Oggetto del Consiglio n. 248 del 27 gennaio 2021 - Resoconto
OGGETTO N. 248/XVI - Interrogazione: "Notizie in merito alla costituzione di parte civile della Regione in un procedimento penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale".
Bertin (Presidente) - Punto 9 all'ordine del giorno. Per la risposta il presidente della Regione Lavevaz.
Lavevaz (UV) - Questa interrogazione riguarda una vicenda che conferma, con straordinaria coincidenza con la celebrazione odierna del Giorno della Memoria, come sia compito quotidiano delle istituzioni e di tutti i cittadini ricordare gli orrori del ventesimo secolo, come abbiamo già avuto modo di fare, ciò tanto più per il fatto che la Valle d'Aosta è stata insignita nel 1971 della medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana.
Ciò detto, per rispondere alle domande poste dall'interrogazione occorre far riferimento a un linguaggio e a delle conoscenze giuridiche che non mi sono proprie e ho pertanto chiesto informazioni e spiegazioni all'Avvocatura regionale. A questo riguardo l'Avvocatura regionale evidenzia in primo luogo che il reato contestato è previsto dall'articolo 604 bis del Codice penale rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" inserito nel codice dal decreto legislativo numero 21/2018. La ratio della norma è il rispetto della dignità umana e soprattutto del principio di uguaglianza etnica razziale e religiosa. L'oggetto giuridico posto a tutela dell'articolo 604 bis del Codice penale si identifica quindi con le esigenze di tutela contro azioni discriminatorie fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo. Nel caso di specie è contestata inoltre l'aggravante del negazionismo.
La costituzione di parte civile della Regione trova il suo fondamento, come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1334 in data 9 dicembre 2020, già oggetto di istanze di accesso ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio da parte del consigliere Distort, nella circostanza che le condotte contestate all'imputato ledono, oltre l'ordine pubblico e il diritto costituzionale all'eguaglianza, anche i valori antinazisti e antifascisti che permeano la storia, la cultura e la collettività valdostana, tutelati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta che costituisce ente esponenziale della comunità locale anch'essa colpita a suo tempo dalle deportazioni naziste e che quanto precede legittima l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno patrimoniale o extrapatrimoniale che sia. Tali valori, già presenti come noto nella Costituzione, sono, come detto, fatti oggetto di specifica tutela anche penale e fanno parte della storia e della cultura della collettività a prescindere da ogni colore politico e dall'orientamento politico di ogni Governo, nazionale o regionale che sia.
Venendo ora alle domande, per quanto riguarda gli atti posti in essere, all'udienza dibattimentale del 10 dicembre 2020, l'Avvocatura regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 1334 del 2020, ha depositato la costituzione di parte civile della Regione. Nel corso di tale udienza è stata trattata l'ammissibilità delle parti civili con relativa discussione sulle eccezioni della difesa e l'ammissione, infine, da parte del Giudice di tutte le parti civili costituite, Comunità ebraica di Torino, Regione e ANPI Valle d'Aosta. Sono poi seguite le richieste istruttorie delle parti.
Riguardo invece alle richieste formulate nei confronti dell'imputato, l'Avvocatura ritiene non opportuno per il momento scendere nei dettagli di un atto depositato in un processo che è soltanto alle sue battute iniziali. Quello che si può dire è che la Regione, nel suo atto di costituzione, ha fornito gli elementi che fondano la sua legittimazione ad agire e ha trattato le ragioni che giustificano la domanda risarcitoria, che non è stata quantificata avendo fatto l'Avvocatura regionale espressa riserva di quantificare il danno nel momento in cui saranno presentate le conclusioni della parte civile, come previsto dall'articolo 523 del Codice di procedura penale, fase che, come è noto ad almeno uno degli interroganti, segue l'istruttoria dibattimentale e la requisitoria del Pubblico Ministero.
Infine, per quanto riguarda l'esito dell'azione civile esperita dalla Regione nel procedimento penale, l'Avvocatura regionale ribadisce che il dibattimento è appena iniziato e l'esito dell'azione della Regione nel procedimento costituirà una statuizione appunto civile nella sentenza che sarà pronunciata all'esito del dibattimento.
Presidente - Per la replica il vicepresidente del Consiglio Sammaritani, ne ha facoltà.
