Oggetto del Consiglio n. 77 del 18 novembre 2020 - Resoconto
OGGETTO N. 77/XVI - Interpellanza: "Intendimenti in merito all'adozione dell'iter di regolarizzazione edilizia che incide sui parametri urbanistici vigenti".
Bertin (Presidente) - Passiamo al punto 17 all'ordine del giorno. Per l'illustrazione il Segretario del Consiglio consigliere Distort, ne ha facoltà.
Distort (LEGA VDA) - Mi preme precisare all'inizio dell'esposizione di questo punto che sicuramente l'argomento è molto tecnico e cerco comunque di esporlo senza cadere nel tecnicismo accademico, benché sia di interesse generale, non certo di interesse particolare o di pochi, perché comunque riguarda l'attività degli uffici tecnici comunali, riguarda l'attività dei liberi professionisti delle professioni tecniche, riguarda l'attività degli imprenditori nel settore edile e riguarda le iniziative di singoli proprietari di unità immobiliari.
Andiamo subito all'esposizione dell'oggetto. Si parte dalla rilevazione che sussistono diversi casi sul territorio valdostano relativi a un disallineamento tra lo stato di fatto delle unità immobiliari e l'assetto documentale, i disegni, depositati presso gli uffici comunali. Non c'è in alcuni casi corrispondenza. Questa corrispondenza può limitarsi a una non corrispondenza dal punto di vista di soluzioni esecutive, ma in altri casi è una non corrispondenza relativa a modifiche e a difformità ben maggiori di aspetti esecutivi.
Entriamo a occuparci del campo del numero, ad esempio, di unità immobiliare e quindi degli standard urbanistici, situazioni dove ci sono degli incrementi del carico urbanistico. Sono situazioni assolutamente assestate, situazioni realizzate nell'ambito degli anni settanta ottanta, quindi dopo l'entrata in vigore delle leggi urbanistiche, le prime leggi urbanistiche, quindi non possono essere ricondotte a situazioni ante 1967, dove può valere un'attitudine alla presa d'atto. Sono successivi all'entrata in vigore delle leggi urbanistiche e svolti negli anni settanta e ottanta perlopiù. Si tratta perlopiù di realtà condominiali, dove il numero fondamentalmente di unità immobiliari era previsto in titolo abilitativo iniziale in certo numero, poi in sede di esecuzione si è eseguito una o più unità immobiliari rispetto al progetto iniziale. Sono situazioni che sono state poi oggetto di regolare dichiarazione presso il catasto urbano, quindi ufficializzate attraverso la dichiarazione delle rispettive unità, quindi con numero e con l'assetto delle disposizioni di queste unità immobiliari.
Il tema è questo: le difformità che porto all'attenzione dell'aula sono relative a queste situazioni che, dal nostro attuale assetto normativo e legislativo in materia urbanistica, non consentono di poterle definire ufficialmente situazioni di fatto, quindi non entrano nel concetto recentemente introdotto dal decreto-legge 76 di luglio, benché già appartenente alla disciplina dell'urbanistica, di stato legittimo degli immobili.
Perché porto all'attenzione del Consiglio questo argomento in un momento in cui sembra che le urgenze dell'emergenza sanitaria siano prevalenti e quindi questo possa essere un aspetto puramente normativo? Assolutamente ho piacere di chiarire, penso che sia chiaro per tanti, ma a scanso di equivoco preciso che è effettivamente attinente all'emergenza sanitaria, perché noi sappiamo perfettamente che l'emergenza sanitaria è collegata a un'emergenza di tipo economico e nell'ambito della nostra economia, l'economia del nostro territorio, il settore dell'edilizia è estremamente significativo dal punto di vista della definizione di tutta l'attività economica del nostro territorio. Quindi il poter operare con iniziative edilizie, con iniziative economiche virtuose all'interno di edifici, di situazioni di immobili che hanno bisogno di una regolarizzazione - fra l'altro io ricordavo che parliamo di condomini perlopiù, che sono tra i maggiori destinatari delle misure attuali del 110 percento - il pensare di poter regolarizzare, trovare un percorso regolarizzativo di queste situazioni, peraltro acquisite già a livello catastale da decenni, è una necessità esattamente collegata all'attuale emergenza economica; il poter intervenire, il poter operare.
Noi ne avevamo già parlato a fine legislatura con un ordine del giorno, presentato da me a nome del mio gruppo, che chiedeva al Governo di approfondire questo aspetto. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità e a tutt'oggi io chiedo al Governo - non so se mi risponderà il Presidente della Regione o l'assessore Marzi - a che punto è lo sviluppo del percorso di definizione dell'iter regolarizzativo inerente alla situazione descritta nelle premesse e quali sono gli intendimenti in merito all'adozione sul territorio regionale dell'iter di regolarizzazione in questione, quali relativi tempi e le modalità di attuazione.
