Oggetto del Consiglio n. 172 del 14 dicembre 2020 - Resoconto
OGGETTO N. 172/XVI - Illustrazione abbinata della proroga per il triennio 2021-2023 della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione n. 1186/XV, del D.L. n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali), del D.L. n. 3 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023) e del D.L. n. 4 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
Bertin (Presidente) - Punti n. 18, 19, 20 e 21 dell'ordine del giorno. Affrontiamo la discussione sui documenti del bilancio, l'illustrazione del DEFR, la legge di stabilità e la legge di bilancio. Le relazioni dovrebbero già esservi pervenute via mail. Come sapete, la discussione si effettuerà domani e sarà congiunta sui diversi punti all'ordine del giorno con lo stesso oggetto. Interverranno i relatori di maggioranza, consigliere Malacrinò, di minoranza consigliere Aggravi, vi sarà l'illustrazione dell'Assessore alle finanze e la relazione del Presidente della Regione. Ha chiesto la parola per la relazione il presidente della II Commissione consigliere Malacrinò.
Malacrinò (PCP) - I documenti che mi auguro andremo a licenziare al termine dei lavori di questa settimana si riferiscono: al disegno di legge n. 2 avente come oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023). Modificazioni di leggi regionali", al disegno di legge n. 3 avente come oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2021-2023" e al disegno di legge n. 4 avente come oggetto: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni".
È stato detto a più riprese che, per quanto riguarda il bilancio 2021-2023, si tratta di un bilancio tecnico. Come sappiamo, i vincoli di finanza pubblica e le normative vigenti obbligano l'ente a fare certe scelte. In particolare la norma prevede che il bilancio debba essere presentato in Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno. Dal momento che le tempistiche erano molto ristrette tra l'insediamento e appunto la scadenza di ottobre si è deciso di percorrere questa strada che garantisce risorse in continuità con quelle della previsione del triennio 2020-2022 e si pone come obiettivo la prosecuzione della gestione evitando il ricorso all'esercizio provvisorio.
Si tratta dunque di un documento che è ben conosciuto dai colleghi presenti già nella scorsa legislatura, infatti esso nasce da una rimodulazione tecnica della seconda annualità del previsionale 2020-2022, dunque un bilancio pre-Covid che vedrà sicuramente ridotte le entrate e sul quale bisognerà intervenire in sede di assestamento con un aggiornamento della previsione di entrata al fine di garantire gli equilibri di bilancio che vedrà necessariamente applicare una quota dell'avanzo di amministrazione a copertura delle minori entrate.
Le motivazioni che ci hanno portato a questa legislatura sono ormai note, nascono da un'instabilità politica ormai cronica che ci ha visti iniziare il 2020 con un bilancio e una gestione provvisoria che ha causato gravi conseguenze e ritardi per l'approvazione dei bilanci di altri Comuni; a questa situazione si è aggiunta la grave crisi pandemica, la gestione ordinaria dell'ente e le elezioni anticipate, poi posticipate, insomma, un disastro. Gestione ordinaria che non ha nemmeno permesso, ad esempio, la ratifica delle variazioni di bilancio legata agli aiuti Covid di cui alle leggi n. 5 e n. 8 votate lo scorso mese e contenute nel DL n. 5 di cui sono stato relatore. Destino simile legato anch'esso all'instabilità politica il previsionale 2019-2021 approvato dalla Giunta Spelgatti, poi terminata il 10 dicembre 2018 ed ereditata dalla Giunta Fosson. Stessa situazione o molto simile l'anno precedente visto che la trentesima Giunta regionale presieduta dal presidente Viérin ha iniziato il suo percorso in data 13 ottobre 2017. Non vado ancora indietro nel tempo ma immagino che la situazione si sia replicata anche in un passato più remoto visto che abbiamo avuto 7 Giunte diverse in 7 anni.
Il documento più importante dell'ente, l'atto politico di programmazione per eccellenza, che mette in campo le risorse per l'attuazione dei programmi e mette in gioco l'Amministrazione al fine di risolvere le problematiche che interessano la nostra comunità e il nostro territorio, aprendo il confronto sulle gravi criticità che colpiscono da anni la nostra realtà e che saranno sicuramente amplificate, peggiorate da questa pandemia viene dunque declassato a un ruolo più basso. Immagino che sarà necessaria una riflessione da parte di tutti sul nostro futuro e sulla necessità di lavorare per la nostra comunità garantendo una stabilità e una serietà che possa dare le risposte ai nostri cittadini.
Ringrazio i Commissari della II Commissione e tutti i Consiglieri che hanno partecipato in un clima assolutamente collaborativo che ha visto la partecipazione delle principali associazioni di categoria, parti sociali e portatori di interesse, che hanno agito nella consapevolezza della scelta fatta per evitare nuovamente l'esercizio provvisorio proponendo soluzioni e suggestioni in qualche caso già recepite negli emendamenti alla già citata legge n. 5, in altri casi oggetto di verifiche da parte degli uffici e mi auguro oggetto di emendamenti nei prossimi giorni. Tutto il lavoro svolto dalla II Commissione è stato oggetto di una mia relazione al presidente Lavevaz e all'assessore Marzi in data 30 novembre. Tutta la documentazione prodotta è stata inviata agli uffici per tutte le verifiche e approfondimenti del caso.
Le proposte, le considerazioni, le soluzioni alle problematiche fatte dai nostri interlocutori che non saranno prese in considerazione in questa fase saranno sicuramente vagliate dalla Commissione e riproposte alla prima variazione di bilancio o in fase di imputazione dell'avanzo.
Per quanto riguarda il disegno di legge n. 3, il bilancio 2021/2023 è redatto nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Il bilancio 2021-2023 è un bilancio tecnico, come già detto. A tal fine, si è proceduto anche, con apposito atto, alla proroga dell'efficacia degli indirizzi contenuti nel Documento di Economia e Finanza (DEFR) per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio regionale con delibera di Consiglio n. 1186 della XV legislatura, rinviando al 2021 l'emanazione di nuove linee guida coerenti con il nuovo programma di legislatura. Il bilancio regionale pareggia nell'importo complessivo (compresi i residui differiti, il fondo pluriennale vincolato, le contabilità speciali e le partite di giro) di 2.032.000.000 di euro per l'anno 2021, 1.435.000.000 per l'anno 2022, 1.435.000.000 per l'anno 2023.
Nella parte spesa, nella missione 20, programma 20.003 - Altri fondi, trova evidenza l'accantonamento per il contributo alla finanza pubblica della Regione che, a legislazione vigente, è determinato in annui 102.807.000 euro. Contestualmente al bilancio di previsione, nell'ottica di rendere più chiaro l'utilizzo delle risorse stanziate nel Titolo II della spesa, vengono approvati anche il programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023 e il relativo elenco annuale, redatti in continuità con la programmazione precedente. Al fine di una corretta valutazione del documento di bilancio è importante ricordare, soprattutto in riferimento agli investimenti, che con nuove regole contabili gli stessi vengono contabilizzati in modo pluriennale in corrispondenza dell'effettiva esigibilità degli interventi finanziati.
