Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 513 del 21 aprile 2021 - Resoconto

OGGETTO N. 513/XVI - Interrogazione: "Regime fiscale applicato ai soggetti beneficiari di bonus o contributi regionali previsti per far fronte all'emergenza COVID-19".

Bertin (Presidente) - Punto n. 26 dell'ordine del giorno. Ha chiesto la parola l'assessore Bertschy, ne ha facoltà.

Bertschy (AV-SA) - Insieme all'Assessorato delle finanze abbiamo preparato questa risposta che prende in esame tutti e due i quesiti.

Riguardo all'interrogazione in cui si chiede quale regime fiscale sia stato applicato ai contributi della legge n. 8, il regime fiscale applicato alle imprese è quello previsto dal DPR n. 600/1973, che all'articolo 28, comma 2, prescrive l'obbligo di applicare una ritenuta d'acconto del 4 percento sui contributi alle imprese salvo quelli per l'acquisto di beni strumentali. Riguardo ai contributi erogati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è quindi proceduto nel corso del 2020 ad applicare la normativa vigente. La correttezza di tale comportamento fiscale è stata confermata dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 494 del 21 ottobre 2020. Solo successivamente è intervenuto il citato articolo 10bis introdotto dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 di conversione del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, che con effetto retroattivo ha detassato i contributi e le indennità da chiunque erogati, comprese le Regioni, in via eccezionale e diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza a seguito della pandemia.

Di recente un ente pubblico economico ha richiesto all'Agenzia delle entrate come comportarsi in merito all'assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4 percento di contributi erogati a professionisti sempre in relazione alla situazione di emergenza. Con risoluzione n. 173 del 15 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate ha risposto in sintesi che l'ente deve restituire le ritenute ai professionisti e deve rilasciare a ciascuno di essi una certificazione unica, l'indicazione vale per i professionisti dell'interpello e non anche per le imprese. Alla luce di tale novità, la Regione dovrà quindi procedere, e lo sta facendo, alla restituzione della trattenuta del 4 percento effettuata sul bonus erogato ai professionisti con successiva certificazione degli emolumenti interamente corrisposti. Per quanto riguarda le imprese, le ritenute ormai trattenute versate dall'Erario entro le scadenze di legge nel corso del 2020 prima della disposizione del dicembre 2020, che ha detassato detti emolumenti, costituiscono un credito d'imposta nei confronti del Fisco compensabile in sede di dichiarazione dei redditi. Per tali motivi la Regione sta procedendo alla spedizione delle dovute certificazioni che attestano la situazione descritta e il tutto confluirà nel modello dichiarativo 770 come da istruzioni ministeriali.

Presidente - Per la replica, ha chiesto la parola la consigliera Spelgatti.

Spelgatti (LEGA VDA) - La ringrazio per la risposta. Questa interrogazione nasce per fare chiarezza in seguito a richieste di spiegazioni in relazione al tema da parte di alcuni professionisti, in particolare i commercialisti visto e considerato che non riuscivano a comprendere che cosa stava succedendo, che cosa sarebbe successo e come si dovevano comportare. Ho ritenuto che l'unica via fosse quella di rendere pubblica l'interrogazione in maniera tale da avere una risposta certa da parte della Giunta e così almeno di dominio pubblico e anche i professionisti sanno come si devono comportare.