Sammaritani (LEGA VDA) - Questo tema è un tema estremamente delicato, anche importante a mio avviso, e proprio in un giorno come questo di particolare importanza, perché ci conduce in una sorta di campo minato. Mi scuso se uso una metafora guerresca o militare proprio oggi, ma così è e d'altronde è la Giunta che ci si è voluta inoltrare in questo campo minato. Quello che io penso di una situazione come questa, al di là dell'aspetto strettamente tecnico, è proprio il fatto che una Giunta regionale sicuramente fa della politica, è evidente, dà l'indirizzo politico, è nelle sue funzioni, ma non dovrebbe fare questo tipo di politica. Quando si va a tutelare discorsi come questo, cioè gli interessi diffusi, l'oggetto di tutela da parte di questa fattispecie di reato è il diritto costituzionale. Allora sì, è vero, per carità: la Regione, i valori antifascisti, antinazisti, va tutto bene, però questi li tutelano tantissimi soggetti; per esempio, anche tutti i 74 Comuni della Valle d'Aosta, e allora avremmo dovuto avere anche la costituzione di tutti i 74 Comuni della Valle d'Aosta.
In casi come questo, quando non c'è una lesione proprio diretta dei diritti di un soggetto, soprattutto un soggetto come la Regione, quindi la Giunta regionale e tutti i cittadini che sono rappresentati, forse sarebbe bene lasciare che questi diritti venissero tutelati da altri soggetti. La Comunità ebraica va benissimo, l'ANPI va benissimo, ma quando si fa questo tipo di politica, forse sarebbe bene che la Giunta si astenesse da fare queste cose. Perché io mi faccio una domanda: se adesso un pazzo qualsiasi cominciasse a dire sui social ripetutamente - non voglio fare l'esempio di questo signore che non so come andrà a finire, cosa ha fatto, mi interessa poco, lo abbiamo più o meno capito - se un pazzo qualsiasi cominciasse a dire che il regime comunista non ha mai creato neanche una vittima in tutta la sua storia, io vorrei vedere se la Regione Valle d'Aosta si costituirebbe parte civile. Non si costituirebbe probabilmente perché non troverebbe un magistrato che aprirebbe un fascicolo contro questo soggetto - questa purtroppo è un po' di ironia amara ma è così - ma soprattutto io dico che non si dovrebbe costituire, perché non è suo compito, non è questo il compito della Giunta regionale. Io capisco che siate stati indotti probabilmente da quella che è un'attrazione di sinistra in questo momento per certi versi politica e quindi siate stati indotti a fare questa costituzione di parte civile, ma questa opportunità che c'è nella delibera io non la vedo proprio! Perché io, fossi nella Giunta regionale, non mi sarei costituito parte civile in questo procedimento, così come non mi costituirei in quello del negazionista del sistema politico comunista, perché non è il compito dell'Amministrazione regionale. Non è compito dell'Amministrazione regionale sprecare così le energie di una Avvocatura regionale, per esempio, che va a fare questo lavoro, perché questo è un tipo di reato delicato, è un reato di opinione, questo è il problema.
Il reato di opinione - è qui che ci infiliamo in un territorio minato -: è compito degli organi politici di rappresentanza fare questo tipo di valutazioni? Perché questo reato colpisce che cosa? Colpisce proprio questo tipo di opinioni. Potreste andare a leggervi le sentenze che negli anni e nei decenni si sono susseguite sul discorso, per esempio, dell'apologia, perché questa è una sorta di apologia di certi tipi di orientamenti politici. Allora, negli anni '50, la Cassazione diceva che apologia era già soltanto manifestare un pensiero di un certo tipo: una sentenza gravissima, pericolosissima. Mentre poi negli anni '70 la Cassazione ha cambiato orientamento, grazie a Dio, e ha cominciato a dire che l'apologia è una manifestazione di pensiero di un certo tipo quando questa manifestazione costituisce istigazione a commettere dei reati, a provocare la commissione dei reati. Ma questo signore - che non mi interessa, come dicevo prima, cosa ha fatto, cosa non ha fatto - che sui social continua a dire che i lager nazisti magari non ci sono mai stati, che gli ebrei sono delle vittime false, eccetera, ma cosa ci interessa a noi della Regione, cioè a noi Giunta regionale? È questo il tema della questione. È il vostro compito? È il nostro compito? Secondo me no. Ecco perché questa situazione aprirebbe un dibattito veramente grande. Noi siamo convinti di questo e siamo convinti che abbiate sbagliato.