A partire dal 2020, inoltre, trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 in inosservanza delle quali per gli investimenti di importo superiore a 100 mila euro è stata iscritta a bilancio e inserita nel piano dei lavori in apposita scheda solo la quota relativa al livello minimo di progettazione.
Si precisa inoltre che le previsioni di entrate includono i residui attivi differiti e riaccertati nel triennio in esame e il fondo pluriennale vincolato, così come gli stanziamenti di spesa includono i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato.
Per quanto concerne il DL n. 2, la legge di stabilità è la legge a tutti gli effetti che adegua l'ordinamento regionale in materia finanziaria al fine di predisporre le autorizzazioni successivamente recepite nel bilancio regionale. Le previsioni di bilancio infatti sono effettuate a legislazione vigente, a cui si aggiungono le ipotesi di modificazione inserite nella legge di stabilità. Per questo ruolo la legge di stabilità è anche definita "legge ponte" e il contenuto obbligatorio della legge di stabilità è riconducibile di fatto a cinque materie che corrispondono con i capi di riferimento e cioè alle entrate, al personale, alla finanza locale, alla sanità, alle politiche del lavoro e ai fondi europei.
La legge si compone di 6 capi e 18 articoli. L'articolo 1 determina che la maggiorazione IRAP prevista dall'articolo 7 della legge n. 14 del 2015 sia rinviata di un anno causa Covid. L'articolo 2 prevede il rientro dei fondi regionali da Finaosta per 8,5 milioni per il 2021 e 27 milioni per il 2022. Con il Capo II, che consta di 7 articoli, vengono trattati i temi come la dotazione organica, le procedure selettive, l'accesso alla qualifica dirigenziale. Con l'articolo 10 vengono individuate le risorse destinate alla finanza locale in linea con quanto finanziato lo scorso anno. L'articolo 11 determina le risorse destinate alla spesa sanitaria incrementando la somma prevista lo scorso anno per 300 mila euro. L'articolo 12, sempre in tema sanitario, abroga il cosiddetto "super ticket". Il Capo V reca gli interventi in materia di sviluppo economico. Il Capo VI, composto da 3 articoli, reca alcune disposizioni e modifiche di leggi regionali.
Per quanto riguarda il DL n. 4, si tratta anche in questo caso di un documento tecnico che nasce principalmente dalla necessità di recepire delle normative nazionali. Il presente disegno di legge si compone di 6 capi per complessivi 13 articoli. L'articolo 1 riguarda la modifica della legge n. 84/1993, con questa variazione si porta da 10 a 5 il numero dei dipendenti in modo tale da poter permettere anche alle aziende più piccole di poter accedere ai contributi previsti. Il Capo II si compone di 2 articoli piuttosto corposi che riguardano alcune norme di natura urbanistica che vanno in parte a modificare la legge n. 11/1998. La nostra Regione ha competenza primaria in ambito urbanistico e quindi non c'è un recepimento automatico delle norme nazionali al nostro ordinamento, motivo per cui si rende necessario fare queste modifiche per renderle attuative semplificando dunque il quadro attuale. Il Capo III riguarda disposizioni in materia di ambiente. L'articolo 4 va a modificare l'articolo 5 della legge n. 27/1999 in merito al servizio idrico. L'articolo 5 disciplina e semplifica il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'asportazione di materiale dagli alvei. Il Capo 4 reca disposizioni in materia di turismo con le quali vengono modificate alcune norme regionali. Il Capo V si compone di 2 articoli. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di regime dei beni della Regione e di contratti pubblici. L'articolo 11 proroga i termini di un anno relativamente alla regolarizzazione, come previsto dalla norma regionale n. 21/2016. Il Capo VI riporta le disposizioni finali.
L'iter della Commissione ha preso il via in data 9 novembre 2020 con la nomina dei relatori Aggravi per la minoranza e il sottoscritto per la maggioranza. I lavori sono proseguiti nelle date del 16, 17, 20, 23, 24, 25 e 30 novembre con l'audizione del Governo e dei principali stakeholder. La II Commissione consiliare permanente, riunitasi in data 30 novembre, presenti i componenti Marquis, Rosaire, Aggravi, Brunod, Carrel, Marguerettaz e il sottoscritto, ha preso in esame i disegni di legge n. 2, n. 3 e n. 4 presentati dalla Giunta regionale in data 4 novembre 2020. La Commissione a maggioranza ha espresso parere favorevole con l'astensione dei consiglieri Aggravi, Brunod e Carrel.
Presidente - Sempre come relatore, ha chiesto la parola il consigliere Aggravi, ne ha facoltà.
Aggravi (LEGA VDA) - Anche all'inizio di questa nuova legislatura ho l'onore con questa relazione ai disegni di legge di stabilità regionale per il triennio di programmazione 2021/2023 di poter rappresentare il punto di vista dell'opposizione. Ringrazio il mio gruppo consiliare della Lega Vallée d'Aoste e parimenti quello di Pour l'Autonomie per avermi dato fiducia in tale ruolo. Mi si consenta anche di ringraziare gli uffici che hanno lavorato all'elaborazione dei documenti in esame e i colleghi della II Commissione per il lavoro fatto insieme.
Questa finanziaria nasce con un mero intento "tecnico", così come ha confermato lo stesso Assessore competente sin dalla sua presentazione. L'intento del Governo è stato infatti quello di poter dare una continuità all'Amministrazione regionale che nell'avvio di questa nuova legislatura si trovava a dover chiudere l'esperienza passata dell'ordinaria amministrazione dovuta al famigerato "esercizio provvisorio". Due termini che hanno segnato fortemente l'attività e le scelte che il passato Consiglio regionale ha dovuto e potuto prendere. Il tutto dovendo far fronte a un'emergenza senza precedenti, quella pandemica, che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma altresì anche con i postumi di un terremoto politico, anch'esso senza precedenti (o forse qualcosa si era già visto in passato), che aveva portato la Valle d'Aosta all'onore delle cronache per tristi vicende. Terremoto che, come abbiamo anche potuto vedere nel corso dell'ultimo fine settimana, sta generando non poche scosse di assestamento dal termine ed esito futuro incerto.
La scelta di portare all'attenzione di questo Consiglio una finanziaria "tecnica" consentirà così all'Amministrazione, nel bene, di poter proseguire l'attività in normale - la chiamerei così, mi perdonerete - amministrazione ma, nel male, in continuità con scelte di bilancio nate in un momento di caos preelettorale costante e tensione politica molto forte. Proprio su questa seconda caratteristica concentrerò pertanto l'attenzione di questa mia relazione evidenziando alcuni aspetti meritevoli di critica e formulando al contempo suggerimenti e proposte utili per prossimi passaggi consiliari di natura bilancistica ovvero in vista del prossimo assestamento.
Un bilancio di previsione, seppur nato "tecnico", rappresenta de facto il principale documento di manifestazione concreta delle scelte di governo ottemperate da un organo politico, scelte a sua volta "messe a terra", come amano dire les politiciens de chez nous, da una struttura amministrativa organizzata secondo la volontà dell'organo stesso.
