Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 611 del 26 novembre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 611/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NUOVE NORME PER L'ESTENSIONE AGLI AFFETTI DA TUBERCOLOSI, NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE PREVISTE PER GLI ASSISTITI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE".

Presidente - Prima di dare la parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin, vorrei solo precisare che la legge presentata in data 8/10/81, n. 327, ha il parere favorevole dell'Assessorato alle Finanze, il parere della Commissione Affari Generali e Finanze, ed in più, essendo stata iscritta per decorrenza di termini, il parere della Commissione per la Sicurezza Sociale che essendosi riunita successivamente la trasmissione degli allegati e dell'o.d.g., non figura allegato insieme agli altri, ma che comunque esiste ed esprime parere favorevole all'approvazione, presenti il Consigliere Péaquin ed i componenti Consiglieri Clusaz, Lustrissy, Tripodi e Voyat.

Ha chiesto di parlare l'Assessore Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Anzitutto una precisazione: là dove si dice "la legge 23 dicembre 1978, n. 33" è da leggersi "legge n. 833"; evidentemente nella battitura è stato saltato un numero.

A parte questo, la legge per questioni istituzionali prevede il passaggio di funzioni, che prima erano svolte dal Consorzio antitubercolare, alla Regione, si tratta dell'estensione della pensione a quelli che non ne avevano diritto. È chiaro che la L.R. n. 42 già prevedeva questa forma assistenziale e che tutta la parte amministrativa venisse svolta dal Consorzio antitubercolare. Essendo state trasferite le funzioni come parte sanitaria all'U.s.l., il Consorzio ha personalità giuridica propria, per cui in attesa di regolamenti definitivi, queste funzioni previdenziali saranno svolte dalla Regione, per ovviare ad inconvenienti quali la sospensione di pensioni a quanti attualmente ne sono in godimento. Si tratta essenzialmente di un provvedimento finanziario per il passaggio di queste competenze.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato; do lettura dell'art. 1.

Art.1

La legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, è abrogata ed è sostituita dalla presente, le cui norme hanno efficacia dal 1° agosto 1981.

Presidente - Metto in approvazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono estese agli affetti da tubercolosi, residenti in Valle d'Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte di altri enti pubblici, i benefici di cui all'articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai trattamenti percepiti.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento, di cui all'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, modificato dall'art. 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è effettuato da una commissione sanitaria composta dal capo del servizio di medicina legale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di cui all'art. 3 - punto 2) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, presidente, da un medico dell'U.s.l. e da un medico designato dalle organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario impiegato dell'Amministrazione regionale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

Gli aspiranti alla concessione dei benefici assistenziali previsti dalla presente legge, debbono presentare domanda all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di assistibilità secondo i criteri e le modalità adottati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'erogazione degli analoghi benefici ai propri assistiti.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

Le provvidenze assistenziali sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza sociale.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 6 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

Contro il provvedimento di diniego di concessione delle provvidenze assistenziali, adottato dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza sociale, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Per i casi in cui i ricorsi presentati siano motivati dal mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento, la Giunta si avvale del parere espresso da apposita commissione composta dal coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di cui all'art. 8 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, presidente, dal dirigente sanitario della locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario impiegato dell'Amministrazione regionale.

La commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura fissata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 8 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 9.

Art. 9

L'onere di lire settantamilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede:

- mediante utilizzo dello stanziamento di lire venti milioni, già iscritto al capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981;

- mediante riduzione della somma di lire cinquantamilioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981;

per gli anni 1982 -1983 con la disponibilità relativa a "Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale" del bilancio pluriennale 1981-1983;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 9 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 10.

Art. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

£. 50.000.000

Variazione in aumento

Cap. 41050 - Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi

£. 50.000.000

Presidente - Metto in approvazione l'art. 10 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 11.

Art. 11

Lo stanziamento di lire ventimilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza Sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, è destinato alla copertura della presente legge.

Lo stanziamento di lire novantacinquemilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17 relativo rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è destinato per lire trentamilioni alla copertura della presente legge.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 11 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 12.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 12 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto.

Votazione al scrutinio segreto

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 21

Maggioranza: 13

Favorevoli: 23

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente - Pregherei di distribuire il testo del D.L. iscritto al punto n. 27, che mi risulta è stato discusso in Commissione e trasformato in seguito all'accordo intervenuto fra i presentatori e l'Assessore Rollandin. La proposta di legge 253 ha il parere favorevole espresso dalla 4a Commissione, presenti il Presidente Péaquin ed i componenti Consiglieri Clusaz, Lustrissy, Tripodi e Voyat, il parere della Commissione per l'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente, presieduta dal Presidente Lanièce, presenti i componenti Consiglieri, Bajocco, Faval, Maquignaz, Nebbia e Tonino. Pertanto il provvedimento ad avviso della Presidenza può essere discusso nel testo che viene ora distribuito e su cui si sono già pronunciate le due Commissioni. Se i presentatori Consiglieri Nebbia e Tripodi sono d'accordo su questo modo di procedere, allora la Presidenza propone di esaminare l'oggetto n. 27, tenendo conto che l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Pollicini, è in arrivo e che faremo successivamente l'oggetto n. 26.

Se non ci sono obiezioni a questo modi di procedere, passiamo alla discussione dell'oggetto n. 27.