Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 608 del 26 novembre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 608/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1976, N. 46 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA IN CONSEGUENZA DELLE PEREQUAZIONI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE".

Presidente - Ha chiesto di illustrare la relazione l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod, ne ha facoltà.

Chabod (DC) - Si tratta di un contributo annuo che diamo in base alla legge n. 46 con contratto collettivo nazionale del lavoro. Penso che la relazione sia abbastanza chiara.

Presidente - Prima di passare alla discussione generale, faccio presente che allegato al D.L. vi è il parere dell'Assessorato alle Finanze ed il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Finanze.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.

Carlassare (DPROL) - Il problema che mi pongo non è tanto se sono favorevole o contrario a questa legge, quanto il fatto che va riesaminata tutta la rete di servizi pubblici in Valle d'Aosta. È scandaloso che si continui a dare un finanziamento alle imprese private senza disporre di un piano serio di trasporti che copra tutta la Regione, perché finisce per essere un contributo a pioggia nei confronti delle poche imprese che ne usufruiscono.

Penso che la Regione dovrebbe impostare uno studio approfondito sui bacini di utenza reali dove il contributo al privato si può pensare come corresponsione per un servizio di taxi pubblico, o di piccoli automezzi che stazionano nei paesi più lontani, che sono a disposizione dei cittadini per poterli condurre nei luoghi dove transitano le linee dei pullman. I pullman dovrebbero invece essere inseriti in un servizio regionale o quantomeno in un servizio pubblico non gestito da privati. Per questi motivi ora esposti, voto contro, non tanto perché questo finanziamento che viene dato sia irregolare, ma perché in linea di principio sono contro al finanziamento che viene dato alle imprese così come avviene ora.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1.

Art. 1

In applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, l'ammontare dei contributi, da concedere alle imprese private che gestiscono in concessione autolinee di interesse regionale, viene aumentato per l'anno 1981 di £. 48.000.000.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 38020 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di £. 48.000.000, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1981 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) - Spese per lo sviluppo economico - per £ 47.000.000), e 38000 (Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per £ 1.000.000, della parte spesa del Bilancio preventivo per l'anno 1981);

- per gli anni 1982 e 1983 mediante utilizzo delle disponibilità relative alle spese per "interventi nel settore dei trasporti" - Programma 2.2.2.15 del bilancio pluriennale 1981/83;

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

capitolo 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori

£ 1.000.000

capitolo 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)

£ 47.000.000

TOTALE £ 48.000.000

Variazione in aumento:

capitolo 38020 - Spese per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore

£ 48.000.000

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente - Il Consiglio è chiamato, per votazione segreta, ad esprimersi sulla legge nel suo complesso.

Votazione a scrutinio segreto

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Il Consiglio approva.