Il Governo ha deliberato la propria macrostruttura organizzativa il 23 ottobre scorso e la conseguente microstruttura venerdì 9 dicembre. Questo bilancio pertanto non nasce - e indirettamente lo abbiamo già detto - in coerenza con la struttura stessa. Eh sì, perché seppur l'Assessore competente in materia alla sua presentazione disse proprio che la volontà era anche quella di dare una sorta di continuità anche amministrativa delle scelte fatte, notiamo immediatamente che la struttura organizzativa oggi definita è ben diversa in molti aspetti, anche importanti, rispetto al passato, non soltanto da un punto di vista della distribuzione delle deleghe, bensì anche in alcune scelte che determinano la peculiarità di questa organizzazione.
All'approvazione della macrostruttura il Presidente della Regione ebbe a dire: "il provvedimento adottato oggi, così la nuova ripartizione delle deleghe, vuole essere il punto di partenza per una riforma della macchina amministrativa ", parole che se lette a sé stanti, sono sicuramente condivisibili, tuttavia oggi capiamo che proprio così non è. Prendo ad esempio una particolarità di questa nuova organizzazione ovvero l'avvenuta soppressione della struttura di audit interno, una novità che l'allora Giunta Spelgatti portò in seno all'Amministrazione perché si riteneva necessario definire un terzo livello di controllo utile all'Amministrazione medesima, ovvero alla salvaguardia dell'efficienza dei processi amministrativi, perché in linea con le buone pratiche nazionali e non soltanto.
Nel corso delle audizioni della legge sui debiti fuori bilancio, da molti considerata un passaggio obbligato, quasi banale, e per altri invece il male assoluto, chiesi se, a seguito dell'individuazione di questi debiti, vi fosse stata una dovuta segnalazione alla struttura di audit interno al fine di poter verificare se tali partite - almeno per quelli non di natura legale che si sa tipicamente nascono a seguito di eventi non sempre puntualmente preventivabili come le sentenze giudiziarie - fossero nati da inefficienze dei relativi processi amministrativi. Sinceramente non ebbi una risposta del tutto soddisfacente, non tanto per chi cercò di darmela ma perché capii che l'importanza e l'opportunità di avere in struttura un presidio al rischio come quello dell'audit interno non era... come dire? "passato" nella mente di tutti, in particolare di chi sta al vertice delle catene decisionali, e non parlo soltanto di noi politici-amministratori. Questo è un passaggio che per molti forse pare lezioso ma la dice lunga sul leitmotiv con cui l'organizzazione è stata ridefinita.
Sempre con riferimento alla macchina amministrativa, credo necessario porre all'attenzione dell'Aula alcune considerazioni generali sulle disposizioni in materia di personale di cui al Capo II del DL n. 2. A memoria, infatti, non è la prima volta che nel corso delle audizioni in II Commissione le organizzazioni sindacali lamentano, giustamente, la mancanza di concertazione tra l'Amministrazione e le rappresentanze dei lavoratori sulle tematiche relative al contratto del comparto unico regionale. Conosciamo tutti le difficoltà che il comparto pubblico sta vivendo, anche per effetto dell'emergenza epidemiologica, che ha dimostrato nel pratico che vi è la necessità, proprio come ha detto anche il Presidente, di una seria riforma dell'Amministrazione, che viene tanto percepita oggi così distaccata dalla realtà. Ricordiamo tutti le note vicende dei gruppi tecnici di lavoro e le difficoltà nella messa a terra delle misure anti Covid e di un'ottica non del tutto votata a incontrare le necessità del cittadino e soprattutto delle imprese. Al contempo ricordiamo le problematiche inerenti il divario tecnologico dell'Amministrazione e degli Enti locali rispetto al privato e anche le inefficienze relative all'allocazione delle risorse nella struttura organizzativa pubblica.
Certamente fa molto strano sentir pronunciare queste parole da chi non è sicuramente visto, almeno a priori, come un amico delle forze sindacali, amici che oggi, care organizzazioni sindacali, dovreste avere all'interno di questa compagine di Governo e di maggioranza ancora più di prima, che pure non ha posto al centro della sua prima azione amministrativa la logica della concertazione e della contrattazione. In tal senso credo che il richiamo fatto all'ARRS sia utile nell'ottica di riformare concretamente una macchina regionale che non può più permettersi rigidità e movenze spesso degne della passata DDR, la Germania dell'Est. Vede, Presidente, questo non mi sembra proprio il punto di partenza per una riforma della macchina amministrativa, ci sono ancora troppe cose che sanno di stantio, di vecchio e meritano una maggiore attenzione e volontà di cambiamento.
Il DDL n. 2 concentra poi la propria attenzione alle tematiche della finanza locale, della sanità e dello sviluppo economico.
Per quel che riguarda la finanza locale, rimando ogni commento o considerazione alla discussione nel corso della presente seduta al punto dedicato alla proposta di legge n. 7.
Per quel che riguarda invece il Capo IV sulla sanità, si è appurato nel corso delle audizioni che quanto previsto resta in linea con il passato, proprio nell'ottica "tecnica" dell'intero documento. Resta però inteso che occorrerà nel corso della presente legislatura, senza attenderne la fine, prendere delle decisioni importanti che aspettano da fin troppo tempo. L'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ci ha sentenziato senza pietà come non si possa oggi - e forse già ieri - prendere una decisione concreta, esaustiva e definitiva sul dossier Ospedale senza valutarvi insieme il futuro del territorio. Più di ogni altro modello teorico il Covid-19 ci ha dimostrato come il modello Ospedale-centrico non ci permetta di fronteggiare e prevenire situazioni di grande emergenza sanitaria, così come anche di efficiente risposta delle strutture mediche che meritano un rafforzamento del presidio territoriale e "di base" che nel tempo ci si è dimenticati in virtù di scelte "taglia e cuci" prive di una generale strategia che considerasse il sistema sanitario nel suo complesso. È inutile fare grandi progetti di sviluppo e di attrazione votati al solo denaro senza creare un sistema efficiente e performante nel tempo su base aziendale sia esso di normalità che di emergenza.
Il Capo V dello sviluppo economico deve, invece, permetterci di fare quel passo in più necessario sul breve periodo. Se la situazione contingente di inizio legislatura, nuovo Governo, nuova distribuzione di deleghe e uffici e di emergenza epidemiologica non hanno generato le condizioni per poter sviluppare una "manovrina" utile a dare ossigeno preventivo a questa nuova fase della crisi, è bene che non si attenda soltanto il prossimo assestamento di bilancio per poter definire misure utili non tanto allo "sviluppo economico", bensì al "mantenimento economico" dell'attuale tessuto imprenditoriale e lavorativo valdostano. Proprio con questa prospettiva abbiamo lavorato nelle scorse settimane al fine di poter dare un nostro contributo in termini programmatori per un primo intervento straordinario che possa vedere la luce nel corso del primo trimestre 2021, ma lo vedremo domani nel dettaglio e nei prossimi giorni. Questo perché ancor di più delle motivazioni che videro nascere in II Commissione la legge n. 5, oggi ci troveremo di fronte a una stagione invernale già fortemente mutilata e di incerto avvio e a un'incertezza totale riguardo al futuro. In economia di vaccini non ce ne sono, cura e prevenzione sono i soli strumenti disponibili. A tal riguardo crediamo quindi necessario definire al più presto, anche in forza della volontà espressa dall'articolo 5 della tanto vituperata legge regionale n. 11, un primo pacchetto di misure di sostegno all'economia e alle categorie sociali maggiormente colpite che possa scongiurare effetti devastanti alla nostra comunità. Che cos'è la nostra economia senza la stagione invernale? Al di là di certe ipocrisie sentite negli ultimi giorni, soprattutto a livello nazionale, sappiamo tutti quale sia la risposta.