A titolo di chiarezza per l'esposizione della risposta da parte del Governo: sono a conoscenza delle previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 76 e della specifica relativa allo stato legittimo dell'immobile, le casistiche, sono a conoscenza di quanto è contenuto nel disegno di legge numero 4, il collegato al bilancio, prese di posizione e leggeri approfondimenti da parte del Governo sul tema che io sto portando all'attenzione del Consiglio. Preciso fin da subito che i casi che io ho citato non sono contenuti nelle previsioni, per cui chiedo quali siano gli intendimenti del Governo.
Presidente - Per il Governo risponde l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (AV-SA) - Grazie collega Distort. In merito al primo punto dell'interpellanza circa lo stato di avanzamento del percorso intrapreso dall'Amministrazione regionale per la definizione dell'iter normativo per la regolarizzazione di edifici con difformità realizzative rispetto alla documentazione depositata, si tiene a premettere che l'Amministrazione è sensibile all'argomento, tanto più in un momento di emergenza sanitaria ed economica come quello attuale, riconoscendo che la condizione di potenziale abuso di edifici esistenti da lungo tempo aventi difformità anche minori tra progetto depositato e approvato e stato del fabbricato costruito, è una problematica reale diffusa e che si deve in ogni modo ricercare una soluzione che permetta di mantenere in efficienza il nostro patrimonio immobiliare, facilitando gli interventi di recupero. È certo che se si vuol però effettivamente operare per un recupero energeticamente efficiente e sostenibile del patrimonio edilizio, nonché a sostegno del comparto edilizio e per la ripresa del mercato immobiliare, oltre che per il contenimento del consumo di suolo, dobbiamo ricercare una via che consenta di risolvere legittimamente il problema, rimuovendo i fattori che bloccano il recupero degli edifici.
Questa problematica peraltro è annosa - a me ha un po' terrorizzato la prima forma della risposta - in quanto la richiesta della conformità tra progetto approvato e costruzione eseguita è presente nella legislazione statale sin da un regio decreto del 1934 - da quello che ho capito, il 1265 - quando la conformità dell'opera eseguita al progetto approvato era già richiesta indipendentemente dalla sussistenza del titolo edilizio che allora non c'era. Tuttavia, l'impostazione allora data per l'acquisizione dell'autorizzazione di agibilità/abitabilità non è mai cambiata anche con l'introduzione del titolo edilizio. Il legislatore ha richiesto la conformità delle opere eseguite a titolo abilitativo: all'epoca si parlava di licenza edilizia fin dal 1942 per le opere eseguite nei centri abitati e dal 1967, come da lei richiamato, per le restanti parti del territorio. Né la successiva evoluzione normativa relativa all'agibilità ha modificato tale posizione. La difformità tra progetto approvato e opera realizzata non discende quindi dai modi di ottenimento dell'agibilità, ma dai modi di esecuzione dell'opera, dalla trascurata segnalazione delle modifiche apportate, in quanto non c'era all'epoca una consapevolezza diffusa della difformità e delle sue conseguenze. A ciò si aggiunga che la grana, la scala con cui si legge un progetto è molto cambiata nel tempo, divenendo via via più fine e dettagliata e pertanto ciò che un tempo sembrava conforme anche agli uffici pubblici, oggi non appare più tale.
L'Amministrazione regionale ha voluto approfondire l'argomento e verificato la possibilità di introdurre una norma che ponga rimedio a questa situazione. L'argomento è molto delicato in quanto, al di là della competenza primaria della Regione nella materia urbanistica, rimangono in ogni caso fermi aspetti che sono di competenza regionale, quali i risvolti penali degli illeciti, nonché i rischi di ricadere in una forma di condono edilizio.
Come già discusso tra l'altro nel corso della seduta del 26 giugno 2020, il Consiglio - tra l'altro su sua sollecitazione - aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il Governo regionale "ad avviare tempestivamente con gli uffici competenti un approfondimento relativo all'individuazione di un percorso che, attraverso l'allineamento documentale presso gli uffici comunali, permettesse la regolarizzazione della situazione descritta".
Collegandomi a quanto finora detto, rispondendo con ciò anche al secondo quesito, confermo al consigliere Distort che l'attuale Governo regionale intende tener fede all'impegno preso e in tal senso già opera il disegno di legge regionale, come da lei richiamato, attualmente all'esame delle Commissioni consiliari; mi riferisco al collegato alla finanziaria e in particolare all'articolo 2. Infatti, a seguito del decreto semplificazione sempre da lei richiamato, gli uffici regionali competenti per materia hanno lavorato all'introduzione della normativa regionale della modifica delle modalità semplificative introdotte dall'articolo 10 della legge statale, che hanno sensibilmente modificato il DPR 380/2001. L'intento dichiarato dal legislatore nazionale a tal proposito è quello di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
L'evidente necessità di trovare una soluzione al problema delle difformità documentali dal progetto rispetto allo stato di fatto ha imposto la ricerca di una soluzione normativa anche al legislatore statale e in tal senso ha operato il citato decreto semplificazione. Ciò ha aperto la strada al legislatore regionale per consentirgli di superare la finora insolubile difficoltà di introdurre nella legge regionale una norma che avrebbe potuto porsi in contrasto con la norma nazionale e su materia di competenza dello Stato.
