrittori della legge meglio di me potranno esprimere il loro parere. È aperta la discussione generale.
Ancora una precisazione: nella cifra fatta dal Consigliere Riccarand di 350.000 lire lorde quindi si tiene conto - e non so come abbia fatto questi conteggi - anche di questi aumenti di indennità di missione. L'aumento preciso, lordo, quindi con le detrazioni, e poi con la notevole parte che i Consiglieri in carica versano alla Cassa di Previdenza per far fronte anche alla pensione dei nostri colleghi - che non sono più qui Consiglieri regionali perché hanno superato il sessantesimo anno di età - è esattamente di 194.000 lorde mensili.
È aperta la discussione. La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Io ringrazio per le cifre che sono state date, perché mettono un po' di chiarezza. Credo il problema sia da porre con franchezza e molto semplicemente. Dal 1976 le indennità sono ferme, l'aumento effettivo, netto, a me risulta dal 1976...l'aumento effettivo è poco superiore alle centomila lire nette, questi sono i dati. Si tratta, in sostanza, di adeguare queste indennità all'aumento...al diminuito potere di acquisto della lira, così come per tutte le categorie di lavoratori; credo sia anche da sottolineare come positivo un processo di adeguamento, in modo che ci sia anche in questo campo un'omogeneità rispetto a tutte le altre categorie.
Credo comunque che sul problema generale ci debba essere un atteggiamento di chiarezza che noi abbiamo sempre mantenuto, senza cadere in posizioni opportunistiche o semplicemente propagandistiche, che poi, a nostro avviso, sostanzialmente vanno ad alimentare posizioni qualunquiste che sono presenti largamente nella società. Noi siamo convinti che gli eletti debbano avere tutti i mezzi per poter svolgere la loro funzione nell'interesse della collettività e quindi mi associo con Riccarand: i mezzi non sono soltanto le indennità, sono anche tutti gli altri mezzi. Noi vogliamo che a fare gli amministratori pubblici possano accedere tutte le categorie, anche le categorie di cittadini che sono meno abbienti e meno protette economicamente: questa è una conquista che noi vogliamo difendere. Ci ricordiamo anche il tempo in cui a fare i Consiglieri, o i Sindaci, o gli Amministratori erano prevalentemente i professionisti o i rappresentanti di famiglie economicamente abbienti e agiate...quei tempi li abbiamo superati. Detto questo, tuttavia, noi, come posizione politica, non mancheremo certo di denunciare - lo abbiamo sempre fatto - coloro che le indennità pubbliche le mettono in tasca e le considerano come un premio e non, invece, come un premio quotidiano, come un servizio per la collettività come ogni tanto oggi scrive anche la Democrazia Cristiana. Ecco, contro costoro noi facciamo la battaglia politica, perché l'atteggiamento è appunto sbagliato e facciamo allo stesso tempo il massimo sforzo affinché ci sia un controllo popolare sulla nostra attività; pubblichiamo i bilanci, siamo sempre presenti come Consiglieri regionali in mezzo ai lavoratori, ai cittadini, quando ci sono dei problemi, svolgiamo in fondo il nostro dovere e, per questo dovere, crediamo che ci debba essere il giusto compenso.
Crediamo anche che questa battaglia sia importante e che vada anche migliorata, con l'impegno, che deve essere di tutti, di rispondere pubblicamente del lavoro che si svolge in questo Consiglio. Per questi motivi noi abbiamo sottoscritto questa proposta di legge e crediamo che con l'assoluta chiarezza noi andremo a difenderla contro tentativi che sono soltanto propagandistici.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Possiamo considerare chiusa la discussione generale? Ci sono dichiarazioni di voto, le facciamo dopo? La parola al Consigliere Riccarand, per dichiarazione di voto.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Solo per una precisazione rispetto alle 350.000 lire lorde, che non sono un calcolo campato in aria, vengono fuori da un calcolo semplicissimo: l'articolo 1...significa un aumento dell'indennità di carica a 194.200 lorde al mese in più; l'articolo 2...l'ho detto che non è ancora operante, però evidentemente, se si fa una modifica della vecchia legge, è per modificare e giungere ad un adeguamento...rapportandolo a quello che c'è scritto qui, all'indennità di missione giornaliera prevista per i Magistrati di Corte di Cassazione, e l'aumento mensile è di 138.000 lire. Arriviamo a 332.200 lorde mensili, a cui...come minimo basta fare un minimo di media, è chiaro che non è rapportabile per tutti i Consiglieri, ma un minimo di media: 15.000/20.000 lire di aumento per l'indennità di missione, come minimo l'aumento è...di 350.000 lire, ecco, lorde...questo era il calcolo da cui vengono fuori le 350.000 lire, non mi pare che sia molto discutibile!
Dolchi (P.C.I.) - Mi corre allora l'obbligo, proprio per chiarezza, di precisare che il Consigliere Riccarand parla del futuro...di 270.000 lire di indennità a cui si riferisce l'articolo 2, rimangono 270.000...allora, affinché non ci siano dubbi, io vi leggo esattamente le cifre dell'indennità consiliare, così si vede quanto percepiscono come lordo, quanto pagano di imposta e quanto versano gli attuali Consiglieri regionali alla Cassa di Previdenza di cui beneficiano circa 80 colleghi che hanno fatto parte delle passate legislature, e che gli attuali Consiglieri con i loro versamenti permettono di alimentare, tenuto conto che nelle prime due o tre legislature i Consiglieri regionali non prendevano nulla di indennità, prendevano solo i gettoni di presenza. Allora, così com'è adesso, così com'è dalla proposta di legge n. 118, l'indennità è di 507.700 lire, l'indennità integrativa di 195.268, la diaria fissa - che non cambia né per la retroattività, né per il futuro - è di 270.000, per un totale lordo di 972.968. Le ritenute del 28% per la Cassa di Previdenza sono ben 272.431 lire, le ritenute d'acconto, d'imposta sono mensilmente 28.928, che fanno un totale netto di 671.609 lire; l'attuale netto era di 553.238, l'aumento, la maggiorazione prevista è di 118.371 lire. Queste sono le cifre esatte che derivano dai conteggi degli uffici.
Mettiamo allora in approvazione la legge, articolo per articolo. Scusate, ma poi cambiamo 50 volte!
Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventisette
Votanti: ventisette
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: ventisei
Contrari: uno
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Qualcuno chiede la parola? Articolo 2: stesso risultato.
Articolo 3. Qualcuno chiede la parola? Articolo 3: stesso risultato.
Articolo 4: stesso risultato.
Articolo 5: stesso risultato.
Articolo 6: stesso risultato.
Articolo 7: stesso risultato.
Articolo 8: stesso risultato.
Articolo 9: stesso risultato.
Articolo 10: stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto prima di passare alla votazione segreta sul complesso della legge? Nessuna dichiarazione di voto. Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventinove
Maggioranza: quindici
Favorevoli: ventotto
Contrari: uno
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva la soprariportata proposta di legge n. 118.
Si passa alla trattazione del punto n. 14 dell'ordine del giorno.