Cari colleghi, in chiave futura vi è un aspetto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione proprio perché è utile a capire cosa ci aspetta nel breve periodo. All'interno della relazione tecnica di accompagnamento del DDL n. 3 vi invito a leggere con attenzione quanto riportato a commento dell'andamento del Titolo I relativo alle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa con riferimento alla dinamica delle minori entrate per effetto della crisi.
In sintesi si evidenzia come la previsione delle minori entrate per il 2021 venga valutata con riferimento agli stanziamenti di due capitoli di tributi erariali compartecipati, l'IVA e le accise sui carburanti in quanto tipicamente sensibili alle misure di lockdown (pensiamo per l'appunto alle variabili "consumo" e "movimento"). Tale effetto, tuttavia, si avrà concretamente proprio sull'esercizio 2021 in quanto la relativa devoluzione alla Regione viene quantificata sulla base del gettito dell'anno precedente. La relazione specifica che sul 2021 l'effetto sarà pari a complessivi 71,5 milioni, per cui lo Stato, come già sappiamo, è intervenuto nel corso dell'anno corrente riducendo il previsto contributo al risanamento alla finanza pubblica con un beneficio netto di 84 milioni. Questo andamento deve farci considerare il fatto che se la prima fase di lockdown è indirettamente "costata" al bilancio regionale 71,5 milioni, allo stesso modo, se non con effetto maggiore, anche nel corso del prossimo 2021 dovremo far fronte a un minor gettito di entrata, e parlo anche del 2022, e quindi a minori possibilità di spesa sull'anno successivo, anche se lo Stato centrale dovesse replicare lo sconto alla compartecipazione al risanamento delle finanze pubbliche. Questo effetto, in ottica di una futura programmazione, va confrontato necessariamente con l'andamento delle risorse disponibili che negli ultimi anni, dopo una fase di ripresa tra il 2016 e il 2020, si sta nuovamente contraendo, fatta eccezione ovviamente sull'anno 2021, dove c'è la partita di giro dell'estinzione del prestito obbligazionario di 515 milioni.
In sintesi, qualsiasi futura politica di sviluppo (o "mantenimento") economico dovrà tenere conto che l'effetto nel breve periodo della crisi generata dall'emergenza epidemiologica determinerà un minor gettito per i titoli di entrata tipica del nostro bilancio che, combinato con chiusure di attività e crisi di impresa, rischiano di potenziarne l'effetto distorsivo sulle possibilità di spesa nel medio periodo da parte della Regione autonoma.
In conclusione la missione autentica di questa finanziaria oggi è quella di permettere all'Amministrazione regionale di poter proseguire la propria attività senza il rischio di ripiombare nell'incubo dell'esercizio provvisorio. Per questo non riscontriamo nell'insieme dei disegni di legge alcuna novità significativa, alcuna riforma strutturale necessaria e anche nessuna misura anti Covid. Questo dato di fatto è però oggi combinato con gli effetti di questa nuova fase di lockdown, che, oltre a impedire l'avvio dell'importante stagione invernale, sta minando concretamente la sopravvivenza di tante attività, imprese e posti di lavoro, che sono nonostante tutto riusciti a superare la prima fase della crisi. Se l'estate è ripartita anche grazie ai buoni risultati registrati a inizio 2020, l'avvio del nuovo anno sarà basato su ben altre condizioni di partenza. Per questo motivo crediamo sia necessario mettere in campo un pacchetto di misure che possa nascere nel corso del primo trimestre 2021, come abbiamo già detto, senza aspettare necessariamente l'assestamento, proprio perché molte realtà rischiano di non avere più tempo a disposizione (oltre che la liquidità vitale per sopravvivere).
Una pubblicazione del professor Massimo Lévêque del 1992, "L'autonomia al bivio", descriveva come gli elementi di criticità dell'economia valdostana di allora fornissero "un quadro complessivo caratterizzato da non trascurabili fattori di debolezza sia sul piano strettamente economico, sia sotto il profilo politico-istituzionale, perché il crescente spazio acquisito dalla Pubblica Amministrazione - e quindi dalla politica - nelle vicende economiche regionali tende a ridurre progressivamente l'autonomia dei diversi soggetti economici, rischiando di mettere seriamente in forse il corretto funzionamento dei meccanismi solitamente alla base di una moderna democrazia economica". Dal 1992 ad oggi, anche prima del Covid, non è cambiato molto nel complesso e se oggi non si agisce per salvaguardare quel tessuto economico privato che fa della nostra Regione quello che concretamente è, rischiamo davvero di perdere definitivamente la possibilità di poter evolvere il sistema Valle d'Aosta perché saremo obbligati nel frattempo a ricostruirlo. Questo è il nostro punto di partenza e la Valle d'Aosta non può più davvero aspettare.
Presidente - Per l'illustrazione, la parola all'assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio Carlo Marzi.
Marzi (AV-SA) - Il bilancio che ci apprestiamo a discutere nasce da una scelta politica di umiltà e responsabilità che si colloca nel solco della continuità amministrativa ed è finalizzata a garantire la prosecuzione della gestione evitando di dover incorrere nel rischio dell'esercizio provvisorio, nell'alveo degli indirizzi già contenuti nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2020-2022.
Esso è, nei suoi contenuti, frutto di un'analisi tecnica e si incardina in un quadro di estrema complessità, condizionato, oltre che da una fase storica di generale incertezza economica, anche dall'incorrere di un'emergenza sanitaria e sociale di cui ancora non siamo in condizione di stimare durata ed evoluzione. Un'emergenza di cui, al netto degli effetti immediatamente deducibili in termini di contrazione generale dell'economia e crisi occupazionale, non abbiamo ancora piena contezza in termini di impatto sulle famiglie, sul tessuto imprenditoriale e professionale, sulla tenuta di equilibri sociali già precari e a rischio di ulteriori stati di esclusione e di povertà. La fase emergenziale ancora in atto richiede ulteriori allocazioni di risorse sia in ambito sanitario e sociale per il contrasto all'emergenza Covid-19, sia nel settore di sviluppo economico, turistico e territoriale per il superamento delle conseguenze della pandemia, attraverso la riproposizione delle misure di ristoro e di sostegno, opportunamente implementate e aggiornate con una particolare attenzione all'equilibrio tra spesa e investimento.