Senza perdere tempo quindi si è intervenuti con il collegato alla finanziaria che all'articolo 2 introduce nella legge regionale 11/1998 alcune nuove norme di recepimento appunto del decreto semplificazione, che sono di grande interesse per l'argomento oggi trattato. In particolare, si richiama l'attenzione all'introduzione di un nuovo articolo nella legge regionale, il 59-bis, documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili, il quale al comma 2 definisce qual è lo stato legittimo dell'immobile, nonché alla modifica riguardante l'agibilità in assenza di opere, articolo 63 bis comma 5, e al nuovo articolo 80 bis sulle tolleranze costruttive. Il combinato disposto di queste tre norme consente, a seconda dei casi, e in particolare per gli edifici più vecchi, buone aperture verso l'allineamento dell'edificio ai documenti depositati, permettendo così una sua legittimazione.
Non credo sia opportuno ulteriormente anticipare oggi l'illustrazione di un disegno di legge, che tra l'altro abbiamo approfonditamente cominciato ad analizzare in II Commissione e che sarà comunque presentato a breve in Consiglio, ma quanto detto basta a garantire al consigliere Distort e a tutta l'assemblea che fin d'ora ci stiamo applicando a porre rimedio alla problematica annosa della legittimità degli immobili con difformità minori e che ciò sta diventando concreta realtà, o almeno c'è la volontà che lo diventi.
Presidente - Per la replica il consigliere Distort, ne ha facoltà.
Distort (LEGA VDA) - Per quanto riguarda la sua risposta Assessore sì, stiamo parlando la stessa lingua, lo sto percependo, e capisco che ci sono gli uffici regionali che sono impegnati nell'adempimento di quanto è stato definito dall'ordine del giorno approvato all'unanimità sullo stesso tema di cui stiamo parlando in questo momento. È chiaro che comunque anch'io non voglio fare anticipazioni, non è questo il luogo, sul testo del disegno di legge 4, però comunque intendo portare e ribadire l'attenzione sul fatto che ci sono casi assolutamente consolidati da dichiarazioni catastali, quindi da documentazione catastale, vuol dire numero di unità immobiliari e in questo caso in eccesso, perché va a creare carico urbanistico; in difetto non sarebbe un problema, non creerebbe un problema, perché il numero in eccesso che grava sul carico urbanistico va, sotto un certo punto di vista, a configurarsi nella linea degli abusi edilizi e quindi chiaramente non è più competenza del campo urbanistico, ma del Codice civile e penale.
Però il fatto è che esistono situazioni consolidate da accatastamenti. Essendo una situazione dichiarata sin dall'epoca di completamento dell'immobile, rimango sempre nei decenni settanta e ottanta (più settanta che ottanta), vuol dire che l'ente pubblico ha percepito delle risorse economiche da parte dei proprietari sottoforma di tributi, di tasse, regolarmente da allora fino a oggi e quindi sono situazioni che sono dichiarate di fatto. L'abuso edilizio è un'opera che viene realizzata all'oscuro, all'insaputa del controllo pubblico. Queste non sono situazioni realizzate all'insaputa, perché sono ufficializzate da un accatastamento.
Poi per quanto riguarda il regio decreto del 1934 preciso che, a mia conoscenza, i punti richiesti erano l'avvenuta iscrizione al catasto e il deposito del collaudo statico. Dopo l'entrata in vigore della legge 1086 del 1971 è diventato evidente, però si chiedeva comunque una dichiarazione di idoneità statica e il rispetto dei requisiti igienicosanitari di salubrità dei locali, che avveniva attraverso la visita sul luogo dell'ufficiale sanitario che constatava nella sua relazione addirittura il numero di unità immobiliari e dava una descrizione di quanto era stato realizzato. Quindi tutta questa situazione di difformità -non sono tantissimi casi ma ci sono e sono particolarmente sensibili - esiste sul nostro territorio, quindi c'è tutto questo percorso documentale che attesta la presa visione, la conoscenza dell'ente pubblico rispetto a quanto realizzato.
È per quello che io avevo già dato delle indicazioni e le riproporrò in sede di discussione del collegato, annunciando già adesso che è in preparazione un emendamento e un percorso di sostenibilità amministrativa della regolarità di acquisizione di questo stato di fatto, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente senza andare a interferire con il Codice penale.