Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 542 del 30 ottobre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 542/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MAGGIORE SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1974, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RECANTI NORME PER LA CONCESSIONE DI INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO OSPEDALIERO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DEGLI ARTIGIANI".

Presidente - Anche questo disegno di legge ha il parere favorevole dell'Assessorato alle Finanze, della Commissione Permanente per la Sicurezza Sociale e della Commissione Affari Generali.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin, intende illustrarlo; ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Si tratta del rifinanziamento di una legge che prevede l'intervento per l'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero. L'unico punto che vorrei far rilevare è che l'aumento non è dovuto ad un aumento dei casi da assistere, quindi dei casi di intervento, bensì ad un aumento delle quote qui riportate, che sono passate da 3.000 a 12.590, mentre c'è stata contemporaneamente una riduzione degli infortuni in questo settore.

Questo quindi è l'indirizzo che deve essere perseguito: prevedere una continua diminuzione di questi infortuni attuando quelle misure che si riferiscono, in particolare, alla legge approvata negli ultimi tempi e che ribadiscono questo concetto di intervento preventivo.

Presidente - È aperta la discussione generale. Nessuno intende intervenire?

Passiamo allora alla lettura ed all'approvazione dell'articolato.

Dò lettura dell'art. 1:

Art.1

Per l'applicazione della legge regionale 5.6.1974, n. 16 e successive modificazioni, concernenti la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 10.000.000.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Dò lettura dell'art. 2:

Art. 2

L'onere di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41450 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982-1983 con la disponibilità relativa a "Sicurezza Sociale - 2.2. Assistenza Sociale" del bilancio pluriennale 1981-1983; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 234 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Dò lettura dell'art. 3:

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione

Capitolo 5000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 10.000.000

Variazioni in aumento

Capitolo 41450 - Spese per la corresponsione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani residenti in Valle d'Aosta (L.R. 5.6.1974, n. 16, L.R. 20.6.1978, n. 45) L. 10.000.000

Presidente - Pongo in votazione l'art. 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Dò lettura dell'art. 4:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Il Consiglio è chiamato a votare la legge nel suo complesso per votazione segreta.

Esito della votazione a scrutinio segreto:

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 23

Contrari: 2

Il Consiglio approva.