Il percorso che si è intrapreso, improntato all'ascolto e alla condivisione, è già stato avviato attraverso le audizioni dei rappresentanti degli Enti locali e del tessuto socio-economico regionale della II Commissione consiliare nell'ambito dell'esame delle leggi di stabilità e di bilancio per il triennio 2021-2023. Un percorso che vede la centralità dell'organo consiliare e che risulterà sostanziale per giungere al successivo aggiornamento e assestamento dei documenti finanziari e programmatici, in aderenza alla finalizzazione del programma di legislatura. Pertanto assumono rilevante importanza e significato le proposte e le sollecitazioni rese alla parte politica dai rappresentanti del CPEL, dalle organizzazioni sindacali, dai rappresentanti del tessuto socio-economico regionale, quali la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, da Confindustria, dalle organizzazioni dei settori del mondo agricolo, del commercio, dell'artigianato e dei servizi, da Finaosta, dai referenti del terzo settore e dei consumatori. Dalle audizioni emerge, rispetto al quadro generale di difficoltà generato dalla pandemia, una condivisione di prospettive in sintonia con la parte politica, che dovrà contemperare le esigenze proposte con le risorse disponibili e che si sostanzia nel concepire uno sviluppo sostenibile e in aderenza alle potenzialità del territorio e ai bisogni e alle attese dei suoi abitanti. Risulta pertanto evidente come sia oggi preminente rispetto al passato ricercare nuovi approcci nelle valutazioni dei contenuti e nelle modalità di confronto a dispetto delle aspettative politiche di parte.
Oltre alla stabilità di governo, la comunità valdostana richiede uno sforzo di vero confronto sui contenuti, svincolato dai consueti schemi, storicamente perimetrati da legittimi approcci ideologici e di parte, che da sempre hanno condizionato la massima Assise regionale. Ci è chiesto di dare contenuto e sintesi a regole e ruoli della politica senza i quali restano solo riti e liturgie che non sono più aderenti alla realtà che stiamo vivendo. Il bilancio di previsione che poniamo in discussione e in votazione è un documento contabile che sussegue in maniera logica e consequenziale a quanto abbiamo appena indicato in premessa. Esso pareggia sulla cifra di 2 miliardi e 32 milioni di euro e, al netto delle entrate e delle spese inerenti il prestito obbligazionario in scadenza nella primavera del 2021, esprime numeri in linea con gli esercizi delle altre annualità del triennio.
Il totale dei 5 titoli delle entrate in tal senso, al netto dell'estinzione del prestito di cui sopra, ammonta a euro 1.302 milioni di euro e sono già oggi una prima conseguenza, come richiamato tra l'altro dai colleghi, sui gettiti previsti per effetto della crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria. Ecco quindi che sia i tributi propri che le compartecipazioni ai tributi erariali, come richiamato, tra l'altro, anche dal collega Aggravi, sono tra le più sensibili al lockdown - IVA e accise dei carburanti - risultano essere in calo rispetto alla precedente previsione di 90 milioni di euro. Si fa fronte a questo squilibrio grazie alle entrate straordinarie previste per questo tipo di evenienza dal DL n. 34/2020 - di cui tanto si è parlato nel 2020 appunto e in occasione dei disegni di legge approvati appunto nel 2020 prima dell'attuale legislatura - e dalla giusta riallocazione sul biennio 2021-2022 degli utili di CVA per il tramite di Finaosta.
In merito alla totalità delle spese, al netto della parte spese per il rimborso dei prestiti, ovvero sostanzialmente del BOR da oltre 543 milioni di euro in uscita, la somma delle spese correnti e delle spese da investimento è pari a 1.386 milioni di euro, che vedono dare priorità alle esigenze sanitarie e di tutela della persona come prima voce di spesa con il 29 percento del totale, seguite dall'istruzione con il 14 percento, passando poi agli Enti locali, ai trasporti, all'ambiente e allo sviluppo economico.
Fatta quindi questa dovuta analisi sulle macro voci del bilancio, la legge di stabilità ha avuto un contenuto ridotto al minimo obbligatorio garantendo comunque che i trasferimenti senza vincolo di destinazione per Comuni e Unités permangano a invarianza di trasferimento. Essa infatti - la legge di stabilità - adegua l'ordinamento regionale in materia finanziaria al fine di predisporre le autorizzazioni successivamente recepite nel bilancio regionale. Le previsioni di bilancio sono infatti effettuate a legislazione vigente e vi si aggiungono le ipotesi di modificazione inserite nella legge di stabilità, che in tal senso svolge perfettamente il suo ruolo di "legge ponte" andando a definire gli indirizzi per materie significative quali le entrate, il personale, la finanza locale, la sanità e le politiche del lavoro.
A questo punto, tenendo in considerazione l'analisi della situazione contingente del nostro bilancio appena fatta, è necessario porre il giusto rilievo alle linee strategiche in via di definizione a tutti i livelli amministrativi: nazionali, regionali ed europei. Le sfide economico-sociali che si stanno delineando hanno, infatti, come principale obiettivo la necessità di esaudire le seguenti esigenze: 1) migliorare la nostra capacità di ripresa; 2) ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; 3) sostenere la transizione verde e digitale; 4) innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.
A partire dalla programmazione europea, passando per il piano di ripresa e resilienza nazionale fino alle ultime declinazioni di natura regionale, sono stati individuati i seguenti ambiti sui quali si devono concentrare le risposte alle esigenze di cui sopra: la salute; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità; l'istruzione, la formazione, la ricerca e la cultura; l'equità sociale, di genere e territoriale; la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. Queste le sei linee di cui si parla ormai a tutti i livelli amministrativi, ripeto, da quello europeo fino alle deliberazioni che tutte le Regioni stanno attuando.
È necessario, partendo da un documento politico tradotto a livello contabile come la finanziaria regionale, sapere guardare alle necessità davanti alle quali la situazione pandemica ci pone. In tal senso le analisi effettuate per leggere l'attuale contesto hanno chiaramente evidenziato che i punti strategici soprariportati risultano essere le maggiori criticità sulle quali intervenire a livello strutturale. La situazione di difficoltà che la Valle d'Aosta sta vivendo a livello economico è evidente in tutti i settori e riguarda ogni ambito economico dalle famiglie alle imprese. Ciononostante i seguenti dati, come, ad esempio, le disponibilità liquide delle imprese e delle famiglie, la semplificazione dell'accesso alle forme di garanzie sui debiti e gli effetti positivi delle moratorie sui rimborsi delle posizioni debitorie possono essere interpretati come possibili soluzioni di sostegno e sviluppo economico future da approfondire rispetto a una situazione di generale difficoltà. I nostri Comuni, la montagna in generale, stanno vivendo un momento di forte difficoltà, di solitudine e di incomprensione generalizzata. La lettura del nostro territorio disposta a livello centrale evidenzia una palese difficoltà nel conoscere e riconoscere le nostre particolarità e la stessa struttura del nostro storico concetto di comunità locali. A questo proposito un ritorno a una solidarietà pragmatica tipica delle nostre piccole comunità sarebbe auspicabile a tutti i livelli, a partire da quello istituzionale, sospendendo un uso masochistico dell'eccessiva litigiosità. L'esperienza di queste ultime settimane evidenzia in particolar modo un chiaro tentativo, sebbene errato, da parte centrale di tradurre la realtà valdostana come una media di fattori ordinari, piuttosto che secondo categorie territoriali e sociali che potremmo definire standard e orizzontali ed è proprio qua il paradosso logico: tentare di omologare quanto per suo stesso "Statuto" è particolare, piuttosto che rendere piana la nostra specialità montana.
Mi sento di dire - ed è stato già occasione di confronto in occasione della presentazione dei DL che oggi poniamo in discussione in Consiglio, in II Commissione - che i primi ringraziamenti vanno al Consiglio stesso e a tutti quanti gli uffici, come richiamato, tra l'altro, da tutte le relazioni dei nostri relatori, compresa quella del sottoscritto. Si ringrazia per il lavoro che è stato svolto, nel mentre noi per la prima volta nella storia votavamo durante il periodo autunnale o a cavallo tra l'estate e l'autunno. Non è un aspetto assolutamente secondario se quasi tutte le Amministrazioni hanno appuntamenti di matrice elettorale nel periodo primaverile; guarda caso, il periodo primaverile risulta essere il periodo dove gli aspetti e gli atti di natura contabile risultano essere più smussati. Normalmente diciamo che le Amministrazioni che si insediano, qualsiasi colore esse abbiano, hanno poi la possibilità di cominciare a lavorare partendo dalla chiusura dei conti dell'anno precedente e delle Amministrazioni precedenti per poi dopo connotarli, almeno con le variazioni di bilancio e la predisposizione dei nuovi atti di bilancio, come una nuova partenza. In quella stessa occasione abbiamo avuto modo di fare dei ragionamenti rispetto alla lungimiranza che abbiamo avuto richiamata dai colleghi Aggravi e Malacrinò rispetto appunto al fatto che siano rimaste delle voci rispetto agli 83.4 milioni di euro del DL n. 34/2020, sia tutta una serie di analisi che abbiamo fatto rispetto a una criticità enorme.
Anche in occasione di un'iniziativa consiliare, il collega Aggravi il 4 di novembre 2020 ebbe a dire che la sberla sarebbe arrivata. Non cito testualmente ma a livello logico quasi e cioè che è palese, ed è scritto dai numeri, che la situazione delle entrate del nostro bilancio, se partiamo, ad esempio, dal prossimo biennio, quindi dalla prima annualità 2021 per arrivare a quella 2023, vedrà innanzitutto un calo nelle sue espressioni di volume ma soprattutto vedrà un calo nelle sue espressioni in conto capitale, un calo rilevante.
Il collega Testolin ebbe a dire, in occasione della presentazione della discussione dell'attuale finanziaria, che non è normale o comunque non deve essere dato per scontato il fatto che un'Amministrazione regionale possa permettersi di investire motu proprio con le proprie risorse e di porre in spesa al Titolo II, quindi per investimenti, circa il 20% dei propri volumi di spesa. Questo è verissimo e infatti sono delle peculiarità che la stabilità dei conti valdostani ha permesso e alla quale ci siamo abituati. Ci siamo abituati anche a tutta un'altra serie di parametri di spesa, o comunque di intervento a favore del tessuto economico valdostano dandoli quasi per scontati, è indubbio che i prossimi anni, purtroppo a causa della crisi pandemica, si troveranno per la prima volta dopo tantissimo tempo di nuovo ad avere una prospettiva di decrescita in termini di entrate e quindi poi anche di spesa, come, tra l'altro, richiamato da alcune delle relazioni presenti. Ecco quindi che bisognerà interrogarsi anche partendo dall'applicazione del prossimo avanzo di amministrazione chiaramente esplicitato a pagina 45 del disegno di legge n. 3, che stiamo analizzando, su che cosa e come connotare questo tesoretto, per il prossimo dovremo discutere anche rispetto a una variabile, quella temporale, che non è assolutamente secondaria, perché giustamente all'interno di quest'aula ci sono delle proposizioni rispetto a una serie di interventi immediati prima di arrivare ad allocare, con opportuno disegno di legge, l'avanzo di amministrazione e ci sono poi invece delle richieste sia all'interno di quest'aula che, ad esempio, in sede al CPEL, che hanno chiaramente espresso la volontà di utilizzare la variabile tempo anche per arrivare il prima possibile alla definizione dell'avanzo di amministrazione e al disegno di legge susseguente. Queste sono alcune delle cose sulle quali dobbiamo ragionare tutti quanti assieme in un momento di assoluta straordinarietà.
Se è vero - e l'ho voluto richiamare ripartendo dal fatto che quello che stiamo facendo in questi giorni è qualcosa che ha una sua connotazione politica - il fatto che ci stiamo muovendo all'interno di un solco di continuità tecnica, è volontà politica da parte ovviamente in primis del Governo e poi del Consiglio arrivare in meno di 60 giorni a dibattere di questi atti amministrativi per arrivare a dare una coperta sotto la quale ragionare seriamente in un momento delicatissimo della storia della Valle d'Aosta.
Presidente - Per la relazione, ha chiesto la parola il presidente della Regione Lavevaz, ne ha facoltà.
Lavevaz (UV) - Anche il collegato, il DL n. 4, ha una genesi di natura tecnica ma non per questo senza importanti ricadute. Il disegno di legge reca disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023 in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 30 del 2009.
Il disegno di legge si compone di 6 capi per complessivi 13 articoli. Saranno inoltre presentati alcuni emendamenti, alcuni dei quali formulati sulla scorta di quanto è emerso dalle audizioni della II Commissione consiliare da parte degli ordini professionali e del Consiglio permanente degli Enti locali.
Il Capo I reca: "Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo" e si compone di un unico articolo. L'articolo 1 reca modificazioni agli articoli 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 9, della legge regionale n. 84/1993. Il comma 1, al fine di agevolare la presentazione di progetti individuali da parte di imprese industriali in collaborazione tra loro, modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 84/1993 prevedendo che, nel caso di progetti in collaborazione, ciascuna impresa proponente debba avere un numero di dipendenti non inferiore a 5, anziché a 10. Il comma 2 invece modifica il comma 9 dell'articolo 8, sempre della stessa legge, sopprimendo la durata massima di 3 anni dei progetti di ricerca. Le modifiche si rendono necessarie a seguito delle mutate condizioni socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Unione europea circa la necessità di sostenere le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre le modificazioni proposte dalla legge regionale n. 84/1993 consentono in un'ottica inclusiva di ampliare le opportunità di lavoro per le imprese nel settore a vantaggio del sistema produttivo locale, caratterizzato dalla presenza di piccole imprese e si favorisce la cooperazione tra imprese per la partecipazione ai bandi. L'eliminazione della durata massima dei progetti consente, inoltre, una gestione maggiormente flessibile degli stessi attraverso i bandi.
Il Capo II invece reca disposizioni in materia di urbanistica, interventi edilizi a tutela paesaggistica e si compone di 2 articoli.
L'obiettivo dell'intervento legislativo è di adeguare immediatamente la legge regionale n. 11/1998 alla semplificazione dei procedimenti ivi disciplinati, tenuto conto anche delle semplificazioni già introdotte dal legislatore statale con l'articolo 10 del decreto-legge n. 76, il cosiddetto "decreto semplificazioni". Al riguardo va detto che tali semplificazioni introdotte a livello statale non trovano immediata applicazione nell'ordinamento della nostra Regione attesa la competenza legislativa primaria attribuita alla stessa ai sensi dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, in attuazione della quale è stata approvata la legge n. 11. Pertanto si provvede a introdurre nell'ordinamento regionale gli strumenti di semplificazione previsti a livello statale per la ripresa delle attività economiche in una situazione emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, rinviando a un secondo momento una riforma organica e come tale più corposa attraverso uno specifico processo riformatore della legge n. 11/1998. In questo modo si intende consentire al cittadino e alle imprese di beneficiare fin da subito anche in Valle d'Aosta degli strumenti di semplificazione in materia edilizia introdotti a livello statale dal decreto semplificazioni per facilitare il recupero e l'adeguamento dell'edificato esistente tenuto conto dei parametri del risparmio energetico e del benessere abitativo. Tra le modifiche più significative si segnalano quella introdotta attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 74, volta a introdurre la definizione di mutamento della destinazione d'uso "urbanisticamente rilevante". Detto concetto costituisce il discrimine per individuare i casi in cui non è richiesto il permesso di costruire. A ciò si associa, coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale, un ampliamento delle fattispecie soggette a SCIA edilizia e una diminuzione dei casi nei quali è richiesto il contributo di onerosità. Altra modifica significativa è quella che introduce, attraverso un inserimento dell'articolo 59bis, la definizione dello stato legittimo degli immobili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d) del DL n. 76. Viene inoltre rivista, coerentemente con le novità introdotte dal DL n. 76, la normativa in materia di agibilità e di altezza minima e requisiti igienico-sanitari per le vecchie abitazioni con una specifica disciplina volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente tramite interventi di demolizione e ricostruzione anche in deroga alla disciplina delle distanze tra le costruzioni. Viene inoltre introdotto anche nell'ordinamento regionale il concetto di edilizia libera e si rimodula la disciplina delle tolleranze costruttive.
Venendo ora all'esame dell'articolato, si rileva che l'articolo 2 quindi introduce modificazioni alla legge regionale n. 11 al fine di semplificare i procedimenti ivi disciplinati, tenuto conto anche delle semplificazioni già introdotte dal decreto semplificazioni. Il comma 1 introduce modificazione all'articolo 52, comma 2, che reca la disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A e, pur confermando l'attuale disciplina, aggiunge, con un sostanziale ampliamento della fattispecie di interventi consentiti, che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono consistere "anche nella totale demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime" o "anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, alle condizioni stabilite dall'articolo 88bis, limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree riconducibili alle categorie F1 e F2 ai sensi dell'articolo 52quater, comma 2" e precisa che gli interventi di ripristino sui fabbricati diroccati riguardano i fabbricati diroccati "assimilabili a edifici documento o di pregio".
Il comma 2 modifica l'articolo 59 che reca disposizioni generali in materia di attività edilizia limitandosi a disciplinare i titoli abilitativi e non anche l'attività libera e include tra le trasformazioni urbanistiche o edilizie anche quelle che producono una trasformazione del territorio senza titolo abilitativo, né comunicazione, contemplando in questo modo anche l'edilizia libera, che rimane in ogni caso soggetta alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, oltre che alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.
Il comma 3 inserisce l'articolo 59bis, che disciplina la documentazione amministrativa e lo stato legittimo degli immobili, che non è attualmente contemplata nell'ambito della legge regionale n. 11, per puntualizzare, in primo luogo, analogamente a quanto previsto a livello statale, che le Amministrazioni competenti sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle Amministrazioni stesse e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità o sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Inoltre, si inserisce una nuova disciplina in materia di stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, analogamente a quanto previsto dal legislatore statale.
Il comma 4 modifica l'articolo 60bis, che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e prevede che l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine deve essere rilasciata entro 15 giorni, anche in via telematica.
Il comma 5 modifica l'articolo 61, che disciplina la SCIA edilizia e, per effetto della modifica, anche sulla scorta di quanto già previsto a livello statale, si ampliano le fattispecie assoggettate a SCIA prevedendo che tra gli interventi di manutenzione straordinaria subordinati a SCIA rientrino anche quelli che comportano la modifica della destinazione d'uso, prima categoricamente esclusi, purché non si tratti di mutamenti urbanisticamente rilevanti che implicano aumenti del carico urbanistico. Si assoggettano a SCIA anche le opere di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportino neanche modifiche al sedime e alla volumetria complessiva degli edifici. Sono inoltre assoggettate a SCIA le opere di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Il comma 6 modifica il comma 5 dell'articolo 63bis, che disciplina l'agibilità tenendo conto di quanto previsto a livello statale dall'articolo 10 del DL n. 76, che interviene sui requisiti relativi all'altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione, stabilendo che, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380, per gli immobili realizzati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro della sanità, ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la riqualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si possa fare riferimento alle "dimensioni legittimamente preesistenti".
Il comma 7 modifica l'articolo 64 della legge n. 11, che disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Tenuto conto delle modificazioni introdotte all'articolo 61, in combinato disposto con quelle introdotte all'articolo 74, secondo le quali i mutamenti di destinazione d'uso, non urbanisticamente rilevanti, sono assentibili con SCIA, si propone di sostituire il comma 2 dell'articolo 64 al fine di prevedere che, nell'ambito del rilascio del permesso di costruire, siano soggetti a contributo di onerosità solo i mutamenti della destinazione d'uso, anche privi di opere edilizie a essi connesse, che comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti.
Il comma 8 modifica l'articolo 74, che disciplina il mutamento della destinazione d'uso.
Il comma 9 modifica l'articolo 78, che reca la definizione delle trasformazioni in totale difformità dal permesso di costruire. Si propone di modificare la lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2 facendo riferimento al mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante cui è associato il titolo abilitativo del permesso di costruire.
I commi 10 e 11 prevedono rispettivamente l'abrogazione del comma 3bis dell'articolo 80, che disciplina i provvedimenti conseguenti a difformità parziali, e l'introduzione dell'articolo 80bis, che disciplina le tolleranze costruttive. Analogamente a quanto previsto dal legislatore statale, che ha definito la disciplina delle tolleranze costruttive in una nuova apposita disposizione, nel nuovo articolo 80 bis: si conferma al comma 1 il limite di tolleranza del 2 percento esteso a qualsiasi parametro edilizio; si estende al comma 2 la tolleranza anche alle irregolarità geometriche e alle modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché alla diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistico-edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile e non riguardino immobili vincolati; infine si prevede al comma 3 che le tolleranze, non costituendo difformità, sono dichiarate da un tecnico abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo dell'immobile e si propone di abrogare il comma 3bis dell'articolo 80 e di inserire uno specifico articolo sulle tolleranze costruttive.
Il comma 12 inserisce l'articolo 88bis. Tale nuovo articolo disciplina le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.
Il comma 13 modifica il comma 3bis dell'articolo 95, che reca norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali e prevede che l'obbligo di adeguamento ai limiti di altezza di 2 metri e 20 dell'articolo 95 si applichi, in ogni caso, solo in caso di interventi più importanti rispetto alla manutenzione o al risanamento, vale a dire solo agli interventi di ristrutturazione.
L'articolo 3 modifica l'articolo 78 della legge regionale n. 8/2020: assestamento al bilancio di previsione della Regione. L'articolo 78 prevede modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi precisando che gli interventi, che possono riguardare le sole opere sui fabbricati esistenti e gli allestimenti esterni, sono eseguiti subordinatamente, tra l'altro, al rispetto delle discipline vigenti se gli interventi riguardano edifici classificati monumento dai PRG, mentre se gli interventi riguardano edifici classificati documento dai PRG, la norma prevede che "si intende operante la delega ai Comuni di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994 n. 18".
Il comma 1 sostituisce la richiamata lettera c) del comma 2 dell'articolo 78 della legge n. 8, oggetto di impugnazione da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, prevedendo che, anche in caso di interventi su edifici classificati documento dai PRG, rimane fermo il rispetto delle discipline vigenti, senza che operi la delega ai Comuni di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale.
Il Capo III reca disposizioni in materia di ambiente e si compone di 2 articoli.
L'articolo 4 modifica il primo periodo dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 27/1999 apportando un correttivo alla determinazione della tariffa aggiuntiva e perequativa da applicare sulla parte variabile della componente tariffaria dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato, anziché su quella fissa in modo da graduare l'imposta sui consumi effettivi, oltre che indirettamente sulla composizione del nucleo familiare, incentivando un uso più attento alla risorsa idrica.
L'articolo 5 reca modificazioni alla legge regionale n. 5/2008 al fine di semplificare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'asportazione di materiale inerte dagli alvei, tenendo conto, comunque, che i quantitativi annuali di materiali inerti asportati dagli alvei dei corsi d'acqua concorreranno alla valutazione del volume annuo complessivo del materiale estratto sul territorio regionale.
Il Capo IV reca disposizioni in materia di turismo e si compone di 4 articoli.
L'articolo 6 modifica la legge regionale n. 19/2001 nella parte in cui prevede tra le spese ammissibili per la concessione dei mutui per le iniziative volte alla riqualificazione e al potenziamento delle attività turistico-ricettive e commerciali anche l'acquisto di fabbricati e terreni attraverso l'acquisizione di quote societarie dell'impresa proprietaria degli stessi. A seguito dell'esperienza maturata in quasi venti anni di applicazione della legge regionale n. 19, tale modalità di acquisizione di immobilizzazioni turistico-ricettive e commerciali si è rivelata inefficace in quanto risultano estremamente residuali le ipotesi di fattibilità dell'operazione in assenza di rischi legali e fiscali. Le analisi e le verifiche necessarie per la finanziabilità di tali operazioni, inoltre, sono estremamente complesse e hanno comportato per la struttura regionale competente e soprattutto per Finaosta costi amministrativi significativi con rari casi in cui l'investimento sia stato portato alla fine.
Per tali ragioni e per finalità di semplificazione dei processi a vantaggio delle imprese e delle strutture coinvolte, attraverso le modificazioni introdotte dai commi 1 e 3, è soppressa la finanziabilità dell'acquisizione di immobilizzazioni attraverso la modalità delineata. L'articolo 4, comma 4, della legge n. 19/2001 esclude dalla concessione dei mutui dalla stessa previsti le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà e alle RTA a proprietà frazionata di cui all'articolo 7bis della legge regionale n. 33. Per effetto della soppressione prevista dal comma 2 nell'ambito del predetto comma 4, poiché sono risultate operative anche RTA la cui proprietà è stata frazionata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7bis della legge regionale n. 33, l'esclusione dal finanziamento, per ragioni di equità di trattamento, è estesa a tutte le strutture oggetto di frazionamento delle proprietà.
L'articolo 7 modifica la legge regionale n. 5/2019, in particolare concede, in conseguenza delle note criticità sull'attività delle imprese turistico-ricettive e commerciali derivanti dall'emergenza Covid-19, una proroga di 12 mesi delle scadenze per la stipulazione dei contratti di mutuo concessi ai sensi sempre della legge n. 19.
L'articolo 8 modifica la legge regionale n. 1/2020, in particolare l'articolo 29 della legge n. 1/2020 prevede la concessione di contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato. La disposizione in esame, tuttavia, presenta alcune criticità applicative. L'attuale formulazione non circoscrive, infatti, le tipologie di esercizi cui può essere concesso il contributo. La legge si limita a prevedere che gli esercizi abbiano un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini IVA negli ultimi tre anni non superiore a euro 300 mila e che impieghino non più di 2 addetti a tempo pieno, non considerando tra questi il coniuge e i parenti del titolare entro il secondo grado. La definizione di ogni ulteriore aspetto o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della misura è demandata alla Giunta regionale.
L'articolo 9 modifica l'articolo 51 della legge n. 8/2020. Detta disposizione prevede la concessione di un bonus di 2 mila euro ai titolari di bed & breakfast che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività entro la data del 9 marzo.
Il Capo V reca altre disposizioni e si compone di 2 articoli.
L'articolo 10 reca disposizioni in materia di regime dei beni della Regione e di contratti pubblici. Il comma 1 inserisce il comma 7bis dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/1997. Il comma 2 abroga i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 77 della legge regionale n. 8, che contengono norme di semplificazioni in materia di contratti pubblici già disapplicate per effetto della sopravvenuta entrata in vigore del DL n. 76/2020.
Infine l'articolo 11 proroga i termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2016 sino al 31 dicembre 2021. Nell'anno 2019, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 815 del 14 giugno 2019, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, nonché del successivo provvedimento dirigenziale n. 4526 del 2 agosto 2019, si è provveduto a completare il quadro normativo in materia di autorizzazioni e concessioni inerenti alle strade regionali. Ciò ha consentito di avviare già dall'autunno del 2019 le procedure per la regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze che risultavano prive di autorizzazione o con autorizzazione scaduta sia all'interno dei centri abitati (di competenza dei Comuni), sia fuori dai centri abitati (di competenza della Regione). Per consentire ai Comuni competenti di sensibilizzare i propri cittadini affinché provvedessero alla regolarizzazione, nonché per consentire una corretta tempistica per lo svolgimento delle relative procedure, il termine del 31 dicembre 2019 è stato con successiva legge regionale prorogato al 31 dicembre 2020. A seguito dell'emergenza pandemica causata dal Covid-19 l'attività di regolarizzazione sia all'interno dei centri abitati, sia fuori dai centri abitati è stata di fatto sospesa fino al mese di giugno e pesantemente condizionata nei mesi successivi. Pertanto, per consentire ai cittadini di procedere con la regolarizzazione, si rende necessario prorogare ulteriormente il termine temporale del 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
Gli ultimi 2 articoli prevedono ovviamente la clausola di invarianza finanziaria e la fissazione dell'entrata in vigore al 1° gennaio del collegato.
Presidente - Come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo di venerdì e come consuetudine nella discussione di bilancio, i lavori sono sospesi e riprenderanno domani mattina alle ore 09:00 con l'inizio della discussione generale, sulle relazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti, sul DEFR, sulla legge di stabilità, la legge di bilancio e le disposizioni a essa collegate, una discussione unica dei diversi punti in questione. Ricordo inoltre che per le ore 11:00 devono essere depositati gli emendamenti e gli ordini del giorno devono essere depositati entro la chiusura della discussione generale.
Buonasera e appuntamento a domani alle ore 09:00.
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La seduta termina alle ore 17,09.
